La disciplina delle obbligazioni pecuniarie nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano
Introduzione al concetto di obbligazione nel diritto civile
L’obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire una determinata prestazione a favore di un altro soggetto, detto creditore[1].
Ai sensi dell’articolo 1174 c.c., tale prestazione deve avere carattere patrimoniale: in altri termini, la prestazione del debitore deve essere suscettibile di valutazione economica. Essa, per mezzo di un procedimento più o meno complesso, deve cioè poter essere tradotta in termini monetari, tutelando dunque il creditore sul piano risarcitorio, in caso di inadempimento del debitore, per mezzo della conversione in termini monetari della prestazione.
L’articolo 1173 c.c. disciplina le fonti delle obbligazioni: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.
Se il legislatore ha dunque individuato nel contratto e nel fatto illecito le due fondamentali fonti delle obbligazioni, l’elenco risulta tuttavia aperto e, in particolare, rispetto alla disciplina codicistica, ricordiamo tra gli altri fatti idonei a produrre obbligazioni le promesse unilaterali[2], la gestione d’affari altrui[3], la ripetizione dell’indebito[4] e l’arricchimento senza giusta causa[5].
Classificando invece le obbligazioni in base al loro oggetto, una tradizionale tripartizione consente di distinguere le obbligazioni di dare, di fare e di non fare. Più nello specifico, l’obbligazione di dare sottende due differenti significati: il trasferimento di un diritto e la consegna fisica di un bene. Tra le tipiche obbligazioni di fare, cito l’obbligazione dell’appaltatore, soggetto che si impegna in forza di un contratto d’appalto ad eseguire un’opera od un servizio nei confronti del committente. Statisticamente meno diffuse sono, invece, le obbligazioni di non fare, tra le quali possiamo ricordare il divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2557 c.c..
Secondo una diversa opinione sarebbe tuttavia più corretto parlare di quadripartizione, comprendendo, oltre alle tre categorie di obbligazioni poc’anzi riportate, anche le obbligazioni di garantire, quale la tipica ipotesi della fideiussione[6].
Ciò premesso, il presente elaborato intende focalizzarsi in particolare sulla disciplina giuridica nell’ordinamento italiano di un particolare tipo di obbligazioni largamente diffuso nella quotidianità: le obbligazioni pecuniarie.
Obbligazioni pecuniarie e principio nominalistico
Per obbligazioni pecuniarie s’intendono le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, il cui adempimento, con effetto liberatorio per il debitore, consiste nel versare al creditore la somma dovuta. Esse sottostanno ad un principio fondamentale sancito dall’articolo 1277 c.c., in virtù del quale i debiti che hanno ad oggetto una somma di danaro si estinguono con il pagamento del valore nominale.
In altri termini, le obbligazioni pecuniarie devono eseguirsi in base al loro importo nominale e non facendo riferimento al potere d’acquisto della moneta. A titolo d’esempio, ai fini dell’adempimento di un debito pari ad euro 300, occorre versare la somma di euro 300 anche qualora tale adempimento avvenga a numerosi anni di distanza dal momento in cui l’obbligazione è sorta.
L’applicazione del principio nominalistico comporta pertanto un’obbligazione pecuniaria tendenzialmente meno pesante nel caso in cui la scadenza del termine della stessa si collochi molto avanti nel tempo: se Tizio è invero tenuto a pagare euro 100 tra 10 anni e non è prevista alcuna attualizzazione del valore nominale attraverso clausole, nulla importa che il potere di acquisto della moneta sarà eventualmente diminuito nel tempo; alla scadenza del termine Tizio sarà infatti tenuto a pagare la somma dovuta in base al titolo dell’obbligazione.
Per salvaguardare il creditore contro il rischio della perdita di potere d’acquisto della moneta, le parti hanno la facoltà di stabilire che la somma dovuta sia variabile in relazione a determinati indici. A venire in soccorso sono dunque varie clausole tradizionali: ricordiamo, tra le più diffuse, la cosiddetta clausola d’oro, mediante la quale le parti stabiliscono che debba essere versata la somma di denaro equivalente al valore di una determinata quantità di oro al momento del pagamento, e le clausole di pagamento in una valuta straniera che si ritenga possedere un potere d’acquisto più stabile e meno soggetto a variazioni nel corso del tempo.
Impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni pecuniarie
In materia di obbligazioni pecuniarie, occorre evidenziare che la responsabilità del debitore sia valutata in modo particolarmente rigoroso. L’obbligazione pecuniaria non può invero estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, costituendo il denaro un genere che non subisce alcun perimento. In altre parole, esiste in ogni caso la possibilità di reperire denaro, data la sua convertibilità in tutti i beni presenti e futuri.
Nel caso delle obbligazioni pecuniarie, la responsabilità del debitore è pertanto tendenzialmente oggettiva, potendosi, al limite, giustificare il semplice ritardo nei rarissimi casi in cui l’impossibilità di pagare puntualmente sia non solo assoluta ma altresì oggettiva, e dunque riguardi non il singolo debitore ma potenzialmente qualsivoglia debitore. Un’impossibilità soggettiva, per converso, non può mai essere in grado di giustificare né l’inadempimento assoluto né il ritardo. Per completezza si segnala in questa sede come analogo principio sia sancito altresì in tema di obbligazioni generiche, la cui estinzione per impossibilità sopravvenuta costituisce un’ipotesi straordinaria, richiedendosi il perimento dell’intero genere. A titolo d’esempio, il rapporto obbligatorio consistente in un contratto di vendita avente ad oggetto un determinato quantitativo di frumento potrà potenzialmente estinguersi solamente nella remota ipotesi in cui perisca tutto il frumento esistente sul mercato.
Obbligazioni pecuniarie ed interessi
L’analisi delle obbligazioni pecuniarie nel nostro ordinamento giuridico non può prescindere dall’esamina del tema degli interessi.
Il denaro è invero un bene fruttifero che, in quanto tale, produce frutti civili, gli interessi, i quali si distinguono in diverse categorie di seguito elencate:
- interessi corrispettivi. Disciplinati all’articolo 1282 c.c., sono gli interessi generati in via automatica dalla concessione di un credito. Svolgono una marcata funzione remunerativa nei confronti del creditore, rappresentando il compenso dovuto dal soggetto debitore in cambio del godimento del denaro di proprietà altrui. I crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi “di pieno diritto”, ossia ex lege, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Nello specifico, la liquidità ricorre quando il credito sia di ammontare certo ovvero di ammontare accertabile mediante un semplice calcolo aritmetico, mentre l’esigibilità concerne, invece, l’infruttuosa scadenza dell’obbligazione, ossia che la prestazione possa essere immediatamente richiesta dal creditore, non essendo il credito sottoposto né a condizione sospensiva né ad alcun termine;
- interessi convenzionali. Tale tipologia di interessi trova la sua disciplina nell’articolo 1284 c.c., disposizione che stabilisce che le parti possono convenzionalmente prevedere degli interessi, la cui misura, in assenza di pattuizione, sarà quella legale. Se le parti intendono convenire interessi superiori alla misura legale, occorre che l’accordo rivesta la forma scritta. Tale tipologia di interesse è denominata “convenzionale” in quanto frutto di un accordo ed è dovuta altresì nel caso in cui la somma non sia ancora esigibile: la maturazione degli interessi convenzionali prescinde invero dai requisiti richiesti per la maturazione degli interessi corrispettivi, essendo le parti a decidere se, come e in che misura debbano essere corrisposti al debitore;
- interessi moratori. Interessi dovuti in ogni caso nell’ipotesi di mora, ossia al verificarsi del ritardo qualificato del debitore. La loro funzione è marcatamente risarcitoria del danno che derivi al creditore dal ritardo del suo debitore. Essi decorrono, in linea di massima, nella misura legale; se tuttavia, ai sensi dell’articolo 1224 primo comma c.c., prima della mora erano dovuti interessi convenzionali in misura maggiore di quella legale, gli interessi moratori decorrono nella medesima misura fissata dalle parti, in quanto, in caso contrario, il debitore trarrebbe un indebito vantaggio dal proprio ritardo qualificato. Aggiunge poi l’articolo 1224, secondo comma c.c. che la decorrenza degli interessi moratori, in ogni caso, non mette il debitore moroso al riparo dall’eventualità che il creditore dimostri un maggior danno e ne chieda il risarcimento: gli interessi moratori sono invero dovuti salvo la prova di un maggior danno da parte del creditore;
- interessi compensativi, per tali intendendosi una particolare forma di interesse prevista dalla legge in determinate ipotesi tipiche. Tra queste segnaliamo, in particolare, quella contemplata dall’articolo 1499 c.c.: nell’ambito di un rapporto di compravendita, l’acquirente è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo dovuto anche qualora questo non sia ancora esigibile, e ciò avviene, salvo diversa pattuizione, quando la cosa venduta o consegnata al compratore produca frutti od altri proventi. Il legislatore ha pertanto dettato una regola tendente ad evitare sperequazioni, muovendo dal seguente presupposto: se l’acquirente gode già del bene, ad egli già consegnato, e dei relativi frutti e proventi, è conforme ad equità che anche la somma dovuta all’alienante produca dei frutti.
L’articolo 1283 c.c. disciplina infine il fenomeno dell’anatocismo[7], consistente nella produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati. In particolare, la disposizione prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione tra le parti posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Informazioni
P. Schlesinger, A. Torrente, Manuale di Diritto Privato, Giuffré, 2019.
E. Lucchini Guastalla, Il contratto e il fatto illecito, Giuffré, 2020.
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile
[1] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Giuffré, 2019.
[2] Atto negoziale unilaterale con cui il dichiarante si impegna ad eseguire una determinata prestazione in favore di un altro soggetto.
[3] Soggetto capace di agire assume scientemente, senza alcun obbligo né alcun divieto da parte dell’interessato, la gestione di uno o più affari di un altro soggetto il quale non è in grado di provvedervi autonomamente.
[4] Figura di obbligazione legale consistente nella restituzione del pagamento effettuato ma non dovuto.
[5] Vantaggio di natura patrimoniale che un soggetto consegue a danno di un altro soggetto senza che abbia titolo ad ottenerlo ed a spese di quest’ultimo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni.
[6] Negozio giuridico con il quale un soggetto, denominato fideiussore, garantisce un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.
[7] Sul tema si veda: E. Wang, La nozione di anatocismo bancario, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/18/anatocismo-bancario/

Elena Wang
Ciao, sono Elena. Nata ad Alessandria da genitori cinesi, ho conseguito il diploma di maturità linguistica presso l'IISS Saluzzo-Plana. Sono una studentessa al IV anno di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi e sto attualmente trascorrendo un semestre di studio presso l'University of St. Gallen in Svizzera. Mi definisco una persona curiosa ed intraprendente, mi piace mettermi in gioco e cimentarmi in nuove sfide. I miei interessi accademici si concentrano sui profili nazionali e comparati del diritto commerciale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a settembre 2021.