Un’analisi dei principi del processo penale minorile: le principali fonti internazionali e il loro recepimento nella normativa nazionale
I principi del processo penale minorile: la Convention on the Rights of the Child
Un grande contributo per lo sviluppo di un processo penale a misura di minore è stato dato dalle fonti legislative europee e internazionali. Infatti l’assetto normativo di un processo penale a carico di imputati minorenni è volto all’affermazione di un sistema sanzionatorio e processuale differenziato, responsabilizzante ed educativo.
Lo strumento giuridico vincolante rivoluzionario per eccellenza in tema di diritti dei minori è sicuramente la Convention on the Rights of the Child[1] (da adesso, CRC), che ha investito anche l’ambito del diritto penale minorile con alcuni principi cardine che si ritrovano nelle precedenti e successive fonti europee e nazionali:
- il trattamento penale deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale dei minori autori di reato,
- l’obbligo degli Stati firmatari a fissare un’età imputabile al di sotto della quale nessun minore può essere condannato,
- il ricorso alle misure alternative alla carcerazione/detenzione,
- l’obbligo di tutela dei minori nel procedimento penale e la loro entrata nel circuito penale come ultima scelta.
Tali principi si riscontrano negli artt. 37, 39 e 40 della CRC, i quali promuovono un approccio orientato ad una “child-friendly justice”.
Analizzando nello specifico tali principi, l’art. 37[2] investe l’ambito penale minorile esprimendo non solo il divieto di sottoporre i minori a tortura o altri trattamenti inumani e degradanti, compresi la pena capitale o l’ergastolo senza possibilità di rilascio, ma anche il diritto del minore ad avere un equo processo, permettendogli un’adeguata assistenza in giudizio, nonché il diritto alla contestazione della privazione della propria libertà dinanzi a un tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e ad una pronta/veloce decisione in merito, evitando lungaggini processuali.
Tali misure devono essere inserite all’interno del contesto politico-legislativo di ciascuno Stato firmatario della Convenzione, come espresso dall’art. 40[3] CRC, secondo cui gli Stati firmatari devono promuovere il senso di dignità e valore del minore, tenendo in considerazione l’età imputabile e la promozione del reinserimento del minore con un ruolo costruttivo all’interno della società. Tutto questo è reso possibile se si garantisce la messa in atto di programmi di istruzione e formazione professionale e altre alternative alla detenzione. Un’attenzione nuova è data anche alla figura della vittima di minore età, dove all’art 39[4] della suddetta Convenzione, in cui si menziona la protezione dei minori vittime violenze sessuali, abbandono, sfruttamento di ogni genere, abusi, torture, armi conflitto e tratta attraverso l’assistenza che deve avvenire in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del bambino.
Altre fonti di diritto internazionale
Precursori di tali principi sono altri due documenti internazionali importanti, rispettivamente:
- le Regole Minime per l’amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino) del 1985 e
- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 20 del 1987.
In particolare le Regole di Pechino si avvicinano maggiormente all’affermazione dei principi poi ritrovati nella CRC e recepiti dal nostro ordinamento. Infatti stabiliscono la differenziazione della regolamentazione processuale e sanzionatoria tra adulti e minorenni (art.2), i quali sono penalmente responsabili solo se hanno superato la soglia minima di quattordici anni (art.4), la specializzazione degli organi minorili (art. 5-6), il diritto di difesa e di assistenza affettiva e psicologica, nonché la presunzione d’innocenza e il diritto al silenzio (art.7), la residualità della carcerazione (art.11).
Principi, questi, ripresi a livello europeo dalla Raccomandazione citata sopra con un particolare focus riguardo l’uscita del minorenne dal circuito giudiziario mediante misure alternative e di ricomposizione del conflitto da parte dell’organo che esercita l’azione penale.
In tal senso è stata recepita a livello nazionale nel Codice del processo penale minorile (Dpr 448/1988), la considerazione della pena detentiva nei confronti del minore come ultima scelta e applicabile per la più breve durata possibile. Se il ricorso alla detenzione è necessario, lo stesso Codice, in ossequio all’art.37 CRC, prevede che ogni minore detenuto sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere in considerazione le esigenze delle persone della sua età.
Il recepimento dei principi internazionali nel codice del processo penale minorile italiano (D.p.r. 448/1988)
I suddetti principi internazionali sono stati recepiti ufficialmente con l’introduzione del Codice del processo penale minorile ovvero del D.p.r 448/1988, un corpus normativo fondamentale per la costruzione di un processo a misura di minore.
Specificatamente, l’articolo 1 c.p.p. min[5] esprime fin dal primo comma i due principi cardine attorno ai quali verte il sistema di giustizia minorile:
- Il principio di sussidiarietà, in base al quale laddove l’Istituto processuale non trovi regolamentazione specifica in tali disposizioni normative c.d sussidiarietà fisica, si osserveranno le disposizioni contenute nel DPR 447/1988;
- Il principio di adeguatezza applicativa, detto anche da parte di alcuna dottrina sussidiarietà logica, per cui l’interprete (ovvero il giudice) è tenuto ad un’opera di adattamento che non può limitarsi al mero rinvio, ma dovrà essere valutata caso per caso l’adeguatezza delle disposizioni alle esigenze del minorenne.
A questi due macro principi che reggono l’impianto dell’intero processo minorile, ne derivano altri dotati di applicazione maggiormente concreta quali:
- Principio di minima offensività del processo: esso si basa sul fatto che per il minore il processo deve arrecare il minor danno possibile. A tal fine il D.p.r. 448/1988 contiene alcuni istituti fondamentali quali la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 c.p.p min). Questo istituto mette in evidenza lo scopo di eliminare la natura afflittiva del processo nel momento in cui si constati la tenuità del fatto e l’occasionalità della condotta, rispondendo così all’esigenza educativa del sistema.
- Principio di de-stigmatizzazione: principio a tutela dell’identità sociale del minore che prevede non solo il divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento (art.13 c.p.p. min) ma anche udienze a porte chiuse (art. 33 c.p.p. min.), disposizioni restrittive riguardanti le iscrizioni nel casellario giudiziale, nonché al fine di mantenere una percezione sociale positiva del minore, l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare le necessarie cautele nell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.
- Principio di indisponibilità del rito e dell’esito del processo: il processo penale minorile è dominato dal principio di indisponibilità del rito, in quanto il giudice può disporre la traduzione coattiva dell’imputato non comparso (art. 31 c.p.p. min.) nonché, a differenza del procedimento degli adulti il divieto di patteggiamento della pena.
- Principio di residualità della detenzione: molte le norme che nel codice del processo penale minorile (D.p.r. 448/1988) recepiscono il principio della pena detentiva come extrema ratio quali ad esempio l’art. 23 c.p.p. min in tema di custodia cautelare che delimita in termini stringenti i casi in cui vi si possa ricorrere. Inoltre la sentenza n.168/1994 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’incompatibilità della previsione della pena dell’ergastolo per minorenni proprio in violazione degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost.
Conclusioni
Il processo penale minorile per la sua conformazione specifica deve tendere al contemperamento dell’esigenza di accertamento del fatto di reato e di quella educativa propria del minore.
Nonostante siano stati effettuati profondi interventi dalla legislazione internazionale e nazionale volti alla tutela del minore autore di reato, molto è ancora da fare.
Numerosi sono gli Stati che non solo non hanno fissato un’età imputabile ma anche che parificano il trattamento carcerario adulto nei confronti dei minori, non prevedendo specifiche misure alternative o specifici ambienti che non contrastino con il loro sviluppo psico-fisico.
Nel nostro ordinamento grazie al Codice del processo minorile (D.p.r n.448/1988) non solo sono stati recepiti i principi internazionali in tema di tutela del minore autore di reato,ma anche si è costruito un sistema di giustizia differenziato improntato sulla vulnerabilità del minore che entra nel circuito penale.
Informazioni
“Il processo penale minorile. Con formulario e Giurisprudenza” a cura di Armando Macrillò, Fulvio Filocamo, Guido Mussini, Debora Tripiccione, Maggioli Editore,III Ed.,2017
The United Nations Convention on the Rights of the Child. (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx )
Codice processo penale minorile – D.P.R. 448/1988 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 20 del 1987 (https://rm.coe.int/168070ce24 )
Regole Minime per l’amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino) 1985(https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/united-nations-standard-minimum-rules-for-the-administration-of-juvenile-justice-the-beijing-rules/ )
Articoli correlati http://www.dirittoconsenso.it/2021/05/19/ordinamento-penitenziario-minorile/
[1] The United Nations Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49 (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx )
[2] Art. 37, CRC: “[…](a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. […](c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults[…](d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance[…].”
[3] Art.40, ibi: “1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child’s sense of dignity and worth, which reinforces the child’s respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child’s age and the desirability of promoting the child’s reintegration and the child’s assuming a constructive role in society.[…].”
[4] Art.39, ibi:“States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.”
[5] C.p.p. min abbr. per codice del processo penale minorile

Giulia Baldissera
Ciao, sono Giulia. Studentessa e laureanda alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Sono mediatrice sociale e penale del Centro di Mediazione di Padova. Junior fellow del FamTech Institute, osservatorio che si occupa di ricerca e sensibilizzazione in tema diritto di famiglia e nuove tecnologie. Ho effettuato alcune esperienze all'estero come la "Frontiers of Children Rights" summer school alla Leiden University e come Elsa Delegate alla 87th Session Committee on the rights of the Child (OHCHR). Sono appassionata di diritto minorile, diritto penale minorile, esecuzione penale e giustizia riparativa.