Dalla costituzione al fallimento: una panoramica sulle nozioni fondamentali in tema di società a responsabilità limitata unipersonale
Nozione di società a responsabilità limitata unipersonale
Il Decreto Legislativo 88/1993 ha introdotto nel codice civile la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata per atto unilaterale, stabilendo, salvo eccezioni, la responsabilità limitata del socio unico, sia esso persona fisica o giuridica, scardinando il divieto, a pena di nullità, di costituzione di qualsiasi tipo di società da parte di un unico soggetto sino a quel momento vigente. Sul piano normativo sono stati modificati gli articoli del codice civile che facevano riferimento solo alla pluralità dei soci ed adattati di conseguenza. In altri termini, non esiste un unico articolo che ne regolamenti gli aspetti, ma le peculiarità della disciplina si evincono dai singoli articoli modificati.
Non è applicabile la disciplina delle società unipersonali in presenza di partecipazione quasi totalitaria, mentre la stessa è ammessa qualora l’intestazione sia stata simulata o effettuata al solo scopo di eludere la disciplina in oggetto. Inoltre, stante alla massima I.M.1 del Comitato Triveneto dei Notai[1], la normativa relativa alle società unipersonali troverebbe applicazione anche nel caso in cui la partecipazione rappresentante l’intero capitale appartenga a più soggetti in un’unica proprietà indivisa (a titolo d’esempio, per subentro degli eredi del socio defunto). Tuttavia, in tal caso, con la qualifica di “socio unico” dovranno essere iscritti tutti i coeredi.
Costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale
La possibilità di costituire società con atto unilaterale trova fondamento e legittimazione nell’articolo 1324 del codice civile, il quale stabilisce che “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, per quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Degno di menzione è al riguardo anche il successivo articolo 2463 del codice civile, il quale, recitando che “la società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”, legittima l’esistenza di un unico socio.
Analogamente a quanto sancito per gli altri tipi di società, la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale può avvenire mediante conferimenti in denaro o conferimenti in natura. A tal proposito, si sottolinea come, a seguito dell’introduzione delle società unipersonali, l’articolo 2464 del codice civile in materia di conferimenti non abbia subito alcuna modifica ed, invero, possano essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Tuttavia, anche se la norma non prevede espressamente alcuna specificità, è controversa la questione relativa alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale mediante conferimento d’opera. In tal caso si discute infatti se il conferimento si consideri totalmente liberato al momento della costituzione e quindi ammesso, o se si debba invece attendere, per considerarlo liberato, l’opera ultimata. I sostenitori di quest’ultima tesi considerano il socio illimitatamente responsabile fino al termine del compimento dell’opera.
Peculiare è, invece, la modalità di conferimento in denaro, che prevede che lo stesso debba avvenire obbligatoriamente per l’intero ammontare nelle mani degli amministratori. Non è pertanto ammesso il versamento del 25% del capitale sottoscritto, come previsto per le società pluripersonali, ed in assenza dell’integrale versamento il notaio non potrà procedere alla costituzione[2]. Anche nel caso di società unipersonale il versamento può tuttavia essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione per l’importo corrispondente.
Aumento di capitale della società a responsabilità limitata unipersonale
In base all’articolo 2481-bis, comma 5, del codice civile, analogamente a quanto previsto in sede di costituzione, anche nell’ipotesi di aumento di capitale sociale sottoscritto dall’unico socio è necessario che, all’atto della sottoscrizione, si provveda all’integrale (e non al 25%) versamento dei conferimenti. In caso di inosservanza della presente regola, l’aumento di capitale, pur considerandosi valido, comporta conseguenze sulla portata della responsabilità del socio unico.
Adempimenti pubblicitari della società a responsabilità limitata unipersonale
Una particolare pubblicità è prevista per la società a responsabilità limitata unipersonale. Il comma 4 dell’articolo 2470 del codice civile dispone che nell’ipotesi in cui l’intera partecipazione risulti appartenere a una sola persona o nell’ipotesi in cui muti la persona del socio unico, gli amministratori siano tenuti a provvedere a depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le seguenti informazioni relative all’unico socio:
- cognome e nome o denominazione;
- data e luogo di nascita o Stato di costituzione;
- domicilio o sede e cittadinanza[3].
Gli amministratori devono altresì depositare apposita comunicazione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel momento in cui si ricostituisce la pluralità dei soci. Inoltre, a tale pubblicità può provvedere anche colui che cessa di essere unico socio. Tutte le suddette dichiarazioni devono essere depositate entro 30 giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale.
Altra pubblicità obbligatoria si estrinseca inoltre nell’obbligo di indicare in ogni atto o documento a valore “esterno” l’unicità della compagine sociale. Andrà quindi fatta menzione dell’unipersonalità nell’intestazione delle fatture, nella corrispondenza commerciale e, più in generale, ogniqualvolta si usi la denominazione della società senza che sia necessario indicare il nome del socio. In mancanza di quest’ultima pubblicità gli amministratori sono soggetti a una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di 51,65 e un massimo di 516,46 euro. L’importanza di detta pubblicità deriva dalle peculiarità di funzionamento della società a responsabilità limitata unipersonale, la quale può, in taluni casi, essere meno garantista nei confronti dei terzi creditori rispetto alla società pluripersonale. Appare dunque chiaro che i soggetti terzi debbano essere messi a conoscenza del loro intrattenere rapporti con tale tipo di società.
Responsabilità del socio unico di società a responsabilità limitata unipersonale
La limitazione della responsabilità dell’unico socio ai conferimenti eseguiti, ovvero l’impermeabilità del suo personale patrimonio rispetto alle obbligazioni sociali, è fatta dipendere, dall’articolo 2462, comma 2 del codice civile, dall’effettuazione di taluni adempimenti. Si acquisisce, dunque, a differenza delle società pluripersonali, il beneficio della responsabilità limitata a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni in tema di conferimenti e di pubblicità presso il Registro delle Imprese.
A norma del medesimo articolo del codice civile, il socio unico di società a responsabilità limitata unipersonale, in caso di insolvenza della società, risponde illimitatamente quando ricorrano le seguenti situazioni:
- il capitale sociale non sia stato versato per intero in sede di conferimento o non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni decorsi da quando la società è diventata da pluripersonale ad unipersonale;
- fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nel Registro Imprese.
Dal momento che, considerata la tipologia della società, il socio unico potrebbe facilmente utilizzare la società a proprio piacimento abusandone per il raggiungimento di fini extrasociali, le condizioni citate sono richieste sia per fini informativi del pubblico sia per fini di cautela dei terzi creditori.
È stato dibattuto in dottrina se per beneficiare della responsabilità limitata debbano ricorrere entrambe le condizioni contemporaneamente o se una sola sia sufficiente affinché il socio non debba rispondere delle obbligazioni sociali. I sostenitori della presenza congiunta partono dall’assunto che dalla vecchia normativa antecedente la riforma societaria si evincesse chiaramente che, per conseguire la limitazione della responsabilità, occorresse la presenza congiunta di tutti i presupposti indicati dalla legge e che pertanto non vi sia ragione per il legislatore di mutare il suo atteggiamento sul punto. Essi ritengono dunque che la “o” separante la prescrizione del versamento integrale del capitale sociale dalla prescrizione dell’onere pubblicitario debba essere intesa come un “sia”. Per contro, i sostenitori dell’alternanza delle condizioni affermano invece come la norma, utilizzando per l’appunto la disgiunzione “o”, consideri le condizioni come alternative. Ne consegue dunque che il mancato verificarsi di una sola delle due condizioni sia sufficiente per rendere il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali[4].
Socio unico e fallimento della società a responsabilità limitata unipersonale
Si è posto infine l’interrogativo qualora il fallimento della società a responsabilità limitata unipersonale si estenda anche al socio unico nel caso questi non abbia adempiuto alle condizioni richieste per ottenere il beneficio della responsabilità limitata. Ai sensi dell’articolo 147, comma 1, della legge fallimentare, la sentenza che dichiara il fallimento di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Nulla dice invece in merito all’eventuale fallibilità in estensione del socio unico di società a responsabilità limitata unipersonale. Ne consegue pertanto che è da ritenere che nel silenzio tale soggetto sia escluso dalla fallibilità.
Sul punto è altresì concorde la giurisprudenza, la quale, in tal senso, si era pronunciata anche prima della riforma del diritto societario. La sentenza della Corte di Cassazione n. 27013/2008 ha precisato in merito come l’articolo 147, comma 1, della legge fallimentare fosse destinato già nella versione anteriore alla riforma della legge fallimentare a regolare l’insolvenza delle società caratterizzate dalla illimitata responsabilità di tutti o di alcuni soci, cosicché l’assoggettabilità al fallimento fosse correlata in via ordinaria al dato istituzionale ed originario rappresentato dalla qualità di socio, indipendentemente dalla ricorrenza di ulteriori requisiti in relazione a situazioni diverse, meramente eventuali e straordinarie. La riforma fallimentare, continua la sentenza, ha esplicitato tale concetto, dimostrando come non sia corretto includere nella disposizione la società di capitali con soci a responsabilità “eventualmente” illimitata, oltre alle società di persone, per le quali invece la responsabilità illimitata è conseguenza della natura del modello societario. Da quanto sopra, per l’estensione del fallimento occorre che:
- il socio sia illimitatamente responsabile;
- la società sia costituita nella forma delle società con soci a responsabilità illimitata in cui a rispondere delle obbligazioni sociali non sia unicamente il patrimonio della società ma anche quello dei singoli soci al di là dei conferimenti.
La sentenza citata lascia dunque comprendere come, già prima della riforma, non fosse possibile estendere il fallimento ai soci di società a responsabilità limitata anche se illimitatamente responsabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29711/2009, ha precisato come tale situazione sia stata espressamente riconosciuta dal testo del nuovo articolo 147, Regio Decreto 267/1942 (come sostituito dall’articolo 131, Decreto Legislativo 5/2006) fugando così ogni dubbio in merito.
Informazioni
G. F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015.
F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.
[1] Il Comitato Triveneto è un organismo composto da tutti i Consigli Notarili delle Tre Venezie, rappresentanti tutte le sedi notarili delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
[2] G.F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015.
[3] Sul tema si veda: A. Federico, Costituzione e cittadinanza italiana ed europea, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/20/costituzione-e-cittadinanza-italiana-europea/
[4] F. Galgano, Il diritto commerciale in 25 lezioni, Giuffrè, Milano, 2007.

Elena Wang
Ciao, sono Elena. Nata ad Alessandria da genitori cinesi, ho conseguito il diploma di maturità linguistica presso l'IISS Saluzzo-Plana. Sono una studentessa al IV anno di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi e sto attualmente trascorrendo un semestre di studio presso l'University of St. Gallen in Svizzera. Mi definisco una persona curiosa ed intraprendente, mi piace mettermi in gioco e cimentarmi in nuove sfide. I miei interessi accademici si concentrano sui profili nazionali e comparati del diritto commerciale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a settembre 2021.