Questo elaborato persegue l’obiettivo di costituire uno schema pratico del processo penale per comprenderne lo sviluppo

 

Introduzione al presente schema del processo penale

In estrema sintesi questo articolo vuole rappresentare un valido supporto allo studio della procedura penale. Si tratta di uno schema del processo penale, utile per poter avere una visione dall’alto dei singoli passaggi che costituiscono l’intero iter[1], soprattutto per lo studente che per la prima volta si approccia alla materia.

 

Quando inizia il processo penale?

Il procedimento penale ha inizio quando la notizia di reato viene iscritta nel registro presso l’ufficio del pubblico ministero; quando si parla di processo si vuole ricomprendere sia il momento iniziale sia tutte quelle fasi mediante le quali l’iter si protrarrà fino alla fase del dibattimento. Il procedimento rappresenta quindi una parte del processo penale ed è improprio utilizzare i due termini per riferirsi al medesimo concetto.

 

Notizia di reato

L’art. 330 c.p.p. prevede che “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

Il procedimento penale ha inizio nel momento in cui una notizia di reato viene iscritta in un apposito registro conservato presso l’ufficio del pubblico ministero. L’art. 335 c.p.p. prevede che il pubblico ministero iscrive nel registro le notizie di cui prende conoscenza di propria iniziativa o che gli vengono comunicate da altri, comprendendo anche le ipotesi di procedibilità (quindi istanza, querela, richiesta di procedimento). Infatti, perché il processo penale possa avere inizio è indispensabile che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria acquisiscano conoscenza di una notizia di reato, ossia che siano informate dell’esistenza di un illecito perseguibile penalmente (reato) che sarebbe stato commesso da una o più persone note o non note.

Una volta venuto a conoscenza di una notizia criminis, il pubblico ministero provvede ad annotare nel registro il fatto con accanto il nome della persona alla quale il reato viene attribuito (se nota, altrimenti saremo nelle ipotesi di notizia di reato a carico di persone ignote). È dal momento dell’iscrizione nel registro che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

 

Indagini preliminari

Il passaggio immediatamente successivo è rappresentato dalla fase delle indagini preliminari. Il loro svolgimento è regolato dagli artt. 326ss c.p.p. ed esse costituiscono la prima fase del procedimento penale, volta ad accertare se sussistono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, quindi utile decidere se formulare la richiesta di rinvio a giudizio o chiedere l’archiviazione del procedimento, qualora ad esempio gli elementi accusatori risultino deboli o comunque non idonei a fondare un’accusa concreta. Tali indagini si indicano appunto come preliminari proprio perché hanno l’obiettivo di verificare se vi siano o meno i presupposti per l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

È in tale fase che potenzialmente si può avere lo svolgimento dell’incidente probatorio (392 c.p.p.) che rappresenta un provvedimento di natura eccezionale in quanto consente di anticipare l’esame della prova che normalmente dovrebbe avvenire durante il dibattimento per assicurarne la genuinità: si potrebbero verificare delle ipotesi in cui non risulta possibile attendere la fase dibattimentale per acquisire una determinata prova, perché ad esempio quest’ultima potrebbe subire dei deterioramenti o distruggersi.

 

La richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio

Terminata la fase delle indagini preliminari, il procedimento penale potrebbe subire un arresto a seguito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ovvero continuare il suo percorso se la Pubblica accusa si indirizzi verso l’esercizio dell’azione penale, quindi decida di formulare la richiesta di rinvio a giudizio.

La richiesta di archiviazione viene presentata quando il pubblico ministero ritiene la notizia di reato non fondata e per cui inidonea per sostenere un’accusa in giudizio. Gli artt. 441 e 415 c.p.p. prevedono che l’archiviazione possa essere richiesta dal pubblico ministero nei casi in cui il reato è estinto, quando non sussistono le condizioni di procedibilità, quando l’autore del reato è ignoto, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La richiesta del pubblico ministero non ha potere vincolante nei confronti del giudice delle indagini preliminare, in quanto è quest’ultimo che dovrà valutare la richiesta e, di conseguenza, decidere se accoglierla ed archiviare ovvero non accoglierla e fissare un’apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p., ordinando lo svolgimento di ulteriori indagini o richiedendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli un’imputazione.

Con la richiesta di rinvio a giudizio, la persona che fino a quel momento ricopriva il ruolo di indagato acquisisce il ruolo di imputato.  La richiesta di rinvio a giudizio viene effettuata presentando istanza alla cancelleria del giudice competente che fisserà la data di udienza preliminare.

 

Udienza preliminare

L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, dinnanzi al pubblico ministero e del difensore dell’imputato. La presenza dell’imputato non è obbligatoria ed egli potrà scegliere se partecipare o meno a tale udienza. Occorre però fare una distinzione:

  • se l’imputato non è presente all’udienza in quanto vi ha espressamente rinunciato, il giudice potrà procedere ugualmente;
  • qualora invece l’imputato non sia presente in udienza pe caso fortuito o forza maggiore o per altro legittimo impedimento, allora il giudice dovrà rinviare a nuova udienza, disponendo che sia rinnovato l’avviso all’imputato.

 

In questa fase il pubblico ministero espone al giudice delle indagini preliminari i risultati scaturiti dalle investigazioni, precisando quelli che sono gli elementi a sostegno dell’accusa. Il pubblico ministero rappresenta la pubblica accusa in quanto il suo ruolo, a differenza delle parti private e dei difensori che agiscono nel loro interesse, è quello di tutelare l’interesse pubblico e rimane in giudizio rappresentando la controparte dell’imputato.

L’udienza preliminare assolve ad una funzione di “filtro” in quanto è in questa sede che – salve alcune eccezioni per le quali si rimanda allo studio di un manuale specifico – l’imputato può presentare richiesta per l’accesso ai riti alternativi (quale ad esempio il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti il cd. patteggiamento). Qualora l’imputato non opti per tale scelta e quindi decida di essere giudicato secondo le forme del procedimento ordinario, si possono avere due possibilità:

  • la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere se il giudice reputa l’accusa non fondata;
  • emissione del decreto che dispone il giudizio.

 

Giudizio

Il giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.) ha il compito di verificare se vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti dell’imputato e, se ritiene che vi siano, emette un decreto con cui dispone la comparizione in giudizio. Con tale decreto si avrà lo svolgimento di una serie di atti preliminari, atti introduttivi, e della fase dibattimentale. Il dibattimento è il cuore del processo penale in quanto è la sede naturale della formazione della prova nel rispetto del contraddittorio delle parti; nell’ipotesi in cui una delle parti voglia procedere all’escussione di uno o più testi, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. sarà suo onere presentare la cd. lista testi presso la cancelleria del giudice nei 7 giorni che precedono l’udienza, con l’indicazione delle circostanze su cui verterà l’esame.

Prima di dare avvio al dibattimento (e, da parte mia, avviarvi alla conclusione di questo schema del processo penale), il presidente controlla ai sensi dell’art. 484 c.p.p. la regolare costituzione delle parti e, nel caso in cui non sia presente in udienza il difensore dell’imputato, provvede a nominarne un altro in qualità di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.

Una volta compiute le attività preliminari, il presidente dichiara aperto il dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p. Durante il dibattimento vengono acquisite le prove e vengono sentiti gli eventuali testimoni del pubblico ministero, della difesa, e della parte civile qualora si sia costituita.

 

I mezzi di prova

Tra i mezzi troviamo possiamo trovare:

  • l’esame testimoniale (art. 499 c.p.p.): consiste nella deposizione di un soggetto sotto vincolo di giuramento su fatti rilevanti per il processo e viene condotto dal p.m. o dal difensore che lo ha richiesto; le altre parti possono rivolgere domande al teste per mettere in discussione la attendibilità dello stesso; nell’esame testimoniale è fatto divieto di porre domande suscettibili di compromettere la sincerità del teste e/o che tendono a suggerire la risposta;
  • l’esame delle parti private (art. 503 c.p.p.) si svolge senza vincolo di giuramento ed è finalizzato all’acquisizione di informazioni dalle parti stesse del processo, cioè dall’imputato, dalla parte civile che “non debba essere esaminata in qualità di testimone”, dal responsabile civile e dalla persona civilmente obbligata;
  • la perizia è un mezzo di prova che viene utilizzato quando è necessario svolgere indagini o acquisire elementi o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico, scientifico o artistico per cui il giudice ha bisogno del sostegno di una persona esperta; in fase di decisione il giudice non è vincolato a quanto risultato dalla perizia, tuttavia può discostarsene fornendo un’adeguata motivazione (libero convincimento del giudice)

Costituiscono altresì mezzi di prova le ricognizioni, i confronti, gli esperimenti giudiziali ed i documenti.

 

Fase di discussione e sentenza

Ordinariamente, le udienze dibattimentali sono pubbliche ed orali, e durante il loro svolgimento il pubblico ministero e la difesa dell’imputato espongono gli elementi a sostegno delle rispettive ragioni.

Terminata tale fase di contraddittorio orale, il pubblico ministero, il difensore e la parte civile se costituiscono precisano le rispettive conclusioni al giudice del dibattimento nella discussione finale.

Dopo la discussione, si avrà l’emissione di una sentenza che può essere di proscioglimento (che a sua volta può essere sentenza di non doversi procedere o sentenza di assoluzione) o di condanna quando l’imputato è stato giudicato responsabile del reato a lui contestato.

Questo segna la fine del processo del primo grado e anche la fine dello schema sul processo penale.

Informazioni

Codice di Procedura Penale esplicato, Edizioni SIMONE, XXI edizione, settembre 2019

[1] Con il medesimo intento si può leggere anche lo schema del processo amministrativo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/30/uno-schema-sul-processo-amministrativo/