Quei moti dell’animo e il dolo d’impeto
Conosci te stesso
“Conosci te stesso”. Queste parole erano incise presso l’ingresso del tempio di Delfi, sede dell’oracolo caro ad Apollo. Parole apparentemente semplici ma profonde a cui da migliaia di anni l’uomo tenta di dare un significato, forse per trovare una spiegazione a quei moti dell’animo che scaturiscono da una forza interiore motrice e misteriosa che a volte sembra irrefrenabile, le passioni. Si parlerà in questo articolo di dolo d’impeto.
Non è un caso che nel poema omerico Odisseo frenava l’impeto del proprio cuore vedendo con gli occhi la casa saccheggiata dai nemici e la propria sposa costantemente assediata, riuscendo solo mediante la fredda gestione delle proprie emozioni ad ottenere la vittoria finale. Mentre Achille, la cui “ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei, si ritrovò nell’ade a dire piangente “Vorrei da bracciante servire un altro uomo, un uomo senza podere che non ha molta roba; piuttosto che dominare tra tutti i morti defunti.” Ulisse, umano e fragile, trasformato in vecchio da Atena, riuscì a vincere le passioni e a rivedere finalmente la luce. Achille, figlio della dea Teti, quasi immortale, incontrollabile, si ritrovò sconfitto a rimpiangere la vita nell’ade.
Cos’è dunque il dolo d’impeto, inteso come elemento soggettivo del reato, se non un moto irrefrenabile dell’animo umano scaturito dalle passioni?
Dolo d’impeto: la dottrina
Dalla definizione di un autorevole dottrina[1], il dolo è costituito dal concorso di due elementi:
- Il momento intellettuale, inteso come la rappresentazione anticipata del fatto che costituisce il reato.
- Il momento volitivo, quale sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato.
L’art. 42 c.p., oltre a ribadire il principio di legalità, precisa che nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con “coscienza e volontà”. Su queste due parole la dottrina ha ampiamente dibattuto per risolvere il nodo interpretativo che si viene a creare.
Interessante lo studio degli atti automatici positivi o negativi che secondo l’Autore[2], vanno distinti in due gruppi
- Atti che possono essere impediti dalla volontà mediante i suoi poteri d’arresto e di impulso.
- Atti che si svolgono al di fuori di ogni possibile controllo del volere.
Orbene soltanto i primi possono essere presi in considerazione ai fini della configurazione del dolo. Esso, proprio per il diverso atteggiarsi della previsione e della volontà, non assume sempre la stessa veste in quanto possono configurarsi diversi profili.
Uno di questi è il dolo d’impeto. Si tratta di una forma di dolo che si verifica quando il delitto viene commesso per una volontà improvvisa. Viene considerato, ai fini della valutazione dell’intensità del dolo, come la forma meno grave in contrapposizione alla premeditazione che costituisce una delle aggravanti ai sensi dell’art. 577 comma 3, c.p.
Per la premeditazione occorre[3]:
- un intervallo temporale ampio tra l’insorgere e l’esecuzione del proposito criminoso,
- un consolidamento determinato da una ponderata riflessione e
- una persistenza, tenace ed interrotta.
Contrapposta alla premeditazione vi è lo stato d’ira, considerato dall’ art 62 c.p come una delle circostanze attenuanti generiche.
Dal confronto di queste due disposizioni, a parere di chi scrive, verrebbe da pensare che il legislatore abbia in qualche modo considerato l’azione umana scaturita da un moto interiore irrefrenabile come una condotta ad antigiuridicità attenuata, nonostante l’applicazione della pena.
Furor brevis est: la giurisprudenza
Lo stato d’ira, secondo Cicerone ha una natura temporanea molto breve, “è una perturbazione dell’animo destinata a placarsi”. Una forza misteriosa capace di ottenebrare la ragione per un breve arco temporale prima di rilasciare lo spazio alla lucidità mentale. Seneca nel “De ira” la classifica come la peggiore delle passioni. Secondo Orazio “furor brevis est”.
La improvvisa determinazione del volere che caratterizza il dolo d’impeto si traduce in una compatibilità tra questo e lo stato d’ira. Come riconosciuto in un caso di omicidio scaturito da infedeltà coniugale nel quale il dolo d’impeto ha costituito risposta immediata ad uno stimolo esterno senza alcuna programmazione preventiva, si è avuta una riduzione della pena in quanto secondo gli ermellini l’assassino uccise per un impeto di rabbia, un’esplosione d’ira[4].
Una storica pronuncia della Cassazione, richiamando sostanzialmente le intuizioni di Cicerone e Orazio, ha affermato che: “In tema di omicidio volontario, l’immediata e spontanea opera di soccorso della vittima da parte dell’agente non è di per sé incompatibile con l’intenzione di uccidere. Tale incompatibilità nella comune esperienza non esiste affatto quando l’azione è determinata da uno stato d’ira e sorretta da un dolo d’impeto, che facilmente si risolve e lascia spazio alla pronta risipiscenza non appena si manifestino le conseguenze negative della condotta.”
Inoltre, una recente sentenza[5] ha riaffermato i requisiti che occorrono ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione sulla base dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Gli elementi devono essere:
- lo “stato d’ira“, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”;
- il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale;
- un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.
Per motivi di completezza va specificato che secondo la Suprema Corte[6] l’attenuante in oggetto, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira.
Compatibilità del dolo d’impeto con le aggravanti dei motivi abietti e futili
Utile anche considerare che gli stati emotivi e passionali, ai sensi dell’art. 90 c. p, non incidono sull’imputabilità del soggetto attivo. Essi, secondo un’autorevole dottrina, attenuano l’intensità del dolo, i quali possono anche essere interpretati come un segno di maggiore pericolosità del reo a delinquere[7] (per esempio gli psicopatici esplosivi[8]).
Inoltre occorre rilevare in punto di compatibilità del dolo d’impeto con le aggravanti dei motivi abietti o futili che la Corte di Cassazione ha statuito, in una storica sentenza che ha avviato un orientamento consolidato dalle successive pronunce, che “per l’introiezione delle condizioni soggettive che integrano la circostanza dei motivi abbietti e futili, peraltro preesistenti in forza del comportamento eventualmente antecedente del soggetto nei confronti della vittima, sia sufficiente che l’agente ne percepisca in modo cosciente la sussistenza o meglio la persistenza. In altri termini, “l’aver agito per motivi abbietti o futili” – richiesto dalla norma in esame – non impone una puntuale e diversa intenzionalità specifica, ma è adeguatamente sostenuto dalla mera coscienza del permanere delle condizioni, dell’atteggiamento costituente il motivo abbietto o futile. Tale sussunzione psicologica, poiché all’evidenza non necessita di meditazione e ricerca, nè di tempi lunghi, ma si concentra nella mera rappresentazione delle ridette condizioni, è dunque pienamente compatibile in astratto anche con quella risposta immediata o quasi immediata in cui si risolve il dolo d’impeto”[9]. (Cass. pen, sez I, 28/05/2009, n. 24894).
In sintesi, la sussumibilità sotto il profilo della compatibilità del dolo d’impeto con i motivi abietti o futili di cui all’art 61 c.p. è da rinvenire nell’indole del soggetto attivo che potrebbe essere potenzialmente pericolosa tale da indurlo a compiere atti criminosi al verificarsi di una condizione futile o abietta.
In conclusione
Le osservazioni fin qui svolte sul dolo d’impeto quale affascinante figura soggettiva e le sue compatibilità con le attenuanti e aggravanti previste dal codice penale, possono essere considerate come punto d’avvio per una più attenta e articolata analisi della pena e della sua concreta capacità rieducativa con riferimento alla specifica condotta delittuosa.
Informazioni
F. Antolisei, Manuale di diritto penale;parte generale, Giuffrè, p. 363, 2003.
F. Mantovani, Diritto penale, CEDAM, p. 334
Cass pen, sez I, 26/02/2019, n. 35991
Cass pen, sez 5, 14/11/2003, n. 604
Cass. pen, sez I, 28/05/2009, n. 24894
Blog “arte di salvarsi” https://artedisalvarsi.wordpress.com/2018/02/19/il-terra-terra-degli-psicopatici-quotidiani-parte-ii/
[1] F. Antolisei, Manuale di diritto penale;parte generale, Giuffrè, p. 363, 2003.
[2] Idem
[3] F. Mantovani, Diritto penale, CEDAM, p. 334
[4] Cass pen, sez I, sent 24 febbraio 2015, n. 8163
[5] Cass pen, sez I, 26/02/2019, n. 35991
[6] Cass pen, sez 5, 14/11/2003, n. 604
[7] F. Mantovani, Diritto penale, CEDAM, p.333
[8] Soggetti con scatti di rabbia immediati e frequenti. https://artedisalvarsi.wordpress.com/2018/02/19/il-terra-terra-degli-psicopatici-quotidiani-parte-ii/

Francesco Altieri
Ciao, sono Francesco. Laureato in Giurisprudenza all’Università Lumsa di Roma con la tesi in diritto costituzionale “Criteri che disciplinano i rapporti tra le fonti del diritto italiano e i modi di soluzione dell’antinomie. La crisi del principio gerarchico” (Relatore Prof. Guido Letta), mi occupo di diritto d’impresa in ambito penale, amministrativo e ambientale. Lavoro per uno studio legale e sono consulente dell’ufficio legale A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli). Inoltre nutro un forte interesse per l’equine law, ramo del diritto di matrice anglosassone relativo a tutte le questioni legali attinenti al mondo dei cavalli sportivi.