La segnalazione di operazione sospetta (SOS) rappresenta un mezzo di tutela contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di vari operatori e professionisti. Vediamo come
Cos’è una segnalazione di operazione sospetta?
Una segnalazione di operazione sospetta, nota anche con l’acronimo SOS, è una segnalazione compiuta da un professionista[1] per qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio[2] o di finanziamento del terrorismo[3].
La segnalazione è valutata sulla base di un’anomalia[4]. È considerata anomala ogni operazione o comportamento non coerente col profilo economico e finanziario del cliente[5]. L’operatore compie quindi le dovute verifiche.
Se giustificate da specifiche (ed eventualmente documentate) ragioni viene chiusa l’anomalia, altrimenti, se l’anomalia non può essere giustificata[6], si procederà ad inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)[7]. Pertanto la segnalazione, come previsto al primo comma dell’articolo 35 del d.lgs. 231 del 2007, è il risultato di un complesso processo valutativo fondato su: elementi oggettivi, elementi soggettivi e ogni altra circostanza.
Le norme in materia di segnalazione di operazioni sospette sono contenute nella sezione II, capo III del decreto legislativo 231/2007, articoli da 35 a 48.
La base normativa delle SOS
È quindi necessario introdurre il primo comma dell’articolo 35 del d.lgs. 231/2007. Questo prevede che:
“I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.”
La segnalazione si basa, badate bene, su un sospetto: non c’è alcuna denuncia.
Come inquadrare il concetto di “sospetto”?
Se i termini “segnalazione” e “operazione” non destano particolari dubbi, più complicato, anche ai fini pratici di invio di una SOS, è il termine “sospetto”. L’enciclopedia Treccani dà la seguente definizione di ‘sospetto’:
“Supposizione, più o meno fondata, nei riguardi di persone e del loro comportamento; che dà adito a sospetti, che dà motivo di sospettare”
Da questa si comprende già meglio cosa sia una segnalazione di operazione, appunto, sospetta.
Il sospetto in una SOS quindi dovrà essere desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione, nonché da qualsiasi altra circostanza di cui il professionista sia a conoscenza in ragione delle proprie funzioni. Rileveranno anche la capacità economica e l’attività svolta dal cliente. In altre parole, il professionista dovrà effettuare una valutazione complessiva dei rapporti intercorsi nel tempo con ciascun cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo in esame, un giudizio limitato a singole operazioni.
Ribadisco quindi in altri termini perché sia chiaro: l’operatore che fa la segnalazione non procede con una denuncia, cioè con la comunicazione disciplinata nel codice penale.
Pertanto, passiamo alla lettura degli altri 4 commi dell’articolo 35.
I commi successivi dell’articolo 35 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231
“2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF.
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata.
5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.”.
La segnalazione di operazione sospetta, in breve
La segnalazione di operazione sospetta in sintesi:
- È una congettura supportata da obiettive circostanze di fatto
- È fondata sulle competenze tecniche e sul patrimonio informativo del segnalante acquisito in base al decreto
- Deve essere effettuata senza ritardo (art. 35, comma 1), ove possibile prima di eseguire l’operazione (art. 35, comma 2)
- È un atto diverso dalla denuncia di fatti che hanno rilevanza penale
- Riguarda operazioni tentate, rifiutate e più in generale non concluse che riguardino il riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo o dove i fondi siano di provenienza illecita
- Non viola obblighi di segretezza e, nel rispetto degli obblighi di legge, non comporta responsabilità di alcun tipo (art. 35, comma 4).
Qualche dato
Spiegato cosa sia una SOS, presento qualche dato pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia. Tra le statistiche del secondo semestre 2020 ne spiccano alcune a dir poco interessanti. In breve:
- Nel secondo semestre del 2020, l’UIF ha ricevuto 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 10,3%
- Con riguardo alla suddivisione territoriale, i dati hanno evidenziato incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate nel Lazio (dalle 5.662 del secondo semestre 2019 alle 7.574 di quello in esame), soprattutto per effetto del maggior contributo della città metropolitana di Roma capitale (da 4.820 a 6.680), seguito da quello della Campania (da 6.474 a 7.645), della Puglia (da 2.688 a 3.573) e della Sicilia (da 3.765 a 4.444)
- Le segnalazioni pervenute nel semestre hanno riguardato operazioni per oltre 48 miliardi di euro, in linea con i risultati del secondo semestre del 2019
- L’attività di collaborazione con l’Autorità giudiziaria si conferma in forte crescita: le richieste, 286 nel secondo semestre e 558 nell’anno, crescono del 26,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 41,3 per cento rispetto all’intero 2019.
Se si guarda all’intero 2020[8], si legge sul sito dell’UIF:
“nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sono ancora significativamente aumentate attestandosi a oltre 113.000 unità, di cui quasi 2.300 relative a contesti di rischio legati all’emergenza sanitaria.”
E ancora, nel rapporto dell’UIF per l’anno 2020[9], pubblicato a maggio 2021, si legge che le segnalazioni di operazioni sospette sono state 113.187 di cui:
- 651 di riciclaggio
- 513 di finanziamento al terrorismo
- 23 di finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
Altrettanto interessante è la distribuzione territoriale[10] delle SOS:
“La Lombardia, pur registrando una flessione del 6,2% rispetto all’anno precedente, si conferma in valore assoluto la prima regione di localizzazione dell’operatività sospetta, con un’incidenza del 17,3% sul totale; seguono la Campania (13%) e il Lazio (12,7). Se si rapporta la distribuzione territoriale delle segnalazioni alla popolazione residente, la prima regione per localizzazione dell’operatività sospetta è la Campania, seguita da Lazio e Lombardia.”.
Informazioni
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Link per consultare il decreto: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;231
https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2021/Rapporto-UIF-anno-2020.pdf
[1] Si tratta di diversi professionisti indicati dalla legge: sono i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 231/2007
[2] Sul riciclaggio rimando ad una serie di articoli che ho pubblicato su DirittoConsenso. Tra questi invito a leggerne due: quello riguardante l’influenza che la normativa europea ha determinato sulla legislazione degli Stati membri, http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/26/normativa-europea-antiriciclaggio-quadro-generale/ e quello sulle fasi del riciclaggio: http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/31/fasi-del-riciclaggio-i-passaggi/
[3] Quello che a livello internazionale è conosciuto con le sigle AML/CFT, ossia Anti-Money Laundering / Combating Financing of Terrorism
[4] L’uso del termine “anomalia” non è casuale. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha elaborato gli Indicatori di Anomalia e li aggiorna periodicamente. Questi Indicatori vengono aggiornati sempre in seguito ad un’approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
[5] Si tratta del principio del KYC, acronimo inglese che significa Know Your Customer. Rientra tra i principi della due diligence ed è fondamentale per comprendere il profilo economico-finanziario dei clienti (siano tali di aziende o di banche)
[6] In caso di un’anomalia non giustificata si procede con la segnalazione di operazione sospetta. Al contrario, movimentazioni o comportamenti ‘normali’ sono quelli coerenti con il profilo economico individuato
[7] L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) è istituita presso la Banca d’Italia
[8] Il 2020 è stato, con il 2021, l’anno della pandemia da Covid19. L’impegno dei soggetti obbligati all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette, dei dati SARA (le SARA sono le segnalazioni antiriciclaggio aggregate) e delle comunicazioni oggettive è stato sostenuto dalla UIF con una crescente offerta di supporto tecnico e metodologico. In più, come sottolineato in altri report di altre organizzazioni (italiane e non), l’analisi strategica, già indirizzata allo sviluppo di indicatori del rischio di infiltrazione delle imprese da parte della criminalità organizzata, è stata volta anche a cogliere i sintomi dell’evoluzione del fenomeno favorita dalla pandemia.
[9] L’intero report è disponibile qui: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2021/Rapporto-UIF-anno-2020.pdf
[10] Fra le regioni con i maggiori aumenti assoluti delle SOS, quella con l’incremento percentuale più significativo è il Lazio (+35,6%), seguita da Puglia (+20,3%), Calabria (+19,8%) e Campania (+13,8%). Per quanto riferiti a incrementi più modesti in valore assoluto, si rilevano aumenti percentuali degni di nota anche da parte della Sardegna (+23,7%), del Trentino-Alto Adige (+23,5%) e della Basilicata (+13,1%). Prato e Milano si confermano rispettivamente la prima e la seconda provincia di localizzazione delle segnalazioni per 100.000 abitanti (Figura 1.2). Nella fascia alta si collocano le province di Napoli, Roma e Caserta. Infine, si conferma nel 2020 la minore incidenza delle province del Sud della Sardegna e di Nuoro alle quali si aggiunge Viterbo, con flussi segnaletici fra 57 e 75 unità per 100.000 abitanti

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.