Punti salienti e contenuto della risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale dell’ONU contro il traffico illecito di beni culturali
Introduzione alla risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale
Prima di introdurre la risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale dell’ONU ritengo importante spiegare a grandi linee alcuni elementi dell’Assemblea Generale:
- L’Assemblea Generale è l’organo plenario delle Nazioni Unite, cioè l’organo in cui partecipano sia gli Stati membri dell’ONU che le organizzazioni che sono riconosciute come osservatori dell’Assemblea.
- L’Assemblea Generale adotta risoluzioni (per lo più non vincolanti) e si riunisce in sessione ordinaria annuale, in sessioni speciali e in sessioni speciali d’emergenza.
- Sia l’Assemblea Generale che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottano risoluzioni: attenzione a non confondere questi due organi quando si ricerca una risoluzione perché gli argomenti trattati potrebbero essere molto diversi.
Perché allora le Nazioni Unite dovrebbero occuparsi del traffico illecito di beni culturali? I motivi sono molti e un fenomeno di rilevanza internazionale riguarda individui, Stati e organizzazioni internazionali.
Contenuto della risoluzione
La risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale riguarda il ritorno e la restituzione di beni culturali agli Stati di origine di questi beni[1].
Bisogna infatti ricordare che gli esperti riconoscono come alcuni Stati siano Stati d’origine dei beni culturali: siano cioè Stati ricchi di patrimonio culturale (sia esso già noto o non ancora scoperto – pensiamo ad uno scavo archeologico non ancora effettuato) che diventano troppo spesso oggetto di furti e di saccheggi. Per questo motivo tali beni vengono indirizzati verso gli Stati di destinazione: questi ultimi sono gli Stati dove si trovano compratori di arte rubata, facilitati dal fatto che le disposizioni possano permettere l’acquisto di beni rubati o far ottenere certificati di proprietà.
Due punti su cui richiamare l’attenzione: la risoluzione 76/16 è stata proposta dalla Grecia, uno degli Stati d’origine dei beni culturali più noti (anche per le controversie con altri Stati – la più nota è quella dei frontoni del Partenone con il Regno Unito), e all’interno di questa si fa menzione in particolare della disastrata situazione del patrimonio culturale dell’Iraq[2], selvaggiamente attaccato e rubato.
La risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale dell’ONU è stata adottata all’unanimità il 6 dicembre 2021 in riunione plenaria[3].
Punti fondamentali da non dimenticare per combattere il traffico illecito di beni culturali
Come avviene per la maggior parte delle risoluzioni, è stato fatto specifico richiamo ad una serie di precedenti risoluzioni e trattati internazionali che riguardano il traffico illecito di beni culturali, la restituzione di beni illecitamente esportati, la tutela del patrimonio culturale, la lotta alla criminalità transnazionale e al finanziamento del terrorismo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo e molto altro[4].
Tra i punti più importanti da menzionare della risoluzione 76/16 dell’Assemblea Generale dell’ONU ci sono:
- Il riconoscimento del fatto che nessuna regione del mondo rimane indenne dal traffico illecito di beni culturali e che sono in corso attacchi senza precedenti contro i beni culturali in Medio Oriente e in altre regioni del mondo. La distruzione e la rimozione del patrimonio culturale è un danno all’umanità e agli Stati perché a questi ultimi scompare il valore spirituale, storico e culturale.
- È di certo benvenuto il numero di Stati che sono parti alle Convenzioni sull’argomento ma sono ancora molti i progressi necessari per rendere effettiva la tutela del patrimonio culturale. Per esempio, è fondamentale che siano emanate disposizioni che puniscono il traffico illecito di beni culturali.
- L’espresso invito agli Stati membri dell’ONU che non l’hanno ancora fatto a considerare l’adesione a quei trattati che riguardano specificamente la restituzione dei beni culturali agli Stati di origine (soprattutto la Convenzione UNIDROIT del 1995).
- Il bisogno di una maggiore cooperazione tra Stati – mediante accordi bilaterali – e con le organizzazioni internazionali – come l’UNESCO, l’UNODC e l’INTERPOL.
- Il notevole impatto che la tecnologia può avere per evitare il peggio: l’Object ID, lo sviluppo di database per catalogare i beni e la richiesta di cooperazione all’INTERPOL, organizzazione internazionale che detiene un database importantissimo[5].
- L’elogio nei confronti dell’UNESCO per il lancio delle campagne internazionali di sensibilizzazione e formazione. In più, è la consapevolezza dei giovani sul valore del patrimonio culturale e sulla necessità di proteggerlo che fa la differenza.
- L’istituzione, per ultimo, della Giornata internazionale contro il traffico illecito di beni culturali al fine di evidenziare le nuove sfide legate al traffico illecito e di sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale in tale lotta indetta il 14 novembre 2020.
Informazioni
International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences – Link: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/196
[1] Ritorno e restituzione sono due termini pressoché identici ai nostri occhi ma assumono un significato diverso se si guarda alla normativa internazionale in cui si ricorre ai termini return e restitution.
[2] Si cita infatti: “Recalling its resolution 69/281 of 28 May 2015, entitled “Saving the cultural heritage of Iraq”,
Recalling also Security Council resolution 1483 (2003) of 22 May 2003, in particular paragraph 7, relating to the restitution of the cultural property of Iraq,”. Per una trattazione dell’Iraq e della vicina Siria negli ultimi 30 anni invito a leggere su DirittoConsenso anche: I beni culturali in Siria e Iraq dal 1990 ad oggi – DirittoConsenso
[3] Per una visione di insieme delle risoluzioni dell’Assemblea Generale: https://static.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml
[4] Si cita più di preciso: “Recalling also the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the two Protocols thereto, the 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions,”.
[5] Ho parlato dello Stolen Works of Art Database dell’INTERPOL in questo articolo: Lo Stolen Works of Art Database dell’INTERPOL – DirittoConsenso

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.