La differenza tra soci nella S.a.s. è un tratto peculiare di questa società: essi possono essere accomandanti e accomandatari
Che tipi di soci compongono la S.a.s.?
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è un tipo di società previsto e regolato agli articoli 2313- 2324 del codice civile. Essa, accanto alla società semplice (s.s.) e alla società in nome collettivo (s.n.c.), rientra nella categoria delle società di persone.
La società in accomandita semplice, oltretutto, non va confusa con la società in accomandita per azioni (s.p.a.), che invece rientra nel novero delle società di capitali[1]. Mentre la S.a.s. può essere definita una variante della società in nome collettivo, dalla quale riprende molte disposizioni, la S.a.p.a. è delineata sul modello della società per azioni.
La differenza tra soci nella S.a.s. rappresenta il tratto distintivo di questo modello rispetto alla società in nome collettivo.
Nella S.a.s., infatti, non tutti i soci sono investiti degli stessi obblighi e diritti, in quanto sono delineabili due categorie in cui essi vengono classificati:
- i soci accomandatari
- i soci accomandanti
Come per i soci della società in nome collettivo, così anche i soci accomandatari nella S.a.s. rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali[2].
Diversamente, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota da essi conferita. Proprio questa peculiarità consente quindi ai soci accomandanti di essere esenti da responsabilità rispetto ai creditori sociali, i quali sono privi di azione diretta nei loro confronti[3].
La differenza tra soci nella S.a.s. ha quindi il merito di consentire l’aggregazione di due figure contrapposte: quella di coloro che desiderano curarsi personalmente degli affari sociali rendendosi illimitatamente responsabili per la società e quella di coloro che, pur rivestendo la qualifica di soci, si limitano a concorrere alla formazione del patrimonio comune seppur con rischi e poteri limitati[4].
A norma dell’art. 2316, occorre che i soci accomandanti e i soci accomandatari siano indicati nell’atto costitutivo della società, mentre secondo l’art. 2314 la ragione sociale della S.a.s. deve essere costituita dal nome di almeno un socio accomandatario.
Certamente, la differenza tra soci nella S.a.s. è un tratto che ben si presta a facili abusi: non è da sottovalutare infatti il dato per cui lo svolgimento di una attività commerciale da parte anche di soggetti che non siano personalmente esposti al rischio di fallimento potrebbe dar luogo a disordini nel corretto svolgimento della vita economica. Al fine di evitare una impropria cumulazione dei vantaggi delle società di persone con quelli della società di capitali, a cui si potrebbe facilmente giungere servendosi di un accomandatario nullatenente, è necessaria la disposizione di diverse cautele e la ricerca di un equilibrio[5].
Il ruolo dei soci nell’amministrazione della società
La differenza tra soci nella S.a.s. è particolarmente evidente nell’ambito dell’amministrazione della società. Ai sensi dell’art. 2318 del codice civile i soci accomandatari hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei soci nella società in nome collettivo.
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, specifica che solo ai soci accomandatari può essere conferita l’amministrazione della società. La qualifica di amministratore però non deve necessariamente essere rivestita da tutti i soci accomandatari, in quanto potrebbe ben darsi che un solo socio sia amministratore. Ciò che non può mai verificarsi, invece, è che sia uno o più soci accomandanti a rivestire la qualifica di amministratori, come enunciato espressamente dall’art. 2320 c.c.
La ratio di questa disposizione risiede certamente nel fatto che la garanzia di una responsabile amministrazione possa scaturire unicamente da una gestione dell’impresa sociale affidata a chi risponda illimitatamente ai rischi della stessa, a tutela dei creditori sociali[6].
L’art. 2320 però precisa in seguito che “Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286”.
Questo principio può essere definito come divieto di immistione dei soci accomandanti.
Il divieto di immistione è direttamente strumentale ad assicurare il rispetto della differenza tra soci nella S.a.s., in termini di limitazioni ai poteri degli accomandanti.
Dal punto di vista dell’amministrazione interna, infatti, i soci accomandanti sono privi di potere decisionale autonomo in quanto è ad essi precluso il potere di decidere da soli in merito agli atti di impresa o di partecipare alle decisioni degli amministratori. La possibilità per i soci accomandanti di esprimere pareri o raccomandazioni è subordinata al fatto che questi non siano di carattere generale o vincolante, potendo eventualmente riguardare solo operazioni determinate.
Il socio accomandante può invece rivestire il ruolo di lavoratore subordinato per la società, purchè ciò non determini una ingerenza nella direzione dell’impresa sociale[7].
Dal punto di vista dell’amministrazione esterna invece, i soci accomandanti possono avvalersi di una procura speciale per singoli affari che permetta loro di trattare affari in nome della società. È necessario pertanto che siano predeterminati gli affari che l’accomandante può trattare in rappresentanza della società.
Proprio in ragione di queste disposizioni si giustifica perciò il contenuto dell’art. 2320, che prevede una forma di “sanzione” per i soci accomandanti che vìolino tali divieti, ovvero l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali passate, presenti e future. In questo caso però, l’assunzione della responsabilità illimitata da parte del socio accomandante in seguito a tale infrazione non comporta comunque il passaggio alla qualifica di socio accomandatario, perdendo solo il beneficio della responsabilità limitata. Una sanzione che appare certamente molto grave e un po’ sproporzionata, ma che funge da forte incentivo al rispetto del divieto di immistione[8].
In caso di violazione del divieto di immistione, la società si ritiene obbligata per le obbligazioni scaturite dalla violazione solo qualora i soci accomandanti abbiano agito in base a regolare procura o se l’atto sia poi ratificato dagli amministratori. In caso contrario sarà solo il socio accomandante a risponderne[9].
Sempre a norma dell’articolo 2320, la violazione del divieto di immistione può comportare inoltre l’esclusione dell’accomandante dalla società.
Tra i diritti dei soci accomandanti vi è invece quello di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Il trasferimento della partecipazione sociale e lo scioglimento della società
Un altro ambito in cui si coglie la differenza tra soci nella S.a.s. è quello del trasferimento della partecipazione sociale.
Per il socio accomandante, la quota di partecipazione è liberamente trasmissibile per causa di morte, mentre per il trasferimento per atto tra vivi sarà necessario il consenso di tutti i soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale[10].
Per il socio accomandatario vale invece la disciplina prevista per la società in nome collettivo: pertanto, per la trasmissione della quota tra vivi è necessario il consenso di tutti i soci, sia accomandanti che accomandatari, mentre per la trasmissione mortis causa della quota è richiesto, oltre al consenso di tutti gli altri soci, anche quello degli eredi[11].
In tema di scioglimento della società in accomandita semplice, occorre preliminarmente precisare che la coesistenza dei soci accomandanti e accomandatari deve permanere per tutto il corso della società: la differenza tra soci nella S.a.s. è quindi condizione di vita stessa della società.
Le cause di scioglimento della S.a.s. sono comuni a quelle della società in nome collettivo[12], ma a norma dell’articolo 2323 è prevista una ulteriore peculiarità propria di questa società: essa è destinata a sciogliersi anche qualora rimangano solo soci accomandanti o solo accomandatari, a meno che nel termine di sei mesi non venga sostituito il socio che è venuto meno.
Nel caso in cui siano venuti meno i soci accomandanti, nei sei mesi successivi sarà possibile per la società proseguire l’attività della società. Diversamente, qualora siano venuti meno tutti i soci accomandatari sarà necessario che i soci accomandatari nominino un amministratore provvisorio che nel frattempo eserciti gli atti di ordinaria amministrazione[13].
Una volta trascorsi i sei mesi senza che sia stata ricostituita la categoria di soci mancanti, perciò, la società si trasformerà tacitamente in società in nome collettivo irregolare sempre che siano rimasti almeno due soci, altrimenti si dovrà dare inizio al procedimento di liquidazione della società[14].
La società in accomandita irregolare
Qualora la società non sia stata iscritta nel registro delle imprese, questa assume la qualifica di società irregolare. Come anche nella società in nome collettivo, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società.
Anche in questo caso resta ferma da differenza tra soci nella S.a.s., con la precisazione che, ai sensi dell’art. 2317 comma 2, “per le obbligazioni sociali i soci rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali”.
Questa disposizione rappresenta un irrigidimento della regola del divieto di immistione dei soci accomandanti in quanto non è ammesso nemmeno il rilascio di una procura speciale per i singoli affari, mentre sul fronte dell’amministrazione esterna il divieto di immistione ha carattere assoluto[15].
La restante disciplina della società in accomandita irregolare è comune a quella della società collettiva irregolare.
Informazioni
DIRITTO COMMERCIALE 2, DIRITTO DELLE SOCIETA, G.F. CAMPOBASSO, nona edizione, UTET GIURIDICA
DIRITTO PRIVATO, F. GALGANO, diciassettesima edizione, CEDAM
[1] In materia di società di capitali, si consiglia come approfondimento la lettura dell’articolo su DirittoConsenso “La società a responsabilità limitata unipersonale” Elena Wang, 12 marzo 2021. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/12/societa-a-responsabilita-limitata-unipersonale/
[2] Rispondere illimitatamente verso i creditori per i debiti della società significa che questi ultimi potranno aggredire anche il patrimonio personale dei soci accomandatari, diversamente dai soci accomandanti che, al peggio, potranno perdere unicamente la quota conferita.
[3] Ai sensi dell’art. 2313 c.c.:” Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.”
[4] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[5] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[6] Diritto privato, F. Galgano, diciassettesima edizione, CEDAM.
[7] Articolo 2320 Codice Civile- Soci accomandanti (note), Brocardi.it, Art. 2320 codice civile – Soci accomandanti – Brocardi.it
[8] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[9] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[10] Art. 2322 c.c.:” La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.”
[11] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[12] A tal proposito, si vedano gli artt. 2272 e 2308 c.c.
[13] L’amministratore provvisorio non assumerà nel frattempo la qualità di socio accomandatario e non risponderà illimitatamente delle obbligazioni sociali.
[14] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.
[15] Diritto commerciale 2, Diritto delle società, G.F.Campobasso, nona edizione, UTET GIURIDICA.

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.