Breve analisi degli elementi e del funzionamento del giudizio abbreviato, rito speciale del processo penale

 

Il giudizio abbreviato come procedimento speciale

Il giudizio abbreviato rientra tra i cosiddetti riti penali speciali[1], i quali si pongono come alternative rispetto al rito principale.

I riti speciali rispondono essenzialmente ad una esigenza economica: la loro instaurazione consente all’ordinamento un notevole risparmio di risorse oltre che di abbattimento dei costi processuali, ma per giustificare tali finalità è necessario che sussistano specifiche condizioni enunciate dalla legge. Poiché il risvolto della medaglia è rappresentato da una compressione delle protezioni costituzionali generalmente corrisposte all’imputato, come il diritto di difesa, il giudice naturale e la presunzione di innocenza, si rende opportuno un adeguato bilanciamento tra l’efficienza del sistema processuale e la protezione dei diritti individuali[2].

I riti speciali presentano perciò delle peculiarità rispetto al rito penale ordinario. Nel caso del rito abbreviato, le principali caratteristiche che lo contraddistinguono sono

  • Contrazione: questo rito è privo della fase dibattimentale, perciò idoneo ad essere deciso nella fase dell’udienza preliminare. L’imputato è consapevole che ricorrendo al rito abbreviato non potrà usufruire delle garanzie e delle facoltà di difesa direttamente connesse al dibattimento;
  • Consensualità/premialità: questo rito si instaura su una scelta volontaria da parte dell’imputato[3]. La ragione per cui un imputato rinuncia ad importanti garanzie come quelle dibattimentali è connessa alla premialità di questo rito, ovvero la possibilità di ottenere un cospicuo sconto di pena.
  • Vocazione inquisitoria: il rito abbreviato è fondato essenzialmente su atti di parte, per lo più del pubblico ministero.

 

Alla luce di questa prime caratterizzazioni, passiamo ora ad una disamina più completa del giudizio abbreviato.

 

L’ambito di applicazione e i presupposti del giudizio abbreviato

L’ambito di applicazione del giudizio abbreviato è piuttosto vasto. Risulta infatti più semplice delineare quelle che sono le ipotesi precluse all’accesso a tale rito. Esso non può essere richiesto per:

  1. i reati punibili con l’ergastolo
  2. i reati punibili con la sanzione interdittiva perpetua, nel caso di processo a carico di persone giuridiche.

 

La legge prevede due diverse tipologie di giudizio abbreviato. Possiamo distinguere

  • un giudizio abbreviato fondato su una richiesta semplice, con la quale l’imputato si limita a chiedere di essere giudicato all’udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438 comma 1, c.p.p.). In questo caso il giudice dispone tale rito senza compiere alcun vaglio di merito;
  • un giudizio abbreviato fondato su una richiesta complessa o condizionata: nella richiesta l’imputato pone appunto come condizione quella di assumere determinati mezzi di prova, ulteriori rispetto a quelli presentati dal P.M., sulla base di presunte lacune negli atti frutto delle indagini. Stante questo ulteriore elemento di complessità, in questo caso sarà necessario un controllo di ammissibilità da parte del giudice per questa tipologia di rito[4].

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’iniziativa per l’instaurazione del giudizio abbreviato è rimessa esclusivamente all’imputato o al suo difensore, purché munito di procura speciale, in quanto trattasi di un atto personalissimo. Non è quindi necessario un consenso del P.M., avendo peraltro ritenuto la Corte Costituzionale che tale rito sia compatibile con il principio della parità delle parti: il pubblico ministero è comunque tenuto a svolgere delle indagini complete, anche in vista di una possibile richiesta dell’imputato di accedere a tale rito.

Affinché l’udienza preliminare sia trasformata da udienza filtro ad udienza di merito, ovvero sede della decisione del giudizio, e di ottenere uno sconto di pena, l’imputato è consapevole di dover effettuare una serie di rinunce.

Egli rinuncia:

  • Al diritto alla prova, in modo totale o parziale a seconda della tipologia di rito abbreviato scelto;
  • Al contraddittorio nella formazione della prova;
  • Ad eccepire vizi procedurali, in quanto la richiesta funge da sanatoria di pregresse nullità, purché non insanabili;
  • Ad eccepire cause di inutilizzabilità della prova che derivino da una inutilizzabilità fisiologica, ovvero a tutela della formazione dibattimentale della prova. Restano invece valide le inutilizzabilità patologiche della prova[5];
  • Ad eccepire l’incompetenza territoriale.

 

Termini per la richiesta

L’imputato che intenda fare ricorso allo strumento del giudizio abbreviato è tenuto a farne richiesta entro termini ben precisi.

Secondo l’articolo 438 comma 2 c.p.p. questa deve essere presentata durante l’udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero e al più tardi durante le conclusioni del proprio difensore.

Una volta effettuata la richiesta il giudice dovrà effettuare un vaglio di ammissibilità sulla stessa. Esso si presenta in modo diverso a seconda che riguardi una richiesta semplice o una richiesta complessa.

Nel caso di richiesta semplice infatti il controllo sarà di tipo meramente formale, ovvero improntato sulla verifica che la richiesta sia stata fatta entro i termini previsti e che sia frutto di una scelta volontaria dell’imputato. Se l’esito di tale controllo risulta positivo di procederà con l’instaurazione del giudizio abbreviato, mentre nel caso contrario questo non potrà più essere richiesto[6]. La richiesta semplice, giova ribadirlo, comporta una totale rinuncia al diritto alla prova dell’imputato[7].

Nel caso di richiesta complessa invece il vaglio sarà più articolato, in quanto oltre che gli stessi presupposti della richiesta semplice, si dovrà verificare che la richiesta di integrazione probatoria sia effettivamente necessaria. Il rito abbreviato di tipo condizionato infatti rappresenta uno scostamento dalla finalità di economia processuale che sorregge questo tipo di giudizio, motivo per il quale la verifica dovrà essere fondata sul criterio della necessarietà, ossia della pertinenza e della non superfluità della prova richiesta[8]. Se la richiesta viene rigettata, sarà comunque possibile effettuare una rinnovazione della richiesta, se invece viene accettata verrà direttamente disposto il giudizio abbreviato.

 

Svolgimento procedurale

Con riguardo allo svolgimento procedurale, il rito si svolge in camera di consiglio salvo che l’imputato non chieda che venga svolto nella forma della pubblica udienza, ossia con ammissione del pubblico. All’udienza in camera di consiglio partecipano le parti principali del procedimento, ossia l’imputato, il suo difensore e il pubblico ministero. Anche una eventuale parte civile può prendervi parte, ma una sua non accettazione del rito non sarà in grado di arrestarne lo svolgimento, comportando invece l’uscita della parte civile dal processo penale[9].

Lo svolgimento dell’udienza varia in relazione al tipo di rito abbreviato in oggetto. Qualora si tratti infatti di rito con richiesta semplice, abbiamo detto che non sono previste integrazioni probatorie e che il giudizio è idoneo ad essere deciso allo stato degli atti. A ben vedere però, esiste la possibilità per il giudice di assumere d’ufficio alcune prove qualora lo ritenga necessario per la decisione. In questo caso potrà essere assunto qualsiasi mezzo di prova, indipendentemente dal dispendio di tempo che comporta, stante la non revocabilità dell’ordinanza che ha ammesso il rito con richiesta semplice.

Qualora il rito in esame sia stato invece disposto sulla base di una richiesta complessa dell’imputato, il giudice deve assumere le prove indicate dall’imputato, facendo comunque salva la possibilità per il pubblico ministero di ottenere l’ammissione di prove contrarie a quelle indicate dall’imputato.

Ben si comprende come vi sia la possibilità, a seguito dell’ammissione di nuove prove, che possa verificarsi un mutamento dell’imputazione: la legge fa salvi in questi casi l’applicabilità dell’art. 423 c.p.p.

 

La decisione

Occorre innanzitutto precisare che la legge nulla dispone riguardo a quale giudice debba decidere la causa. Ci si è domandati infatti se dovesse trattarsi necessariamente dello stesso giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato o se potesse essere diverso. Sulla base del principio di immediatezza si può ritenere che debba trattarsi del medesimo giudice, in quanto sarebbe incongruo che il giudizio fosse reso da un giudice diverso da quello che ha vagliato l’ammissibilità del rito[10].

Per quel che concerne la decisione, si applicano qui le stesse norme previste per la sentenza dibattimentale, in particolare quelle previste agli artt. 529 ss. del codice di procedura penale. Come nel rito ordinario infatti, anche nell’abbreviato per poter disporre una condanna è necessario che la responsabilità penale sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché in caso contrario dovrebbe senz’altro emettersi sentenza di proscioglimento.

Per quanto concerne gli elementi che fondano la decisione, si tratta di:

  • Atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
  • Eventuali atti di indagine suppletiva.

 

Oltre a questi due elementi, che rilevano soprattutto per quanto concerne la fase che precede la richiesta, si aggiungono anche le prove assunte nell’ambito del rito abbreviato e gli eventuali atti di indagini difensive presentate con la richiesta.

Nel disporre la condanna, il giudice diminuisce la pena di un terzo quando si procede per un delitto e della metà quando si procede per una contravvenzione. Lo sconto si applica alla pena considerata in concreto, quindi al netto anche di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti[11].

La sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato è appellabile. In particolare, le sentenze di proscioglimento sono appellabili dal pubblico ministero ma non dall’imputato (salvo che siano per vizio totale di mente), mentre quelle di condanna possono essere appellate dal pubblico ministero solo se si tratta di condanna per un reato diverso da quello che era contenuto nell’imputazione. Non sono invece mai soggette ad impugnazione, nemmeno dal condannato, le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Si precisa che anche il giudizio di secondo grado è destinato a svolgersi in camera di consiglio.

Informazioni

COMPENDIO DI PROCEDURA PENALE, G. Conso, V. Grevi, decima edizione, 2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM

[1] Gli altri riti speciali che si possono annoverare sono l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e la sospensione del procedimento con messa alla prova.

[2] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 566

[3] Prima della riforma intervenuta nel 1999 con la c.d. Legge Carotti, era rimessa al P.M. la facoltà di fornire il proprio consenso all’instaurazione di questo rito, non essendo sufficiente che l’imputato ne manifestasse la volontà.

[4] Per approfondimenti relativi al giudizio abbreviato di tipo condizionato, si rimanda all’articolo su DirittoConsenso Giudizio abbreviato condizionato: criteri di ammissibilità, di Viviana Simi, 21 ottobre 2020, http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/21/giudizio-abbreviato-condizionato-criteri-ammissibilita/

[5] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 592

[6] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 594 e 595.

[7] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 597.

[8] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 596.

[9] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 599.

[10] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 605.

[11] Compendio di Procedura Penale, G. Conso, V. Grevi, decima edizione,2020, Milano, Wolters Kluwer, CEDAM, p. 606.