La rieducazione del condannato: analisi delle finalità della pena nell’ordinamento penale e penitenziario italiano

 

Premessa: le teorie della pena

Nel corso dei secoli il sistema delle sanzioni penale ha progressivamente mitigato la sua durezza: si è passati da un ordinamento in cui dominavano pene efferate e corporali, spesso infamanti, ad un sistema penale in cui la pena detentiva ha guadagnato spazio rispetto alle pene disumane del passato, fino all’abolizione totale della pena di morte in molti paesi[1].

Invero, per molto tempo ancora il carcere, inteso sempre più come luogo di marcescenza, promette di conservare un ruolo centrale negli ordinamenti penali.

In tal senso, è tuttora attuale domandarsi quali siano gli scopi che giustificano l’inflizione ad un essere umano, deliberata da parte dello Stato, della privazione della libertà personale.

La risposta a questo interrogativo può rinvenirsi nelle teorie della pena, che – pur nella loro vastità – possono ricondursi a tre filoni fondamentali.

Si tratta, in primis della teoria retributiva, in forza della quale la pena è un male inflitto dallo Stato per compensare, ovvero “retribuire”, il male che il condannato ha inflitto ad un altro uomo o alla società[2]. Questa teoria si disinteressa degli effetti della pena, in quanto punisce perché è giusto e non perché la pena sia utile in vista di qualsivoglia finalità[3].

Diversamente, tali considerazioni finalistiche sono state abbracciate dalle teorie c.d. preventive, le quali sono incentrate proprio sugli effetti della pena. In particolare, la teoria generalpreventiva legittima la pena come strumento capace di orientare le scelte dei consociati, facendo leva, da un lato, sugli effetti intimidatori correlati al contenuto afflittivo della pena e, dall’altro, mediante l’azione pedagogica della norma penale.

Da ultimo, la teoria specialpreventiva percepisce la pena quale strumento per prevenire il compimento di ulteriori futuri reati da parte del condannato. A ben vedere, tale fine ultimo può essere raggiunto mediante tre direttive: la risocializzazione, ovvero l’aiuto al condannato al reinserimento sociale; l’intimidazione, di cui sono destinatari gli autori di reato per i quali la pena non può essere strumento rieducativo; infine, la nautralizzazione, quando il destinatario della pena non appaia suscettibile né di risocializzazione né di intimidazione, tale per cui la pena è volta a rendere il soggetto inoffensivo nei confronti della società.

Le teorie anzidette, tuttavia, non sono in grado di fornire una risposta assoluta all’interrogativo di base, ciò in quanto sono fortemente influenzate dal quadro costituzionale del singolo ordinamento in un dato momento storico. Di conseguenza, la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema.

 

Il panorama italiano: il principio di rieducazione del condannato

La nostra Costituzione cristallizza nell’art. 27 il significato di responsabilità penale e la funzione della pena e recita al comma 3 “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Dalla lettura dell’articolo emergono due principi fondamentali, ossia:

  • il principio di umanità della pena, in forza del quale il legislatore non può prevedere pene le cui modalità siano lesive del rispetto della persona e
  • il principio della finalità rieducativa della pena, secondo cui le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società.

 

In tale prospettiva, la nostra Costituzione prevede la rieducazione quale finalità ideologica della pena. In particolare, è compito dello Stato favorire la presenza delle condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso, creando così i presupposti perché, una volta in libertà, non commetta nuovi reati.

Va da sé, a maggior ragione, che un sistema fondato solo sull’intimidazione generale produca effetti di astio e tenda a strumentalizzare il reo, ovvero a spettacolarizzare la giustizia.

Del resto, la pena non è una vendetta sociale e solo laddove sia orientata alla rieducazione del condannato e alla sua risocializzazione riuscirà concretamente ad aspirare al debellamento della recidiva. In tal modo, infatti, si offre al condannato la possibilità di orientare la propria esistenza nel rispetto di quella altrui, conformemente alle regole del vivere sociale.

 

Lo scopo della pena nello stadio giudiziale

Una volta accertato che il fatto concreto integra il modello astratto previsto dalla norma incriminatrice, il giudice pronuncia condanna e infligge la pena, scegliendola all’interno dei tipi previsti dalla legge.

In proposito, l’art. 27 Cost. impone al giudice di orientare le sue scelte in funzione della finalità rieducativa del condannato: egli dovrà scegliere la pena, nonché il quantum, proporzionata rispetto al concreto reato commesso. Diversamente, qualsiasi prospettiva di rieducazione sarebbe frustrata laddove il condannato avverta la pena quale incomprensibile vessazione.

Ciò comporta che, nel giudizio posto in essere alla stregua del principio di proporzionalità, si impone quale limite invalicabile il principio costituzionale di colpevolezza ex art. 27 co. 1 Cost.

Inoltre, attualmente, il sistema sanzionatorio delineato dal nostro ordinamento risulta notevolmente arricchito grazie ad un discreto arsenale di sanzioni alternative al carcere “breve”[4], tanto che si configura come un sistema sanzionatorio policentrico. Esso è affiancato da sottosistemi caratterizzati da pene principali diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria – basti pensare al sottosistema delle pene inflitte dal giudice di pace – e da sanzioni sostitutive che fanno ormai parte in modo stabile della macchina giudiziaria. Tali sanzioni alternative sono state introdotte con l’intento di differenziare il trattamento sanzionatorio laddove ciò fosse più conveniente in base alle esigenze di rieducazione del condannato.

 

La rieducazione del condannato nell’esecuzione della pena

Una volta inflitta la pena, questa deve essere eseguita mediante gli organi dell’esecuzione penale.

Anche in questa fase, la logica rieducativa rappresenta il filo conduttore dell’intera legge sull’ordinamento penitenziario[5], che cerca di realizzare in varie forme l’imperativo costituzionale.

Vengono così eliminate alcune forme di mortificazione della personalità del detenuto, il quale ha in dotazione abiti propri, può acquistare il cibo, vede garantita la sua igiene personale, nonché una sfera di riservatezza. E, ancora, vengono potenziati i tradizionali strumenti di aiuto al condannato, quali l’istruzione o il lavoro, volti a colmare il deficit di socialità anche mediante l’apertura del carcere verso l’esterno con i colloqui telefonici, i contatti con i parenti, l’accesso a giornali, radio e televisioni. Infine, sono stati progressivamente inseriti alcuni aspetti di umanizzazione del trattamento penitenziario che consentono di riallacciare i rapporti con la società, trascorrendo periodi più o meno lunghi fuori dal carcere, mediante permessi, licenze, lavoro all’esterno e semilibertà.

Nella fase di esecuzione della pena, tuttavia, la rieducazione del condannato incontra alcuni limiti. In altri termini, insomma, l’opera di rieducazione non può essere imposta al reo, al quale può essere solo offerta sotto forma di aiuto. In questi casi, la rieducazione deve cedere il passo alla neutralizzazione del condannato che non appaia suscettibile di reinserimento sociale, ovvero degli effetti intimidatori della pena.

A tal proposito, come ben noto, si pone il problema degli artt. 4 bis e 41 bis ord. pen.[6], che designano un regime speciale di esecuzione della pena per gli autori di reati gravissimi, per lo più commessi nel quadro della criminalità organizzata.

 

Conclusione

Ricostruire l’individuo nella sua relazione con la società è un obiettivo molto arduo e, in questa prospettiva, tutte le iniziative che mirano ad utilizzare il tempo della carcerazione e, più in generale, dell’esecuzione della pena sono una scommessa vinta di solidarietà sociale.

Maggiormente vicini ci si pone al condannato, che in primo luogo deve essere visto come un essere umano, più efficacemente si può attivare un processo di valorizzazione della sua individualità, in un’ottica di responsabilizzazione e, di conseguenza, di rieducazione.

In questo senso, dunque, la pena non è volta ad infliggere un tormento al condannato, non è una vendetta della società per il male causato dal reo, non è la crudeltà della pena ma l’infallibilità, la certezza della stessa a renderla efficace e funzionale.

La pena non può guardare al passato ma deve volgere lo sguardo al futuro in una funzione di prevenzione generale, che consiste nel distogliere la collettività dall’idea di poter commettere un reato simile e in una funzione di prevenzione speciale, affinché il reo non ripeta lo stesso crimine.

In definitiva, è evidente che il principio di rieducazione del condannato “rappresenti, di per sé, il miglior baluardo dinanzi al rischio di un cedimento a prassi o, peggio ancora, a previsioni normative di contenuto inumano o degradante[7].

Informazioni

BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 2014.

DOLCINI, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali, Ricordando Vittorio Grevi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012.

FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte generale, VI ed., Bologna, 2009.

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/La%20rieducazione%20del%20condannato_Dolcini_Pavia.pdf.

https://www.osservatoriodiritti.it/2021/04/22/pena-di-morte-nel-mondo-usa-cina-stati-oggi/ .

http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/23/diritto-alla-corrispondenza-dei-detenuti/.

MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, V ed., Milano, Giuffrè, 2015.

MARINUCCI, Note sul metodo della codificazione penale, in AA.VV.,Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettive, Milano, 1993.

MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, I Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013.

PAGLIARO, Per un nuovo codice penale, in Dir. pen. e proc., 1995.

GREVI, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, V. III, Padova, CEDAM, 2012.

VALIA, I diritti del recluso tra legge 354/1975, Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Rass. penit. e crimin., 1999.

VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961.

VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni, in Rass. penitenz. e crimin., 1982.

ZUCCALÀ, Della rieducazione del condannato nell’ordinamento positivo italiano, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, Atti del II Convegno di diritto penale, 1963, Bressanone, Padova, 1964.

[1] Secondo dati aggiornati ad aprile del 2021, 144 stati hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi, 108 dei quali per tutti i reati. Come dichiarato dalla segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, «sono aumentati gli stati abolizionisti ed è diminuito il numero delle esecuzioni note. Il mondo è più vicino a consegnare ai libri di storia questa punizione crudele, inumana e degradante. Alla fine del 2020 un numero record di 123 stati ha approvato la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per una moratoria sulle esecuzioni. La pressione sugli altri stati sta aumentando. La Virginia è da poco diventata il primo stato del sud degli Usa ad abolire la pena di morte, mentre il Congresso si avvia a esaminare svariate proposte di abolizione a livello federale». V. https://www.osservatoriodiritti.it/2021/04/22/pena-di-morte-nel-mondo-usa-cina-stati-oggi/ .

[2] La stessa Corte Costituzionale fin dal 1966, con la sentenza n. 12, ha spiegato che i due precetti devono essere letti in un contesto unitario perché “da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in un’azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza”.

[3] Nella sua forma più primitiva, la teoria retributiva della pena trova espressione nella legge del taglione. Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, V ed., Milano, Giuffrè, 2015.

[4] Locuzione utilizzata per indicare i condannati alla reclusione per una pena detentiva di breve durata.

[5] L. 26 luglio 1975, n. 354, in G.U., 9 agosto 1975, n. 212, S.O e successive modifiche.

[6] Per approfondire, sul punto, v. la riflessione a margine del regime di rigore dettato dall’art 41 bis o.p., in http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/16/41bis-esigenze-cautelari-riconoscimento-diritti-detenuto/ .

[7] Cfr. V. GREVI, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, V. III, Padova, CEDAM, 2012.