Evoluzione dell’istituto della responsabilità della P.A. per i danni cagionati dalla fauna selvatica e giurisprudenza sul tema

 

La categoria della fauna selvatica: da res nullius a demanio

Fino agli anni ’70 la categoria della fauna selvatica veniva considerata res nullius, ovverosia una categoria di beni di cui nessuno poteva dirsi legittimamente titolare e dei quali chiunque poteva liberamente disporre. Ciò ha comportato, come conseguenza diretta e immediata, l’impossibilità di azionare richieste risarcitorie per i danni cagionati dalla fauna selvatica.[1]

La legge n. 968/1977 recante “Principi Generali e Disposizioni per la Protezione e la Tutela della Fauna e la Disciplina della Caccia”, all’art. 1, dichiarava per la prima volta la fauna selvatica «patrimonio indisponibile dello stato» e, dunque, ne sanciva una tutela «nell’interesse della comunità nazionale».

Sempre in ambito venatorio, la successiva legge n. 157/1992, oltre a riconfermare l’assetto statuito dalla legge summenzionata, tracciava una ripartizione delle competenze Stato-Regioni ossequiosa dell’art. 117 della Costituzione.

In particolar modo, nell’ottica di definire un “quadro” entro cui le regioni potessero esercitare i propri poteri amministrativi, la legge del ’92 attribuiva allo Stato, in via precipua, il compito di tutelare la fauna e la biodiversità in genere, fissando le misure minime di tutela.

 

La natura giuridica della responsabilità della P.A.

L’affermazione di una forma di responsabilità civile a carico della P.A. per i danni cagionati dalla fauna selvatica ha animato annosi dibattiti sulla natura giuridica di tale responsabilità.

Nel tempo la giurisprudenza di legittimità si è fatta esponente di tesi differenti, contribuendo così a creare incertezza nelle scelte applicative.

L’orientamento quasi univoco della Cassazione, successivamente superato, sosteneva la non applicabilità dell’art. 2052 c.c.[2], non potendosi considerare la fauna selvatica al pari degli animali domestici.[3]

Il predetto indirizzo giurisprudenziale, soppiantato dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 13848/2020, affermava la sussistenza di una responsabilità aquiliana in capo alla P.A.

Orbene, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il privato che veniva ad essere danneggiato da un animale selvatico, doveva dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità generale, tra i quali la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al soggetto dotato di legittimazione passiva.

Tuttavia, proprio l’individuazione del soggetto responsabile risultava incerta: quale ente era il legittimato passivo? Il soggetto affidatario o il soggetto titolare di ogni potere di vigilanza e disposizione sull’animale?

Di recente, la sezione terza della Corte di Cassazione, ha dissipato ogni dubbio sul punto, ridefinendo la natura giuridica della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.

L’ultima pronuncia della Corte, sulla scia di un precedente orientamento minoritario, ha riconosciuto che tutte le incertezze in merito all’individuazione del soggetto titolare di legittimazione passiva fossero state originate dall’inquadramento giuridico del tipo di responsabilità. L’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2052 c.c. derivava dalla circoscrizione del campo d’azione della norma ai soli animali domestici.

Tuttavia, l’art. 2052 c.c., che determina come criterio di imputazione della responsabilità la violazione di un dovere di custodia sull’animale – scelta che lo aveva reso fino questo momento inadeguato alla categoria della fauna selvatica – non contiene in realtà alcun riferimento espresso agli “animali domestici”.

Invero, da una corretta lettura dell’articolo si evince che l’imputabilità ad un soggetto dei danni cagionati dall’animale prescinde da qualsivoglia rapporto di effettiva custodia tra i due. Conseguentemente, e anche in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda[4], risponde dei danni il soggetto che in quel momento trae beneficio dall’animale.

 

Danni cagionati dalla fauna selvatica: conseguenze pratiche

Il cambio di rotta operato dalla Corte di Cassazione ha mutato, inoltre, gli equilibri tra le parti alleggerendo l’onere probatorio del danneggiato.

In primo luogo, non dovendosi applicare l’art. 2043 c.c., il soggetto danneggiato non dovrà fornire la prova dell’elemento soggettivo del danneggiante (dolo o colpa) e, in secondo luogo, qualora il danneggiato dovesse avere dei dubbi nell’individuazione del legittimato passivo, potrà in ogni caso azionare la propria richiesta di ristoro nei confronti dell’ente Regione[5] per i danni cagionati dalla fauna selvatica.

In sintesi, un’altra volta la Corte di Cassazione, discostandosi dal suo precedente orientamento prevalente, compie un passo importante verso la responsabilizzazione della P.A., la quale viene quasi parificata al soggetto privato e perde i benefici che traeva dall’attuazione di deroghe alla disciplina generale.

Informazioni

A.Talamonti, La natura della responsabilità della p.a. per danni causati da animali selvatici: il recente revirement della Suprema Corte di Cassazione, in Il diritto amministrativo, anno XII – n. 10, 2020

[1] L’impostazione vigente fin a quel momento era coerente con il ruolo vantato dalla pubblica amministrazione, la quale era stata sempre messa in una posizione di vantaggio rispetto al singolo. Consiglio, per un approfondimento del tema, la lettura della sentenza spartiacque SS.UU 22 luglio 1999 n. 500, con la quale la Suprema Corte rimuove “un’isola di immunità e di privilegio che mal si concilia con le più elementari esigenze di giustizia”.

[2] Sul tema si veda anche l’articolo “Profili di responsabilità extracontrattuale nell’attività di gestione di un maneggio” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/11/responsabilita-extracontrattuale-gestione-di-maneggio

[3] Secondo tale interpretazione, la disposizione codicistica sarebbe rivolta esclusivamente agli animali che sfuggono al controllo del proprietario e, per tale ragione, sarebbe inestendibile alla fauna selvatica.

[4] La traduzione letterale del brocardo è la seguente: “di chi [sono] i vantaggi, suoi [sono] anche gli svantaggi”.

[5] La Regione, qualora reputasse di non essere il soggetto atto a individuare e applicare le misure idonee ad impedire il danno, avrà la facoltà di agire in rivalsa nei confronti di chi di competenza.