Analisi del funzionamento della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): territoriale, per materia e funzionale
Introduzione: la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale
Con il termine competenza si indica la porzione di potestà giurisdizionale attribuita ai tribunali all’interno della stessa giurisdizione. In base al criterio oggettivo, la competenza indica la parte di giurisdizione riservata al giudice; il criterio soggettivo riguarda la facoltà del giudice di prendere cognizione di una certa controversia. Inoltre, dato che nel processo amministrativo è previsto il doppio grado di giudizio, con il termine competenza si individua anche la porzione di potestà giurisdizionale attribuita al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e al Consiglio di Stato, giudice di secondo grado.
I criteri per individuare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale rispondono all’esigenza di organizzare e suddividere il lavoro tra i diversi uffici dell’amministrazione della giustizia. I criteri in base ai quali la giurisdizione viene suddivisa sono tre:
- la competenza territoriale;
- la competenza per materia;
- la competenza funzionale.
La competenza per territorio
La disciplina relativa a questa competenza è codificata all’articolo 13 del Codice del Processo Amministrativo.
La competenza è territoriale quando il giudice viene investito di una certa controversia in ragione del collegamento di questa con un certo ambito territoriale. Il principio cardine di questa materia è il criterio della sede, ovvero il TAR è competente per le controversie che riguardano provvedimenti, atti o comportamenti di pubbliche amministrazioni con sede nella circoscrizione territoriale del tribunale.
Nel caso in cui il criterio della sede non sia sufficiente a dirimere la questione relativa alla competenza per territorio, l’articolo 13 prevede che venga adito il TAR nella cui circoscrizione vengano prodotti gli effetti diretti di provvedimenti, atti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne atti statali, quindi con effetti diretti non limitati a un singolo territorio regionale, il tribunale competente è sempre il TAR del Lazio.
L’ultima casistica presa in considerazione dell’articolo 13 riguarda il caso in cui vi sia una sequenza procedimentale di atti, anche con rilievo autonomo, ma non statali o generali. In questa fattispecie la competenza è attribuita al TAR al quale spetta decidere sull’atto applicativo.
Il Codice del Processo Amministrativo statuisce che la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale individuata per territorio è inderogabile, quindi non può essere modificata la competenza di un tribunale regionale neanche previo accordo delle parti.
La competenza per materia
Il codice del processo amministrativo all’articolo 14 ha individuato delle materie che spettano in via esclusiva a determinati tribunali amministrativi regionali in ragione delle loro particolarità e complessità.
Questa competenza è finalizzata a valorizzare le particolari specializzazioni che ogni singolo TAR ha acquisito in ordine a determinate materie. Questa competenza impone di disapplicare i principi di attribuzione generale in favore di criteri di collegamento fondati su logiche diverse. La competenza per materia è riconducibile al regime di inderogabilità.
Queste materie vengono divise esclusivamente tra TAR del Lazio e della Lombardia.
Il TAR del Lazio è competente per le controversie relative i provvedimenti dei magistrati ordinari, i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e per quelli dell’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni, per i provvedimenti relativi alla materia delle comunicazioni elettroniche. Più in generale, la competenza per materia del TAR del Lazio riguarda le materie elencate all’articolo 135 del Codice del Processo Amministrativo.
Le materie attribuite alla competenza del TAR della Lombardia in via esclusiva riguardano i poteri e i provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
La competenza funzionale
La competenza funzionale è stata prevista con riferimento alle situazioni nelle quali si immagina che soltanto un giudice possa essere in grado di definire la controversia in relazione alla posizione che questo stesso giudice ha assunto nell’organizzazione giurisdizionale.
Così, il Codice del Processo Amministrativo all’articolo 14 statuisce che la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale sia inderogabile per il giudizio di ottemperanza. La regola generale è che ciascun giudice amministrativo sia competente all’ottemperanza delle proprie pronunce. È altresì previsto che il TAR sia competente all’ottemperanza delle proprie sentenze confermata in appello con la motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Il TAR ha anche la competenza all’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, dei giudici per i quali non è previsto il rimedio dell’ottemperanza e dei lodi arbitrali.
Inoltre, al Consiglio di Stato è attribuita la competenza di giudice di appello[1].
Il regolamento di competenza
L’articolo 15 del Codice del Processo Amministrativo disciplina il regolamento di competenza nel caso in cui sorgano delle questioni relative all’attribuzione della competenza a un determinato tribunale regionale.
Il Codice statuisce che la questione relativa all’attribuzione della competenza può essere rilevata d’ufficio fino a quando la controversia non sia decisa in primo grado.
Nel caso in cui venga contestata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale adito, il giudice interessato della questione deve pronunciarsi sulla competenza con un’ordinanza, nella quale deve anche specificare il tribunale che ritiene competente. La causa può essere riassunta davanti al tribunale indicato nel termine perentorio di 30 giorni, in questo modo il processo continua nella sua esecuzione davanti al giudice competente.
Nel caso in cui si contesti l’ordinanza del tribunale, l’interessato può proporre istanza di regolamento davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo decide sul regolamento con ordinanza in Camera di Consiglio e la decisione sarà vincolante per i tribunali ammnistrativi regionali coinvolti.
Informazioni
Gallo, “Giustizia amministrativa”, Giappichelli editore, 2020.
Guacci, “La competenza nel processo amministrativo”, Giappichelli editore, 2018.
D’Orazi, “La competenza del giudice amministrativo ed il regime di rilevabilità dell’incompetenza”. Link: https://www.ildirittoamministrativo.it/La-competenza-del-giudice-amministrativo-ed-il-regime-di-rilevabilita-incompetenza/stu572
[1] Per approfondire come si svolge e quali siano i principali passaggi del processo amministrativo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/30/uno-schema-sul-processo-amministrativo/

Beatrice Berzano
Ciao, sono Beatrice. Dopo aver conseguito la maturità classica, mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Da subito mi sono appassionata alle tematiche del diritto d’impresa, del diritto costituzionale e del diritto privato.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da novembre 2020 a settembre 2021.