Gli adempimenti da seguire nel caso in cui si sia intenzionati a trasferire la propria residenza fiscale all’estero
Introduzione
Chi non ha mai pensato di trasferire la propria residenza fiscale all’estero? Magari per motivi personali, o semplicemente per sfuggire alla gogna fiscale del proprio paese cercando (lecitamente, s’intende!) di continuare la propria attività lavorativa in uno stato con un regime tributario più favorevole?
Le statistiche dimostrano che il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta oggi una problematica sempre più in auge in quanto, la “tax burden” a cui si è giunti in Italia, ha dato il via a scenari sempre più frequenti di migrazioni nei classici “paradisi fiscali”[1] o comunque in Stati con una pretesa impositiva più generosa.
Tuttavia, in un contesto socio-economico globalizzato, nonostante effettuare un trasferimento di residenza fiscale sia una prassi molto comune, non tutti conoscono bene il modo per farlo nel pieno rispetto della legge; invero, non sono infrequenti azioni dell’Amministrazione Finanziaria che, con la sua politica di repressione alle attività elusive nella prospettiva di intercettare fenomeni di illecita costituzione e allocazione all’estero di ricchezze, patrimoni e disponibilità finanziarie, potrebbe contestare la legittimità dell’operazione di trasferimento.
Vediamo insieme allora quali sono i passi da seguire e le norme a cui fare riferimento prima di effettuare uno spostamento della residenza fiscale all’estero, evitando di incorrere in spiacevoli sorprese.
Il concetto di residenza fiscale
Una delle cose principali da tenere a mente prima di trasferire la residenza fiscale all’estero è proprio il concetto di “residenza fiscale”, che diverge dal concetto classico di residenza cosi come disciplinato dal codice civile.
Una premessa bisogna farla: i sistemi fiscali più evoluti, compreso quello italiano, si basano sul principio del “Worldwide Taxation”[2], per cui il reddito (che può essere definito come un incremento di patrimonio derivante da una fonte produttiva[3]) prodotto dal cittadino all’estero, sarà comunque tassato in Italia qualora quest’ultimo non dimostri di essersi fiscalmente trasferito in un altro Stato. Risulta evidente allora carpire la fondamentale importanza di seguire tutte le procedure richieste per far sì che l’Amministrazione Finanziaria italiana consideri “fiscalmente staccato dallo Stato” un soggetto che percepisce redditi al di fuori del suo perimetro.
Alla stregua di quanto esposto, un dubbio sorge spontaneo: Quando ci si può considerare fiscalmente residenti all’estero e quando, invece, in Italia?
Il concetto di residenza fiscale in Italia
Il secondo comma dell’art. 2 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) dispone che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Considerando che il periodo d’imposta equivale ad un anno, è agevole capire che per essere considerati fiscalmente residenti in Italia occorre essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente nello Stato italiano per un periodo di almeno 183 giorni su 365 (anche non continuativi) considerando non solo il periodo lavorativo, ma anche il giorno di partenza/arrivo dallo/nello Stato italiano, i giorni festivi e i periodi di ferie[4].
Gli elementi determinanti
Pertanto gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:
- l’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente: per cui anche se si procede al trasferimento della residenza all’estero ma non si è proceduto alla cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente in Italia, si è comunque considerati cittadini italiani e per questo sottoposti al pagamento delle imposte nello Stato italiano.
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del codice civile: inteso non solo come centro di affari e interessi meramente economici, ma soprattutto come centro di affetti personali. Ne consegue che in una eventuale controversia con il fisco, se si dimostra di avere il proprio centro di interessi economici all’estero ma la propria famiglia in Italia, rileverà quest’ultima ai fini dell’attribuzione dello status di residente fiscale nel territorio dello Stato. Il concetto di domicilio consiste, quindi, principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass. 21 marzo 1968, n. 884).
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 43, co. 2, del codice civile: coincidente con la dimora del soggetto. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che affinché sussista il requisito dell’abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività. Cosicché l’abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del territorio dello Stato, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. (Cass. 14 marzo 1986, n. 1738). La residenza, quindi, non verrà meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago (Cass. 12 febbraio 1973, n. 435)[5].
C’è di più. I requisiti menzionati sono tra loro alternativi e non concorrenti[6]: il verificarsi di uno solo di essi determina la residenza fiscale in Italia.
L’AIRE
Il primo step da seguire per avvalorare il proprio trasferimento di residenza fiscale all’estero, oltre alla cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente in Italia, è l’iscrizione all’AIRE, ovvero Anagrafe italiani residenti all’estero[7].
L’iscrizione all’AIRE è un diritto/dovere del cittadino ma non sempre è necessaria. Infatti, ai sensi della legge 470/1988, l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per:
- I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- Quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Di contro, non sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:
- Le persone che si recano all’estero per un periodo inferiore a 12 mesi;
- I lavoratori stagionali;
- I dipendenti di ruolo dello stato italiano in servizio all’estero;
- I militari in servizio presso le strutture della NATO dislocati all’estero[8].
Come eseguire l’iscrizione all’AIRE
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza; può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per quanto riguarda il trasferimento della residenza fiscale, l’iscrizione all’AIRE costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di alcuni diritti. Ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza. Oppure la possibilità di ricevere assistenza sanitaria estera. Ma l’effetto più importante che deriva da suddetta iscrizione è, senza alcun dubbio, la possibilità per i contribuenti/lavoratori di non dichiarare in Italia redditi prodotti in uno Stato diverso da quello italiano, in quanto soggetti che svolgono all’estero, con continuità, le loro attività lavorative.
L’onere probatorio e la prova precostituita per la determinazione della residenza fiscale in uno Stato estero
La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente, cosi come l’iscrizione all’AIRE, non bastano da sole a determinare la residenza fiscale in uno Stato estero. Come anticipato, ciò che rileva maggiormente è il domicilio, inteso come centro di affari e interessi economici e affettivo-personali. Ben può essere, invero, che il cittadino si adoperi per eludere il fisco spostando la residenza all’estero, ma di fatto vivendo in Italia. Il fisco dal canto suo provvederà ad accertare questa incongruenza con prove attestanti il reale centro di affari e di interessi del cittadino (la residenza della famiglia, le intestazioni di utenze, partecipazioni in società) e, in alcuni casi, sarà proprio il contribuente stesso a dover provare la sua effettiva residenza all’estero.
Infatti, per evitare lo spostamento di residenza fiscale dei contribuenti in paesi a fiscalità privilegiata per fini elusivi, la legge inverte l’onere probatorio, facendolo ricadere sul contribuente che dovrà provare con ogni mezzo idoneo l’effettiva residenza all’estero; la prova è atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, l’effettività del trasferimento, oltre all’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano.
In ordine alla prova che il cittadino residente all’estero può fornire, il legislatore non ha posto quindi alcun limite. Viene lasciata, dunque, la più ampia possibilità di difesa[9].
È sempre buona norma, dunque, precostituire un fascicolo probatorio in cui il cittadino catalogherà (possibilmente in maniera ordinata e cronologica) tutta la documentazione idonea a dimostrare la sua residenza all’estero. Quest’ultima accortezza permetterà il controllo di un requisito fondamentale, quale è quello temporale, per avvalorare la non fittizietà del cambio di residenza.
Alcuni esempi
Per fare un esempio, costituiscono prove idonee a dimostrare la propria residenza le seguenti condizioni:
- Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
- L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
- L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
- La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione.
La sussistenza degli elementi utili a provare il trasferimento della residenza all’estero di un soggetto e la mancanza di quelli atti a realizzare un collegamento col nostro Paese dovranno quindi essere valutati e ponderati, tenendo ben presente che la valutazione di essi svolta dall’Amministrazione Finanziaria dovrà comportare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla stregua delle prove fornite. Nel senso che si dovrà valutare se prevalgano gli elementi di collegamento con lo Stato estero in cui si assume essere effettivamente residenti oppure prevalgano gli elementi di collegamento con l’Italia.
Conclusioni
Questo piccolo contributo si propone di dare un’infarinatura iniziale in ragguaglio alla procedura da espletare nel caso di trasferimento “fiscale” all’estero.
La lotta all’elusione fiscale e alle relative distrazioni di ricchezze hanno portato l’Amministrazione Finanziaria italiana, di concerto con le amministrazioni finanziare estere, ad effettuare controlli periodici volti a smascherare eventuali intenti fraudolenti che di questi tempi, visto il carico fiscale in Italia, sono sempre più frequenti. A farne le spese non sono solo i furbetti che architettano diversi stratagemmi per risparmiare sulle imposte nonostante continuino ad essere legati fiscalmente allo Stato italiano, ma soprattutto i cittadini che senza intenzioni fraudolente hanno esigenze di spostarsi realmente all’estero. Questo accade spesso per una scarsa conoscenza della normativa fiscale, altre volte per una forbice burocratica che rende poco agevole il rispetto delle procedure per i non esperti del settore.
Risulta perciò fondamentale informarsi sulla normativa e rispettare le procedure fin qui analizzate al fine di evitare che eventuali accertamenti da parte del fisco italiano possano determinare la pretesa di tassare il reddito dei contribuenti anche se prodotto al di fuori dei confini italiano.
Informazioni
G.Melis, La nozione di residenza delle persone fisiche nell’ordinamento tributario Italiano, in Rassegna Tributaria n. 6/1995, 1034.
F.Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Utet Giuridica, 2019.
[1] Qui un articolo di DirittoConsenso sul riciclaggio internazionale di denaro: http://www.dirittoconsenso.it/2019/04/23/il-riciclaggio-internazionale-di-denaro/
[2] Uno dei principi posti alla base dell’irpef è quello della “worldwide taxation” per cui il soggetto residente in Italia deve scontare l’imposta per i redditi ovunque prodotti, mentre il soggetto non residente è chiamato a contribuire solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
[3] F.Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Utet Giuridica, 2019.
[4] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13399-il-trasferimento-all-estero-della-residenza-fiscale-delle-persone-fisiche.html
[5] Vedi nota precedente
[6] G.Melis, La nozione di residenza delle persone fisiche nell’ordinamento tributario Italiano, in Rassegna Tributaria n. 6/1995, 1034.
[7] L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
[8] Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
[9] www.fiscomania.com , https://fiscomania.com/trasferimento-della-residenza-estero/ .

Giuseppe Battaglia
Ciao sono Giuseppe. Sono nato a Vibo Valentia il 31/12/1989. Ho studiato e conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto penale societario dal titolo “Il D.Lgs 231/2001: personalità dell’illecito e operazioni straordinarie dell’Ente”. Dopo la laurea ho conseguito un Master in diritto penale d’impresa ed ho frequentato un corso in M&A (mergers and acquisitions) in Turchia, presso l’Università di Istanbul. Nutro un forte interesse per il diritto d’impresa sia penale che civile e per il diritto tributario. Attualmente lavoro presso una tax consulting firm dove mi occupo di diritto tributario, societario e modelli 231.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da marzo 2020 ad aprile 2020.