Chi risponde del danno verificatosi all’interno del maneggio durante l’attività di equitazione? Quando si applica l’art. 2052 e quando l’art. 2050 c.c.?

 

Il caso di un danno avvenuto nel maneggio

Il caso, ormai divenuto scolastico, è quello di una novellina, ancora minorenne, alle prese con una delle sue primissime lezioni collettive di equitazione, la quale viene disarcionata dal cavallo che stava montando, a causa di un imbizzarrimento dell’animale, riportando così lesioni personali. Si è dibattuto sulla natura della responsabilità per il danno verificatosi: al gestore del maneggio sarebbe da ascriversi una responsabilità per danno cagionato da animale ovvero per esercizio di attività pericolosa?

 

La responsabilità per il danno cagionato dall’animale

L’art. 2052 del codice civile, che si occupa di disciplinare la responsabilità per il danno cagionato dall’animale, prevede che il proprietario dell’animale, ovvero il soggetto che ne abbia l’uso – non rilevando l’astratta titolarità dell’animale, bensì solo il suo impiego – risponda per il danno cagionato da quest’ultimo, salvo che si provi il caso fortuito.

Il codice prevede una forma di responsabilità oggettiva, basata non su una specifica condotta o su un’attività esercitata dal proprietario, dal custode o dal detentore dell’animale, bensì sul rapporto di fatto esistente con l’animale stesso, conseguendo ragionevolmente che, per i danni cagionati dall’animale al terzo, il soggetto che se ne serve risponderà sempre e in toto, a meno che non fornisca la prova dell’intervento di un fattore esterno che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno.

Orbene, al fine di evitare di incorrere in una forma di responsabilità di questo tipo, il soggetto, nel caso di specie il gestore del maneggio, è tenuto al rispetto della disciplina fissata ex lege per chi possiede, custodisce o detiene un animale.[1]

 

La responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa

L’art. 2050 del nostro codice civile delinea un modello di responsabilità civile extracontrattuale, fondato su una presunzione di responsabilità, tale per cui l’esercente l’attività pericolosa è tenuto al risarcimento per i danni cagionati nello svolgimento della propria attività, salvo che dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Tale prova risulterà fondata solo qualora si dimostri che non sussiste alcun rapporto di causa-effetto tra l’attività pericolosa e l’evento dannoso.

Circoscritto il campo di applicazione dell’articolo in esame, sorge l’esigenza di definire l’“attività pericolosa” per cercare di individuarne i connotati tipici.

Ai sensi dell’art. 2050 c.c., è caratterizzata da pericolosità non solo l’attività così qualificata dalle leggi speciali, bensì anche quella attività che «per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati», nonché ancora per il suo grado di offensività[2], comporti sul piano pratico la possibilità che si verifichi un danno.

Nel prossimo paragrafo andremo, dunque, a illustrare le ipotesi in cui l’attività equestre svolta all’interno di un maneggio si annovera tra le attività c.d. pericolose.

 

La giurisprudenza sul punto

Rispetto all’attività sportiva e, precisamente, all’attività di equitazione, la giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni si è ripetutamente pronunciata[3], consolidando di fatto il seguente principio, ormai pacifico: l’attività di equitazione, qualora sia svolta all’interno di un maneggio da un cavaliere principiante e privo di qualsivoglia capacità di controllo sull’animale, seppure sotto la sorveglianza di un collaboratore dello stesso maneggio, si annovera tra le attività c.d. pericolose.

Ne deriva che, per i danni subiti dall’allievo inesperto a seguito di una caduta da cavallo avvenuta durante una lezione di equitazione, la responsabilità del gestore del maneggio debba essere inquadrata non nella fattispecie di cui all’art. 2052 c.c., bensì in quella di cui all’art. 2050 c.c., con tutto ciò che ne consegue sul piano probatorio.

La Corte di Cassazione ha tenuto a specificare che il discrimen da cui partire è la distinzione tra soggetti principianti e soggetti esperti.

Infatti, l’art. 2050 si applica unicamente alle ipotesi di danno conseguente a esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione o inesperti, la cui inesperienza rende pericolosa l’attività imprenditoriale di maneggio. Al contrario, in situazioni di “ordinarietà”, quando cioè l’attività di equitazione viene svolta da un soggetto esperto all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore e con cavalli collaudati e addestrati all’uopo, il gestore del maneggio è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 e non a quella di cui all’art. 2050 c.c.

Informazioni

Chinè G., Garofoli R., Codice civile annotato con la giurisprudenza, Nel diritto Editore, Roma, 2008

[1] Sul tema si veda anche l’articolo “Animali e condominio: connubio possibile?” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/08/animali-domestici-e-condominio-connubio-possibile/ .

[2] La pericolosità dell’attività, da tenere ben distinta dalla pericolosità della condotta (che fa riferimento a una attività generalmente innocua, resa pericolosa dalla condotta irresponsabile del soggetto agente), indica un’attività intrinsecamente dannosa e rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2050 c.c.

[3] Cass., sez. III civile, sent. n. nn. 16637/2008; 6888/2005; 121307/1998; 11861/1998; 1380/1994.