Analisi giuridica relativa alla disciplina penale sugli incendi e il rapporto con altre fattispecie
Disciplina penale sugli incendi: iniziamo con l’art 423 c.p.
La disciplina penale sugli incendi è regolamentata dal Titolo VI del codice penale relativo ai delitti contro l’incolumità pubblica.
L’art. 423 c.p, sanziona colui che cagionando un incendio mette in pericolo, mediante la sua condotta attiva o omissiva, un numero indeterminato di persone.
L’elemento soggettivo che si configura nella fattispecie in esame è il dolo[1] generico in quanto è sufficiente che il soggetto attivo agisca ponendo in essere una condotta tale da far scaturire un incendio, che consiste appunto nell’elemento oggettivo della norma.
Sotto il profilo della colpa invece l’articolo di riferimento è fornito dalla fattispecie di cui all’art. 449 c.p. il quale recita “chiunque al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Si configura l’incendio colposo allorquando l’evento non è voluto dall’agente, ma si realizza per causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia.
Il codice penale non fornisce una definizione precisa di cosa debba intendersi per incendio, per cui si fa riferimento alla definizione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria che ritiene l’incendio essere “un fuoco di grandi proporzioni, dotato di incontrollabile forza espansiva, di notevoli capacità distruttive, caratterizzato da una inarrestabile potenzialità offensiva”.
L’art. 423 bis c.p. disciplina inoltre la tipologia di incendi che vanno a colpire particolari beni, quali boschi, selve, foreste e vivai forestali comportando un modello sanzionatorio ben più grave rispetto a quello previsto dal precedente articolo 423 c.p.
L’elemento distintivo tra le due fattispecie (incendio e incendio boschivo) è identificabile anche in base albene che viene colpito dall’incendio; nell’art. 423 c.p. il bene è generico, nel successivo articolo 423 bis invece si tratta di beni ambientali quali boschi e foreste.
A tal proposito occorre precisare che con la fattispecie di cui all’art. 423 bis c.p. il legislatore ha posto l’attenzione oltre che sull’incolumità pubblica, quale bene giuridico principale, anche sulla tutelaambientale in base a quanto si denota dal comma IV dello stesso articolo.
La norma che si pone a chiusura dei reati di incendio nel codice penale è quella relativa alle circostanze aggravanti previste dall’art. 425 c.p.
La natura delle varie aggravanti deriva dalla particolare esposizione a pericolo che viene a determinarsi in caso di incendio. Il pericolo per la pubblica incolumità è infatti maggiore qualora vengano coinvolti edifici abitati o luoghi di lavoro in cui sono presenti persone, ovvero su oggetti che, per la loro natura, sono più pericolosi, come i materiali infiammabili.
Rapporto tra incendio e danneggiamento
Il legislatore ha previsto la norma di cui all’art. 424 c.p., la quale disciplina il caso in cui l’agente appicchi il fuoco al solo scopo di danneggiare la cosa propria o altrui.
La fattispecie in esame si differenzia sotto il profilo soggettivo dall’art. 423 c.p. in quanto postula il dolo specifico.
La condotta dell’agente infatti è volta, con la specifica intenzione, a provocare il danneggiamento, anche se dal fatto possa sorgere il pericolo di un incendio.
Nel caso in cui manchi l’effettivo pericolo la condotta integra il reato di danneggiamento[2].
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare l’art. 424 c.p.come un reato di pericolo, pertanto una simile struttura delittuosa non consente di configurare il tentativo.
A tal proposito risulta essere interessante la posizione della giurisprudenza maggioritaria la quale ha statuito che “non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest’ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata” (Cassazione penale sez. II – 08/03/2017, n. 17558).
La ratio dell’incompatibilità del tentativo nei reati di pericolo è sottesa alla “strutturale anticipazione della soglia di tutela in base alla quale il reato è già perfetto in presenza di semplici atti preparatori, sia perché sul piano astratto vi è una incompatibilità tra l’art. 56 c.p. e le fattispecie incriminatrici del cd. “delitto di attentato” in cui si concreta la figura del reato a consumazione anticipata, sia perché diversamente si finirebbe per punire il pericolo di un pericolo, con inaccettabile arretramento della soglia di tutela e violazione del canone di offensività della condotta[3]”.
Appare opportuno analizzare la condotta criminosa tenuta dall’agente che appicchi un incendio su cosa propria al fine di ottenere profitto a svantaggio dell’assicurazione.
In una tale azione delittuosa operano i reati di cui all’art. 424 c.p e 642 c.p. (fraudolento danneggiamento di beni) con l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 2 c.p.
La distruzione di cose proprie al fine di ottenere un profitto dall’assicurazione può essere cagionata con qualsiasi mezzo, ma se quest’ultimo costituisce di per sé reato concorre materialmente con quello di fraudolenta distruzione di cosa propria.
Se il mezzo adoperato è l’incendio che cagiona un pericolo per la pubblica incolumità, ne consegue che il delitto di cui all’art. 423 c.p, aggravato dall’art 61 c.p. n.2, concorre con quello previsto dall’art 642 c.p.
Se pur il fatto commesso sia unico, vengono violate diverse disposizioni di legge, senza che ricorra l’ipotesi di reato complesso di cui all’art 84 c.p.[4].
La corte irrobustisce il suo ragionamento sul presupposto dell’assoluta diversità dei beni giuridici tutelati.
“Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e quello di cui all’art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell’art 61, n. 2, cod. pen., allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen.”[5].
Rapporto tra incendio e crollo
Per comprendere appieno la disciplina penale sugli incendi è bene inquadrare un altro reato. Ulteriore fattispecie del codice penale con la quale il reato di incendio collide spesso è il reato di crollo di cui all’art. 434 c.p.
In questo caso gli artt. 424 c.p. e 434 c.p. tutelano il medesimo bene giuridico: l’incolumità pubblica.
Pertanto la soluzione prospettata dalla giurisprudenza equivale al riconoscimento dell’assorbimento dell’incendio nel reato più grave, il crollo.
Nel caso in cui un incendio venga scaturito al fine di provocare il crollo di una costruzione l’agente risponderà solo del delitto di crollo in quanto “i delitti di crollo (o altro disastro doloso di cui all’art. 434) e di incendio siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale, arrecando un’identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave.[6]
Il rapporto di consunzione si manifesta allorquando due norme presentano un grado offensivo differente di un medesimo bene giuridico, per cui se gli elementi fattuali riconducono ad un’unica condotta delittuosa che interessa più norme, viene applicato il reato più grave (la norma che disciplina il trattamento penale più severo).
Infliggere anche la sanzione per la condotta meno grave comporterebbe un ingiusto trattamento sanzionatorio a carico dell’agente.
Conclusioni
I reati di incendio in Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi anni durante la stagione estiva comportando gravi conseguenze per l’intero ecosistema, l’economia e il turismo.
Si tratta di un fenomeno criminoso da non sottovalutare in quanto il 60% dei roghi è di natura dolosa. La disciplina penale sugli incendi quindi rimane fondamentale per tutelare il patrimonio boschivo e forestale italiano.
In conclusione, a parere di chi scrive, pur inasprendo il quadro sanzionatorio della disciplina penalistica, il miglior modo per tutelare l’ambiente o fermare le fiamme è quello di non farle nascere[7].
Informazioni
Cass pen sez I, 17/05/2019 n. 29294
Boniello, Rv. 123478; Sez. 1, n. 7745 del 15/05/1996, Borello, Rv. 205525
Cassazione penale sez. I, 09/04/2018, n.39767
Cass. pen, sez I, 24/01/2006, n. 7629
https://www.italiachecambia.org/2020/08/emergenza-incendi-italia-brucia-ancora-mano-uomo/
www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/il-dolo-dimpeto-brevi-cenni/
[1] Per maggiori approfondimenti sul dolo http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/il-dolo-dimpeto-brevi-cenni/
[2] Cass pen sez I, 17/05/2019 n. 29294
[3] In merito all’impossibilità di configurare il tentativo rispetto a reati di pericolo si vedano da ultimo Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016 – dep. 05/08/2016, P.G. in proc. Arduino e altri, Rv. 26770401 rispetto al delitto di subornazione previsto dall’art.377 cod.pen., Sez. 3, n. 41776 del 16/04/2013 – dep. 10/10/2013, V, Rv. 25689901
[4] Boniello, Rv. 123478; Sez. 1, n. 7745 del 15/05/1996, Borello, Rv. 205525
[5] Cassazione penale sez. I, 09/04/2018, n.39767
[6] Cass. pen, sez I, 24/01/2006, n. 7629
[7] https://www.italiachecambia.org/2020/08/emergenza-incendi-italia-brucia-ancora-mano-uomo/

Francesco Altieri
Ciao, sono Francesco. Laureato in Giurisprudenza all’Università Lumsa di Roma con la tesi in diritto costituzionale “Criteri che disciplinano i rapporti tra le fonti del diritto italiano e i modi di soluzione dell’antinomie. La crisi del principio gerarchico” (Relatore Prof. Guido Letta), mi occupo di diritto d’impresa in ambito penale, amministrativo e ambientale. Lavoro per uno studio legale e sono consulente dell’ufficio legale A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli). Inoltre nutro un forte interesse per l’equine law, ramo del diritto di matrice anglosassone relativo a tutte le questioni legali attinenti al mondo dei cavalli sportivi.