In questo elaborato si cercherà di valutare analiticamente l’articolo 1669 c.c – “rovine e difetti di cose immobili” – e si terrà conto delle numerose sentenze che ne hanno, di fatto, modificato la sua applicazione
L’articolo 1669 c.c. nello specifico
Uno degli ambiti maggiormente in evoluzione del diritto civile attiene alla tematica degli appalti riguarda l’articolo 1669 c.c.. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno modificato un orientamento giurisprudenziale consolidato e hanno aperto la via ad un “nuova forma” di responsabilità extracontrattuale, quella cioè derivata da un contratto (di appalto).
Ma partiamo dal dettato normativo dell’art. 1669 c.c.:
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”
Nonostante sia posto nel capo riguardante l’appalto (quindi tra i singoli contratti), l’art. 1669 c.c. si ritiene dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria configuri un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, poiché non è posto a tutela dell’appaltatore, bensì a difesa di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici di lunga durata e l’incolumità personale della collettività (C. Cass 4319/16; 2313/08 tra le altre). Di conseguenza la norma può essere invocata anche da un terzo estraneo al contratto di appalto, il quale tuttavia ha subito danni dalla rovina dell’immobile (C. Cass 12304/93).
L’art. 1669 è una disposizione che ha carattere di specialità rispetto al generale principio sulla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cc, e tale disposizione si applica in via esclusiva anche nel caso in cui l’opera appaltata non venga ultimata, sostituendosi, quindi, alle generali disposizioni dettate in tema di risoluzione del contratto ex. artt. 1453 ss. (C. Cass 28233/17).
Il presupposto della responsabilità ex art. 1669 cc non trae fondamento dal contratto d’appalto, bensì piuttosto dal fatto in sé di aver costruito l’immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante, assumendo così i caratteri propri della responsabilità da fatto illecito; si dà, in sintesi, maggior rilievo alla oggettiva partecipazione alla costruzione dell’immobile piuttosto che al rapporto contrattuale.
Il concetto di rovina e pericolo di rovina
Si ha rovina totale o parziale quando l’edificio cessi di esistere in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità, oppure quando la compromissione dei suoi elementi essenziali influisca negativamente sulla sua durata e solidità (C. Cass. 261/70). Il pericolo di rovina si rivela esternamente per segni visibili, quali le modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (C. Cass. 2861/58; 1034/51).
I gravi difetti
Con essi si fa riferimento a ogni deficienza o alterazione che vada a intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell’opera, indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (C. Cass. 456/16; 20644/13 tra le altre), essi possono consistere, quindi, in lesioni alle strutture, imperfezioni e difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell’edifico, senza che debba sussistere pericolo di crollo immediato (C. Cass. 2977/18). Sono da escludersi le tutte le modificazioni o le alterazioni che influiscono sulla stabilità dell’edificio poiché esse sono integrate nell’ipotesi del “pericolo di rovina”.
I termini dell’articolo 1669 c.c.
La norma individua tre distinti termini:
- 10 anni dal compimento dell’opera, quindi è un termine attinente al rapporto sostanziale con il costruttore (termine prescrizionale);
- 1 anno dalla scoperta del vizio o del difetto per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti (termine decadenziale);
- 1 anno dalla denuncia per l’esercizio dell’azione giudiziale (termine prescrizionale);
I termini sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non viene rispettato (C. Cass 903/89).
Il Dies a quo
Il termine decennale decorre dal compimento dell’opera (C.Cass 8050/95), in caso di ricostruzione, anche parziale, il termine inizia a decorrere dall’ultimazione della parte ricostruita (C. Cass 13/93); il termine annuale per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei fatti e della loro derivazione causale dell’imperfetta esecuzione dell’opera (C. Cass. 24486/17; 4249/10; 1463/08 tra le altre).
L’onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia (che costituisce condizione necessaria per l’azione) incombe sul committente e non sul costruttore, ma il committente è assolto dall’onere di denuncia quando vi sia riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore.
L’azione giudiziaria in relazione all’articolo 1669 c.c.
La responsabilità prescinde dal rapporto negoziale che ha fatto sorgere il bene, pertanto la domanda può essere può essere proposta nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l’evento dannoso, a prescindere dalla natura e dalla diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (C. Cass 8904/1994). In un condominio l’azione può essere promossa da ciascun condomino senza la necessità che partecipino in giudizio gli altri condomini, quand’anche i vizi denunciati riguardino la cosa comune (C. Cass 4485/00).
La responsabilità del costruttore…
Nei suoi confronti sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale non può essere superata con la generica prova di diligenza, ma deve allegare fatti positivi, precisi e concordanti (C. Cass 12106/98; 2123/91). Risponde altresì qualora l’opera sia realizzata, in tutto o in parte da un terzo su proprio incarico, nei cui confronti potrà agire in via di regresso ai sensi dell’art. 1670 c.c. sulla responsabilità dei subappaltatori (C. Cass. 8109/97).
… e del venditore
È responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. nei casi in cui ha provveduto direttamente alla costruzione dell’immobile con gestione diretta di uomini e mezzi, sia quando ha affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali (progettista, direttore dei lavori), sia nei casi l’opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicché risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell’opera (C. Cass 18891/17; 2238/12; 4249/10 tra le altre).
Il venditore non è responsabile ai sensi dell’art.1669 c.c. quando la realizzazione non sia a lui riferibile, ovvero nei casi in cui sia mero venditore, estraneo a tutte le fasi della costruzione dell’immobile (C. Cass 5514/94).
Le responsabilità del direttore dei lavori e del progettista
Il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall’appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga.
Con una celebre sentenza (C. Cass 2415/84) la giurisprudenza ha esteso la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa, sia in quella attuativa, considerando tali soggetti quali costruttori alla pare dell’appaltatore purché si dimostri che i vizi dell’immobile si siano verificati per fatti a loro imputabili.
Un passo ulteriore sul tema si è avuto con la pronuncia che ha istituito la responsabilità propria del direttore dei lavori e del progettista (C.Cass. 8811/03), la quale ha stabilito che in ragione della loro qualifica, la domanda originaria tra attore e costruttore convenuto si estende automaticamente anche al progettista e al direttore dei lavori, poiché il processo in esame si occupa di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.
Una recente sentenza ha definito integralmente quali siano i compiti del direttore dei lavori (C.Cass 7370/15):
- il direttore dei lavori, nel momento in cui accetta l’incarico, deve essere in grado di garantire al proprio committente una generale capacità professionale per dare direttive e controllare lo stato di avanzamento dei lavori, (cd. valutazione ex ante della capacità professionale)
- successivamente, sulla base dei principi di prudenza, correttezza e diligenza professionale, qualora ritenga di non essere in possesso delle capacità tecniche necessarie, è suo preciso obbligo astenersi dall’accettare l’incarico.
Infine, nella medesima sentenza, La Suprema Corte ha stabilito che il direttore dei lavori ha la responsabilità della opera nella sua interezza; dal momento in cui egli rileva che l’opera può risultare affetta da vizi, è tenuto a sospendere l’esecuzione dei lavori e sanare i vizi rilevati.
Il progettista, infine, è responsabile quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione o dai calcoli relativi alla struttura e alla statica dell’edificio (C. Cass 8016/12; 8811/03), alla sua figura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni viste per il direttore dei lavori. Per le entrambe le figure si assiste, quindi, ad una estensione, solidale e non sussidiaria, della presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell’appaltatore. Tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio per l’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dalla gradazione delle colpe (C. Cass 4900/93), senza tuttavia ricadere in una situazione di litisconsorzio necessario.
Informazioni
G. Bonini – M. Confortini; Codice civile commentato, UTET giuridica
G. Cian – A. Trabucchi; Commentari breve al codice civile, Cedam
G. Alpa – V. Mariconda; Codice civile commentato, Ipsoa
http://www.dirittoconsenso.it/2019/06/21/la-responsabilita-contrattuale-nellappalto-lart-1667-c-c/
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Biagio Sapone
Ciao, sono Biagio. Sono nato nel 1992 a Melito di Porto Salvo (RC). Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” di Vibo Valentia mi sono iscritto all’Università degli studi di Padova, città nella quale vivo. Laureato in giurisprudenza con una tesi sul reato di tortura, attualmente svolgo il tirocinio forense presso uno studio legale. Sono particolarmente interessato al diritto penale e al diritto penitenziario, sia sostanziale che processuale, pur affrontando per ragioni di lavoro tematiche attinenti il diritto societario e commerciale.