Funzioni civili, penali e amministrative del Tribunale per i minorenni ed il loro profilo dall’istituzione ad oggi
Nascita, obiettivi primari, riforme ed ipotesi di soppressione
L’istituzione del Tribunale per i minorenni nacque dall’esigenza di garantire a bambini ed adolescenti un’adeguata tutela cucita loro addosso su misura, non solo da parte del nucleo familiare nei confronti del mondo estero ma da parte dello Stato nei confronti di qualsiasi ente o individuo che potesse anche solo potenzialmente nuocere ai minori stessi. Parallelamente, esso risponde all’esigenza di controllare e sanzionare la devianza minorile con modalità che possano avere sì funzioni punitive ma anche portare ad un re-inserimento sociale dei giovani.
In passato, la piena responsabilità penale era riconosciuta solo ai maggiori di 21 anni, ma in ogni caso i ragazzi tra i 14 e 21 anni che commettevano reati, pur usufruendo di una sostanziale riduzione di pena, andavano a scontare la stessa nelle carceri comuni, senza particolari tutele o funzioni rieducative[1].
Tassello fondamentale nell’ottica di una specifica tutela venne posto dal Codice Rocco del 1930 che, recependo l’orientamento della Scuola Positiva del Diritto ed in particolare le teorie di Enrico Ferri[2], delineò una netta distinzione tra i soggetti definiti “in condizioni di normalità biologica e psichica” per i quali era presunto il libero arbitrio e quindi l’imputabilità, e quei soggetti invece considerati privi di tali requisiti e per i quali, dunque, l’imputabilità doveva essere provata e la pena caratterizzata da funzioni terapeutiche e di difesa sociale[3].
L’esigenza di un’Autorità Giudiziaria che potesse occuparsi di questi profili si è concretizzata nel 1934 con il R.D. 1404: in esso sono stati esplicitati gli scopi di istituire giudici minorili specializzati, idonei ad indirizzare la funzione punitiva verso finalità del riadattamento del minorenne e ad organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile basato sulla rieducazione (ambito penale e amministrativo) nonché a scopo di attribuire un’esclusiva competenza ad emettere provvedimenti limitativi della c.d. patria potestà (oggi “responsabilità genitoriale”) in ambito civile[4].
A riprova dell’intenzione di plasmare un’istituzione a misura dei minori, vi è la composizione del Tribunale: oltre ai giudici togati ciascun procedimento vede anche due giudici onorari, scelti non tra magistrati di carriera ma tra soggetti con particolari competenze in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche.
Numerosissime sono state, negli anni, le riforme che hanno toccato la competenza del Tribunale per i minorenni modificandola, ampliandola o restringendola. A titolo di esempio, il DPR 616/1977 relativo alla de-carcerizzazione minorile oppure – in ambito civile – la L. 219/2012 prima ed il D.lgs. 154/2013 poi, che hanno eliminato le differenze tra filiazione legittima e filiazione naturale, determinando lo spostamento della competenza dei procedimenti tra genitori per la regolamentazione dei rapporti tra figli nati fuori dal matrimonio dal Tribunale minorile al Tribunale Ordinario.
Il conflitto Tribunale per i minorenni-Tribunale Ordinario è divenuto tale che, di recente, del primo si è addirittura ipotizzata l’estinzione, in favore di una eventuale sezione specializzata presso il secondo. Le polemiche ed obiezioni a questa possibile riforma sono state tali che, ad oggi, il progetto è rimasto fermo e non vi sono ipotesi di attuazione in vista.
Le competenze civili, penali e amministrative del tribunale per minorenni
Come già accennato, il Tribunale per i minorenni esercita ampie competenze in materia civile, penale ed anche amministrativa.
In tutti e tre i casi, caratteristica fondamentale è quella di prevedere procedimenti più snelli rispetto a quanto avviene presso i Tribunali Ordinari: la minore formalità dei procedimenti permette infatti una più ampia elasticità e quindi la possibilità di emettere provvedimenti mirati agli specifici bisogni dei minori coinvolti.
Dal punto di vista civile, fondamentale è stata la L. 219/2012 sulla filiazione, a seguito della quale, con modifica dell’art. 38 disp. att. del Codice Civile, è stata chiaramente distinta la competenza giurisdizionale tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. Il primo può oggi emettere provvedimenti che riguardano la tutela dei minori in caso di separazione, divorzio o regolamentazione rapporti circa filiazione al i fuori del matrimonio; le restanti funzioni di tutela sono svolte dal Tribunale dei Minori (nell’ottica di realizzare il principio della concentrazione delle tutele dinnanzi ad un unico organo giudiziario[5]) che quindi più precisamente si occupa di conoscere:
- i procedimenti relativi all’eventuale autorizzazione per minori di età a contrarre matrimonio e le questioni relative alle convenzioni matrimoniali per i predetti[6];
- i procedimenti relativi alla pronuncia di decadenza o reintegrazione della responsabilità genitoriale sui figli (tranne i casi in cui tra i genitori sia pendente o venga poi instaurato un procedimento di separazione e divorzio innanzi al Tribunale Ordinario) nonché i procedimenti inerenti all’educazione dei minori e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni[7];
- i procedimenti inerenti ai rapporti e diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti[8];
- le procedure per la pronuncia dell’adottabilità dei minori versanti in stato di abbandono morale e materiale ed i successivi procedimenti di adozione[9];
- i procedimenti -di recente introduzione[10]– di tutela dei minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato istituito l’ufficio del Giudice Tutelare anche presso i Tribunali minorili;
- i procedimenti di accertamento dell’età inerenti ai minori stranieri non accompagnati o comunque di tutti quei minori privi di documenti[11].
In ambito penale, sebbene le competenze siano decisamente più ampie di quelle civili (ricordiamo oltretutto che la sua nascita fu dettata maggiormente da un’esigenza di specifica tutela per i minori dal punto di vista penalistico) le stesse possono essere più facilmente sintetizzate: il Tribunale per i minorenni è infatti è competente a conoscere e giudicare tutti i reati commessi dai minori tra i 14 ed i 18 anni.
Il processo penale a carico di imputati minorenni[12] si dice costruito “a misura di minore”: la scelta del legislatore non è stata rivolta alla creazione di un sistema processuale autonomo rispetto a quello in vigore per gli adulti, ma si è indirizzata a modellare la disciplina del processo ordinario in maniera tale da renderlo compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in via di formazione[13].
I fondamentali principi che regolano questo procedimento sono:
- il principio di adeguatezza (le misure punitive-restrittive devono essere adeguate alla personalità ed alle esigenze educative del minore);
- il principio di minima offensività (il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità);
- il principio di destigmatizzazione;
- il principio di residualità della detenzione (carcerazione solo come extrema ratio e preferenza per arresti domiciliari, collocamento in comunità, lavori socialmente utili o attività di volontariato attraverso la c.d. messa alla prova, prescrizioni in generale)[14].
Fondamentale è quindi la funzione rieducativa della pena e l’ottica di reinserimento sociale onde tentare di evitare pregiudizi ed emarginazioni future[15].
Infine, per quanto riguarda la competenza amministrativa, se ne può parlare in senso lato in quanto strettamente connessa alle competenze di carattere rieducativo: si fa infatti riferimento a quei provvedimenti di azione preventiva per il reinserimento sociale (come l’affidamento al servizio sociale o la collocazione in una comunità residenziale, e in generale qualsiasi misura idonea ai fini della rieducazione) nei confronti dei minori che manifestino c.d. irregolarità di condotta[16]. È una funzione strettamente connessa all’operato dei Servizi Sociali competenti a conoscere e monitorare i vari casi di specie, che non presuppone necessariamente la precedente commissione di un reato.
Tribunale per i minorenni e Protocolli speciali Covid-19
Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11[17] ha indetto un periodo di sospensione feriale straordinaria di tutta l’attività giudiziaria (termini e scadenze) dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 compresi, ponendo in extremis una soluzione all’improvvisa ed obbligata limitazione dei movimenti delle persone che necessariamente ha colpito anche Tribunali e uffici giudiziari.
La sospensione di termini ed udienze ha visto però alcune eccezioni, tra le quali sono rientrate la gran parte delle attività gestite dai Tribunali per i minorenni. Ed infatti, tra l’altro, non sono state comprese nella sospensione le udienze relative a cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; le udienza di cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nonché in casi indifferibili i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione [18].
In realtà, anche per i procedimenti non sospesi la maggior parte delle udienze fissate nel periodo di sospensione sono state rimandate, purché non si trattasse di situazioni urgenti: sostanzialmente è stata demandata ai Giudici titolari dei singoli fascicoli la facoltà di valutare se fosse possibile disporne il rinvio o se i vari casi di specie trattassero di situazioni non ulteriormente differibili[19].
In ogni caso è stato necessario adottare misure emergenziali e di sicurezza e, così come per i Tribunali ordinari, la scelta di come gestire questi procedimenti è stata lasciata ad ogni singola Autorità Giudiziaria.
Ad esempio, il Tribunale per i minorenni di Torino ha disposto, per i procedimenti penali con udienze già fissate nei mesi di marzo ed aprile e nei quali gli imputati fossero sottoposti a misure di sicurezza, il rinvio d’ufficio delle udienze medesime, facendo salva la possibilità dei legali rappresentanti di depositare esplicita richiesta di procedere, da presentarsi a mezzo pec e non oltre le ore 10 del giorno precedente l’udienza[20]. Analoghe disposizioni sono state adottate dal Tribunale per i Minorenni di Roma[21].
Sempre a Torino sono poi stati emanati, di settimana in settimana, specifici ordini di servizio relativi alle attività considerate indifferibili ed agli orari di apertura di uffici e cancellerie, che potessero essere in linea con le concrete difficoltà riscontrate e con le specifiche esigenze manifestate dall’utenza[22]. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, a tutela della già delicate situazioni dei minori collocati presso comunità residenziali, ha disposto uno speciale protocollo per la gestione degli incontri liberi o in luogo neutro tra detti minori e le famiglie d’origine[23].
L’emergenza Covid-19 ha inoltre determinato un’accelerazione nell’informatizzazione dei procedimenti pendenti presso i Tribunali per i minorenni, ancora tragicamente arretrata sia in ambito penale che civile: molte autorità minorili hanno infatti istituito, sulla base dell’ODG 3292 dell’1.04.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, sia lo svolgimento delle udienze da remoto sia il deposito telematico a mezzo pec degli atti.
In conclusione
Emerge da questa breve sintesi come il Tribunale per i minorenni sia un’istituzione plasmata nel tentativo di fornire una più adeguata e rapida tutela per i giovani, onde evitare che gli stessi (in particolar modo per quanto riguarda la commissione dei reati) restino invischiati in meccanismi troppo lenti o non adatti alla loro personalità in formazione. Anche in situazioni peculiari e straordinarie come nell’emergenza Covid-19, le singole autorità giudiziarie minorili hanno cercato di non far venir meno l’attenzione necessaria ai procedimenti che vedono coinvolti i minorenni.
Il funzionamento di tale istituzione non è chiaramente privo di difetti: in particolare, il frequente sottodimensionamento delle strutture rispetto alla popolazione, rende spesso troppo lenti e macchinosi sistemi che invece dovrebbero garantire una rapida soluzione.
In ogni caso, l’importanza delle funzioni dei Tribunali minorili è innegabile, ed una eventuale futura loro soppressione dei – in favore di una sezione specializzata presso i Tribunali Ordinari – resta un’ipotesi molto critica e soggetta a non pochi dubbi.
Informazioni
Il processo penale minorile, linee guida-informative del Ministero della Giustizia, in giustizia.it, 1.03.2019
E. FALLETTI, Il principio di concentrazione delle tutele durante fase intermedia tra la separazione ed il divorzio, in Famiglia e Successioni, quotidianogiuridico.it, Wolters Kluwer, 11.08.2017
V. MURGOLO, La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i Minorenni, diritto.it, 31.03.2017
C. RUGI, La decarcerazione minorile, 2000, in La rivista, ISSN 1827-0565, Pacini Giuridica Editore.
Relazione al Progetto Ferri, in Rivista di diritto penitenziario, 1934
Tribunale per i Minorenni di Palermo, prot. n. 608/2020 dell’11.03.2020
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta del 23.03.2020.
Tribunale per i Minorenni di Roma, prot. n. 364 del 17.03.2020.
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta: Disposizioni d’urgenza del 23.03.2020; ODS del 7.04.2020, ODS 13/20 del 17.04.2020, ODS n. 17/2020 del 24.04.2020, ODS 15/20, 16/20 e 18/20 dell’8.05.2020, ODS 21/20 del 15.05.2020.
Tribunale per i Minorenni di Palermo, prot. n. 608/2020 dell’11.03.2020.
Cass. Civ. Sez. VI-1, ordinanza n. 17190 del 12,07,2017.
[1] V. MURGOLO, La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i Minorenni, diritto.it, 31.03.2017
[2] La Scuola Positiva, una corrente di pensiero sulla criminologia sviluppatasi in Italia alla fine dell’Ottocento, adottava una visione deterministica-soggettiva del reato, che iniziò ad essere considerato non più un fatto isolato espressione esclusiva della condizione individuale, bensì come il risultato di un insieme di fattori quali sì il soggetto e la sua condizione individuale, ma anche il suo comportamento inserito in un dato contesto sociale ed i condizionamenti di quest’ultimo. Enrico Ferri ne fu uno dei principali esponenti, ed il suo progetto di codice penale andò ad influenzare in modo significativo il Codice Rocco del 1930.
[3] Relazione al Progetto Ferri, in Rivista di diritto penitenziario, 1934, p.808, in V. MURGOLO, La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i Minorenni, diritto.it, 31.03.2017.
[4] C. RUGI, La decarcerazione minorile, 2000, in La rivista, ISSN 1827-0565, Pacini Giuridica Editore.
[5] E. FALLETTI, Il principio di concentrazione delle tutele durante fase intermedia tra la separazione ed il divorzio, in Famiglia e Successioni, quotidianogiuridico.it, Wolters Kluwer, 11.08.2017; sul principio di concentrazione delle tutele vedi Cass. Civ. Sez. VI-1, ordinanza n. 17190 del 12,07,2017.
[6] Riferimento artt. 84 e 90 c.c., 38 disp. att. c.c.
[7] Riferimento artt. 330, 332, 333, 334, 335, 371 c.c., 38 disp. att. c.c.
[8] Riferimento art. 317bis c.c.
[9] Riferimento l. 184/1983
[10] Riferimento L. 47/2017 (c.d. Legge Zampa)
[11] Riferimenti normativi d.lgs. n. 24/14, d.p.c.m. n. 234/16, art. 19 d.lgs. 25/08, art. 8 d.p.r. n. 448/88
[12] Riferimento normativo DPR 448/1988 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”
[13] Il processo penale minorile, linee guida-informative del Ministero della Giustizia, in giustizia.it, 1.03.2019.
[14] Ibidem.
[15] Tali principi sono gli stessi che regolano l’applicazione di misure del processo penale minorile come la messa in prova e il perdono giudiziale nel processo minorile, rispettivamente: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/14/la-sospensione-del-processo-con-messa-alla-prova/ e http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/18/il-perdono-giudiziale-nel-processo-penale-minorile/
[16] Primo ad utilizzare tale espressione il R.G. 1404/1934
[17] “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”
[18] Art 2, comma 2, lett. g), n. 1) D.L. 11/2020.
[19] Ibidem
[20] Disposizioni d’urgenza per il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta del 23.03.2020.
[21] Tribunale per i Minorenni di Roma, prot. n. 364 del 17.03.2020.
[22] Solo a titolo di esempio: Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, ODS del 7.04.2020, ODS 13/20 del 17.04.2020, ODS n. 17/2020 del 24.04.2020, ODS 15/20, 16/20 e 18/20 dell’8.05.2020, ODS 21/20 del 15.05.2020.
[23] Tribunale per i Minorenni di Palermo, prot. n. 608/2020 dell’11.03.2020

Giulia Gava
Ciao, sono Giulia. Sono nata a Genova nel 1991. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova con una tesi in Diritto Internazionale, mi sono trasferita a Torino dove nel dicembre 2019 ho superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Attualmente collaboro con uno Studio Legale occupandomi in particolar modo di diritto di famiglia e minorile; da sempre mi interesso anche di diritto internazionale e di diritto dell’immigrazione.