Che funzioni ha il consiglio comunale? Come si compone? E quali sono i casi di scioglimento?
Composizione del consiglio comunale
Il consiglio comunale è composto dai consiglieri che sono eletti direttamente dai cittadini in concomitanza con l’elezione del sindaco ed è l’organo rappresentativo della volontà politica popolare. In merito al numero dei componenti del consiglio comunale il legislatore è più volte intervenuto nel corso degli ultimi anni.
Il numero dei consiglieri stabilito dall’art. 37 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) è stato oggetto di riduzione del 20% con la L. n. 191/2011 per tutti i comuni, mentre un’ulteriore riduzione si è avuta per i comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti con l’art. 16, c. 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011.
Quanto alla rappresentanza di genere la L. n. 215/2012 ha stabilito disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza di genere anche nei consigli comunali. L’art. 2 della l. n. 215/2012 ha modificato le regole sia della composizione delle liste sia nella fase di votazione per l’espressione della preferenza. Per quel che riguarda la composizione delle liste, la disciplina è differente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali pur avendo previsto la norma che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, non vi è alcun vincolo di quote. Per tutti gli altri comuni, invece, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Per questi comuni è prevista la possibilità per gli elettori di esprimere anche due preferenze, purché riguardino candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza[1].
Ricordo, inoltre che il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge ad eccezioni di particolari sedute dove è previsto un quorum diverso.
Ruolo e funzioni del consiglio comunale
Le competenze del consiglio comunale sono attribuite ai sensi dell’art. 42 del TUEL.
Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il sindaco, il presidente, gli assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile.
L’art. 38 del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco[2].
Il regolamento consiliare è atto fondamentale per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del consiglio.
Gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale riguardano: lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.
La competenza del consiglio comunale non è di carattere generale, ma risulta limitata ad alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, ma rispetto a tali atti, la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva, tassativa. Non possono essere svolte da altri organi, tranne quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla giunta a condizione che siano ratificate antro 60 giorni dal consiglio, a pena di decadenza[3].
Lo scioglimento del consiglio comunale
Il consiglio comunale rimane in carica per 5 anni a decorrere dalla data dell’elezione, mentre cessano collettivamente dalla carica nelle ipotesi di fine della consiliatura o di scioglimento del consiglio per una delle cause specifiche previste dal TUEL.
I casi di scioglimenti straordinario del consiglio sono diversi e tutti individuati specificamente nel d.lgs. 267/2000. Gli articoli 52[4], 141[5], 143[6], 193[7], 247[8] e 262[9] riportando ipotesi nelle quali l’organi può essere sciolto.
L’art. 141 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Secondo la vigente normativa, lo scioglimento è disposto per i motivi previsti dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000.
Tra i vari motivi si procede allo scioglimento del consiglio comunale:
- per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
- per impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
- per ipotesi tipizzate dalla legge in caso di dimissioni del sindaco, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso;
- dimissioni di oltre la metà (ultra dimidium) dei consiglieri, riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga;
- per approvazione di una mozione di sfiducia (art. 52 del d.lgs. 267/2000);
- per mancata approvazione del bilancio e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio (art.193 del d.lgs. 267/2000);
- per omissione della deliberazione di dissesto finanziario con conseguente intervento sostitutivo dell’organo regionale di controllo (art. 247 del d.lgs. 267/2000);
- per inosservanza dei termini previsti dall’istruttoria per la formulazione del bilancio riequilibrato (art. 262 del d.lgs. 267/2000).
Come è disposto lo scioglimento?
Lo scioglimento del consiglio comunale, su proposta del Ministro dell’Interno, è disposto con decreto del Capo dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato immediatamente al Parlamento. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione straordinaria.
Merita particolare attenzione la disciplina dettata dall’art. 143 del d.lgs. 267/2000, modificata con la l. 94/2009 e successivamente con il d.l. 113/2018, che prevede specifiche ipotesi di scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, applicabile nei casi in cui emergano concreti, univoci e rilevanti elementi con la criminalità organizzata[10].
In riferimento allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni di tipo mafioso si è sancito più volte che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose “costituisce una misura straordinaria di prevenzione, finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell’autogoverno locale”[11].
Informazioni
A.A.V.V., Agenda dei Comuni, Caparrini, 2012
D.lgs. 267/2000 – Testo Unico sugli Enti Locali. Link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig
Lo scioglimento del consiglio comunale in Autonomie Locali
SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2019, n.8864
[1] SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019
[2] SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019
[3] A.A.V.V. “Agenda dei Comuni”, Caparrini, 2012
[4] Art. 52 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Mozione di Sfiducia”.
[5] Art. 141 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”.
[6] Art. 143 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”.
[7] Art. 193 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
[8] Art. 247 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Omissione della deliberazione di dissesto”.
[9] Art. 267 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.
[10] Per approfondimenti sul tema consultare “Lo scioglimento dell’amministrazione comunale per mafia” in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/23/scioglimento-amministrazione-comunale-per-mafia/ e “La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione” in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/08/lotta-alla-corruzione-pubblica-amministrazione/
[11] T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2019, n.8864

Marco Amoroso De Respinis
Ciao, sono Marco. Sono nato nel 1996 a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Laureato in Giurisprudenza nel 2020 presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo una tesi in Diritto Amministrativo; attualmente sono praticante avvocato ed iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professione Legali. Amante del diritto, affianco questa mia passione alla sensibilizzazione del mio territorio, sinergia tra la storia, la cultura e il sociale.