Dal 2 gennaio l’Italia ha una disciplina volta a sanzionare la violazione delle norme sugli Fgas, in base al Regolamento europeo 517/2014, con il DPR 146/2018. La norma è efficace dal 17 gennaio 2020

 

Breve cenno agli FGas

Gli FGas[1] sono le sostanze che comunemente troviamo in tutte le apparecchiature che generano il freddo (condizionatori, frigoriferi, ecc.). La storia dei gas refrigeranti è molto vecchia, il loro utilizzo è presente si dai primi anni del 1800 e con il passare del tempo si evoluti fino a diventare la soluzione a molti mali, ma anche causa di lesioni al nostro eco-sistema. I gas refrigeranti hanno il potere di consumare lo strato di ozono e più generalmente di inquinare l’atmosfera. È stato quindi necessario porre delle misure precauzionali e addirittura bandire il loro utilizzo.

 

La legislazione vigente

Oggi possiamo affermare che gli FGas, o in senso ampio i gas fluorurati ad effetto serra, hanno una normativa evoluta e concreta, sono tre i riferimenti normativi principali: un Regolamento Europeo e due norme Italiane.

 

Il Regolamento Europeo 517/2014

Questo regolamento ha come obiettivo quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di FGas e invita gli stati a legiferare sul tema. Esso stabilisce disposizioni in tema di contenimento, utilizzo, recupero e distruzione degli FGas. Impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifiche che contengono o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati ad effetto serra. Impone condizioni per particolari usi di FGas, stabilisce i limiti quantitativi per l’immissione al commercio di idro-fluorocarburi[2]. Infine invita gli stati a prevedere un sistema sanzionatorio.

 

Il DPR 146/2018

Entrato in vigore il 24 gennaio 2019, il regolamento presidenziale attua quanto previsto dalla norma Europea. Il Decreto:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati[3] per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Un elemento del tutto assente è il regime sanzionatorio, questa mancanza non è passata inosservata al legislatore Europeo che ha immediatamente instaurato una procedura di pre-infrazione: EU Pilot 9154/2017.

 

Il Decreto Legislativo 163/2019

Il testo, pubblicato sulla G.U. del 2 gennaio 2020[4], prevede sanzioni penali e amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite. Si chiude così il cerchio della normazione in materia, conseguentemente è abrogato il testo pre-vigente[5].

Le sanzioni previste riguardano questi temi:

  • Prevenzione delle emissioni;
  • Controllo delle perdite;
  • Rilevamento delle perdite;
  • Tenuta dei registri;
  • Recupero degli FGas;
  • Certificazione;
  • Immissione al commercio;
  • Controllo dell’uso;
  • Comunicazioni.

 

Sanzioni penali e amministrative

Rispetto al vecchio impianto, ci sono norme più severe e come abbiamo detto anche sanzioni penali: l’art. 11, co. 1 punisce, infatti, con l’arresto da 3 a 9 mesi o con l’ammenda da 50 mila a 150 mila per chi usa l’esa-fluoruro di zolfo[6] in particolare condizioni. Viene invece sanzionato amministrativamente da 5 a 15 mila euro l’operatore che, entro un mese dalla riparazione dell’apparecchio controllato a causa di perdite, non verifica l’efficacia della riparazione mediante persone fisiche certificate.

L’art. 16 affida la vigilanza e l’accertamento al Ministero dell’Ambiente, il quale si avvale dei Carabinieri per la tutela ambientale, dell’ISPRA, delle ARPA e dell’Agenzie delle Dogane. Alla fine dell’accertamento, per l’irrogazione delle sanzioni, il ministero trasmette il rapporto al Prefetto. Se la violazione è accertata dalle Dogane, la sanzione è irrogata dagli uffici doganali competenti per territorio.

 

Conclusioni

Il nostro Paese ha deciso di intraprendere una strada dedicata alla tutela ambientale[7], non resta che aspettare le modalità e l’efficacia con cui gli enti di controllo effettueranno la vigilanza e irrogheranno le sanzioni.

Informazioni

http://www.dirittoconsenso.it/2018/10/29/fgas-e-global-warming-potential/

www.gazzettaufficiale.it

https://ec.europa.eu/info/index_it

https://bancadati.fgas.it/#!/home

[1] Gli F-Gas e il Global Warming Potential, di Roberto Giuliani, ottobre 2018 – Dirittoconsenso.it

[2] È la terza generazione di fluidi refrigeranti, studiati per sostituire fluidi più dannosi, i più comuni sono l’R407C, l’R410A, l’R417A, ecc.

[3] Link alla Banca Dati F-Gas

[4] Link al testo integrale del D.Lgs. 163/2019

[5] Il D.Lgs. n. 26/2013

[6] Comunemente chiamato SF-6

[7] Vedasi il Decreto Clima, la Legge di delegazione europea 2018 e il Green Deal, tutta normativa che da impulso alla centralità dell’ambiente e ad uno sviluppo sostenibile.