Il sovraffollamento carcerario riguarda uno dei più annosi e cronici problemi dello Stato italiano. L’Italia dal 1992 ad oggi, nella non felice classifica del sovraffollamento carcerario, è sempre stata tra gli ultimi posti per ciò che concerne il rapporto detenuti presenti/posti disponibili, tale dato ha raggiunto picchi del 140%, ad oggi è del 117,1%[1] a fronte di una media europea del 99,3%, esso è una questione che cattura l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica solo quando la situazione è talmente compromessa da richiedere un provvedimento urgente di amnistia e indulto. Ma queste misure sono concretamente idonee a risolvere il problema?
Diritti dei detenuti
La garanzia più importante di ogni detenuto si riscontra all’articolo 27 della Costituzione, il quale statuisce che: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”.
Ciò che attiene specificatamente al tema del sovraffollamento carcerario è il divieto in pene disumane e soprattutto l’enunciazione del principio della funzione rieducativa della pena, quindi quest’ultima, oltre alla afflizione (sua funzione naturale ed ineluttabile) deve essere orientata al reinserimento sociale del detenuto. A tal ragione sono state introdotte le misure alternative alla detenzione, per favorire il reinserimento sociale del detenuto grazie al lavoro (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova per tossicodipendenti o alcool-dipendenti) al contesto familiare (detenzione domiciliare) o sociale (semilibertà o permessi premio).
Inoltre, per consentire una più efficace rieducazione sociale, la pena deve essere personalizzata in base alle condizioni, inclinazioni e capacità del detenuto. Questi concetti sono stati ripetuti anche nella legge che attualmente disciplina l’ordinamento penitenziario: la L.354/1975 al suo art. 1, ultimo comma (“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”).
- Lavoro: Il lavoro negli istituti penitenziari ha una importanza fondamentale nel percorso detentivo perché l’acquisizione di competenze professionali facilitano il reinserimento sociale, l’introduzione nel mondo del lavoro e costituiscono il principale argine alla recidiva. Il diritto al lavoro è sancito nell’art. 20 della L 354/75 disciplinandolo come remunerato e privo di carattere afflittivo. Nelle intenzioni del legislatore, oltre alla remunerazione che gli consente di sostentare sé stesso e la propria famiglia, è la funzione morale propria del lavoro a guidare il detenuto al completo reinserimento sociale, ma purtroppo nella realtà sostanziale sono estremamente rari i casi in cui i detenuti riescono a svolgere in libertà la stessa mansione che svolgevano nell’istituto penitenziario.
- Istruzione: la troviamo disciplinata all’art. 19 dell’ordinamento penitenziario. Tale diritto assume, specialmente per i più giovani, un forte deterrente alla recidiva, tanto ché l’80% dei detenuti che prende parte attivamente ad un corso di studi in carcere non commette reati una volta in libertà, inoltre la parificazione dei titoli e dei programmi di studio tra scuola ed istruzione carceraria permette un istantaneo inserimento sociale del detenuto che ha intenzione di proseguire il ciclo di studi.
- Salute: è disciplinato all’art. 11 dell’ordinamento penitenziario, disciplina in maniera molto tecnica e precisa come si esercita tale diritto, ma poco attinente all’oggetto di questo elaborato. Sul tema della salute (in senso lato) nei luoghi detentivi. il maggiore contributo lo hanno dato le varie convenzioni e dichiarazione internazionali attinenti al tema della tortura, perché fin dai primissimi momenti in cui fu disciplinata la fattispecie di tortura in ambito internazionale fu subito chiaro che i luoghi maggiormente a rischio dal verificarsi di questa pratica furono le prigioni. Il binomio tortura-carcere è strettissimo: solo per fare un richiamo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 nel disciplinare il reato di tortura all’articolo 7 (“Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”) fa una non casuale ripetizione dello stesso all’articolo 10, in chiave positiva, esplicitamente per le persone sottoposte a restrizione della libertà personale (“Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana”). Il contributo essenziale sulle precarie condizioni carcerarie però fu dato dall’opera interpretativa giurisprudenziale posto in essere dalla Corte EDU sull’articolo 3 della CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”). Difatti secondo la Corte EDU si ha trattamento inumano e degradante ogniqualvolta le condizioni in cui si svolge la detenzione appaiono lesive della dignità umana, come nei casi di: sovraffollamento e di condizioni igienico-sanitarie inefficienti[2].
Dopo aver visto quali sono i principali diritti dei detenuti e quelli che sono i principi ispiratori che regolano lo svolgimento della detenzione e le misure tese al reinserimento sociale, dobbiamo passare ad analizzare la situazione delle carceri oggi.
Problematiche attuali del sovraffollamento carcerario
Tra i principali problemi che attengono alla situazione carceraria italiana ve ne sono due dalla rilevanza enorme: il sovraffollamento e il numero insufficiente e scarsamente addestrato degli agenti di polizia penitenziaria.
- Sovraffollamento carcerario: questo è un “problema al quadrato”, perché oltre ad essere un problema ex se, costituisce la causa principale di tutta una serie di complicanze che, sommate tra loro, causano l’inefficacia del sistema detentivo cosi come previsto dalla L. 354/1975, perché va da se che, se il numero reale dei detenuti supera il numero massimo disponibile degli stessi, questo si ripercuote su tutti i diritti sopraindicati, non sarà possibile istruire efficacemente i detenuti, né indirizzarli ad una professione da svolgere una volta espiata la pena detentiva. In parole povere sarà più gravoso e complicato reinserire in società il detenuto ed evitare la recidiva, oltre a comprimere i più basilari diritti umani e il mantenimento della struttura in condizioni igienico-sanitarie accettabili durante la detenzione. Il problema è infine ampliato dal fatto che le conseguenze del sovraffollamento gravino su persone che stanno già sopportando le legittime afflizioni causate dalla limitazione della propria libertà personale, e quindi il rischio è quello di aggravare inutilmente le condizioni che sono già per loro natura afflittive.
Questa situazione insostenibile porta drammatiche conseguenze come i numerosi episodi di autolesionismo e i più di 550 suicidi negli ultimi 10 anni tra i detenuti.
Inoltre la situazione di perenne emergenza carceraria fa venire meno tutte le nobili cause che hanno mosso il legislatore ad introdurre le misure alternative alla detenzione, che oggi sono viste e considerate solo come modi per “togliere un detenuto dal carcere” più che per un individuale piano di rieducazione sociale e familiare.
- Numero sotto organico degli agenti penitenziari: le ultime statistiche indicano come ci sia un disavanzo tra gli agenti penitenziari previsti e quelli presenti di circa 9000 unità, pari al 20%. Oltre a ciò gli agenti di polizia penitenziaria sono mal equipaggiati e scarsamente formati, queste 3 ragioni rendono il lavoro di agente di polizia penitenziaria particolarmente logorante, faticoso ed alienante, sia sul piano fisico che sul piano psicologico e ciò è testimoniato dagli 8 suicidi di agenti di polizia penitenziaria che si verificano, di media, all’anno.
Conclusione
Se è relativamente semplice risolvere il problema dell’organico e della preparazione degli agenti di polizia penitenziaria (disponendo corsi di formazione ed aggiornamento professionale continuo, riducendo il numero di agenti semplici sostituendoli con altre figure professionali dedicate più alla rieducazione che al contenimento e controllo dei detenuti) la questione del sovraffollamento carcerario è invece dalla difficile risoluzione.
Il legislatore per fronteggiare l’emergenza ha spesso optato per provvedimenti di amnistia e indulto (ben 13 dal 1962 ad oggi) che si sono rilevati fallimentari e solo miseri (e miserabili) palliativi che non hanno risolto alla radice il problema del sovraffollamento carcerario. L’ultimo grande “svuotacarceri” del 2006 (L. 241/06) ha rimesso in libertà 20.000 persone, circa 1/3 della popolazione carceraria dell’epoca, ma già nel 2008 si è ritornati ai dati statistici pre-indulto. L’unico effetto che hanno avuto i provvedimenti di amnistia e indulto è stato quello di distruggere la considerazione sulla concreta capacità dello Stato di reprimere adeguatamente i reati. Sembra impossibile considerando i dati statistici, ma nello Stato in cui il rapporto posti disponibili/detenuti effettivi è tra i peggiori d’Europa, da più di 25 anni l’opinione comune è che in carcere non ci vada nessuno.
Il legislatore è cieco di fronte ai dati statistici e alle condanne europee e interviene solo quando la situazione è ingestibile e finisce sotto l’attenzione dei media. Una volta “passata la nottata” il tema del sovraffollamento carcerario scompare dai dibattiti politici e dai media, in attesa della prossima emergenza. Si capisce bene che il problema del sovraffollamento carcerario quindi si manifesta cronicamente sempre nelle stesse forme. È improprio perciò parlare di emergenza semmai bisognerebbe parlare di incapacità del legislatore a risolvere questo problema.
Secondo la mia opinione, è necessario intervenire con una pluralità di accorgimenti per ridurre il disavanzo tra detenuti effettivi e posti disponibili. In primo luogo è necessario costruire nuovi complessi penitenziari e successivamente bisogna intervenire sui reati riguardanti il T.U. stupefacenti, perché circa 1/3 della popolazione carceraria (20.000 detenuti) si ritrova ristretta per reati di piccolo spaccio: per tutte queste situazioni è necessario adire massicciamente alle misure alternative alla detenzione.
Più in generale, per tutti i reati c.d “di strada”, sarebbe opportuno ampliare notevolmente l’ambito di applicazione di ciascuna misura alternativa alla detenzione, favorire con benefici e sconti il detenuto che partecipa attivamente ai programmi di rieducazione, di istruzione, lavorativi o di volontariato.
Sono idee che stravolgono completamente la considerazione sociale del carcere e, nonostante la visione qui indicata sia fortemente minoritaria, il “buttare la chiave” o l’assioma “più galera=più sicurezza” non possono essere assunti a verità, perché non è il carcerato il peggior nemico della società civile e dei “cittadini per bene”, ma lo è la recidiva, quindi è necessario attuare tutte le riforme necessarie per reinserire attivamente in società il detenuto e, di conseguenza, ridurre la possibilità di una recidiva.
Un’ultima considerazione va fatta sul tema dei rimpatri dei detenuti stranieri, molto sentito da parte di uno schieramento politico. Secondo l’opinione di chi scrive esso, oltre a richiedere difficili accordi bilaterali con lo stato di origine del detenuto, non è idoneo concretamente a ridurre la popolazione carceraria, perché il reato non viene commesso dallo straniero in quanto tale, ma viene commesso in quanto quest’ultimo vive una condizione sociale di degrado, di povertà e di sfruttamento, quindi il rimpatrio sarebbe un intervento sugli effetti ma non contrasta minimamente la causa che quindi tornerà a manifestarsi, se non proprio nella stessa forma, quantomeno in altre forme dalla identica rilevanza.
Informazioni
Tutti i dati statistici sono consultabili sul sito antigone.it
Il problema è ritornato nuovamente alla ribalta in relazione alla diffusione del covid-19
[1]Dati Associazione Antigone aggiornati al 30/09/2018. Link dell’Associazione: https://www.antigone.it/
[2]Sul tema si rimanda alla famosa sentenza Sulejmanovic del 2009, in cui si accerta che il detenuto godesse di 2.7 mq invece dei 7 cui avrebbe dovuto godere e alla sentenza Torreggiani che ha dato impulso ad un progetto di riforma (arenatosi dopo l’insediamento del governo attuale)

Biagio Sapone
Ciao, sono Biagio. Sono nato nel 1992 a Melito di Porto Salvo (RC). Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” di Vibo Valentia mi sono iscritto all’Università degli studi di Padova, città nella quale vivo. Laureato in giurisprudenza con una tesi sul reato di tortura, attualmente svolgo il tirocinio forense presso uno studio legale. Sono particolarmente interessato al diritto penale e al diritto penitenziario, sia sostanziale che processuale, pur affrontando per ragioni di lavoro tematiche attinenti il diritto societario e commerciale.