Il decreto Salvini ha introdotto nuove regole in tema di sicurezza e immigrazione. Ma le modifiche riguardano anche l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC) e altri specifici interventi di controllo
Il contenuto del decreto sicurezza
Il decreto legge (noto anche come “decreto Salvini“) contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La bozza del decreto, approvato il 24 settembre 2018, è entrato in vigore il 5 ottobre[1] ed è stato ampiamente criticato dalle opposizioni al Governo[2]. In questi ultimi giorni in particolare si discute delle differenti posizioni del Movimento 5 Stelle e della Lega sulle modifiche da apportare data la presenza di alcuni temi che non rientrerebbero nel c.d. “contratto di governo”.
Analizzando il contenuto possiamo così dividerlo per temi dato che gli obiettivi del decreto sono molteplici:
- contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione;
- disciplinare i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari e definire nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati;
- scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale e razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati;
- prevedere la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo;
- rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, a migliorare il circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e pervenire e contrastare le infiltrazioni criminali negli enti locali;
- introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia Nazionali per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso il rafforzamento della sua organizzazione.
Il Titolo I del provvedimento si compone di 16 articoli divisi in 5 capi. In tema di immigrazione si cerca di rendere il procedimento di identificazione ed espulsione più efficace per i soggetti irregolari nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)[3] per un periodo massimo di 180 giorni (art. 2 del decreto) e non più a 90 e si cerca, contestualmente, di creare un effetto deterrente per chi tenta di raggiungere il territorio italiano. In quest’ottica si è dato il via all’aumento del numero dei CPR d’accordo con le istituzioni locali. Il comma 2 dell’articolo 2 consente, con efficacia circoscritta ad un periodo di tre anni, il ricorso alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti, al fine di ottenere un rapido ampliamento dei posti nei centri e facilitare l’esecuzione di provvedimenti di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale. Dalla Relazione al Parlamento 2018 del Garante Nazionali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale[4] ad aprile 2018 risultano 5 CPR con una capienza complessiva pari a 538 posti. Questi dati quindi saranno presto parte del passato.
Continuando poi a parlare del Capo I, che si occupa di riforma del diritto d’asilo e della cittadinanza, è stato ampliato il catalogo dei reati che comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale in caso di condanna definitiva (art. 7 del decreto). Per tali reati si prevede, inoltre, in caso di condanna in primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della protezione e l’espulsione del cittadino straniero. Identica procedura è prevista nel caso in cui il soggetto imputato per tali reati, benché non ancora condannato, sia ritenuto di particolare pericolosità sociale. È imprescindibile l’obbligo di valutare i presupposti del non-refoulement. Si tratta del non respingimento, un principio fondamentale del diritto internazionale: infatti, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Spetta alle Commissioni territoriali valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti di tale principio.
Altra novità: i richiedenti asilo non possono iscriversi all’anagrafe non potendo così accedere alla residenza. Sempre in tema di cittadinanza, quella italiana verrà revocata agli stranieri che commettono reati anche non gravi e a chi farà rientro nel proprio paese d’origine. Al contrario, per poter essere concessa è necessario avere un reddito minimo, aver assolto degli obblighi fiscali, non avere condanne e avere una condotta irreprensibile.
Il Titolo II invece è imperniato sul tema della sicurezza e contiene diverse norme che modificano numerosi temi. In tema di sicurezza è stato esteso il c.d. Daspo ai sospetti terroristi. Pur essendo noto per essere un provvedimento che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive, questa è anche una misura di tipo “urbano” cioè che preclude, a chi ne è oggetto, l’accesso ad aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare, con il decreto si aggiungono i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.
Una misura di cui si è parlato molto, poiché rappresenta un elemento di indiscussa novità, riguarda inoltre l’uso del taser[5] o, per essere più precisi, arma comune ad impulsi elettrici. La norma del decreto sicurezza è l’art. 21 in cui si parla esplicitamente sia di sperimentazione che di formazione del personale delle Polizie municipali. Accolto con numerose critiche dato l’uso e l’abuso negli Stati Uniti, trova applicazione in Italia da poco più di un mese[6] e si discute da tempo dei rischi che possano derivare dall’essere sottoposti ad una scarica elettrica. Il voltaggio del taser infatti è altissimo (circa 50.000 volt) ma con una bassa intensità. Per il taser è necessario il porto d’armi dato che la pistola elettrica è considerata un’arma propria.
Con il decreto Salvini sono state inoltre introdotte disposizioni volte a rafforzare il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Queste disposizioni (Titolo III – Capo II), su cui si era discusso già tempo prima che ci fosse il decreto[7], occupano l’ultima parte del testo: in questo spazio ci sono nuove regole per fronteggiare le falle del sistema di controllo in particolare per quanto riguarda gli appalti, le sanzioni in caso di subappalti illeciti e le occupazioni degli immobili (art. 27, 28 e 33) e disposizioni sulla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati come nel caso di prelazione all’acquisto. In particolare l’art. 38 del decreto modifica l’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in particolare al comma 3, sub 3. In questo caso viene superata l’attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all’articolo 74 del Testo unico in materia di stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati. La modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli. L’emendamento subordina, perciò, in primo luogo, il trasferimento ai Comuni ad una loro richiesta che, se avanzata, prevale su manifestazioni d’interesse formulate per altre finalità ed introduce la possibilità di una richiesta, ai medesimi scopi, anche da parte delle Regioni. D’altra parte, la riformulazione armonizza la disposizione con l’art. 129 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti) che prevede la possibilità di utilizzo degli immobili confiscati, per i fini anzidetti, anche da parte di pubbliche Amministrazioni diverse dai Comuni. Ulteriori disposizioni presenti nell’art. 38 comma 5 del decreto riguardano poi l’esito positivo della procedura di vendita dei beni immobili, mentre i commi 6 e 7 ampliano il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all’acquisto. Tra le disposizioni spicca però anche quella relativa alla limitazione del numero delle sedi secondarie dell’ANSBC: solo quattro e in quelle regioni in cui sono presenti numerosi beni sequestrati alla criminalità organizzata.
Il decreto sicurezza è infine completato dalle disposizioni sulla giustizia sportiva e sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive (Titolo III – Capo III) e sulle disposizioni di entrata in vigore e di copertura finanziaria (Titolo III – Capo IV).
Conclusioni sul “decreto Salvini”
Il contenuto del decreto sicurezza e immigrazione è imperniato sui temi più o meno scottanti della politica italiana e di cui si discute maggiormente sin dalla campagna elettorale precedente alle elezioni. Nonostante ciò, a mio parere, c’è forse il rischio che tra le misure più volute dall’elettorato della maggioranza ci siano disposizioni che non suscitano un grande interesse agli occhi dell’opinione pubblica. Questo mi porta a dire che nel decreto vi siano disposizioni che vanno di certo a colmare vuoti o a perfezionare alcuni meccanismi in nome dell’efficienza e della riduzione dei costi ma che al contempo richiedano maggiori approfondimenti.
Informazioni
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
[1] È bene considerare però che, anche chi ha mosso critiche contro il Decreto Sicurezza di Salvini, in Italia c’è ignoranza sulla conoscenza dei temi e della terminologia del fenomeno migratorio: http://www.dirittoconsenso.it/2018/11/12/alcune-precisazioni-sull-immigrazione/
[2] https://www.repubblica.it/politica/2018/09/24/news/cdm_consiglio_dei_ministri_decreto_salvini_sicurezza_immigrazione_terrorismo_richiedenti_asilo_protezione_umanitaria-207223210/
[3] I CPR sono strutture detentive dove vengono reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di regolare titolo di soggiorno. Si tratta dei rinominati Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) la cui disciplina originaria risale alla legge sull’immigrazione Turco Napolitano (legge 40/1998)
[4] http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b374e028773d7d20039aae1eb89599bb.pdf
[5] https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-06-16/taser-polizia-quanto-costa-e-che-business-muove-pistola-elettrica-093341.shtml?uuid=AEE4DV7E
[6] http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Carabinieri-servizio-con-due-pistole-Taser-realta-12-citta-italiane-3e1073c6-17b1-4f7d-99b6-0fdb32d1f699.html#foto-1 e sul primo uso da parte della polizia: https://www.corriere.it/cronache/18_settembre_18/taser-reggio-emilia-primo-arresto-la-nuova-pistola-elettrica-6e0738e8-bb19-11e8-bdaa-50b21d428469.shtml
[7] https://www.agi.it/fact-checking/beni_confiscati_mafia_matteo_salvini-3982192/news/2018-06-02/

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.