Affermato dalle Nazioni Unite e riconosciuto in numerosi Trattati e Costituzioni, il diritto al cibo fa parte dei diritti umani fondamentali. La tutela di questo diritto è un punto chiave nel dibattito internazionale odierno poiché è minacciato da sfide globali attuali come cambiamento climatico e aumento demografico senza precedenti

 

Introduzione

Il diritto al cibo è un diritto umano universale, riconosciuto a livello internazionale, nazionale e regionale, esso si garantisce ad ogni individuo senza discriminazioni né limiti. Secondo Jean Zielger, Relatore Speciale alle Nazioni Unite per il Diritto al Cibo, il diritto al cibo è definito come il diritto ad avere un accesso regolare, permanente e libero al cibo, di qualità e in quantità adeguata, che rispetti le tradizioni e la cultura d’appartenenza del consumatore, e in grado di assicurare salute fisica e mentale agli individui e alla collettività.

La formalizzazione giuridico-istituzionale di questo diritto trova le sue origini dopo il secondo conflitto mondiale, ma gli strumenti applicativi ad oggi sono vari e coinvolgono realtà internazionali, nazionali e locali.

Negli ultimi anni il diritto al cibo ha acquisito un’importanza sempre maggiore, dovuta a vari elementi che caratterizzano la realtà globale odierna come:

  • l’aumento demografico, soprattutto nei Paesi del Sud Globale;
  • la volatilità dei prezzi degli alimenti e le crisi finanziarie e alimentari, in particolare, la crisi del 2007-2008;
  • il cambiamento climatico che minaccia la produttività agricola di molti paesi.

 

Inoltre, oggi nel mondo si contano 815 milioni di persone denutrite (l’11% della popolazione mondiale) e questo numero è tornato ad aumentare dopo decenni di costante diminuzione.

Problemi globali, come quelli elencati, richiedono una cooperazione a livello internazionale (anche attraverso gli Obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile elencati nell’Agenda 2030) ma non prescindono dalle azioni a livello nazionale e locale. In questo senso, il diritto al cibo viene concretizzato e attuato anche attraverso politiche urbane e locali che vanno a completare Costituzioni e Trattati Internazionali.

 

Il diritto al cibo nel diritto internazionale

Il diritto al cibo è stato sancito per la prima volta nel 1948 all’interno dell’Articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dove si esplicita il diritto di ogni individuo ad avere un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione. Nel 1966 la Convenzione (o Patto) Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), entrata in vigore nel 1976, riconosce, all’Articolo 11, il diritto di ognuno ad uno stile di vita adeguato che includa un adeguato accesso al cibo e il diritto fondamentale ad essere libero dalla fame. Ad oggi, 169 Paesi hanno ratificato la Convenzione, impegnandosi a intraprendere percorsi che ne facilitino l’attuazione e assicurino la tutela dei diritti per ogni individuo.

Infatti, i Paesi sono tenuti ad adottare, individualmente e/o attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure concrete e necessarie per migliorare i metodi di produzione, conservazione e distribuzione delle derrate alimentari, per sviluppare e riformare i regimi agrari secondo le nuove conoscenze e tecnologie (migliorando anche l’uso delle risorse naturali), e per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni dei singoli Paesi, sia importatori che esportatori.

Inoltre, i Paesi che hanno ratificato la Convenzione e che, quindi, hanno riconosciuto il diritto al cibo (tra gli altri) come diritto fondamentale universale, si impegnano a rispettare tre sotto-obbligazioni:

  • L’obbligo di rispettare il diritto al cibo, ovvero di non interferire con il godimento del diritto, né direttamente né indirettamente;
  • L’obbligo di proteggere il diritto al cibo, ovvero assicurare che imprese, gruppi di individui o altre entità non deprivino gli individui dell’adeguato accesso al cibo;
  • L’obbligo di realizzare il diritto al cibo, ovvero facilitare il godimento del diritto in maniera proattiva, usando risorse nazionali e internazionali.

 

In tutte le definizioni del diritto al cibo, presenti nel diritto internazionale[1],si parla diritto a cibo adeguato. Questo implica due principali caratteristiche: disponibilità e accessibilità.

Il cibo è definito disponibile se è presente in quantità e qualità sufficienti a soddisfare il fabbisogno alimentare degli individui. La disponibilità quantitativa indica la possibilità di disporre di cibo sufficiente per magiare in modo durevole e sostenibile. Questo si può ottenere garantendo o l’accesso diretto dei contadini alla terra, o tramite un sistema di distribuzione equo che porti l’alimento dal produttore al consumatore. La disponibilità qualitativa, invece, fa riferimento alla qualità idonea per soddisfare i bisogni alimentari individuali. Il cibo deve quindi essere privo di sostanze nocive e contenere le proprietà organolettiche che lo rendono nutriente e sano (l’alimento deve contenere tutti i micronutrienti necessari per lo sviluppo psico-fisico dell’individuo), nonché gradevole da consumare.

Per quanto riguarda l’accessibilità, questa deve essere sia fisica sia economica. L’accessibilità economica implica che i costi legati all’acquisizione del cibo siano tali da permettere all’individuo, o ai nuclei familiari, di poter soddisfare anche altri bisogni fondamentali, quali istruzione, abitazione e salute. Dunque, l’accesso al cibo adeguato non deve compromettere il godimento di altri diritti umani. Il cibo deve essere accessibile anche fisicamente per tutti; ciò significa che sono compresi anche i soggetti fisicamente vulnerabili come neonati, bambini piccoli, anziani, persone con disabilità, malati terminali o cronici, vittime di disastri (naturali o antropici), o popolazioni indigene che rischiano di perdere l’accesso ai propri territori.

Va infine ricordato che il cibo deve essere anche culturalmente accettato; ovvero, si deve tener conto, per quanto possibile, dei valori soggettivi, culturali e/o religiosi dei popoli o degli individui.

 

Implicazioni del diritto al cibo

Il diritto al cibo sottintende una serie di altri concetti giuridici importanti: la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare (in inglese food security).

La sovranità alimentare è intesa come il diritto dei popoli a definire i propri sistemi agricoli e il proprio cibo secondo metodi sostenibili e culturalmente appropriati. Il concetto di sovranità alimentare nasce alla fine del World Food Summit (WFS) del 1996 e si basa sul riconoscimento del diritto al cibo per tutti gli individui, ma valorizza i sistemi di produzione sostenibili e localizzati in modo da accorciare la distanza tra produttore e consumatore. L’idea di localizzazione implica che i produttori locali siano in grado di avere il controllo del proprio territorio, applicando le nuove tecnologie unitamente al sapere tradizionale in modo da aumentare la resilienza dei piccoli produttori di fronte alle crisi climatiche e finanziarie (come la crisi alimentare e finanziaria del 2007-2008).

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la definizione istituzionale maggiormente condivisa riprende i principi del diritto al cibo. Infatti, la sicurezza alimentare esiste quando tutti gli individui, in ogni momento, hanno accesso sia fisico che economico ad una quantità sufficiente di cibo sicuro e nutriente, in modo da incontrare le loro necessità e preferenze alimentari per una vita sana e attiva[2]. Questo concetto è utile al fine di identificare i casi in cui ci sia insicurezza alimentare dovuta a povertà e condizioni socio-economiche sfavorevoli, instabilità politica, condizioni climatiche, e fattori macroeconomici. La FAO (Food and Agriculture Organization) ha identificato diversi livelli di insicurezza alimentare, divisibili in base alla durata del fenomeno (insicurezza cronica, transitoria o stagionale) e in base alla severità (malnutrizione o fame)[3].

 

Il diritto al cibo nel caso italiano

Sebbene il diritto al cibo sia stato formulato in primis a livello di diritto internazionale, ogni Stato ha un margine di discrezione per implementarlo. Infatti, ad oggi, il diritto al cibo è cristallizzato in un centinaio di Costituzioni al mondo ma solo 24 di queste lo tutelano in modo diretto. Nel caso italiano, la Costituzione non protegge il diritto al cibo in modo esplicito ma lo fa indirettamente mediante l’adesione dell’Italia ai Trattati Internazionali che lo garantiscono (come quelli citati, in particolare la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali).

Mancando, tuttavia, una tutela esplicita del diritto al cibo, il ruolo e la responsabilità dei governi e delle autorità locali diventano rilevanti nella promozione e creazione di sistemi alimentari equi e sostenibili che interessino sia il contesto rurale che quello urbano.

Per esempio, il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP)[4] ha dato il via a un movimento di riscoperta del ruolo delle Città nel raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare attenzione agli obiettivi 2 “Lotta alla fame” e 11 “Città e comunità sostenibili”. Il MUFPP, infatti, rappresenta un network di 148 città in tutto il mondo che si impegnano a garantire cibo sano e accessibile a tutti i loro cittadini, tenendo conto anche della necessità di preservare la biodiversità e lottare contro lo spreco alimentare.

Le politiche alimentari locali, sicuramente, sono avvantaggiate, sia a livello di comunicazione che di attuazione, dalla vicinanza ai soggetti interessati, ovvero i cittadini. In questo senso, dunque, le Food Policies cittadine diventano strumenti per applicare e concretizzare il diritto al cibo adeguato su un raggio d’azione geograficamente limitato ma specifico.

 

Conclusione

Sempre più Paesi stanno esplicitamente riconoscendo il diritto al cibo, intraprendendo azioni concrete per assicurarne il godimento da parte di ogni individuo. Le città hanno un ruolo importante nell’attuazione di politiche locali che regolino e trasformino i sistemi alimentari in sistemi più equi e sostenibili poiché hanno una posizione privilegiata dovuta alla vicinanza con i cittadini.

Come si è visto, il diritto al cibo racchiude in sé varie dimensioni: l’accessibilità, sia fisica che economica; la disponibilità, quantitativa e qualitativa; e culturalmente accettabile. È un diritto umano fondamentale e, pertanto, ogni individuo deve poterne godere.

Oggi questo diritto è minacciato dalla situazione socio-economica e climatica attuale; pertanto, la Comunità Internazionale si impegna a proteggere e tutelare il diritto al cibo adeguato, esortando anche le autorità locali e nazionali a perseguire il medesimo obiettivo.

Informazioni

Bottiglieri M., Il diritto al cibo in città. Senso e possibilità, in Journal of Universities and International Development Cooperation, N.1, 2017

Certomà C., Diritto al cibo, sicurezza alimentare e sovranità alimentare, in Rivista di diritto alimentare, Anno IV, N. 2, Aprile-Giugno 2010

De Schutter O., Special Rapporteur on the Right to Food, Mission to Canada Aide-mémoire, Maggio 2012

De Schutter O., The right to food, Discorso presso l’Accademia Politica di Scienze Sociali – Dottrina Cattolica sociale e dei diritti umani, Città del Vaticano, 2010

FAO, Achieving the right to food. The human rights challenge of the twenty-first century, Ottobre 2007

Godrillo G., Obed Mendez J., FAO, Food security and sovereignity, 2013

Golay C., Ozden M., The right to food, Settembre 2013

[1] Si vedano anche l’Articolo 12.1 della Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione verso le Donne (1979); gli Articoli 24.2.c e 27.3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (1989); gli Articoli 25.f e 28.1 della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006)

[2] World Food Summit Plan of Action (1996), Paragrafo 1.

[3] Per informazioni più dettagliate sugli indici FAO: http://www.fao.org/3/i0275e/i0275e.pdf

[4] Per informazioni più dettagliate: http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/internazionali/urban_food_policy_pact_sa

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/. Dirittoconsenso ha anche parlato degli alimenti del futuro: gli insetti. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/06/insetti-cibo-normativa/