La qualità green degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni è verificabile e garantita dal rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

 

Definizione di Criteri Ambientali Minimi

I Criteri Ambientali Minimi individuano per ogni categoria merceologica, in riferimento ad ogni tipologia di acquisto pubblico, i requisiti minimi a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi al fine di classificare come “sostenibile” il proprio appalto.

Di fatto, tali criteri costituiscono i requisiti ambientali elaborati per le fasi di cui si compone il procedimento di acquisto e con lo scopo di identificare, considerate le condizioni e la disponibilità del mercato, il bene, il servizio o il progetto che meglio soddisfa il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita. La previsione di questi criteri è da rintracciarsi nel Piano d’Azione Nazionale[1] che nel prevederli e definirli quali decreti, appositamente emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare,  ne rinvia la determinazione e l’individuazione per ciascuna categoria merceologica. I Criteri Ambientali Minimi, quindi, vengono elaborati in riferimento a quanto sancito nel Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e assumono la veste di decreti emanati dal Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare singolarmente per ogni categoria merceologica.

Questi requisiti vengono definiti “minimi”, poiché costituiscono elementi di base nella qualificazione “verde” di un processo di acquisto pubblico, più nello specifico rappresentano un set di criteri da inserirsi nella documentazione di gara, cioè nelle specifiche tecniche, per rendere più adeguata la soluzione proposta dal mercato a fronte della commessa pubblica bandita. Tale natura “minima” consente così una loro integrazione da parte dell’ente pubblico appaltante, persino per mezzo di condizioni ambientali più stringenti, sempre a condizione dell’osservanza dei principi generali della disciplina degli acquisti pubblici.

La previsione di tali requisiti minimi viene a costituire uno dei mezzi adottati dal PAN GPP ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali messi a punto dal medesimo decreto, ovvero la definizione della strategia di diffusione degli appalti verdi[2]. In termini più specifici, le indicazioni e prescrizioni fornite dai Criteri Ambientali Minimi svolgono una rilevante funzione di crescita e sviluppo di un mercato green, incidendo pure sul consumo riducendo dove possibile la spesa. Infatti, l’applicazione eterogenea, costante e metodica di queste condizioni permette lo sviluppo e la diffusione di beni e tecnologie ambientali con la conseguenza di far leva sul mercato, spronando anche gli operatori economici meno virtuosi a conformarsi alle prescrizioni dell’ente pubblico appaltante.

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi esercita in sostanza un’influenza sul lato della domanda, favorendo una diffusione di beni e prodotti realizzati sulla base dell’analisi dell’intero ciclo di vita del processo produttivo.

 

Disciplina di riferimento

Per quanto attiene alla disciplina di riferimento dei Criteri Ambientali Minimi, bisogna distinguere tra la loro identificazione e la relativa applicazione. Sotto il profilo dell’individuazione, i Criteri Ambientali Minimi, come appena esposto, assumono la forma di decreto, per cui per ogni categoria merceologica viene adottato tale provvedimento, contenente le puntuali prescrizioni. Allo stato attuale, si registra l’adozione di Criteri Ambientali Minimi per 18 categorie merceologiche:

  1. ARREDI PER INTERNI, approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e successivo Decreto correttivo  DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019;
  2. ARREDO URBANO, approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015;
  3. AUSILI PER L’INCONTINENZA, approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016;
  4. CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE, approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018;
  5. CARTA, approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013;
  6. CARTUCCE, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019;
  7. EDILIZIA, approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017;
  8. fornitura e progettazione ILLUMINAZIONE PUBBLICA, approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017;
  9. servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA, approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018;
  10. ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO  PER EDIFICI, approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012;
  11. PULIZIA PER EDIFICI, approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012;
  12. RIFIUTI URBANI, approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014;
  13. RISTORAZIONE COLLETTIVA, approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020;
  14. SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE, approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016;
  15. STAMPANTI, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019;
  16. TESSILI, approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017;
  17. VEICOLI, approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012;
  18. VERDE PUBBLICO, approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020.

 

Invece per quanto riguarda la loro applicazione, la disciplina di riferimento si ritrova nell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici[3]. Tale prescrizione normativa , frutto della riforma della materia degli appalti pubblici[4] e del recepimento delle direttive europee[5], sancisce il valore centrale di tali criteri ma soprattutto la natura vincolante . Infatti, al comma 1 della medesima si prevede l’obbligo, per ciascun ente appaltante, di inserire nella lex specialis della commessa pubblica quantomeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi in riferimento alla categoria merceologica di riferimento. Al comma 2, inoltre, è previsto un ulteriore obbligo, gravante sulla stazione appaltante, di tenere in considerazione i Criteri Ambientali Minimi in applicazione del criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tal modo, il soggetto pubblico banditore, pur potendo discostarsene, dovrà fornire adeguata motivazione. In ultimo, all’ultimo comma della norma viene imposto l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti di qualsiasi importo, relativamente alle categorie merceologiche citate nel PAN GPP, ovvero con quelle categorie d’appalto con cui è possibile ottenere l’efficienza energetica.

 

Struttura

I Criteri Ambientali Minimi sono elementi di base per qualificare iniziative di acquisti pubblici come ambientalmente preferibili e di fatto l’insieme di elementi tecnici volti ad assicurare una riduzione degli impatti ambientali e una risposta idonea dal mercato sul lato dell’offerta di beni, prodotti e servizi. Per poter garantire il perseguimento di tali obiettivi, è necessario che siano equilibrati e avanzati, cioè in grado di stimolare il mercato e apportare benefici ambientali, senza però essere eccessivamente sviluppati ed avanzati a non trovare soluzioni nel mercato.

I criteri ambientali minimi, quindi, sono dotati di una struttura standardizzata in modo da garantire un facile utilizzo anche da parte delle amministrazioni che intendono adottarli per acquisti sotto soglia. Lo scheletro di ciascun criterio è costituito da una prima parte generale e una seconda parte focalizzata sui criteri veri e propri.

La prima parte contiene un riassunto del documento ove riportato l’oggetto del contratto d’appalto, il suo collegamento con le prescrizioni del Piano d’azione e gli scopi specifici da perseguire tramite il bene o servizio oggetto della commessa pubblica. Inoltre, la parte generale contiene una “relazione di accompagnamento”, in cui vengono condensati le criticità ambientali, i riferimenti normativi del prodotto e le motivazioni tecnico scientifiche che giustificano l’adozione dei criteri ambientali contenuti nel documento, e i riferimenti normativi principali riguardanti la tipologia di bene. Infine, la parte generale fornisce le indicazioni generali al soggetto pubblico banditore, dal criterio con cui valutare le offerte presentate alle modalità di gestione del prodotto acquistato o dell’esecuzione del servizio.

Nella seconda parte contiene le prescrizioni da seguire, riportando nell’oggetto dell’appalto, per qualificare come “verde” un appalto e vengono citati i criteri cha definiscono ambientalmente le fasi del processo d’acquisto. Questi ultimi, costituenti i criteri ambientali veri e propri, si distinguono in criteri ambientali di base e premianti. Tra primi vengono ricompresi l’Oggetto dell’appalto, la Selezione dei candidati, Specifiche tecniche, Condizioni di esecuzione.  Ai sensi del Piano d’azione, un appalto può essere qualificato come appalto verde (e quindi sostenibile) se comprende almeno i criteri di base contenuti nel documento di riferimento, da qui l’espressione Criteri Ambientali Minimi.

 

Conclusioni

La Pubblica Amministrazione, adottando nei propri procedimenti di acquisto i Criteri Ambientali Minimi, garantisce la qualità green dei suoi procedimenti d’acquisto e la relativa sostenibilità ambientale. Tutto ciò, deve essere sottolineato, grazie alla previsione dell’obbligo di adozione dei Criteri Ambientali Minimi introdotto con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Ora, i 18 Criteri Ambientali Minimi adottati, dall’emanazione del PAN GPP ad oggi, sembrano coprire la maggior parte delle categorie merceologiche con cui la Pubblica Amministrazione maggiormente comporta dei significativi impatti ambientali per mezzo dei suoi procedimenti di acquisto. Tuttavia, si sottolinea alcune questioni da affrontare: dal completamento della lista dei criteri ambientali all’aggiornamento di quelli già emanati, la necessità di implementare le attività di formazione e comunicazione tra enti pubblici appaltanti e produttori,  e di un contributo maggiore da parte delle Regioni  nell’implementare l’applicazione dei principi di sostenibilità ambientali degli acquisti pubblici e la formazione e l’attività di comunicazione verso ciascun operatore economico o produttore interessato.

Informazioni

Diritto dell’ambiente, di G. Rossi, Giappichelli, 2018.

La nuova offerta economicamente più vantaggiosa e la discrezionalità amministrativa a più fasi, L. Gili, Urbanistica e Appalti, 2017.

Collegato ambientale in Gazzetta: la legge sulla green economy accelera sugli appalti verdi, A. Farì, Quotidiano enti locali&PA, 2016.

L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, T. Cellura, Maggioli editore, 2016.

Il Piano d’azione nazionale sugli appalti verdi (PAN  GPP), R. Rifici, Gazzetta Ambiente, 2012.

www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

www.gazzettaufficiale.it

[1] Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, indicato con l’acronimo PAN GPP, adottato con il Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008, pubblicato sulla GU dell’8 maggio 2008.

[2] Sul GPP, si veda l’articolo precedentemente pubblicato http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/12/il-gpp-green-public-procurement/

[3] Art. 34 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50,   Criteri di sostenibilità energetica e ambientale:  “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all’ articolo 144. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

[4] Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[5] Dir. 2014/23/UE, 2014/24/UE,  2014/25/UE.