Le opinioni dissenzienti o concorrenti possono rappresentare un elemento di novità per le pronunce della Corte Costituzionale?

 

Opinioni dissenzienti o concorrenti della Corte Costituzionale: miglioramento o crisi della collegialità?

Credo che l’occasione per riflettere sull’introduzione o meno delle opinioni dissenzienti o concorrenti della Corte Costituzionale, venga da alcune tendenze non codificate bensì giurisprudenziali attraverso cui, in futuro, si potrebbe ottenere il medesimo risultato pratico che riconoscendole per via legislativa. Inoltre, è un argomento su cui spesso la dottrina costituzionale ha discusso. Soprattutto, a mio avviso, perché si vogliono sul punto copiare ordinamenti stranieri calandoli nella nostra realtà. Inoltre, l’inserimento di tecniche decisorie avverse o parallele a quella principale, potrebbe fornire spiragli di condizionamento dell’operato della Corte Costituzione.

Quest’organo, invece, deve essere massimamente preservato dalle diatribe del Parlamento e del Governo, essendo garante della Costituzione nei confronti degli atti di questi due soggetti.

 

Origini del fenomeno

Le opinioni dissenzienti o concorrenti non sono un fenomeno della Corte Costituzionale italiana. Esse derivano dalla tradizione delle Corti Supreme angloamericane e della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo. Quando le sentenze non sono adottate con voto unanime, uno o più giudici possono esprimere motivazioni diverse da quelle maggioritarie. Nella motivazione, quindi, risulteranno la ratio decidendi adottata ma anche argomentazioni differenti. Queste possono condurre al medesimo risultato voluto dalla maggioranza del collegio ma con un diverso percorso argomentativo (concurring opinions), o essere del tutto in disaccordo con il procedimento logico seguito e con le conclusioni (dissenting opinions).

Sono nate nei sistemi di common law angloamericani e successivamente adottate dalla Corte EDU in virtù di alcuni motivi storici e giuridici che, solo se tenuti in considerazione, ce ne fanno apprezzare la particolare funzione. L’amministrazione della giustizia inglese era sorta come giustizia regia data nel caso concreto attraverso giudici che la estrapolavano, di volta in volta, con interpretazioni basate sul comune sentire e l’equitas (ammorbidimento della rigidità della legge secondo l’intimo convincimento del giudice). Questa applicazione casistica del diritto creò un ordinamento molto ricco e in perenne innovazione, grazie alle sfaccettature fornite dalla realtà variegata dei casi concreti, ma anche frammentato. In questo senso si spiegano correttamente le opinioni concorrenti o dissenzienti. I giudici le cui argomentazioni erano state disattese, volevano comunque far intravedere soluzioni alternative per stimolare una successiva creazione giurisprudenziale che, eventualmente, sarebbe stata accolta in futuro da altre Corti sulla base della loro interpretazione data nel caso concreto.

In tali ordinamenti gli evidenti rischi di frammentazione di questo sistema casistico, sono evitati attraverso un sistema non vigente, però, nei Paesi di civil law (il nostro e la maggior parte di quelli occidentali): il principio dello stare decisis. L’unitarietà della giurisprudenza, a fronte di questa parcellizzazione delle soluzioni giuridiche, è garantita dal principio del precedente vincolante. Ci si vincola, cioè, a seguire l’opinione maggioritaria fintantoché non sia possibile un overruling. Il superamento accade solo quando si sia consolidato un orientamento tanto forte da poter ribaltare il precedente giurisprudenziale.

Mancando, però, questo vincolo nell’ordinamento italiano (l’art. 101 Cost. recita, infatti, che il giudice è soggetto soltanto alla legge e non, quindi, ai precedenti giurisprudenziali) ogni giudice potrebbe seguire le diverse interpretazioni prospettate nelle opinioni dissenzienti o concorrenti rispetto a quella maggioritaria. Si aprirebbe, così, la strada a una parcellizzazione di soluzioni confliggenti, tanto da aumentare eccessivamente il carico del contenzioso e incrinare la certezza nei rapporti giuridici che, invece, una sentenza definitiva (e unitaria) dovrebbe garantire.

 

Tendenze in atto

Nel 2002 la Corte Costituzionale ha deliberato di non accogliere l’introduzione delle opinioni dissenzienti, ma negli anni alcuni suoi ex giudici (es. Cassese e Silvestri) si sono mostrati apertamente favorevoli a ciò. Inoltre, secondo alcuni commentatori, le prime aperture verso l’esternalizzazione di opinioni contrarie a quella in motivazione, si intravedono in alcune prassi giurisprudenziali.

Innanzitutto, la sentenza è scritta dal solo giudice relatore (nominato anche quale redattore), ma poi letta e corretta da tutto il Collegio. Questo per evitare che un singolo dia spazio a suoi convincimenti non fatti propri, però, dalla maggioranza. Trattandosi di un atto collegiale, la sentenza non deve essere lo specchio della volontà del solo relatore. Per molti decenni, anche quando il redattore non avesse concordato con l’opinione dei colleghi, era obbligato a fare comunque uno sforzo argomentativo per stendere le motivazioni. La ratio di ciò risiede nell’esigenza di unità che il Collegio deve trasmettere all’esterno.

Negli ultimi tempi, però, si assiste spesso a un rifiuto del relatore, rimasto in minoranza, di redigere la sentenza. Evidentemente non ne condivide la motivazione e crede di non poter adempiere correttamente all’obbligo di ripercorrere l’argomentazione logica dei colleghi. Facendo così, però, si arroga di un “privilegio” individuale (accordato dal Presidente) che potrebbe non darsi per altri colleghi in occasioni analoghe. Potrebbero risultarne delle ingiustizie reciproche tra i redattori. Alcuni vorrebbero smarcarsi dallo scrivere sentenze “scomode”, altri arrogarsi le sentenze più “prestigiose”. Una recente dimostrazione di questo abuso della “fuga dagli obblighi redazionali” è la sentenza 194/2019[1].  È redatta addirittura da quattro giudici insieme.

Altro strumento il cui uso eccessivo potrebbe aggirare l’unitarietà della motivazione, è l’obiter dictum. È ciò che viene detto oltre. Un di più non utile ai fini della ratio decidendi, ma che la Corte coglie l’occasione per esprimere. Può essere qualcosa di già affermato in occasioni precedenti, usato per ribadire un orientamento che si vuole consolidare, o qualcosa di nuovo. Una sua dilatazione porterebbe, però, a sentenze spezzettate, in cui i giudici rimasti in minoranza in passato vogliano dare voce alle loro opinioni. O, viceversa, cercherebbero di anticipare soluzioni future in cui eventualmente non verranno seguiti dai colleghi. Così, però, si rischia di ridurre il necessario carattere di coerenza interna di una sentenza. Inoltre, si vincolerebbe il Collegio per il futuro.

Difficilmente si potrebbe smentire qualcosa affermato in passato, anche se soltanto in un obiter dictum. Si potrebbero anche avere “botta e riposta” tra colleghi in disaccordo, attraverso diverse sentenze su tutt’altri argomenti.

 

Vantaggi e svantaggi delle opinioni dissenzienti o concorrenti della Corte Costituzionale

I vantaggi

Sono state spesso rivendicate per favorire le istanze dei giudici rimasti in minoranza a seguito della discussione in Camera di Consiglio e della votazione. Non avendo ampia voce nella stesura della motivazione, cedono di fronte all’opinione dominante. Potrebbero, dunque, percepire come ristretta la loro libertà motivazionale. Inserendo queste tecniche redazionali, si incentiverebbero sicuramente la creatività, l’ingegno costituzionale e la ricerca di soluzioni più sofisticate e condivise. Dovendosi confrontare, già nella stesura, con le criticità esternate da più giudici dissenzienti, la motivazione sarebbe più articolata e risponderebbe anche alle altrui istanze. Ciò, in realtà, già accade nel momento di discussione della sentenza.

Nell’ottica di unità del collegio, si ricerca infatti la soluzione della questione di costituzionalità che trovi d’accordo i più. L’espressa ammissione delle opinioni dissenzienti o concorrenti potrebbe quindi rendere palese, dalla semplice lettura della sentenza, questa tecnica e demandare la redazione non solo più a un giudice.

 

Gli svantaggi

Proprio la presenza di più redattori minerebbe, però, un principio fondamentale della nostra Corte: la collegialità.

L’unitarietà del sistema, se scardinata da opinioni alternative, potrebbe alimentare protagonismi individuali. Oggi, invece, l’anonimato circa le singole posizioni prese in sede di votazione, tutela il giudice stesso da pressioni esterne. Soprattutto, è meglio affrontare delicate questioni quando si ha la garanzia di compattezza e di tutela da parte dell’organo di cui si è membri.

Inoltre, se ogni giudice potesse sempre esprimere a titolo personale la sua opinione, potremmo avere delle sorte di “campagne elettorali”. I giudici in scadenza, volendosi prefigurare una carriera successiva fuori dalla Corte, o non volendo scontentare chi li ha nominati, tenderebbero a rispondere al loro “elettorato” sulla base delle loro rivendicazioni. La Corte non è un soggetto rappresentativo del Parlamento, del Presidente del Consiglio o delle Supreme magistrature che ne hanno nominato i giudici. Il rischio di “politicizzazione della giurisdizione” sarebbe evidente.

Inoltre, l’unitarietà del Collegio e l’anonimato circa le posizioni assunte, tutelano non solo i singoli giudici, ma anche l’apparenza di istituzionalità, fermezza e compostezza che deve mantenere la Corte.

Sul fronte della corretta amministrazione della giustizia e della certezza del diritto, l’unitarietà del ragionamento e la credibilità della decisione verrebbero meno se, mentre si sostiene una ratio, vi si sottolineassero anche le falle. Ciò alimenterebbe nell’opinione pubblica un senso di diffidenza e insicurezza verso una Corte che, sostenendo una tesi, non ha preso atto di un’altra (a maggior ragione se questa è contestualmente sostenuta da alcuni membri del collegio stesso).

Inoltre, una sentenza che già contenesse delle indicazioni critiche circa ciò che dispone, sarebbe immediatamente censurabile in altri procedimenti facendo leva su ciò che, in fondo, una parte dissenziente del Collegio ha già adombrato come una valida alternativa in un futuro giudizio. Sono evidenti l’incertezza, la fragilità e la scarsa percettività di sentenze del genere.

Se, inoltre, si volesse liberalizzare la pratica delle opinioni dissenzienti o concorrenti, bisognerebbe riconoscerle sempre a tutti i giudici (altrimenti avremmo un’altra ingiustizia). Così, però, si potrebbe creare una ridondanza eccessiva nelle motivazioni. Una prolissità inutile potrebbe causerebbe, in sede applicativa, più danni di quelli che si volevano risolvere. È immaginabile anche uno stallo continuo nelle votazioni, fatto di resistenze, forti del fatto che, pur in minoranza, si potrà avere una via per esternare la propria posizione.

Infine il Presidente della Corte, quando dovesse assegnare una causa a un giudice relatore, sarebbe già condizionato dalle opinioni espresse in casi simili da questo o quel giudice. Un tale pregiudizio nella decisione non gioverebbe alla corretta assegnazione dei compiti, alla serena e impregiudicata conduzione dei lavori.

 

Conclusione

In conclusione, credo che per evitare titubanze nel suo procedere e per mantenere la sua funzione di chiusura dell’ordinamento, la Corte debba sempre perseguire la collegialità e mantenere il più possibile continuità tra le sue decisioni.

L’unità va intesa non come vittoria della maggioranza a tutti i costi (cosa che alimenta le rivendicazioni di vie con cui dar voce al proprio malcontento) ma come composizione di interessi, compresi quelli delle minoranze, e mantenendo sempre un volto solido e compatto del collegio.

Informazioni

S. Cassese, “Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente”, Quaderni di diritto costituzionale, n.4/2009.

P. De Luca“Che fine ha fatto l’introduzione dell’opinione dissenziente? Suggestioni a partire da un’interessante risposta del Presidente emerito G. Silvestri”, Quaderni costituzionali, 19 novembre 2014.

A. Gambaro, R. Sacco, “Sistemi giuridici comparati”, Utet, Torino, 2018.

F. Schepis, “La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale italiana”, Salvis Juribus, 11 maggio 2018.

D. Tega, “Art. 135 Costituzione”, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani (a cura di), “La Costituzione italiana”, Il Mulino, Bologna, 2018.

G. Zagrebelsky, V. Marcenò, “Giustizia costituzionale”, Il Mulino, Bologna, 2012.

La Corte Costituzionale si pronuncia su temi come la cittadinanza: http://www.dirittoconsenso.it/costituzione-e-cittadinanza-italiana-europea/