Le lacune della legge Cirinnà e le questioni aperte di diritto di famiglia

 

La differenza tra matrimonio e Unioni Civili in Europa ed il traguardo della legge Cirinnà

Come ormai ampiamente risaputo, la legge 76/2016 (nota comunemente come legge Cirinnà) ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto delle Unioni Civili. È stato così riconosciuto alle stesse una tutela che, seppur non identica a quella prevista per il matrimonio tradizionale, ha quantomeno fatto un passo nella direzione del riconoscimento della dignità e dei diritti delle persone omosessuali[1].

Limitandosi ad un’analisi europea, vediamo che alcuni paesi sono ormai giunti alla piena equiparazione dei due istituti, altri no, mentre altri neanche prevedono la nuova fattispecie.

La differenza tra “Unione Civile” e “Matrimonio” non è solo indiscussa ma esistente in tutt’Europa, varia da Stato a Stato e mette in luce le modalità e tempistiche con le quali le varie culture hanno affrontato – e più o meno accettato – i  legami tra persone dello stesso sesso[2].

Al gennaio 2020, in Europa il matrimonio omosessuale viene riconosciuto in 16 Stati[3] (il primo che opera in tal senso sono i Paesi Bassi, nel 2001), ai quali si aggiungono 11 Stati[4] (a partire dalla Danimarca già dal 1989) che riconoscono una qualche forma di Unione Civile.

 

La Legge Cirinnà in Italia

In Italia, la differenza tra i due istituti si fonda sul sottile concetto che il matrimonio sia basato sugli artt. 2 e 29 della Costituzione, mentre l’Unione Civile esclusivamente sull’art. 2. Questo, oltre all’utilizzo di termini differenti (riconoscimento per il matrimonio, istituzione per le Unioni Civili[5]) sancisce un divario per certi versi sottile, ma solido e ben visibile.

La disciplina del diritto di famiglia introdotta negli anni ’40 è stata sostanzialmente modificata con la l. 151/1975, rimanendo però anche a seguito di quest’ultima ancorata a retaggi patriarcali ed ormai desueti. Tutte le altre leggi-riforma che ci sono state (antecedenti come la legge introduttiva del divorzio[6] ma soprattutto successive quali le leggi 184/1983, 121/1985, 40/2004, e 54/2006[7]) hanno a poco a poco trasformato la fisionomia del nostro ordinamento in maniera frammentata e non organica.

Tale evoluzione passo dopo passo è in gran parte dovuta al sottofondo religioso cristiano-cattolico dell’Italia, che al di là di ogni opinione in merito è indubbiamente stato – ed è ancora, anche se con minor peso – elemento caratterizzante la cultura, la società e, inevitabilmente, il diritto.

Nell’ultimo ventennio, tuttavia, anche l’Italia si è dovuta adeguare.

Utilizzando come base di partenza la modifica dell’art. 117 Cost. avvenuta con la riforma del Titoli V (l. cost. 3/2001), la quale ha disposto un’interpretazione della legge non più solo letterale e logica, bensì anche adeguata al diritto vivente, oggi questa interpretazione deve essere costituzionalmente e comunitariamente orientata[8]. In tal senso, con la legge Cirinnà, anche l’Italia si è finalmente sintonizzata sulla centralità della persona umana respingendo ogni trattamento discriminatorio.

 

Lacune e disparità

Pur essendo un inizio, la legge Cirinnà non può sicuramente dirsi un testo completo ed organico.

Lasciando da parte le differenze con il matrimonio tradizionale, due altri elementi vengono in rilievo:

  • la sproporzione di disciplina tra Unioni Civili e convivenze more uxorio (siano esse omo o etero sessuali) e
  • le problematiche relative alla trascrizione-riconoscimento di Unioni Civili o matrimoni celebrati all’estero.

 

Rispetto al primo punto, sappiamo che la l. 76/2016 ha, per la prima volta, previsto entrambi gli istituti, introducendo tuttavia una disciplina ampia per le Unioni Civili ma scarna per le convivenze more uxorio.

Ed infatti il legislatore, probabilmente concentrato a distinguere in modo significativo le Unioni Civili dal matrimonio tradizionale, si è sostanzialmente disinteressato di rivedere e migliorare la disciplina delle convivenze, sottovalutando le esigenze sociali e di giustizia delle famiglie di fatto, nonostante il fenomeno riguardi almeno un milione di persone[9] (e nonostante la legge vi dedichi 34 dei 69 commi di cui si compone la legge).

Guardando il bicchiere mezzo pieno, sicuramente con la legge Cirinnà il legislatore ha compiuto un importante passo avanti, sancendo formalmente – e finalmente – quello che ormai dalla giurisprudenza aveva iniziato ad essere riconosciuto fin dagli anni ‘90[10]. Ad esempio, oggi il partner può essere nominato amministratore di sostegno o tutore dell’altro, fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere opinioni sul trattamento terapeutico che lo riguarda. Il decesso di uno dei conviventi causato da un illecito altrui legittima l’altro convivente a chiedere il risarcimento danni. Il lavoro del partner nell’impresa dell’altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili. In caso di decesso di uno, il partner superstite subentra nel contratto d’affitto e, se l’immobile era di proprietà del defunto, mantiene il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

D’altro canto permangono numerose lacune: la qualifica di “formazione sociale” in senso proprio non è attribuita alle convivenze di fatto, tanto che non è delineato con norme inderogabili un quadro di diritti e dover reciproci, bensì la regolamentazione – per quanto possibile – è rimessa in modo prevalente alla libera scelta dei conviventi[11].

Vediamo infatti che in caso di cessazione del legame non è contemplata la corresponsione di un assegno di mantenimento per il convivente economicamente più debole, ma solo un diritto agli alimenti vincolato dallo stato di bisogno e parametrato al periodo di convivenza (a meno che non sia stato diversamente pattuito in un contratto di convivenza regolarmente registrato). I conviventi non devono essere legati da vincoli di parentela, affinità o adozione, ma non sono indicati i limiti di grado. Non è prevista in favore del convivente more uxorio la pensione di reversibilità, poiché il diritto a quest’ultima non è ricompreso nei diritti fondamentali della persona e quindi tale impossibilità non comporterebbe una discriminazione illegittima tra gli individui[12]. Addirittura se i conviventi risultano ancora vincolati da un precedente matrimonio o Unione Civile (anche nel caso in cui sia intervenuta separazione giudiziale o di fatto, ma non ancora il divorzio) la l. 76/2016 non garantisce alcuna tutela.

 

La legge Cirinnà in relazione al diritto internazionale privato

Rispetto invece alla questione di Unioni Civili o matrimoni omosessuali celebrati all’estero, che debbono poi essere riconosciuti e trascritti in Italia, il problema è ancora più complesso e si interseca con il diritto internazionale privato.

Fino al 2016 era bandita l’ipotesi di trascrizione di entrambi gli istituti, considerati addirittura contrari all’ordine pubblico italiano. In tal senso la legge Cirinnà costituisce un passo avanti notevole ma, compiendo un necessario coordinamento con la legge 218/1995[13] (che la l. 76/2016 è andata in tal senso a modificare) può essere interessante mettere in luce alcune distinzioni.

I matrimoni omosessuali celebrati all’estero restano tutt’ora non trascrivibili, o meglio possono essere trascritti ma con gli effetti di un’Unione Civile italiana[14], disposizione inserita per evitare il c.d. forum shopping, ovvero la migrazione verso altri Stati solo per poter contrarre matrimonio; le Unioni Civili vengono invece regolarmente trascritte come tali.

Rispetto al matrimonio tradizionale (e come accade, in realtà, anche per esso), ai sensi del diritto internazionale privato, la legge applicabile alla fattispecie può non essere sempre la stessa.  Per valutare la capacità delle parti ed i requisiti per contrarre l’Unione Civile verrà applicata la legge nazionale delle parti e, se le parti hanno diversa nazionalità o la loro legge nazionale non prevede l’Unione Civile, si applicherà la legge italiana.

Nel matrimonio tradizionale, invece, requisiti e capacità di ciascuna delle parti andranno valutate separatamente secondo la legge nazionale di ciascuno. Per la valutazione di validità di forma, sia per il matrimonio che per l’Unione Civile si applicherà il principio del favor validitatis ovvero la legge più favorevole tra quella di nazionalità comune, di nazionalità di almeno una parte o del luogo in cui è stata celebrata l’unione.

Per i rapporti patrimoniali tra le parti, il matrimonio prevede in prima battuta l’applicazione della legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente collocata, mentre l’Unione Civile predilige la legge del luogo di celebrazione della stessa e, solo in subordine e su richiesta delle parti, la legge del luogo in cui la vita di coppia è prevalentemente collocata[15]. Rispetto a quest’ultimo punto (rapporti patrimoniali) solo dal gennaio 2019 sono entrati in vigore i regolamenti UE 2016/1103 e 2016/1104, che prediligono sia per matrimoni che per Unioni Civili la libera scelta delle parti, ma di tutta evidenza ciò vale esclusivamente per i paesi dell’Unione Europea.

 

Lacune a rovescio

Paradossalmente, oltre alle evidenziate lacune che rendono la legge Cirinnà un testo da perfezionare, essa ha introdotto per le coppie omosessuali qualcosa in più rispetto ai diritti sanciti per le coppie eterosessuali. L’elemento più interessante è la scelta del cognome comune, che una parte può anteporre o posporre al proprio facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile[16].

Se, da un lato, tale previsione è andata a ribadire un principio tradizionale immanente nel nostro ordinamento, e cioè quello di funzione identificativa del nucleo familiare[17], dall’altro lato ha indubbiamente introdotto una facoltà che, per le donne in coppia eterosessuale, ancora non è prevista. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, se la moglie non è più tenuta ad assumere il cognome del marito, le è comunque esclusivamente “concesso” di mantenere il proprio. Quindi, laddove la coppia sia eterosessuale, la legge impone la determinazione del cognome di famiglia in antica chiave patriarcale, laddove invece la coppia sia omosessuale, la legge rinuncia ad imporre un criterio di individuazione e rimette la scelta alla volontà delle parti[18].

 

Considerazione finale

In conclusione, è possibile affermare che la legge Cirinnà non solo è stata un primo passo avanti per i diritti delle coppie omosessuali, ma ha anche aggiunto un ulteriore tassello alle critiche relative alla disciplina sul cognome coniugale e sul diritto di famiglia in generale, per molti aspetti ancora legato ad una società a stampo eccessivamente patriarcale. È auspicabile che le questioni rimaste aperte con la stessa possano portare a future nuove riforme nell’ottica di maggiore parità e diritti per tutti gli individui.

Informazioni

Famiglia e diritto – mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza – Wolters Kluwer Milano, n. 10/2016, da cui i seguenti articoli: V. CARBONE, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto; M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze; M. N. BUGETTI, Il cognome comune delle persone unite civilmente

G. Novelli, compendio di Diritto internazionale privato e processuale, XX edizione, Ed. Giuridiche Simone, Napoli, 2019;

http://www.dirittoconsenso.it/2019/01/11/le-unioni-civili/

euronews.com

[1] A tale proposito http://www.dirittoconsenso.it/2019/01/11/le-unioni-civili/

[2] euronews.com

[3] Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

[4] Andorra, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera

[5] Ibidem

[6] L. 898/1970 e s.m.i.

[7] Nell’ordine: legge in tema di adozione e affido (modificata con l. 149/2001), legge con cui venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario, legge a regolamentazione della procreazione assistita e legge sull’affido condiviso.

[8] V. CARBONE, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, in Famiglia e Diritto n. 10/2016 pp.857-858.

[9] M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze, in Famiglia e Diritto n. 10/2016, pp.861-862.

[10] La prima innovativa sentenza si identifica in Cass. Civ. 6381/1993, con la quale le convivenze di fatto sono state riconosciute non contrarie al buon costume.

[11] M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze, in Famiglia e Diritto n. 10/2016, p. 862.

[12] Cass. Civ. Sez. lav. n. 22318/2016; di diverso avviso Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1005/2018. Posta la completa lacuna della legge Cirinnà sul punto, la questione può dirsi ancora aperta ed in attesa di riforma o intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

[13] L. 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”

[14] Cass. Civ., sez. I, sent. 11696/2018.

[15] G. NOVELLI, compendio di Diritto internazionale privato e processuale, XX edizione, Ed. Giuridiche Simone, Napoli, 2019.

[16] L. 76/2016, art. 1, comma 10.

[17] M.N. BUGETTI, Il cognome comune delle persone unite civilmente, in Famiglia e Diritto n. 10/2016, pp. 911.

[18] Ibidem, pp. 917-918.