La difficile strada verso il riconoscimento della tutela dei riders e del loro inquadramento nella disciplina dei contratti di lavoro
Cosa si intende per tutela dei riders?
La flessibilizzazione del mercato economico, connessa e derivata direttamente dalla globalizzazione, ha originato numerosi ed importanti cambiamenti nel meccanismo di domanda e offerta delle prestazioni lavorative. Una conseguenza ben nota di tale meccanismo è stata la diffusione di nuovi modi con cui attuare alcune professioni, come il “lavoro agile” oppure il telelavoro.
In tempi recenti si è assistito alla concretizzazione di un’ulteriore conseguenza della flessibilizzazione sopracitata: l’incremento delle consegne a domicilio di svariati generi merceologici. È in tale contesto che si colloca la figura del “rider”: un lavoratore definito, allo stato attuale, nel nostro ordinamento come “atipico” e la cui tutela è da tempo oggetto di importanti vicende giudiziarie.
La tutela dei riders può essere suddivisa in due punti:
- la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali ed
- il riconoscimento dell’esistenza di un vincolo di subordinazione tra i lavoratori e le c.d. “piattaforme di consegna”.
In merito al primo punto occorre precisare che a partire dal 1 febbraio 2020 è in vigore l’obbligo assicurativo all’INAIL, posto a carico delle società di consegna. Tale copertura opera sia sul luogo di lavoro sia per il rischio in itinere ed è attivabile in caso di infortunio o di malattia professionale, estendendo – sotto questo aspetto – le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti.
Ciò premesso permane il dubbio su quale sia il livello di ottemperanza dell’obbligo assicurativo, al fine di comprendere l’efficacia e l’effettività della tutela antinfortunistica e della salute.
A partire dalla prima azione giudiziaria del 2017, intentata da un gruppo di riders torinesi contro una società di consegna, si discute sull’esistenza o meno del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro.
In fondo, come hanno sempre sostenuto i ricorrenti, la gestione del rapporto di lavoro avveniva tramite l’uso di strumenti digitali ove le società di consegna pubblicavano gli orari settimanali, indicando il numero di ciclo-fattorini per ciascun turno. I lavoratori apprendevano in questo modo le richieste aziendali e fornivano le loro disponibilità ed attendevano la conferma dell’inserimento nella turnazione scelta.
In quest’ottica risulta difficile sostenere che suddetto rapporto di lavoro sia esclusivamente autonomo, poiché la tipologia di mansioni svolte durante le consegne è continuativa, subalterna ed organizzata.
È pur vero che i lavoratori possono gestire l’attività in modo “autonomo”, però ciò avviene in un contesto etero-organizzato da parte della piattaforma. Come dire che i lavoratori possono scegliere le modalità della loro disponibilità, ma in base alle esigenze dettate dal sistema etero-organizzato.
La giurisprudenza recente: riflessione su due sentenze del 2020
Sempre più spesso, in materie articolate o caratterizzate da lacune normative, è grazie agli interventi giurisprudenziali che si ottengono risultati importanti. La tutela dei riders ne è un lampante esempio, dal momento che il Legislatore non l’ha ancora chiarita in maniera risolutiva.
Il 24 novembre 2020 il Tribunale di Palermo ha ordinato l’assunzione di un ciclo-fattorino, il cui profilo era stato cancellato della piattaforma, stabilendo che il rapporto di lavoro con la società di consegna è subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
Secondo il giudice, infatti, la natura autonoma della prestazione lavorativa è fittizia: i ciclo-fattorini non sono liberi di scegliere come organizzarsi. Come conseguenza di tale considerazione, la sentenza ha sancito che la disconnessione e la mancata riattivazione dell’account del lavoratore può essere considerato come un licenziamento orale, nullo per il nostro ordinamento.
La società è pertanto tenuta alla reintegrazione del lavoratore, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Questa pronuncia è un precedente giurisprudenziale importante per la tutela dei riders non solo per la disciplina lavoristica: in una prospettiva più ampia, infatti, esplica i suoi effetti anche sulla tutela infortunistica e della salute e sulla prevenzione contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento.
Per comprendere questa affermazione è necessario focalizzare l’attenzione sul tipo di contratto di lavoro applicato per la reintegrazione del ciclo-fattorino: il contratto subordinato a tempo indeterminato.
Si tratta di un inquadramento contrattuale universalmente riconosciuto come il più “sicuro” per i lavoratori, poiché tutelato da numerose garanzie frutto delle storiche lotte sindacali.
Ancora oggi, nonostante alcuni cambiamenti (basti pensare alla controversa modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), essere assunti come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato contribuisce alla realizzazione della sicurezza economico-sociale.
Ecco perché la sentenza del Tribunale palermitano rappresenta un punto di svolta per due aspetti: il primo è che i riders non godono dell’autonomia gestionale delle loro mansioni, come vorrebbero fare credere le società di consegna. In realtà sono, de facto, dipendenti non riconosciuti come tali.
Il secondo aspetto è una diretta conseguenza del primo: l’eliminazione del “profilo” del lavoratore è equiparabile al licenziamento verbale, vietato e sanzionato con la tutela reintegratoria piena.
Il 31 dicembre 2020 il Tribunale di Bologna sezione Lavoro ha condannato una nota piattaforma di consegna a domicilio per la valutazione dei fattorini attraverso l’utilizzo di un algoritmo, deputato alla creazione di una “classifica reputazionale”. Nello specifico, si trattava di un sistema fortemente discriminatorio, che penalizzava le assenze dei lavoratori senza fare alcuna distinzione tra le motivazioni (malattia, diritto di sciopero, oppure futili motivi).
I lavoratori soggetti alla logica dell’algoritmo si vedevano indirettamente negare il diritto alla malattia, non potendo “perdere le chiamate della piattaforma”, causa declassamento dei punti nel e – di conseguenza – del lavoro stesso.
Il problema della tutela dei riders è sempre lo stesso: non sono lavoratori dipendenti, pertanto non godono di alcuni diritti come l’assenza giustificata per malattia o infortunio. La sentenza del Tribunale bolognese si inserisce nel novero delle altre pronunce giurisprudenziali volte a considerare, seppur in carenza di una previsione normativa, i ciclo-fattorini non più come lavoratori autonomi.
La svolta potrebbe essere vicina: all’inizio del 2021 la Procura di Milano, a seguito di una pionieristica indagine sulle condizioni di lavoro, sostiene la loro regolare assunzione.
L’emergenza sanitaria da Covid-19
Con l’entrata in vigore nel 2020 della legislazione emergenziale, volta a contenere il contagio da Covid-19, il settore delle consegne a domicilio è stato tra i pochi ad essere autorizzato a non sospendere le attività. I ciclo-fattorini hanno così ottenuto la possibilità di proseguire con lo svolgimento delle loro mansioni, incrementate notevolmente proprio a causa delle restrizioni e “chiusure”.
Se da un lato questi lavoratori atipici non sono stati coinvolti, nel periodo del c.d. “lockdown”, dal blocco delle attività produttive, dall’altro lato si è rilevato un potenziale rischio per la salute a danno degli stessi. A seguito di espresse richieste i riders si sono visti inizialmente negare la fornitura di mascherine, igienizzanti e guanti di protezione contro il contagio[1].
In risposta al diniego datoriale si sono svolte manifestazioni nelle principali aree metropolitane del Paese[2], finalizzate a chiedere due tipi di tutela: una maggiore sicurezza per la propria salute durante lo svolgimento del lavoro contro le possibilità di contagio ed un’adeguata protezione economica.
In merito alla tutela della salute il fattore scatenante delle proteste è stato, come già accennato, la mancata fornitura nella fase iniziale della pandemia dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, igienizzante, disinfettante per lo zaino utilizzato nel trasporto degli alimenti, guanti).
Il caso è divenuto famoso a seguito di due decisioni giudiziarie: la prima del Tribunale di Firenze e la seconda del Tribunale di Bologna, che obbligavano le società chiamate in causa dai lavoratori alla distribuzione dei dispositivi richiesti[3].
I Giudici, nell’emanare i provvedimenti[4], hanno ribadito che le piattaforme di consegna sono tenute al rispetto, a proprie spese, della sicurezza sul lavoro come se sussistesse un vero e proprio vincolo di subordinazione.
L’art. 74 del D.lgs. 81/2008 definisce i dispositivi di protezione individuale come: «Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo». Tra di essi anche le mascherine, nei loro diversi modelli (chirurgica, FFP1, FFP2, FFP3), richieste dai ciclo-fattorini[5].
Infine, per quanto concerne la richiesta di una tutela economica, i riders hanno contestato la loro esclusione dalla previsione dei sussidi e degli altri strumenti di sostegno economici. In particolare i sussidi stanziati dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia nei mesi di aprile e maggio 2020. Una risposta in sostegno di tale categoria professionale è stata data, ad esempio, dalla Regione Lazio attraverso lo stanziamento di un fondo per i fattorini[6].
Conclusioni
L’epilogo, quindi, è sempre lo stesso: per realizzare una piena tutela dei riders, essi non dovrebbero più essere lavoratori autonomi. La menzionata sentenza del Tribunale di Palermo rappresenta un monito per le piattaforme digitali: occorre apportare modifiche al loro operato, affinché i ciclo-fattorini abbiano le garanzie del lavoro subordinato. Tutto sommato si tratta solamente di legittimare ciò che in realtà già avviene, dato che questa tipologia di lavoro è solo fittiziamente autonomo.
Se il recente orientamento giurisprudenziale si consoliderà non sarà più possibile realizzare meccanismi per l’estromissione dei fattorini (ad esempio disattivando l’accesso alla piattaforma), senza rimanere indenni dalle conseguenze.
L’attuazione della tutela dei riders, fondata sull’assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato, potrà per di più tutelare i lavoratori contro lo sfruttamento ed il caporalato.
Informazioni
Articolo della Redazione, Coronavirus, il tribunale: il rider ha diritto a guanti e mascherine. Accolto il ricorso di un ciclofattorino, www.firenzetoday.it , pubblicato il 3 aprile 2020.
Articolo della Redazione, www.ilgiuslavorista.it , Rider al tempo del Coronavirus: il Tribunale di Firenze ordina d’urgenza all’azienda di fornire i DPI, pubblicato in data 3 aprile 2020.
Baldi C., Mal pagati e sfruttati: ecco il primo identikit dei riders milanesi fatto dalla Statale, www.lastampa.it , pubblicato in data 7 febbraio 2019.
Basile E., Riders: mascherine e guanti in via d’urgenza dal Tribunale di Firenze, www.eclavoro.it , pubblicato il 14 aprile 2020.
Bellestro M.V. e De Simone G., Diritto del lavoro, 2019, Giappichelli, Torino.
Dantoni A., Sicurezza e salute dei lavoratori. Il recepimento dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, C-49/00. I rischi particolari, Roma, ARACNE, 2013.
Ferrari P., Rider ai tempi del coronavirus: il decreto inaudita altera parte emesso dal Tribunale di Firenze, www.studioferrari.legal , pubblicato il 3 aprile 2020.
Ferrari P., La tutela dei Riders ai tempi del Covid-19: il Tribunale di Bologna torna sul tema, www.studioferrari.legal , pubblicato il 17 aprile 2020.
Giuliani R., I DPI alla luce dell’emergenza Coronavirus, www.dirittoconsenso.it, pubblicato il 24 marzo 2020.
Lai M., Flessibilità e sicurezza del lavoro, Torino, Giappichelli Editore, 2000.
Lai M., Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi, Torino, 2017, Giappichelli.
Mechelli S., Coronavirus: arriva bonus per rider, colf e disoccupati. Ecco come richiederlo, pubblicato sul sito internet: www.romatoday.it , in data 30 aprile 2020.
Municchi G., La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei riders ai tempi del Covid-19, www.questionegiustizia.it , pubblicato il 15 maggio 2020.
Sartori D., Rider: Dipende da voi! Le piattaforme digitali obbligate ad assumere dai tribunali italiani ed europei, www.filodiritto.com , 17 marzo 2021.
Serra M., “Rider costretti a lavorare senza mascherine”, il focus dei carabinieri in procura, www.lastampa.it , pubblicato il 5 maggio 2020.
Trocino A., Coronavirus, La protesta dei rider: «La nostra salute vale più di un sushi o una pizza», www.corriere.it , pubblicato il 12 marzo 2020.
Toscano S., Il rider Marco Tuttolomondo: “Glovo mi ha assunto, ma non mi sento un simbolo”, www.corriere.it , 25 novembre 2020.
[1] Basile E., Riders: mascherine e guanti in via d’urgenza dal Tribunale di Firenze, www.eclavoro.it, pubblicato il 14 aprile 2020
[2] Serra M.,“Rider costretti a lavorare senza mascherine”, il focus dei carabinieri in procura, www.lastampa.it, pubblicato il 5 maggio 2020. Articolo della Redazione, Coronavirus, il tribunale: il rider ha diritto a guanti e mascherine. Accolto il ricorso di un ciclofattorino, www.firenzetoday.it, pubblicato il 3 aprile 2020. Trocino A., Coronavirus, La protesta dei rider: «La nostra salute vale più di un sushi o una pizza», www.corriere.it, pubblicato il 12 marzo 2020
[3] Ferrari P., Rider ai tempi del coronavirus: il decreto inaudita altera parte emesso dal Tribunale di Firenze, www.studioferrari.legal, pubblicato il 3 aprile 2020. Articolo della Redazione, www.ilgiuslavorista.it, Rider al tempo del Coronavirus: il Tribunale di Firenze ordina d’urgenza all’azienda di fornire i DPI, pubblicato in data 3 aprile 2020. Ferrari P., La tutela dei Riders ai tempi del Covid-19: il Tribunale di Bologna torna sul tema, www.studioferrari.legal, pubblicato il 17 aprile 2020. Municchi G., La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei riders ai tempi del Covid-19, www.questionegiustizia.it, pubblicato il 15 maggio 2020
[4] Ibidem.
[5] Giuliani R., I DPI alla luce dell’emergenza Coronavirus, www.dirittoconsenso.it, pubblicato il 24 marzo 2020. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/24/i-dpi-alla-luce-dellemergenza-coronavirus/
[6] Mechelli S., Coronavirus: arriva bonus per rider, colf e disoccupati. Ecco come richiederlo, pubblicato sul sito internet: www.romatoday.it, in data 30 aprile 2020

Tatiana Di Giulio
Ciao, sono Tatiana. Laureata in sociologia e giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. Sono praticante avvocato presso il Foro di Torino, mi occupo di diritto amministrativo e penale, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alla contrattualistica pubblica e alla data protection. Mi intesso anche di diritto penitenziario.