Gli aspetti più importanti della legge 104 del 1992: tra fini, riconoscimento dell’handicap e agevolazioni
I fini della legge 104 del 1992
Basta leggere l’art. 1 della legge 104 del 1992 per capire in profondità le finalità di tale legge.
La legge precisa che la Repubblica, sulla base della Costituzione[1], mira a:
- garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
- prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici – patrimoniali;
- perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
- predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile[2].
Il riconoscimento di un handicap
Per utilizzare le misure previste dalla legge, il requisito principale è rappresentato dal riconoscimento di un handicap previsto dall’art. 3, comma 1 della Legge 104/92 che prevede i soggetti aventi diritto[3].
Il riconoscimento del handicap alla persona è caratterizza da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Così la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Le agevolazioni e i permessi
Il maggior utilizzo da parte degli italiani della legge 104 si basa sul dettato normativo dell’art. 33 e della legge 104/92 che prevede una serie di agevolazioni.
In particolare si prevede che ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.
I permessi sono istituiti dalla legge e sono previsti sia per il settore pubblico che per quello privato ad esclusione dei lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e familiari, agricoli a tempo determinato occupati a giornata, autonomi, parasubordinati.
I giorni di permesso, fruibili sia dal lavoratore disabile per sé stesso che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità non è prevista per legge ma normalmente viene utilizzata da parte di tutti.
Affiancata alla disciplina della legge 104/1992 rientra anche la disciplina prevista dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 che prevede il congedo straordinario. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti, quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS e non sia ricoverata a tempo pieno[4].
I benefici della legge 104 del 1992
La legge 104 del 1992 prevede che i lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
Mentre ai familiari che prestano assistenza, cioè i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il II grado e i parenti/ affini entro il III grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile. Viene data la facoltà, anche se non prevista dalla legge di frazionare in ore i 3 giorni.
Tra i soggetti destinatari della legge 104 è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 settembre 2016, n. 213, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[5], come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183[6] nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. In questo caso si ampliano i soggetti che possono fruire dei permessi[7].
La legge 104 nella pandemia
La pandemia del coronavirus ha stravolto tutte le nostre abitudini, anche le nostre vite lavorative. Il legislatore tra le varie misure a sostegno dei cittadini ha incrementato l’istituto dei permessi previsti dalla legge 104, in relazione al fatto che la quotidianità delle persone disabili ha evidentemente richiesto un’attenzione più capillare del solito a causa delle varie restrizioni.
In particolare il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il cosiddetto “Decreto Cura Italia” ed il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 il cosiddetto “Decreto Rilancio” hanno previsto l’estensione dei permessi in ulteriori 12 giorni rispetto ai 3 giorni mensili[8].
Inoltre il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 39 incitava l’utilizzo del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti disabili, o che assistono un familiare disabile in situazione di cui alla legge n. 104/92[9].
Bisogna ricordare che la legge 104 è stata utilizzata anche per l’organizzazione del piano vaccinale in Italia. In particolare il Ministero della Salute ha stabilito che la vaccinazione doveva essere somministrata in via prioritaria, in ordine, alle persone con elevata fragilità cioè alle persone estremamente vulnerabili con disabilità grave certificata ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92.
Informazioni
Assistenza ai disabili, www.inps.it, 2016.
Costituzione italiana.
Corte Costituzionale n.213 del 23 settembre 2016.
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Papeo Filippo, Legge 104: guida completa, www.altalex.it, 2021.
[1] L’art. 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”.
[2] Art. 1 della legge 104/1992
[3] Per approfondimenti consultare: “Il diritto alla salute alla prova del bilanciamento” in http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/24/diritto-alla-salute-bilanciamento/
[4] Assistenza ai disabili, www.inps.it, 2016
[5] Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
[6] Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
[7] Corte Costituzionale n.213 del 23 settembre 2016.
[8] Per approfondimenti consultare: “DPCM e ordinanze regionali: al limite della legge” http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/04/dpcm-e-ordinanze-regionali-al-limite-della-legge/
[9] Papeo Filippo, Legge 104: guida completa, www.altalex.it, 2021

Marco Amoroso De Respinis
Ciao, sono Marco. Sono nato nel 1996 a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Laureato in Giurisprudenza nel 2020 presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo una tesi in Diritto Amministrativo; attualmente sono praticante avvocato ed iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professione Legali. Amante del diritto, affianco questa mia passione alla sensibilizzazione del mio territorio, sinergia tra la storia, la cultura e il sociale.