Considerazioni e analisi giuridica di un fenomeno sessista in forte crescita: il Revenge Porn
Codice Rosso: una vittoria che segna un primo passo a favore delle vittime di Revenge Porn
ll Revenge Porn è una particolare forma di violenza (ne parlerò approfonditamente) che è punita dalla legge italiana. Il 09 agosto 2019 infatti è entrata in vigore la legge n. 69/2019, mediaticamente nota come Codice Rosso, la quale ha introdotto modifiche in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo una nuova fattispecie di reato nel Codice Penale con l’art. 612 ter rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Il fenomeno descritto è quello del Revenge Porn, che non consiste nel semplice invio, condivisione o diffusione di materiale sessualmente esplicito, ma si tratta di un vero e proprio abuso psicologico, la cui peculiarità è la mancanza del consenso da parte del soggetto leso, che ha portato nel peggiore dei casi anche al suicidio delle vittime coinvolte, come abbiamo potuto costatare purtroppo in un caso di Revenge Porn divenuto mediatico: il caso Cantone.
Caso Cantone: quando i social network possono ucciderti
Ed è proprio grazie al caso Cantone che in Italia è stato possibile finalmente creare una normativa ad hoc riempendo il vuoto normativo che era presente nell’ordinamento. Esso è stato il caso “madre” che ha messo in luce la totale mancanza di misure a tutela di chi subisce questo abuso nel sistema italiano, ma altresì numerose lacune inerenti il diritto della rete.
Infatti, la vittima ottenne un provvedimento d’urgenza con il quale eliminare i contenuti sessualmente espliciti, ma non il diritto all’oblio: il diritto di essere dimenticata dalla rete. Simbolo dell’irreversibilità della pubblicazione di tali contenuti sul web, i contenuti ad oggi non sono stati eliminati del tutto, continuando a martoriare la memoria di una vittima la cui “colpa” è stata quella di esprimere la sua sessualità senza aver previsto di poter essere un giorno a portata di click per pura vendetta da parte di un uomo in cui aveva riposto la sua fiducia. Una vittima la cui “colpa” è stata quella di esprimere la propria libertà sessuale e di non essere a conoscenza che a breve sarebbe stata considerata quasi come un pezzo di carne, una figurina da osservare e schernire. Una “colpa” che le è costata cara, perché Tiziana è stata portata a togliersi la vita.
A partire dal caso Cantone vi è stato un susseguirsi di petizioni e tentativi di far luce su un abuso che spesso in Italia non veniva considerato come tale, forse complice il fatto che quando si tratta di Internet si tende a minimizzare i fenomeni perché avvengono in una cornice “virtuale” nella quale i carnefici si sentono quasi protetti e invincibili, basta pensare anche a fenomeni come il cyber bullismo e il cyber stalking. Le varie condotte, ovviamente sono diverse su un piano giuridico, ma accomunate dalla gravità di un comportamento umano pericoloso finalizzato a ledere alcuni dei più basilari diritti della persona.
Dalla lesione dei diritti della personalità alle lacune del diritto del Web
Per ciò che concerne il Revenge Porn, infatti, vi è una totale lesione dei diritti della personalità[1]. Il primo dei diritti compromessi infatti, è il diritto all’immagine, che per quanto non specificato, rientra necessariamente nei diritti assoluti costituzionalmente riconosciuti ex art. 2.
Il Revenge Porn viola anche il diritto alla riservatezza e all’intimità privata sancito dall’Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Infatti, ogni individuo ha diritto a tenere segreta la propria sfera intima, il cui fondamento giuridico è senza dubbio nell’art. 2 della Costituzione già citato, ma altresì nel diritto alla privacy[2] evocato dagli artt. 617 e 615-bis del Codice Penale , il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614”.
L’assenza del consenso ad oggi rende l’atto illecito sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.
Per quanto riguarda il risarcimento infatti, è garantito a prescindere dall’accertamento del reato, in quanto si tratta di una violazione della dignità sociale e professionale della persona, valore costituzionalmente protetto. Una tutela può senza dubbio essere fornita anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile che regola il risarcimento per fatto illecito, secondo cui: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il Revenge Porn, oltre a ledere il diritto alla reputazione (lesione della dignità dell’individuo indipendentemente dall’attività svolta), può compromettere infatti anche la reputazione professionale, che comporta un discredito commerciale dell’individuo nel settore in cui opera lavorativamente, come dimostrato dalla recente sentenza del Tribunale di Roma n.9992/2019, la quale ha dichiarato legittima la revoca dell’incarico nei confronti di una vittima poiché l’evento era considerato lesivo del rapporto di fiducia con l’agenzia datrice di lavoro, creando un danno d’immagine all’azienda.
Ma torniamo nuovamente al già citato Caso Cantone, il Tribunale di Napoli Nord ritenne sussistente la responsabilità del provider che venuto a conoscenza del fatto non si attivò per impedirne la diffusione. Secondo la giurisprudenza, infatti, i provider sono esenti da responsabilità per gli illeciti compiuti tramite i propri servizi, salvo non intervengano in alcun modo nel contenuto o sullo svolgimento di tali operazioni. Quest’ultima tesi, è stata molto dibattuta in quanto un controllo potrebbe essere considerato una violazione della libertà di impresa e del principio giuridico di neutralità della rete.
Il Revenge Porn è un reato che senza dubbio mette in risalto le lacune di un diritto che non sempre è attuabile in rete, ma rende ancora più attuale una piaga per la nostra società: la violenza di genere, essendo purtroppo soprattutto le donne discriminate nella manifestazione della propria sessualità, complice una società che va certamente rieducata al rispetto del corpo delle donne.
Certamente sono stati fatti grandi passi nel nostro Paese per contrastare i reati sessuali, ma complici perplessità giuridiche e morali c’è ancora molto lavoro da fare sul piano legislativo, culturale e sociale.
Informazioni
Salvatore D’Angelo, “Il caso Tiziana Cantone, i social network e la web reputation” in Diritto.it
Cesare Parodi, “La tutela della persona nella realtà telematica: Revenge Porn e Cyberstalking” in Magistratura indipendente
[1] https://universityequipe.com/corpi-non-figurine-uniti-contro-revenge-porn?fbclid=IwAR0nWaWt86oHOJVctIE7l8tDIXQ__TiY0ZbUw5vp6gVWUcRpCy2vGRXRgN4
[2] Su cosa sia il diritto alla privacy, invito a leggere l’articolo di Roberto Giuliani per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2018/01/07/la-privacy-e-il-trattamento-dei-dati-personali/
Per consultare il codice penale, ti indirizziamo qui.

Fiorella Galletta
Ciao, sono Fiorella. Nata a Palermo, classe '98, sono vicepresidente di un'associazione, lavoro in amministrazione presso un organismo di mediazione e studio Giurisprudenza presso l'Università Sapienza di Roma. Mi definisco una femminista, con la passione per il diritto, i dibattiti, la scrittura e la politica. Articolista per vari network, mi contraddistingue lo spirito critico e il cimentarmi in tematiche poco trattate, come il diritto del web e i reati sessuali. Mi affascina anche il diritto e la lingua francese, motivo per cui ho svolto un percorso d'eccellenza che mi ha portato a conseguire il Baccalauréat. Il mio motto è: o la va o la spacca.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da aprile 2020 a novembre 2020.