Nozione, funzionamento e tipologie di Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) nell’ordinamento giuridico italiano
La Nozione di Offerta Pubblica d’Acquisto
Per Offerta Pubblica d’Acquisto (Opa) s’intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari di una determinata società.
Si tratta, in altri termini, di un’esortazione, destinata agli azionisti di un’azienda, a disinvestire, a vendere, a farsi liquidare.
Cosa significa Pubblica? Si considera pubblica un’offerta rivolta ad un numero di soggetti superiore alle 150 unità e concernente un valore complessivo dei titoli oggetto di offerta pari o superiore a 8.000.000,00 euro. Inoltre, il soggetto che lancia un’Offerta Pubblica d’Acquisto è tenuto ad effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Consob[1] allegando un documento destinato alla successiva pubblicazione e contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’Opa stessa.
A tal punto la società che ha ricevuto l’offerta diramerà a sua volta un comunicato in cui fornisce informazioni utili alla valutazione, quali dati finanziari, nonché un proprio parere, favorevole o non favorevole, sull’offerta ricevuta. La scheda di adesione è un ulteriore documento richiesto dalla Consob mediante il quale la società mittente garantisce l’esatto adempimento o la dichiarazione dell’impegno a sottoscrivere prima dell’inizio del periodo d’adesione. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione (30 nel caso di prodotti non quotati in Borsa), la Consob può altresì chiedere eventuali modifiche od integrazioni.
Cosa significa d’Acquisto? Si considera d’acquisto un’operazione conclusasi con un versamento in denaro. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.
Il funzionamento dell’Offerta Pubblica d’Acquisto
Partita l’Offerta Pubblica d’Acquisto, si entra nella cosiddetta fase del passivity rule. La società target che non dichiara di essere intenzionata ad effettuare la convocazione di un’assemblea dei soci al fine di mettere in campo una strategia difensiva ha l’obbligo di non ostacolare l’Opa. Questa, dall’altro lato, è oramai irrevocabile, diventando vincolata a determinate condizioni: a titolo d’esempio, con il raggiungimento di un determinato numero di azioni oltre il quale l’offerente perde il suo interesse ad acquistare.
Si segnala altresì la necessità d’interpretare l’Offerta Pubblica d’Acquisto come una sorta di asta. È infatti possibile il subentro di una terza società interessata all’acquisto della target, ma il rilancio deve essere effettuato entro il termine di dieci giorni dalla scadenza dell’Opa, in modo da evitare di turbare le Borse con offerte dell’ultimo momento.
La società che per prima ha lanciato l’offerta dispone inoltre della possibilità di rilanciarla ad un prezzo maggiore, sebbene permanga l’obbligo di effettuarlo su un quantitativo di azioni non inferiore a quello iniziale. La virtuosa asta non può tuttavia dilungarsi in eterno: l’intero processo può durare dai 15 ai 65 giorni, a seconda delle eventuali proroghe concesse dalla Consob e, soprattutto, in base alla tipologia di Opa.
Tipologie di OPA
In base alla fattispecie, è possibile distinguere diverse macro-categorie di offerte pubbliche d’acquisto:
- Si parla di Offerta Pubblica d’Acquisto volontaria quando a prendere l’iniziativa è l’offerente, il quale propone il prezzo e stabilisce il numero di azioni che desidera acquistare. L’Opa volontaria può altresì essere totalitaria o parziale: nel primo caso l’acquirente punta al 100% delle azioni, mentre nel secondo ad una quota inferiore.
- Si parla di Offerta Pubblica d’Acquisto obbligatoria quando ad imporla è la legge. Essa si configura nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti, in una società italiana con titoli ammessi alla negoziazione[2] in mercati regolamentati italiani, una partecipazione di controllo superiore alla soglia del 30%. La partecipazione del 30% può anche essere indiretta: l’obbligo legale si realizza altresì nel caso in cui si acquistino azioni non della società target ma di altra società da cui la target è partecipata, costituendone il principale asset a bilancio (cd. Opa a cascata). La motivazione è semplice: pur non trattandosi di una quota maggioritaria, il 30% del capitale rappresenta una partecipazione di controllo in grado di consentire a chi la possiede di nominare membri nel Consiglio d’Amministrazione, interferendo significativamente nella gestione della società e conferendo il potere di promuovere o bloccare la maggior parte delle decisioni aziendali. In virtù di ciò, i soci di minoranza devono avere la possibilità di vendere agevolmente le proprie azioni qualora non gradiscano il cambio di leadership od ogni altra interferenza nella stessa.
Ogni Opa, volontaria od obbligatoria, può inoltre assumere due diverse forme: consensuale (o amichevole) ed ostile. Il primo caso si configura quando l’azienda “vittima” di scalata si pronuncia favorevole alla scalata stessa, permettendone dunque il proseguimento, mentre nella seconda ipotesi il Consiglio d’Amministrazione si esprime contrario all’offerta, non gradendo generalmente il soggetto offerente e privo pertanto dell’intenzione di permettere a quest’ultimo l’acquisto del titolo di socio di controllo.
- Si parla di Offerta Pubblica d’Acquisto residuale nel caso in cui un soggetto sia arrivato a detenere il 90% delle azioni di una società quotata. In tal caso si configura infatti un problema di mercato, bypassando la semplice ipotesi di un controllo e di un’ingerenza di soci non graditi: il 10% di capitale rimanente non è infatti un flottante sufficiente a garantire una negoziazione regolare. Al detentore del 90% di azioni la legge impone pertanto di scegliere se vendere, entro il termine di quattro mesi, una buona parte delle azioni o di acquistare il restante 10% (od una quota inferiore)[3]. Simile istituto, seppur da diversa prospettiva ed a tutela dell’acquirente, è lo squeeze out: chi sia arrivato, tramite Opa totalitaria, a detenere il 95% del capitale societario, ha il diritto di acquistare il rimanente 5% purché entro tre mesi ed a condizione d’averlo specificato nel documento d’offerta.
Alcuni celebri casi di OPA
Nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano, l’Offerta Pubblica d’Acquisto è stata istituita nel 1992.
Celebre è stata nel 1999 la scalata di Olivetti su Telecom, definita la madre di tutte le Opa e finanziata con 61mila miliardi di lire.
Più di recente, ricordiamo nel 2001 il tentativo d’acquisto da parte della francese Lactalis dell’83% di Parmalat, tornata di recente in auge per il blitz che l’ha portata al 97%, preludio di un potenziale smembramento del gruppo, nonché nel 2012 l’Opa di Edizione Srl su Benetton con cui l’holding di famiglia ha acquistato la totalità delle azioni al fine di privatizzare l’azienda.
Nel 2015 è stato il turno del gruppo cinese ChemChina su Pirelli, portando all’eliminazione dell’ex azienda di Tronchetti Provera da Piazza Affari e nel 2016 si è registrata l’Offerta Pubblica d’Acquisto su Rcs, la quale ha visto contrapporsi le due cordate di Cairo e Bonomi, con il prevalere del primo con il 48,8% di adesioni. Infine la scalata di Vivendi ha sfiorato nel dicembre 2016 la soglia del 30% del capitale di Mediaset salvo poi essere fermata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per non conformità alle prescrizioni di cui al comma 11 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Informazioni
G.F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015
F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007
[1] Commissione nazionale per le società e la Borsa: autorità amministrativa indipendente dotata di personalità giuridica, si occupa di tutelare gli investitori che operano in borsa e di garantire l’efficienza all’interno del mercato mobiliare italiano.
[2] Sul tema si veda: M Quintieri, Il term sheet come strumento di negoziazione, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/22/term-sheet-strumento-di-negoziazione/
[3] F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.

Elena Wang
Ciao, sono Elena. Nata ad Alessandria da genitori cinesi, ho conseguito il diploma di maturità linguistica presso l'IISS Saluzzo-Plana. Sono una studentessa al IV anno di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi e sto attualmente trascorrendo un semestre di studio presso l'University of St. Gallen in Svizzera. Mi definisco una persona curiosa ed intraprendente, mi piace mettermi in gioco e cimentarmi in nuove sfide. I miei interessi accademici si concentrano sui profili nazionali e comparati del diritto commerciale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a settembre 2021.