Oggigiorno ci si riferisce con disinvoltura al concetto di imprenditore, ma chi si cela dietro questa qualifica? Addentriamoci nell’analisi di una delle categorie giuridiche più complesse dell’ordinamento per capire anche il rapporto imprenditore e impresa

 

Perché manca la definizione di impresa ma è presente quella di imprenditore?

Il diritto è, per definizione, un insieme di norme e regole dettate dal Parlamento, in rappresentanza del popolo, utili e necessarie per rendere possibile la convivenza in società. Posta la loro importanza, dunque, si comprende quanto sia necessario che le norme approvate siano più complete e chiare possibili. Come affermavano i romani, d’altronde, Ubi societas, ibi ius[1]: il diritto è stato un ingrediente centrale nella costruzione delle moderne società. È innegabile, d’altro canto, che il legislatore si lasci, alle volte, trasportare dall’entusiasmo nel soddisfare l’insaziabile bisogno di regole della comunità, dando vita a riforme arzigogolate e ipertrofiche. Si contravvengono, in tal modo, le principali finalità perseguite dall’ordinamento: certezza del diritto e tutela dell’affidamento dei consociati, che devono poter contare su norme chiare e ben scritte.  Sorprende, dunque, constatare come il legislatore abbia adottato una logica conservativa nel disciplinare il Titolo II, Libro V del Codice Civile, rubricato Dell’impresa in generale. Da una attenta analisi normativa, difatti, è possibile notare come manchi una formale definizione di impresa, essendosi limitati a disciplinare la figura dell’imprenditore.

 

L’analisi della fattispecie

L’art. 2082 c.c., norma regina in proposito, descrive l’imprenditore come “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Nessun riferimento al concetto di impresa, non una parola spesa in proposito.

A ben vedere, tuttavia, la scelta del legislatore del ’42 non è priva di logica, né dettata da un’avarizia normativa. Egli aveva, invece, ben compreso come l’evoluzione economica e sociale avrebbe, in futuro, conosciuto nuove forme di attività di impresa. Di conseguenza, lungi dal voler limitare l’applicazione della suddetta normativa alle poche e arcaiche figure imprenditoriali esistenti a metà ‘900, il legislatore si è saggiamente limitato ad individuare, in termini generalissimi, chi sia l’imprenditore.

L’articolo 2082 c.c. appare, come detto, una disposizione di semplice lettura, sebbene risulti norma ben più complessa. Ciascun termine svolge un preciso ruolo nell’economia della fattispecie, che merita, pertanto, di essere scandagliata a fondo.

L’impresa è, secondo giurisprudenza consolidata, attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

L’evoluzione dottrinale, tuttavia, è andata oltre la lectera legis[2], chiedendosi se, al fine di qualificare il soggetto agente quale imprenditore fosse, altresì, necessario lo scopo di lucro, la destinazione al mercato dei beni o servizi e la liceità dell’attività svolta[3].

 

Gli elementi in dettaglio del fare impresa

Passando ad una analisi di dettaglio:

  1. Attività produttiva: l’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni (rilevanti ai sensi dell’art. 810 c.c.[4]) e servizi. Non rientra, dunque, nella definizione di impresa l’attività di mero godimento dei beni (non è imprenditore il proprietario di un bene immobile che goda dei relativi frutti civili[5] concedendolo in locazione).
  2. Organizzazione: tipicamente la funzione organizzativa si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Il carattere organizzato dell’attività economica, inoltre, traspare da altre disposizioni: l’art. 2094 c.c., in tema di lavoro subordinato, che richiama il potere direttivo e la supremazia gerarchica della parte datoriale; l’art. 2555 c.c. che, dando la definizione di azienda, parla di complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa.
  3. Economicità: l’impresa è una attività economica. L’economicità è carattere ulteriore rispetto allo scopo produttivo e al concetto di attività economica. Con economicità, difatti, si intende tanto il fine che caratterizza l’attività medesima quanto il modo con cui essa è svolta. L’attività produttiva può dirsi svolta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati; più semplicemente, è economica l’attività svolta con modalità che consentano, nel lungo periodo, una copertura dei costi con i ricavi.
  4. Professionalità: ultimo requisito elencato dal legislatore è quello della professionalità; l’attività non deve essere svolta in maniera occasionale, bensì abituale. Non è imprenditore chi svolge un’isolata operazione di acquisto e rivendita di merci (chi, ad esempio, mette in vendita la propria automobile usata in un sito online); neppure è imprenditore chi svolge una serie di atti economici coordinati (chi organizza un singolo spettacolo teatrale). Ciò non toglie che il carattere di impresa possa essere riconosciuto ad attività stagionali, non svolte in maniera continuativa e senza interruzioni (basti pensare alla gestione di centri sciistici o di lidi balneari). Compatibile con la nozione legislativa è, altresì, l’attività svolta nell’ambito del c.d. “unico affare”, con ciò intendendosi una operazione economica di notevole complessità (i. e. una singola operazione di compravendita di beni su larga scala).

 

Interessante è porre l’attenzione sul rapporto che intercorre tra la figura dell’imprenditore e l’esercizio di professioni intellettuali: in altri termini, può, l’avvocato o il medico, assumere la qualifica soggettiva di imprenditore nell’esercizio della sua professione?

Una prima risposta al quesito è offerta dall’art. 2238 c.c., secondo il quale le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali (cfr[6]. art. 2230 c.c.) solo sel’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”. I liberi professionisti sono imprenditori solo se l’attività professionale da questi svolta viene realizzata nell’ambito di altra prestazione, già di per sé qualificabile come attività di impresa. È questo il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera (essendo, quella svolta dalla clinica, attività di impresa ex se[7]).

A lungo si è cercato di comprendere il motivo che ha spinto il legislatore a stabilire che i professionisti intellettuali non diventino in alcun caso imprenditori (se non alle condizioni previste dall’art. 2238 c.c., di cui sopra). Ad oggi è opinione consolidata quella per cui siffatta disciplina sia stata ispirata dalla particolare considerazione sociale che, per tradizione, circonda le professioni intellettuali, non trovandosi alcuna altra giustificazione ad una tale scelta.

 

Categorie di imprenditore e sua evoluzione

La principale distinzione operata dal legislatore sulla base dell’oggetto dell’attività svolta vede, da un lato, l’imprenditore commerciale (figura disciplinata dall’art. 2195 c.c.) e, dall’altro, l’imprenditore agricolo (ex art. 2135 c.c.).

L’imprenditore commerciale è destinatario di una articolata disciplina che prevede, tra gli altri, l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (con funzione di pubblicità legale[8]), l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, l’assoggettamento alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali (r.d. 267/1942[9]).

La nozione di imprenditore agricolo, viceversa, assume rilevanza in negativo. La sua funzione, infatti, è quella di restringere l’ambito di applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo, di conseguenza, non è soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, neppure è tenuto a redigere le scritture contabili; a questi non si applica, peraltro, la disciplina del fallimento, fatto salvo il caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure concorsuali da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (L. 3/2012).

Come più volte affermato, al mutare delle condizioni economiche e sociali registrate nel corso degli anni è seguita un’evoluzione nella figura dell’imprenditore. Il tema è particolarmente delicato, posto che, come già specificato, alla figura dell’imprenditore si applica una complessa disciplina che tutela, in particolare, i lavoratori impiegati dall’imprenditore medesimo.

Alla luce dell’art. 2094 c.c., dettato in tema di lavoro subordinato, il rapporto può essere in tal modo qualificato qualora la prestazione venga resa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Notevoli i problemi che sono sorti soprattutto recentemente, posto che l’evoluzione giurisprudenziale ha spinto sempre più per qualificare come subordinata la prestazione offerta dai c.d. lavoratori delle app (riders[10]). Il problema essenziale era il seguente: da un punto di vista oggettivo, il rider offre la prestazione mediante una piattaforma digitale. L’applicazione dell’art. 2094 c.c., dunque, dipende dalla circostanza per cui si possa (o meno) attribuire la qualifica di imprenditore ad una piattaforma digitale, dato che la stessa norma richiede espressamente che la prestazione venga offerta a favore dell’imprenditore.

Un primo timido tentativo si è registrato con l’art. 2 del d. lgs. 81/2008, il quale, però, rispondeva ad un altro e diverso quesito. La norma affermava, infatti, che datore di lavoro non fosse esclusivamente l’imprenditore oggettivamente inteso (ovvero il proprietario dell’impresa), ma che tale qualifica si estendesse anche al soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b), d. lgs. 81/2008).

È stata, poi, soprattutto la giurisprudenza a rivoluzionare, in ottica evolutiva, la figura di imprenditore. Questi cambiamenti, come detto, si sono rivelati necessari soprattutto con riferimento al lavoro nell’industria 4.0, c.d. lavoro delle app.

Particolarmente interessante, sul punto, è la pronuncia del Tribunale di Palermo n. 3570/2020, utile in quanto, mediante un’analisi comparativa che tiene conto di altre esperienze a livello internazionale, il giudicante individua nuovi perimetri alla figura di imprenditore. Rifacendosi, nello specifico, alla pronuncia di una Cour de Cassation, Chambre Sociale (Cassazione Francese), il giudice appoggia la tesi per cui anche qualora il datore di lavoro (atecnicamente inteso) sia individuabile in una piattaforma digitale e non in una impresa propriamente detta, non si può per ciò solo escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Questo ragionamento è stato realizzato sulla scorta della giurisprudenza francese, secondo la quale è inammissibile considerare i “riders” (così come gli “uber[11]) quali partner commerciali della piattaforma, non potendo, questi, coltivare la propria clientela e neppure decidere le tariffe da praticare. Di conseguenza, si atteggiano a soggetti che offrono la propria prestazione alle dipendenze e sotto la direzione della piattaforma digitale, la quale viene formalmente riconosciuta come imprenditore stricto sensu[12].

 

Conclusioni

Come si può intuire, l’imprenditore è una delle figure che più risentono delle mutazioni economiche che si registrano e del contesto sociale in cui l’attività di impresa viene condotta.

Già oggi si può notare quanto lontano ci si sia spinti rispetto alla statica definizione abbracciata dal legislatore del ’42; non è azzardato escludere che sia questo l’ultimo atto del percorso evolutivo dell’imprenditore, destinato a mutare in maniera camaleontica per adattarsi alle esigenze del futuro[13].

Informazioni

Campobasso, Diritto Commerciale, UTET, 9ª Edizione, 2015, Vol. 1, p. 21, 1.1.

Persiani, Liebman, Maio, Marazza, Martone, Del Conte, Ferrari Fondamenti di diritto del lavoro, 3ª edizione, Giappichelli Editore.

[1] Locuzione latina che significa “dove c’è una società (civile), lì vi è il diritto”. Ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società civile che non avverta l’esigenza di regolamentarsi.

[2] Testualmente, secondo la lettera della legge, ovvero secondo il disposto normativo.

[3] Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono inclini ad escludere rilevanza giuridica a queste categorie, in quanto non espressamente richiamate dalla norma.

[4] Ai sensi dell’art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

[5] Come recita l’art. 820, 3° comma c.c. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

[6]Confronta”.

[7] Ovvero “in quanto tale”.

[8] I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono predisposti dall’ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Accanto alla funzione di informare, la pubblicità giuridica può avere quella di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. Ciò significa che, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand’anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.

[9] Anche nota come Legge Fallimentare.

[10] Evoluzione laburistica dei c.d. pony express, figura sorta negli anni ’80 del secolo scorso. Sul tema dei riders, si rimanda ad un altro articolo pubblicato su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/30/tutela-dei-riders-lavoratori-atipici-consegne-a-domicilio/

[11] Si tratta di conducenti non professionisti che, mediante apposita piattaforma, vengono messi in contatto, dietro retribuzione, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana.

[12] Ovvero in senso stretto.

[13] Non a caso, i più audaci parlano già di industria 5.0, improntata ad un maggior rispetto per l’ambiente e per i diritti dei lavoratori.