Questo elaborato viene redatto con lo scopo di offrire un comodo e pratico schema sulle fasi del processo civile ordinario
Introduzione al presente schema del processo civile
L’articolo non nasce con l’intento di essere completo. È una sorta di breviario sul processo civile ordinario di cognizione[1], un argomento ostico tanto per gli studenti di giurisprudenza tanto per i praticanti avvocati. Mi auguro che questo schema pratico sul processo civile ordinario possa aiutare.
Atto di citazione (art. 163 c.p.c.)
È l’atto introduttivo del procedimento di cognizione, con il quale l’attore cita in giudizio il convenuto.
Assolve ad una duplice funzione, poiché realizza:
- la vocatio in ius: ovvero la costituzione del rapporto processuale tra le parti
- la edictio actionis: ovvero l’individuazione dell’oggetto del processo.
La produzione degli effetti avviene solo a seguito del perfezionamento della sua notifica alla controparte.
Gli elementi che l’atto deve contenere sono tassativamente indicati all’art. 163 c.p.c, cui si rimanda.
Al punto 7 dell’art. 163 c.p.c. vi è l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, che va fissata dall’attore. Tale udienza, ai sensi dell’art. 163-bis c.p.c., è soggetta a un lasso di tempo minimo (termine a comparire) che deve intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello scelto per l’udienza di comparizione.
Termini a comparire: 90 giorni se l’atto di citazione è notificato in Italia; 150 giorni se è notificato all’estero.
Il convenuto deve costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione.
Costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.)
Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione, l’attore è tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo della causa, unitamente al proprio fascicolo.
Il fascicolo deve contenere: l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
L’iscrizione a ruolo è un atto importantissimo poiché permette al processo di entrare nella sfera di conoscibilità del giudice.
Costituzione del convenuto (artt. 166 – 167 c.p.c.)
Come già detto, il convenuto ha l’onere di costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo.
Il suo fascicolo deve contenere: la comparsa di costituzione, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Tuttavia, l’atto simmetricamente opposto all’atto di citazione che compie il convenuto è la comparsa di risposta, atto nel quale il convenuto prende posizione su quanto asserito nell’atto di citazione.
È l’unica fase processuale in cui il convenuto, a pena di decadenza, può proporre le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e la chiamata in causa del terzo.
La fase successiva riguarda la designazione del giudice istruttore con decreto del presidente del tribunale, fase in cui si forma il fascicolo d’ufficio.
È una fase che per brevità si rinvia alla lettura degli art.168 e 168-bis c.p.c.
Ciò che assume rilevanza per le parti si rinviene ai commi 4 e 5 dell’art. 168-bis c.p.c. in cui si disciplinano:
- Un differimento automatico dell’udienza di comparizione nel caso in cui essa sia stata fissata dall’attore in un giorno in cui il giudice designato non tiene udienza, in tal caso si rimanda all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato
- Il giudice istruttore può differire, con decreto, fino a un massimo di 45 giorni, la data della prima udienza.
Prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.)
In tale udienza, si concentrano i più rilevanti momenti del processo civile, in primo luogo, occorre rilevare che in essa si verifica il primo vaglio giudiziale di quanto fatto dalle parti:
- sulla regolarità del contraddittorio (art. 102 c.p.c.)
- sulla validità della vocatio in ius e dell’edictio actionis (art. 164 c.p.c.)
- sulla regolarità della domanda riconvenzionale e la chiamata in causa del terzo, se proposte (art. 167 c.p.c.)
- sulla regolarità della rappresentanza e autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 c.p.c.)
- sulla contumacia del convenuto (art. 291 c.p.c.).
L’attività del giudice non si limita ad un controllo formale, ma può chiedere alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio sulle quali ritiene necessaria la trattazione.
In secondo luogo, la prima comparizione è il primo punto di contatto tra le parti, e da essa scaturiscono effetti sul piano processuale:
- per l’attore: è la sede in cui può proporre le domande riconvenzionali o chiamare in causa un terzo solamente se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
- per entrambe le parti: possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.
Sovente, in questa fase, le parti però chiedono al giudice i termini per le tre memorie ai sensi dell’art. 183 VI comma c.p.c.
3 memorie – art. 183 VI comma c.p.c.
Partendo dal presupposto che è molto complicato ridurre in poche righe in questo schema di processo civile attività fondamentali quali le tre memorie, si ricordi lo scopo che si prefigge questo elaborato.
Prima memoria
Va depositata perentoriamente entro 30 giorni dalla prima udienza, È l’ultima fase del processo in cui è permessa l’attività assertiva, cioè la deduzione in giudizio dei fatti sui quali si basano le domande e le eccezioni delle parti. Decorso questo termine, non sarà più possibile dedurre fatti a fondamento delle proprie ragioni, in quanto tardive. Nel caso in cui il convenuto sollevi con la comparsa di risposta una domanda ricovenzionale, per l’attore il termine ultimo per contestarla è la prima memoria, pena l’applicazione del principio di non contestazione ex. art. 115 c.p.c.
Seconda memoria
Entro ulteriori 30 giorni dalla prima udienza (31 – 60 giorni dopo la prima udienza), attiene specificatamente alla attività asseverativa del processo, In sostanza, vengono indicati i mezzi di prova ritenuti idonei a sostenere quanto sostenuto nei rispettivi atti introduttivi del processo e con le prime memorie. È un atto essenziale, poiché eventuali deduzioni istruttorie non indicate in questa memoria, andranno inevitabilmente incontro ad una declaratoria di inammissibilità.
Terza memoria
È un ulteriore termine di 20 giorni (61-80 giorni dopo la prima udienza) in cui è possibile solamente fornire prova contraria di quanto indicato da controparte. Decorsi i termini istruttori, come detto, si realizza la preclusione delle deduzioni istruttorie (tranne nel caso della rimessione in termini ex. art 153 II comma c.p.c.).
Udienza per provvedere sulle richieste istruttorie (art. 183 VII comma c.p.c.)
È, solitamente, la seconda udienza del processo, nella quale il giudice dispone l’assunzione con ordinanza dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti fissando udienza di assunzione dei mezzi di prova ex. art. 184 c.p.c. A questo punto del giudizio, può verificarsi una situazione che “devia” dagli ordinari binari del processo civile, cioè la sussistenza dei presupposti che portano all’applicazione dell’art. 187 c.p.c.
Rimessione “anticipata” al collegio (art. 187 c.p.c.) – Fase eventuale
Nelle ipotesi in cui:
- il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova;
- vi sia una questione preliminare di merito idonea alla definizione del giudizio;
- vi siano questioni pregiudiziali di rito (es. competenza e giurisdizione);
il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni, in ottemperanza a quanto prescritto negli artt. 189 – 190 c.p.c. E in nulla differiscono rispetto all’ordinario andamento del processo. Ciò che è peculiare, è che in queste ipotesi si salta la fase istruttoria[2].
Udienza di assunzione dei mezzi di prova (art. 184 c.p.c.)
È l’udienza istruttoria vera e propria, quella in cui il giudice provvede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi nella precedente udienza ex. art. 183 VII comma c.p.c.
Con l’udienza 184, termina la fase istruttoria del processo civile, a questo punto la causa viene rimessa alla fase decisoria del rito ordinario di cognizione.
Rimessione della causa al collegio (art. 189 c.p.c.)
A questo punto, il Giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni che intendono sottoporre al collegio[3] giudicante, tale atto (che prende il nome di foglio di precisazione delle conclusioni) è molto importante perché con esso, di regola, si rendono immodificabili le domande proposte al giudice e di conseguenza si cristallizza il petitum¸ con presunzione iuris tantum di rinuncia delle domande in atti formulate e nel foglio di p.c. non richiamate. Nel foglio di p.c. non si possono genericamente richiamare le conclusioni già proposte, ma è necessario formularle per intero.
Comparsa conclusionale (art. 190 c.p.c.)
Essa va formulata, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla rimessione della causa al collegio, (riducibile dal Giudice istruttore a non meno di 20 giorni).
È un atto che ha natura esclusivamente ricognitiva, visto che, in ragione delle decadenze maturate, non è possibile allargare il thema decidendum, né proporre nuove domande, né allegare nuovi mezzi di prova e nemmeno offrire valutazioni difformi rispetto a quanto già accertato in fase istruttoria.
È l’atto con il quale, in sostanza, si offre una “prospettiva aerea” della causa, sia per quanto riguarda le attività processuali svolte, sia per quanto riguarda il fatto.
Tuttavia, la lettura di queste poche righe non rende giustizia all’importanza che quest’atto riveste all’interno del processo civile, poiché è l’unico vero atto, privo di formalismi, in cui si svolge l’attività “canonica” dell’avvocato, è un atto che ha l’esclusiva funzione di persuadere il giudice della bontà delle proprie ragioni, valorizzando quanto è emerso a proprio favore e offrendo un punto di vista alternativo a quanto risultato contrario alle proprie difese.
Repliche
È concesso un termine di 20 giorni successivi a quelli previsti per la comparsa conclusionale (61-80 giorni dalla rimessione della causa al collegio) con l’unica funzione di replicare alla comparsa conclusionale di controparte. Gli atti da compiere, a questo punto, sono terminati. Il giudice, ai sensi dell’art. 279 c.p.c. emanerà sentenza, che verrà pubblicata ex. art. 275 c.p.c. entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica di cui al punto 11 del presente elaborato (entro quindi 81-140 giorni dalla rimessione della causa al collegio).
Conclusione del presente schema sul processo civile
Con la pubblicazione della sentenza termina il rito ordinario di cognizione di primo grado e qui termina lo schema pratico del processo civile ordinario.
Informazioni
Di Marzio, F. and Costabile, C. (2019) Codice di procedura civile. 3. ed. Giuffrè Francis Lefebvre
[1] Relativamente alle garanzie costituzionali sul giusto processo, anche penale, si consiglia la lettura del seguente articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/
[2] Anche in questo caso ho riportato una situazione scolastica, evitando di menzionare per ragioni pratiche le sentenze non definitive o delle sentenze che decidono solo alcune delle cause riunite nei casi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.) o di separazione di cause in un giudizio precedentemente riunito ai sensi dell’art.104 c.p.c. che spesso si accompagnano alla remissione anticipata della causa. In queste tre ipotesi, si decidono solo alcune delle questioni o delle cause, rimettendo con separata ordinanza la causa per la sua istruzione, limitatamente alle domande non decise.
[3] Il sostantivo “collegio”, in realtà, è un residuato della originaria previsione del legislatore del 1940, in cui tutte le cause venivano decise da un collegio giudicante, formato da 3 giudici. Mentre l’istruttoria veniva curata dal giudice istruttore in composizione monocratica. Con il d.lgs. 51/1998, l’impianto originario permane solamente per la decisione delle cause indicate all’art. 50bis c.p.c. per tutte le altre il giudice istruttore assume il ruolo di “giudice unico” occupandosi anche della fase decisoria delle stesse

Biagio Sapone
Ciao, sono Biagio. Sono nato nel 1992 a Melito di Porto Salvo (RC). Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” di Vibo Valentia mi sono iscritto all’Università degli studi di Padova, città nella quale vivo. Laureato in giurisprudenza con una tesi sul reato di tortura, attualmente svolgo il tirocinio forense presso uno studio legale. Sono particolarmente interessato al diritto penale e al diritto penitenziario, sia sostanziale che processuale, pur affrontando per ragioni di lavoro tematiche attinenti il diritto societario e commerciale.