Il DdL Zan, un disegno di legge per contrastare omobitransfobia, abilismo e misoginia
Il DDL Zan
Il Disegno di Legge Zan (noto ormai a tutti come DdL Zan) – dal nome del suo primo firmatario l’On. Alessandro Zan – mira a punire chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione o violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, o sull’identità di genere, o sulla disabilità della vittima[1].
Questi sono crimini d’odio, perché commessi nei confronti di persone in base alla loro appartenenza a un determinato gruppo sociale. Il testo è strutturato in dieci articoli[2], che idealmente potremmo dividere in due gruppi:
- Disposizioni con il fine di sanzionare gli atti di violenza (Artt. 2 – 6)
- Disposizioni con il fine di prevenire gli atti di violenza, attraverso azioni di carattere culturale e istituzionale (Artt. 7-10).
L’art 1 è stato pensato per definire alcuni beni giuridici tutelati dalla proposta di legge. In questa disposizione si danno le definizioni rispettivamente di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere. Queste esplicitazioni hanno lo scopo di indicare le modalità attraverso le quali sono definite le vittime dai loro aggressori, e non come le vittime stesse si qualificano. In altre parole, definiscono quale siano i moventi d’odio – legati alla sfera sessuale dell’individuo – alla base dell’aggressione. Entrando nel vivo del DdL Zan vediamo come il primo gruppo di articoli (2-6) ha lo scopo di sanzionare gli atti causati da omobitransfobia, misoginia e abilismo[3] estendendo la tutela della Legge Mancino[4] che punisce attualmente mediante aggravante i soli crimini d’odio per razza, etnia, religione e nazionalità. Quindi più precisamente si vuole ampliare la tutela prevista dagli artt. 604 bis e 604 ter del Codice Penale vigente, tenendo presente che il DdL Zan interviene in senso estensivo solo sulle condotte di istigazione, discriminazione e violenza. La previsione quindi non estende il reato di propaganda.
Il secondo gruppo di articoli (dal 7 al 10) ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sugli atti discriminatori e così prevenirli, disciplinando ad esempio una rilevazione statistica delle discriminazioni almeno ogni tre anni e l’istituzione della giornata nazionale contro omobitrasfobia.
Il DDL Zan non limita la libertà di espressione
L’aggravante interverrà solo ed esclusivamente se a motivare i reati d’odio in questione ci sarà l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il sesso o la disabilità della vittima. Tuttavia per eliminare qual si voglia dubbio nel DdL Zan, anche se non serviva perché vige l’art. 21 della Costituzione[5], è stata aggiunta la cosiddetta “Clausola salva idee“, clausola mancante nella legge Mancino del 1993 :
“Art. 4 (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) – Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”
Come si vede, l’art. 4 o “Clausola salva idee” esclude esplicitamente idee e opinioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere dalla punibilità. Quindi affermare che il DdL Zan leda la libertà di espressione è fuorviante. La libertà di opinioni è tutelata sia per l’art 21 della nostra Costituzione, a cui tutte le leggi ordinarie sono implicitamente soggette, sia per lo stesso art. 4 del DdL Zan.
Inoltre alla luce di quanto riportato è bene sottolineare che la proposta di legge non intende introdurre nessun reato di opinione, infatti la ratio giuridica alla base dei reati di opinione mira a sanzionare la mera esternalizzazione di un pensiero a prescindere dalle effettive conseguenze dell’esternalizzazione. A questo proposito l’art 4 ci dice “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti … purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti” quindi viene ancora una volta espressamente esclusa la propaganda di idee (reato d’opinione), prevedendo esplicitamente e unicamente le condotte che abbiano come conseguenza in concreto il pericolo di atti di discriminazione e violenza.
Riflessioni conclusive
Il DdL Zan si prefigge l’obiettivo di colmare la lacuna legis del nostro ordinamento sui crimini d’odio, perché gli strumenti previsti nel nostro Codice Penale non sono calzanti. Infatti attualmente c’è una disparità di trattamento nel sanzionare i crimini d’odio. Si puniscono più gravemente i crimini d’odio fondati su religione e nazionalità perché coperti dalla Legge Mancino, mentre i crimini d’odio fondati su omofobia ed abilismo al massimo possono venire sanzionati ex art 61 cp (aggravante per futili motivi) risultando punibili alla stregua di una lite per un vestito (la lite per un vestito è un esempio di futile motivo).
Se il DdL Zan verrà approvata avremmo una legge atta a dare pari dignità sociale a tutti i cittadini, per evitare che qualcuno venga colpito o sia in pericolo per il solo fatto di vivere ed essere com’è: omosessuale, disabile, transgender (ecc.). Tuttavia i recenti accadimenti politici rendono il risultato non scontato.
La discussione in Senato del DdL Zan è stata calendarizzata per il 13 luglio.
Informazioni
[1] Si veda anche http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/17/verso-legge-contro-omotransfobia/
[2] Testo DDL Zan: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf
[3] L’abilismo, ovvero la discriminazione o la violenza nei confronti delle persone con disabilità, fondata su un paradigma culturale che si traduce in barriere sociali, mentali e fisiche che impediscono al soggetto/vittima di godere della piena dignità sociale
[4] La “Legge Mancino” è la legge n. 205 del 1993 che sanziona i crimini d’odio e le discriminazioni su base etnica, religiosa, nazionale, razziale.
[5] L’art. 21 della nostra Costituzione tutela la libertà di opinione

Veronica Fantaguzzi
Ciao, sono Veronica. Studio giurisprudenza all’Università degli studi di Torino. Il mio interesse nel campo del diritto si rivolge principalmente all’ottenimento e alla tutela dei diritti civili.