Il giudizio direttissimo, annoverato tra i procedimenti penali speciali, persegue la finalità di garantire uno sviluppo processuale più celere attraverso l’omissione dell’udienza preliminare
Inquadramento del giudizio direttissimo
Il giudizio direttissimo è uno tra i procedimenti speciali annoverati dal codice di procedura penale, il quale consente di anticipare il processo senza, però, perseguire finalità premiali per l’imputato.
Sotto il profilo strutturale, il giudizio direttissimo presenta delle affinità con il rito immediato chiesto dal Pubblico Ministero, poiché in entrambi l’iniziativa della pubblica accusa permette il passaggio immediato dalla fase delle indagini a quella del dibattimento, omettendo l’udienza preliminare. Bisogna precisare però, che mentre l’instaurazione del giudizio immediato è conseguenza di una valutazione del PM che ritenga evidente la colpevolezza dell’imputato oppure della valutazione circa la sussistenza di gravi indizi che giustificano l’adozione di una misura custodiale, il giudizio direttissimo richiede altri presupposti quali l’arresto in flagranza o la confessione dell’imputato, sui quali il giudice deve pronunciarsi in udienza, durante il contraddittorio.
Il rito direttissimo rinviene la propria disciplina negli artt. 449 e ss. c.p.p, la quale è stata modificata dal decreto legge sulla pubblica sicurezza n. 92 del 2008 che ha previsto due ipotesi obbligatorie ed una facoltativa:
- Per quanto riguarda le ipotesi obbligatorie, il Pubblico Ministero deve instaurare il rito direttissimo quando l’indagato è stato arrestato in flagranza di reato e l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari[1], ad eccezione dell’ipotesi in cui ciò dovesse gravemente pregiudicare lo svolgimento delle indagini; ovvero, il PM deve procedere con tale rito in presenza di una confessione dell’imputato nel corso dell’interrogatorio.
- In merito all’ipotesi facoltativa, invece, il PM può procedere con il giudizio direttissimo quando ritiene opportuno chiede al giudice del dibattimento la convalida dell’arresto. In questo caso, l’arrestato deve essere condotto direttamente nell’aula dibattimentale, non oltre il termine di 48 ore dall’inizio dell’applicazione della misura custodiale. Si evince, pertanto, che la convalida dell’arresto è un presupposto fondamentale per l’instaurazione del suddetto procedimento speciale.
Il codice prevede però, un’unica ipotesi eccezionale, in cui si può instaurare il rito in assenza della convalida, ossia, quando, ai sensi dell’art. 449 comma 2 c.p.p., la pubblica accusa e l’imputato vi consentono.
L’instaurazione del giudizio direttissimo
All’instaurazione del rito provvede il Pubblico Ministero con modalità differenti a seconda che l’imputato si trovi in stato di arresto o di custodia cautelare, sia libero oppure sottoposto a misure cautelari non custodiali. Difatti, nei primi due casi il PM conduce direttamente l’imputato in udienza, dove viene contestata oralmente la sua imputazione; mentre nelle altre ipotesi viene notificata all’imputato una citazione a comparire, in cui venga enunciato il fatto di reato attribuitogli. Spetta al PM formare il fascicolo del dibattimento, il quale viene successivamente trasmesso alla cancelleria del giudice competente, invece, gli atti delle indagini vengono depositati presso la segreteria del PM, in modo tale che i difensori possano prenderne visione.
Lo svolgimento
La peculiarità che contraddistingue questo rito consiste nel fatto che non viene svolta la fase degli atti preliminari al dibattimento, dunque, non ci saranno liste testimoniali, la persona offesa ed i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria[2], così come il PM, l’imputato e la parte civile, possono presentare testimoni in dibattimento anche in assenza di citazione ad hoc. Piuttosto, il Presidente dovrà verificare la regolare costituzione delle parti ai sensi delle disposizioni sancite all’art. 484 c.p.p., ed in particolare, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’imputato, inoltre, viene avvertito della facoltà di chiedere l’instaurazione del giudizio abbreviato o del patteggiamento, e della possibilità di avvalersi di un termine non superiore a 10 giorni per la preparazione della propria difesa.
Una volta aperto il dibattimento, esso prosegue secondo le regole ordinarie con la richiesta di ammissione delle prove (artt. 492-495 c.p.p.).
Il rito abbreviato atipico
In seguito all’instaurazione del giudizio direttissimo, l’imputato può chiedere, prima dell’apertura del dibattimento, il rito abbreviato. In tal caso, il giudice dovrà valutare se la richiesta è incondizionata o meno, ed in tal caso verificarne l’ammissibilità.
Il rito abbreviato c.d. atipico è regolato in parte dalle norme ordinarie ed in parte da quelle speciali, entrambe modificate dalla legge n. 103 del 2017, ben nota anche come Riforma Orlando, la quale ha disposto la sanatoria di tutte le nullità che non siano assolute, con l’instaurazione del giudizio abbreviato.
Una volta disposto il giudizio abbreviato, vengono osservate le norme previste per l’udienza preliminare anche se il giudizio si volge dinanzi al giudice del dibattimento.
Il giudizio direttissimo in seguito all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
La legge n. 119 del 2013, in tema di contrasto alla violenza di genere, ha previsto la possibilità di procedere con il giudizio direttissimo nel caso in cui sia stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un indagato colto in flagranza di reato, in materia di delitti contro la persona individuati dall’art. 282 bis, comma 6 c.p.p[3].
Dopo aver disposto questo nuovo tipo di misura pre-cautelare, la polizia giudiziaria deve provvedere, entro il termine di 48 ore dall’esecuzione della misura, a citare l’indagato in dibattimento affinché si proceda direttamente alla convalida. Pertanto, verificata l’opportunità della scelta di procedere immediatamente con il dibattimento, il giudice può convalidare la misura, ed eventualmente, applicarne altre su richiesta del PM. Può anche accadere che il giudice non disponga la convalida dell’allontanamento, pertanto, in questo caso viene applicata la normativa ordinaria.
Invece, nell’ipotesi in cui il PM ritenga che il giudizio direttissimo possa pregiudicare gravemente lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria deve provvedere sempre entro il termine di 48 ore, alla citazione per l’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari. In questa circostanza, se il giudice decide di non procedere alla convalida, gli atti vengono restituiti al PM, che dovrà procedere in altro modo. Viceversa, se il giudice convalida l’allontanamento dalla casa familiare, entro 30 giorni, l’indagato è citato a comparire per il giudizio direttissimo. (art. 449, comma 4 c.p.p.)
Il giudizio direttissimo previsto da leggi speciali
In seguito all’emanazione del codice, alcune leggi hanno introdotto l’instaurazione del giudizio direttissimo in ipotesi non convenzionali: ad esempio quando si perseguono reati inerenti armi ed esplosivi, oppure reati finalizzati alla discriminazione etnica o religiosa. In quest’ultima ipotesi, l’instaurazione del rito direttissimo è obbligatoria e prescinde dall’esistenza dei presupposti genericamente previsti dalla legge.
Ulteriori ipotesi di giudizio direttissimo obbligatorio sono finalizzare a prevenire e reprimere fenomeni di violenza inerenti alle competizioni sportive, ed in particolare a quelle calcistiche. Infatti, il rito direttissimo si applica a quei reati inerenti all’inosservanza delle prescrizioni del questore, il possesso di materiale artificioso o la violenza compiuta in occasione di manifestazioni sportive.
Potremmo, dunque, legittimamente affermare la particolare attualità e rilevanza della tematica trattata, nonché di questo rito speciale, sempre più attinente agli interessi di vita quotidiani.
Informazioni
Manuale di procedura penale, P. Tonini, Giuffrè, 2019
[1] Per approfondimento sul tema, si consiglia la lettura dell’articolo “Le indagini preliminari e la tutela dell’indagato di G. Venturin: http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/04/indagini-preliminari-e-tutela-indagato/
[2] Per approfondimento sul tema, si consiglia la lettura dell’articolo “I poteri della polizia giudiziaria” di E. Cancellara: http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/15/poteri-polizia-giudiziaria/
[3] Art. 282 bis, comma 6,c.p.p.: “Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275 bis.”

Elena Cancellara
Ciao, sono Elena. Classe 1996, sono originaria della Basilicata ma ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, con una tesi in diritto amministrativo intitolata “Diritto di accesso e tutela della riservatezza”. Sono particolarmente interessata alle tematiche inerenti la tutela dei diritti umani e al mondo del diritto di famiglia. Tra i prossimi progetti intendo perfezionare i miei studi presso la scuola di specializzazione per le professioni legali.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a luglio 2021.