Il semestre bianco tra spiegazione dell’articolo 88 della Costituzione, risvolti storici e quelli attuali della presidenza Mattarella

 

Introduzione

Il limite temporale del semestre bianco ha sempre limitato i poteri del Presidente della Repubblica[1] che alcune volte sono stati adattati alle esigenze politiche.

Si tratta cioè di impedire che un Presidente della Repubblica che voglia essere rieletto per un secondo mandato, sciolga le camere nella speranza che le elezioni portino a una composizione parlamentare favorevole alla sua rielezione. Bilanciare il potere di nomina con una limitazione come questa non avrebbe avuto senso se non si fosse considerato che il Presidente può effettivamente disporre di questo potere.

Tenendo in considerazione la forma di governo parlamentare, è difficile pensare che il Presidente della Repubblica possa usare questo strumento per perseguire una sua agenda politica. Peraltro, come tutti gli altri atti presidenziali, anche questo deve essere controfirmato, in questo caso dal Presidente del Consiglio.

Ma abbiamo assistito a varie ipotesi di scioglimento anticipato a delle Camere per non ricorrere al semestre bianco ed anche ad ipotesi di rielezione del Presidente della Repubblica.

 

La base normativa del semestre bianco

La fonte giuridica del cosiddetto semestre bianco lo ritroviamo all’interno dell’articolo 88 della Costituzione che sancisce:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»

 

Dalla nascita della Costituzione ad oggi abbiamo assistito ad una modifica del testo originario proprio perché durante il semestre bianco di Francesco Cossiga, dove il mandato sarebbe cessato il 3 luglio 1992 e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della X Legislatura (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse che paradossalmente il Presidente non avrebbe potuto sciogliere un Parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato. Nasce così l’esigenza di modificare il secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, che permette lo scioglimento delle Camere anche durante il semestre bianco se esso coincide con gli ultimi sei mesi della legislatura.

L’idea dei padri costituenti del semestre bianco si basa sulla limitazione dei poteri del Presidente in vista delle vicine elezioni, da parte del Parlamento, del nuovo Presidente della Repubblica. L’interpretazione che motiva l’inserimento di un tale divieto si basa sul timore che un Presidente della Repubblica possa esercitare pesanti pressioni sui parlamentari, sostanzialmente il suo collegio elettorale, in modo da ottenere la sua rielezione.

Il semestre bianco servirebbe quindi ad impedire un rinnovamento delle Camere disposto dal Presidente per assicurarsi una maggioranza favorevole alla sua riconferma. Innanzitutto, perché il Presidente della Repubblica, secondo il nostro sistema costituzionale, non avrebbe i mezzi legali per interferire nello sviluppo della relazione fiduciaria, e quindi provocare una crisi di Governo al solo fine di assecondare un interesse personalistico: tanto meno avrebbe la forza per “pilotare” il procedimento di elezione presidenziale, soggetto agli accordi che intercorrono tra i partiti politici presenti in Parlamento[2].

 

Lo scioglimento del Parlamento

Ci troviamo dinanzi ad un ipotesi di scioglimento del Parlamento quando è sottoposta la soluzione di una crisi di Governo, dove il Presidente della Repubblica detiene tale potere dove a seguito delle consultazione ritiene opportuno procedere in tale direzione. Oppure, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente, cioè prima della fine della legislatura, le Camere tenendo presente dell’incisività del semestre bianco.

Bisogna, innanzitutto, far presente che il valore che questi strumenti di risoluzione della crisi di Governo[3], ai quali può dar seguito il Presidente della Repubblica, varia molto a seconda degli equilibri politico-istituzionali[4].

La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che nel semestre bianco. Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. “scioglimento tecnico”).

Si può parlare, invece di scioglimento “tecnico” a proposito degli scioglimenti effettuati da Saragat, nel 1968, da Cossiga, nel 1992, e da Ciampi, nel 2001 e nel 2006. In tutti questi casi, arrivare alla naturale scadenza della legislatura avrebbe comportato che il voto del nuovo Parlamento si tenesse nei mesi estivi, il che è stato opportunamente evitato dai Presidenti. In particolare gli scioglimenti del 1992 e del 2006 sono stati adottati durante il semestre bianco, ovverosia negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, in linea di principio, è precluso l’esercizio del potere di scioglimento[5].

 

Ad un passo dal semestre bianco

Ma nel corso della storia, salvaguardando quello che è il semestre bianco, abbiamo assistito ad una rielezione del Presidente della Repubblica precedente. È il caso di Giorgio Napolitano che con la scadenza naturale del primo mandato il 15 maggio 2013, si ha la rielezione e il giuramento il 22 aprile 2013 entro la fine del primo mandato in modo da non interrompere il semestre bianco, dando così inizio da subito al secondo.

Tra pochi mesi saremo dinanzi al periodo del semestre bianco. Bisogna ricordare che Sergio Mattarella, è stato eletto il 31 gennaio 2015 e il settennato scade il 31 gennaio 2022. Il semestre bianco scatta il 31 luglio 2021, è il periodo di tempo relativo al settennato di carica del Presidente della Repubblica uscente, nel quale il Capo dello Stato, durante la crisi di Governo, non può sciogliere le Camere.

Nell’attesa della conclusione del mandato presidenziale, auguro al Presidente della Repubblica uscente un buon lavoro da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese dei problemi creati dalla pandemia del coronavirus.

Informazioni

BIN – PITRUZZELLA, “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2019

MODUGNO, “Diritto Pubblico” Giappichelli, 2015

GALATELLO ADAMO, Osservazioni in margine al messaggio presidenziale sulla non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1964.

[1] Per approfondimenti “Il Presidente della Repubblica, ossia il Capo dello Stato” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/16/il-presidente-della-repubblica/

[2] GALATELLO ADAMO, Osservazioni in margine al messaggio presidenziale sulla non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1964, p. 272.

[3] Per approfondimenti http://www.dirittoconsenso.it/2019/08/15/governo-conte-e-crisi-di-governo/

[4] BIN – PITRUZZELLA, “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2019

[5] MODUGNO, “Diritto Pubblico” Giappichelli, 2015