Una via di fuga dal processo penale minorile: si parla di irrilevanza del fatto
Cos’è l’irrilevanza del fatto?
Accanto al perdono giudiziale[1], l’irrilevanza del fatto rientra nel novero di epiloghi speciali che possono provocare la chiusura anticipata di un processo penale minorile.
Si tratta, anche in questo caso, di un istituto di favore che trova concreta disciplina nell’art. 27 del D.P.R. 448/1988[2].
La norma prevede quanto segue:
“durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell’ udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1”.
La ratio che emerge dalla lettura della norma appena citata è piuttosto chiara: assicurare una rapida fuoriuscita del minore dal processo penale minorile in tutti quei casi in cui la sua permanenza avrebbe effetti prevalentemente negativi[3].
Perdono giudiziale e irrilevanza del fatto: discipline simili, ma destinatari diversi
Prima di esaminare la disciplina ed individuare gli elementi che caratterizzano l’istituto di favore dell’irrilevanza del fatto, occorre fare una precisazione. Come vedremo tra poco, la disciplina del perdono giudiziale e quella dell’irrilevanza del fatto sono tra di loro molto simili, ma, nonostante questa somiglianza, bisogna sottolineare ed avere ben chiaro che il minore destinatario del perdono è molto diverso dal minore che è, invece, destinatario dell’irrilevanza del fatto.
Cerchiamo di fare chiarezza: il minore che viene perdonato dalla giustizia è un giovane che si è reso autore di reati bagatellari, poco gravi, e che ha bisogno di essere educato attraverso il processo; invece, il minore destinatario dell’irrilevanza del fatto è un ragazzo che ha commesso occasionalmente un errore, il quale non è dovuto ad un deficit educativo, bensì ad una crisi momentanea o ad una difficoltà temporanea e che, per questi motivi, non ha bisogno di essere educato attraverso il processo.
Fatta questa doverosa premessa, possiamo, a questo punto, analizzare la disciplina a cui soggiace l’irrilevanza del fatto.
Irrilevanza del fatto: disciplina e problemi di compatibilità
Da un’attenta lettura dell’art. 27 D.P.R. 448/1988, apprendiamo che l’irrilevanza del fatto può essere richiesta e concessa a partire dalle indagini preliminari, previo accertamento della responsabilità del minore e, come già spiegato parlando di perdono giudiziale, affinché il giudice si possa pronunciare con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza, che comporta l’estinzione del reato, occorre ottenere il consenso del minore[4].
La dottrina ha sollevato, inizialmente, un problema di compatibilità della disciplina sopra riportata con l’art.112 Cost.[5], affermando che, siccome l’irrilevanza del fatto può essere concessa prima che il P.M. eserciti l’azione penale allora l’istituto in esame entra in contrasto con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale contenuto, appunto, nell’art.112 Cost.
In realtà, il problema di compatibilità sollevato dalla dottrina non ha senso di esistere, poiché è proprio il P.M. a richiedere al giudice di pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, e spetta sempre al giudice decidere, esaminando il caso concreto, se sussistono gli elementi per accogliere la richiesta del P.M.; al netto di ciò, possiamo ritenere ed affermare che la disciplina a cui soggiace tale istituto non comporta nessuna violazione dell’art.112 Cost.
I requisiti di applicabilità
A questo punto è lecito domandarsi: quando può essere concessa l’irrilevanza del fatto? Quali sono gli elementi che devono essere accertati affinché il giudice possa ritenere un fatto irrilevante?
L’art.27 del D.P.R. 448/1988 individua tre diversi requisiti che devono sussistere affinché il minore diventi destinatario di tale istituto[6]:
- Il primo requisito è, chiaramente, il fatto tenue: è necessario che il fatto commesso dal minore, quindi il reato, sia tenue. Spetta al giudice compiere una valutazione sulla tenuità del fatto utilizzando i criteri relativi alla gravità del reato, i quali sono contenuti ed elencati nell’art.133 c.p.[7].
- Il secondo requisito che deve essere accertato è l’occasionalità del comportamento: è necessario, ai fini dell’irrilevanza del fatto, che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale; sul punto esistono due diverse interpretazioni: adottando una interpretazione cronologica, un comportamento è occasionale quando è tenuto raramente dal minore, mentre, secondo una interpretazione psicologica, un comportamento è occasionale quando è conseguenza di una condizione di particolare vulnerabilità fisica-psichica del minore, la quale, tuttavia, non può farci ritenere che la personalità del minore si stia strutturando e formando in modo deviante o aggressivo[8].
- Il terzo, ed ultimo, requisito che deve essere accertato è il pregiudizio alle esigenze educative del minore: in altri termini, l’irrilevanza del fatto può essere concessa nel caso in cui il processo pregiudichi le esigenze educative del ragazzo[9]; «è infatti proprio “la convinzione che il processo è pena, che il processo è stigmatizzante e che, per sua stessa natura, solo raramente potrà costituire uno strumento di rieducazione o, più realisticamente, di non desocializzazione” ad aver reso possibile l’introduzione dell’istituto dell’irrilevanza del fatto, che consente di sottrarre i minori all’afflizione dello svolgimento integrale del processo per fatti caratterizzati dall’esiguità»[10].
Un’ultima considerazione
Dopo aver analizzato accuratamente la disciplina di questo istituto di favore potrebbero sorgere dei dubbi o delle perplessità. Nello specifico, è lecito, a questo punto, porsi la seguente domanda: l’irrilevanza del fatto può essere concessa anche nel caso in cui il minore si sia reso autore di reati continuati o premeditati?
In realtà, non è possibile dare una vera e propria risposta a questo quesito, poiché, sia nel caso di reati premeditati che nel caso di reati continuati, la concessione o meno dell’irrilevanza del fatto dipende dal tipo di reato commesso e dall’interpretazione che ne dà il giudice.
Informazioni
AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019
G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013
L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005
R. Germoni, L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, in Giurisprudenza penale web, 2019, II
L’argomento è legato anche al tema del tribunale dei minorenni: http://www.anusca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5346
[1] Ho parlato del perdono giudiziale per DirittoConsenso in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/18/il-perdono-giudiziale-nel-processo-penale-minorile/
[2] Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448. Per il testo completo si veda www.camerapenaleminorile.it.
[3] R. Germoni, L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, in Giurisprudenza penale web, 2019, II, p.2-3.
[4] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.88.
[5] Art.112 Cost.: «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale».
[6] AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.197 ss.
[7] Art.133 c.p.: «Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa».
[8] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.93.
[9] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.114.
[10] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.94.

Giulia Pugliese
Ciao, sono Giulia. Sono nata a Carate Brianza nel 1995. Sono una laureanda in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e da sempre nutro una grande passione per la procedura penale, materia in cui ho scelto di scrivere la mia tesi. Nell'ultimo anno ho iniziato ad appassionarmi alla procedura penale minorile, passione che intendo coltivare e trasformare nel mio lavoro.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da febbraio 2020 a dicembre 2020.