Termini di durata delle indagini preliminari, possibili proroghe e rimedi in caso di inerzia del pubblico ministero

 

Introduzione

Il libro V del codice di procedura penale si occupa delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare. Ai sensi dell’art. 326 c.p.p., “il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”.

 

Da questa norma è possibile ricavare lo scopo delle indagini preliminari: esse sono finalizzate unicamente ad acquisire elementi di prova al fine di mettere il pubblico ministero nella condizione di decidere se esercitare o meno l’azione penale.

Gli atti di indagine preliminare sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini[1].

Il codice fissa la durata massima delle indagini preliminari. Questa previsione risponde a due esigenze:

  • quella di ridurre i tempi delle indagini, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in modo contenere i costi dell’amministrazione della giustizia e rendere più proficua la successiva attività di acquisizione dibattimentale della prova; e
  • quella di garantire l’osservanza del principio di obbligatorietà dell’azione penale, fissando il momento nel quale sarà necessario attivare i rimedi per sopperire all’inerzia del pubblico ministero.

 

Durata delle indagini preliminari

La durata delle indagini preliminari è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, a pena di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.

Il termine è, invece, di un anno se si procede per uno dei gravi delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.[2].

Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quella in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.

La Corte Costituzionale si è occupata della questione relativa al contrasto del limite cronologico fissato per le indagini preliminari con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost.  Pensiamo all’ipotesi in cui alla vigilia della scadenza dell’ultimo termine prorogato per le indagini preliminari emerga la necessità di ulteriori indagini. In questo caso delle due l’una: o il P.M. rinuncia ad effettuarle oppure risulteranno inutilizzabili (anche se da esse emerga la necessità di esperire l’azione penale) a causa del decorso del termine per le indagini preliminari.

La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 436/1991 ha escluso l’illegittimità della normativa che fissa la durata massima delle indagini preliminari e prevede l’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini sulla base di plurime considerazioni. Tra queste, la più importante è data dal rilievo che l’impossibilità di compiere altre indagini preliminari per scadenza dei termini e la conseguente eventuale impossibilità di esercitare l’azione penale alla stregua delle indagini compiute non preclude in un secondo momento l’esercizio dell’azione penale posto che, dopo l’emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero può, adducendo la necessità di nuove investigazioni, chiedere la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., effettuare le nuove indagini e, se del caso, esercitare l’azione penale.

 

Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari

La ricezione di una richiesta di proroga delle indagini è spesso la prima informazione per l’indagato dell’esistenza di un’indagine penale nei suoi confronti. L’avviso di garanzia, infatti, spetta solo in caso di arresto, perquisizione e sequestro.

Il termine di sei mesi o di un anno può essere prolungato nel caso in cui il pubblico ministero ne richieda al giudice la proroga per giusta causa. Con tale dizione il legislatore ha voluto riferirsi a ragioni oggettive riconducibili alla natura del procedimento e non a ragioni di ordine generale, strutturali, personali od organizzative.

La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto, e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l’oggetto del contraddittorio. I motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta sono quindi il vero oggetto del contraddittorio. Non è possibile, invece, avere notizie sull’origine del procedimento penale né sugli elementi raccolti.

Ai sensi dell’art. 393 c.p.p. è possibile avanzare istanza di proroga anche nel caso in cui il P.M. o la persona offesa ne facciano richiesta per eseguire l’incidente probatorio. In questo caso il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente.

La proroga non può avere durata superiore a sei mesi. Una volta ottenuta la prima, le seguenti richieste di proroga necessitano di una motivazione più stringente, in quanto possono essere chieste solo nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

La proroga può essere concessa più di una volta, ma i termini delle indagini preliminari non possono comunque superare i diciotto mesi, o i due anni se le indagini riguardano i delitti indicati nell’art. 407 comma 2 c.p.p.[3].

Per i reati contemplati dagli artt. 572, 589 c. 2, 589-bis, 590 c. 3, 590-bis, 612-bis c.p., la proroga può essere concessa solo una volta.

La richiesta di proroga deve essere notificata, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 406 comma 5 bis), a cura del giudice alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata. La finalità della notifica è quella di consentire agli interessati di presentare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Si instaura così un contraddittorio di tipo cartolare, caratterizzato dalla limitata conoscenza che le parti possono vantare circa gli atti di indagine.

Il giudice deve decidere circa la concessione o meno della proroga entro dieci giorni dal termine per la presentazione delle memorie.

Nell’ipotesi in cui il giudice conceda la proroga provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori. L’ordinanza non è impugnabile.

In caso contrario, ovvero qualora ritenga che la proroga non debba essere concessa, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta e alla persona sottoposta alle indagini. Nella stessa ordinanza che respinge la richiesta di proroga il giudice, se il termine per le indagini preliminari è scaduto, ne stabilisce uno non superiore a dieci giorni per consentire al pubblico ministero di formulare la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

 

Inerzia del P.M.

Il comma 3 dell’art. 407 c.p.p. stabilisce l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza.

Il comma successivo, inserito dalla legge 103/2017, impone al P.M. di esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata.

L’unico rimedio all’inerzia protratta dal pubblico ministero è quello dell’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale della Corte d’appello. Il potere di avocazione combina il principio costituzionale della buona amministrazione dell’ufficio e della ragionevole durata del processo (art. 111 c. 2 Cost.) con quello di indipendenza del pubblico ministero (art. 107 c. 4 Cost.).

L’avocazione è una funzione del procuratore generale presso la Corte d’appello che avoca a sé, ovvero autoassume, un procedimento gestito da un procuratore della repubblica. I casi di avocazione sono espressamente previsti dalla legge. In breve, consistono nelle ipotesi in cui il P.M. abbia omesso di compiere un’attività doverosa oppure il procedimento penale rischi una paralisi per inerzia dello stesso.

Informazioni

G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, 2017

[1] Per maggiori informazioni è possibile leggere quest’articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/04/indagini-preliminari-e-tutela-indagato/

[2] I reati di cui si parla sono l’omicidio, la rapina, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione mafiosa, gli atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, la strage

[3] Quelli riportati dalla nota precedente.