Il 1992 è stato un punto di svolta per annientare uno dei nemici più forti conosciuti dall’essere umano, che risultati abbiamo ottenuto a distanza di oltre 25 anni e soprattutto è veramente così ingestibile?
L’amianto, per chi non lo conoscesse fino in fondo
L’amianto (o asbesto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino). Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. Secondo la normativa italiana sono definiti amianti inalabili minerali formati da singole fibre più lunghe di 5 µm.
Negli anni di sviluppo industriale, l’Italia si attestava tra i principali produttori e tra gli Stati con l’utilizzo più alto di questo materiale: noti alla cronaca sono anche alcuni eventi che hanno spaventato e addolorato numerose famiglie italiane[1].
Il successo dell’utilizzo dell’amianto è fondamentalmente dovuto alla sua presenza naturale ed alle sue straordinarie caratteristiche, esso infatti è:
- ignifugo
- impermeabile
- duraturo
- anti-abrasivo
- resistente
Dove troviamo l’amianto?
Nell’utilizzo comune, l’amianto è stato utilizzato in due tipologie di composizione, quella friabile e quella compatta. La prima ha le caratteristiche più pericolose a causa della sua notevole capacità di essere sgretolata e di conseguenza inalata, mentre la seconda è dotata di una parte cementizia che ha reso questo minerale più resistente e danneggiabile solo con attrezzi meccanici.
L’amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l’edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio, noto anche con il nome commerciale Eternit®, utilizzato per fabbricare tegole, tubazioni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d’attrito per i freni di veicoli, guarnizioni) e anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini. Altro uso diffuso era come componente dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione.
Inoltre sono state riscontrate tracce di amianto anche in apparecchiature elettrodomestiche come asciuga-capelli, stufe, caldaie.
Tutto questo utilizzo ha fatto nascere i primi quesiti sulla sua pericolosità dato l’incremento di malattie tumorali agli apparati respiratori. La fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello ed è dotata di una notevole capacità di rimpicciolirsi ulteriormente creando le cosiddette fibrille, questo proprio per il notevole rapporto tra lunghezza e spessore.
Dalla sua principale caratteristica si è arrivati a definire questo elemento come letale in quanto è possibile agevolmente una sua inalazione. È proprio inspirando queste fibre che sorgono problematiche dal punto di vista salutare, esse facilmente si depositano nell’apparato respiratorio e la loro capacità di bio-resistenza e bio-persistenza scagionano malattie tumorali, tra le quali le più note asbestosi e mesotelioma pleurico. Le malattie provenienti dall’inalazione di fibre di amianto possono manifestarsi anche dopo diversi anni dall’effettivo contatto.
La Legge 252/1992 e il D.M. Sanità del 1994
La produzione, la lavorazione e la vendita dell’amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all’estrazione e alla lavorazione dell’asbesto, è stata la prima a occuparsi anche dei lavoratori esposti all’amianto.
Insieme al D.M. Sanità del 1994 vengono legiferate le modalità di bonifica dell’amianto nei luoghi, ad oggi sono previste tre tipologie da poter adottare:
- La rimozione è il procedimento maggiormente utilizzato perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni bisogno di attuare cautele rispettive alle attività che vengono svolte nell’edificio. Gli svantaggi che porta questo tipo di bonifica sono: esposizione dei lavoratori a livelli elevati di rischio, produzione di contaminanti ambientali, produzione di alti quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere smaltiti in determinati depositi, tempi di realizzazione lunghi e costi molto elevati.
- L’incapsulamento è un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che permettono di inglobare le fibre di amianto e consente di costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. I costi e i tempi di intervento appaiono più contenuti, non è necessario applicare un materiale sostitutivo e di conseguenza non vengono prodotti rifiuti tossici. Inoltre il rischio è minore per i lavoratori addetti e per l’ambiente.
- Il confinamento consiste nel posizionare una barriera a tenuta che divida le aree che vengono utilizzate all’interno dell’edificio dai luoghi dove è collocato l’amianto. Per evitare che le fibre vengano rilasciate all’interno dell’area, il processo deve essere accompagnato da un trattamento incapsulante. Il vantaggio principale è quello di creare una barriera resistente agli urti. Il suo utilizzo è idoneo per materiali facilmente accessibili, soprattutto per quanto riguarda le aree circoscritte. I costi sono accessibili a meno che l’intervento non richieda lo spostamento di impianti, quali elettrico, termoidraulico e di ventilazione.
Anche se, considerate le premesse negative, viene senza dubbio assodato che l’amianto possa essere considerato un nemico, siamo sicuri che sia sempre necessaria una delle operazioni sopracitate?
La legge 27 marzo 1992, n. 257 pur avendo stabilito all’art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto.
In particolare, l’art. 3, comma 1, stabilisce che “La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277[2]”.
Dalla lettura della normativa sopra rassegnata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l’opportunità.
L’evidente opportunità viene calibrata attraverso l’applicazione di metodi, i più diffusi sono la valutazione dell’indice di degrado e la valutazione versar.
L’indice di degrado
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto.
- A) Se il manufatto presenta una superficie danneggiata, ovvero quando sono evidenti ed indiscutibili crepe, fessure, evidenti rotture ecc., in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione.
- B) Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.
Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà comunque:
- comunicare la presenza di amianto all’ASL territorialmente competente
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto
- provvedere ogni due anni al ricalcolo dell’indice di verifica e conservare la documentazione
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile
La valutazione versar
La seconda è un metodo americano del 1987 ed è applicabile a vari tipi di materiali contenenti amianto, sia friabili, sia compatti, presenti all’interno di ambienti confinati. Gli indicatori considerati fanno capo a due distinte tipologie di parametri: fattori di danno e fattori di esposizione. A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore. La valutazione deve essere condotta distintamente per ciascun locale o area con caratteristiche omogenee dell’edificio esaminato.
Quindi nel caso in cui non siano superati i valori limite è possibile coesistere, allo stesso tempo però è necessario chiamare in causa un supervisore che nel nostro panorama è definito Responsabile Amianto, cioè un soggetto, riconosciuto dal DM 6/1994 e dotato di idonee competenze che è incaricato dal proprietario del Sito per monitorare annualmente lo stato dei manufatti contenenti amianto, il monitoraggio avviene sia tramite i criteri metodologici sopra citati e ulteriormente avvalorato tramite il monitoraggio delle fibre aero-disperse nelle zone circostanti, in modo da accertare il superamento dei limiti prestabiliti dalla Legge. L’attuazione delle pratiche eseguite dal Responsabile Amianto può definirsi Piano di Manutenzione e Controllo, anch’esso riconosciuto dal DM 6/1994 ed obbligatorio in attuazione delle misure di bonifica di incapsulamento e confinamento.
Il Decreto Legislativo 257/2006
Doveroso è un cenno all’esposizione dei lavoratori all’amianto. Il D.Lgs. 257/2006 ha implementato nel nostro ordinamento una disciplina a parte dedicandosi ai luoghi di lavoro in cui è presente amianto. Questa norma oggi è utilissima in quanto stabilisce i limiti di esposizione massima previsti nei luoghi di lavoro e va ad integrare il D.Lgs. 81/2008 che nel nostro panorama è la norma fondamentale per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento recepisce la direttiva 2003/18/CE, che a sua volta modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’amianto durante il lavoro. La normativa si applica alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Vengono dunque espressi gli obblighi del datore di lavoro[3], le modalità per valutare il rischio, le misure di prevenzione e protezione e quelle per il controllo dell’esposizione ed i valori limite, i requisiti per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, nonché le procedure per la formazione dei lavoratori. In particolare il provvedimento prevede che prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenti una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio che dovrà comprendere una descrizione sintetica di:
- ubicazione del cantiere
- tipi e quantitativi di amianto manipolati
- attività e procedimenti applicati
- numero di lavoratori interessati
- data di inizio dei lavori e relativa durata
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto
Per quanto poi riguarda il valore limite, questo, stabilito per le 8 ore di lavoro, è pari a 0,1 fibre per centimetro cubo d’aria: oltre tale limite il datore è tenuto a individuare al più presto le cause e ad adottare adeguate misure di sicurezza.
Amianto ed ESEDI
Il datore di lavoro è esentato da alcune attività nel caso in cui le attività lavorative ricadano nella cd. ESEDI (Esposizioni sporadiche e di debole intensità):
- Notifica Amianto
- Misure di prevenzione e protezione
- Sorveglianza sanitaria
- Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Le attività ESEDI sono state individuate attraverso la circolare 25 gennaio 2011, art. 6 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro:
- Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
- Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice
- Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
- Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale
C’è ancora amianto?
Nonostante la sua pericolosità, riconosciuta in tutto il mondo tanto da dedicare una giornata in memoria alle vittime di amianto[4], ogni anno vengono lavorate oltre due milioni di tonnellate di amianto. Tra i maggiori Paesi produttori la Russia (un milione di tonnellate prodotte nel 2010), Cina (400 mila), India e Brasile. Tra i maggiori utilizzatori ancora la Cina (oltre 613 mila tonnellate), e poi l’India (426 mila) e la Russia (263 mila).
In Italia, dopo il 1992 a causa dell’alta onerosità degli adempimenti previsti dal Legislatore volto a combattere l’amianto, è stato necessario creare strumenti volti ad incentivare le attività di bonifica. Essi sono prevalentemente resi disponibili da enti nazionali, come l’INAIL che annualmente provvede ad indire il Bando ISI per i finanziamenti per la rimozione dell’Amianto volto a tutelare il luogo di lavoro, oppure ai bandi degli enti locali come quelli della Regione Lombardia o semplicemente le detrazioni fiscali permesse in caso di ristrutturazione edilizia. Nel 2017 le stime (per difetto) di CNR-Inail parlavano di ben 32 milioni di tonnellate ancora da bonificare[5].
Infine il ruolo dell’Unione Europea che ha spinto gli Stati membri a sensibilizzare il tema amianto proponendo una sua completa eliminazione entro il 2023, chiedendo uno sforzo attraverso il censimento dell’amianto negli edifici pubblici o con accesso al pubblico, prodromico agli obblighi attuativi previsti per legge.
In conclusione possiamo dire che, l’inversione di rotta nel 1992 e l’inasprimento del 2006 con la normativa concernente l’esposizione dei lavoratori all’Amianto, ha permesso di instaurare un ciclo favorevole per combattere il materiale finora analizzato.
Informazioni
World Health Organization (WHO). Air Quality Guidelines for Europe.
Criticità relative alla dismissione e bonifica dei siti contaminati da amianto. Isabella Maria De Clemente, Giancarlo Palumbo, Maria Valletrisco.
Amianto. Manuale di bonifica. Analisi del rischio. Mauro Masi, Adriana Corongiu
Un buon modo per verificare la presenza di amianto è l’eseguire la Due Diligence Ambientale, ne abbiamo parlato qui.
http://www.assoamianto.it/amianto.htm.
http://www.assoamianto.it/patologie.htm
La legge 257/92 non impone un obbligo generalizzato di rimuovere l’amianto impiegato negli edifici.
https://www.arpae.it/cms3/documenti/amianto/normativa/DM06set94.pdf
http://www.lombardia.coldiretti.it/amianto.aspx?KeyPub=PAGINA_CD_LOMBARDIA_AT%7C14745336
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/legislazione-sicurezza/74-circolari/4267-circolare-25-gennaio-2011
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-polmonari/disturbi-polmonari-ambientali/asbestosi
[1] Per approfondimento si veda il caso dello stabilimento di produzione di Eternit® di Casale Monferrato o del cementificio Fibronit di Bari ha causato direttamente la morte di 180 dipendenti e nel corso degli anni circa 700 persone hanno perso la vita, con una media di 40 vittime all’anno, spesso per mesotelioma. Si calcola che i residui possano potenzialmente mettere in pericolo la salute dei 40.000 abitanti del quartiere Japigia, dove si trova la fabbrica in stato d’abbandono, in attesa di una completa bonifica degli impianti.
[2] Il D.Lgs. 277/1991 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008, oggi i limiti di esposizione all’amianto vengono disciplinati dal D.Lgs. 257/2006.
[3] Cfr. D.Lgs. 81/2008 – Artt. 249 e ss.
[4] Ogni anno, il 28 Aprile.
[5] https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/giornata-mondiale-vittime-dell-amianto

Roberto Giuliani
Ciao, sono Roberto. Da sempre appassionato al diritto ambientale, dopo essermi laureato in Giurisprudenza nel 2016 ho deciso di perfezionare i miei studi con un master in sistemi di gestione aziendale. Oggi lavoro nel settore Energy & Utilities come esperto di Normativa HSE.