Strumenti diplomatici e giudiziali di risoluzione delle controversie internazionali
La nozione di controversie internazionali
La soluzione delle controversie attiene alla fase patologica delle relazioni internazionali tra Stati. Ne deriva che i relativi procedimenti hanno lo scopo di armonizzare i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale, dal momento che la comunità internazionale ha natura anorganica[1].
In particolare, il fondamento della soluzione delle controversie internazionali è da rinvenirsi nell’accordo tra le parti soggette della stessa. Ed invero, tenendo in considerazione questo principio, nessuno Stato può essere obbligato a sottoporre una controversia di cui è parte ad un determinato mezzo di risoluzione senza il suo consenso[2].
Al fine di discutere l’argomento, appare necessario preliminarmente individuare una nozione, largamente accettata, di controversie internazionali, di modo da qualificare giuridicamente l’andamento di situazioni patologiche che possono venirsi a creare tra gli Stati.
A tal riguardo, secondo l’interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, per controversie internazionali si intendono una serie di disaccordi su di un punto di fatto o di diritto, di contraddizioni, ovvero di opposizioni di tesi giuridiche o di interessi[3]. Tuttavia, affinché vi sia una disputa tra Stati, giuridicamente intesa, è necessario che la pretesa di una parte si manifesti come completamente opposta all’altra[4]. Ne discende che non possa parlarsi di controversie internazionali qualora vengano a realizzarsi dei contrasti meramente astratti o pure divergenze su di una questione.
A completamento della panoramica introduttiva deve aggiungersi che si è manifestato un mutamento nel passaggio dalla comunità internazionale classica a quella moderna. Ed invero, nella società pre-1945 l’uso della forza era concepito, secondo diverse gradazioni, come lo strumento più efficace nella soluzione delle controversie internazionali. Diversamente, con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite del 1945 viene giuridicizzato in capo agli Stati l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie (art. 2 par. 3 Carta ONU). Tale obbligo, seppur non possa qualificarsi come norma di ius cogens[5], costituisce un corollario del divieto imperativo dell’uso della forza ex art. 2 par. 3 Carta ONU. Dal combinato disposto delle due norme si evince che la comunità internazionale non impone agli Stati in controversia di addivenire alla soluzione della stessa, bensì impone loro un obbligo di comportamento nella fase di confronto.
Tanto ciò premesso, nel prosieguo verranno analizzati i mezzi di risoluzione delle controversie internazionali, sulla base della libertà di scelta dei metodi di cui rimangono titolari gli Stati.
Mezzi di risoluzione delle controversie internazionali
Il metodo più risalente nel tempo, finalizzato alla risoluzione delle controversie internazionali, è da individuarsi nell’utilizzo di forme diplomatiche, scevre da interventi di organi giurisdizionali o paragiurisdizionali.
A tal riguardo, l’art. 33 par.1 Carta ONU, nell’ottica di giungere ad una soluzione pacifica delle controversie tra gli Stati, individua dei mezzi diplomatici che facilitano l’accordo tra le parti.
Il mezzo più utilizzato è il negoziato che si caratterizza per la sola partecipazione degli Stati coinvolti nella controversia. Esso, infatti, si distingue dagli altri procedimenti diplomatici previsti, nei quali vengono coinvolti – in misura più o meno rilevante – gli Stati terzi: buoni uffici, mediazione e conciliazione. Nell’ambito dei primi, lo Stato terzo si limita a favorire la messa in contatto delle parti controvertenti. Nel caso di conciliazione, invece, il terzo partecipa attivamente al negoziato potendo presentare anche proprie soluzioni per porre fine alla controversia. Il mezzo diplomatico, nel quale la partecipazione dello Stato terzo è massima, è sicuramente la conciliazione: lo Stato terzo riceve dalle parti in conflitto l’incarico di proporre una soluzione della controversia.
Tra le procedure diplomatiche si devono considerare anche le commissioni d’inchiesta: esse sono formate da esperti indipendenti e imparziali, designati dalle parti, che devono accertare il fatto relativo alla controversia.
Tenuto in considerazione quanto sopra, deve giungersi alla conclusione che i mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali sono privi di vincolatività delle eventuali soluzioni prospettate per gli Stati parte della disputa. Tuttavia, si caratterizzano per essere dei deterrenti all’uso della forza quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, in misura ancor più rilevante, dato il generale divieto previsto dal diritto internazionale.
Mezzi di risoluzione giudiziale delle controversie internazionali
Con l’intensificarsi delle relazioni internazionali tra gli Stati, essi hanno accresciuto la loro necessità di individuare degli organi giurisdizionali veri e propri che potessero offrire una soluzione alle controversie di cui erano parte. Tale evoluzione, tuttavia, non ha fatto venir meno il carattere anorganico della comunità internazionale, atteso che gli organi di cui sopra necessitano di forme di accettazione, rectius accordo, da parte degli Stati.
A tal riguardo, dunque, vengono in considerazione l’arbitrato e il ricorso alle corti internazionali[6]:
- Nel primo caso, gli Stati scelgono, da una lista predefinita, degli organi che, dopo aver sentito le parti, offrono la propria soluzione.
- Nel secondo, gli Stati presentano ricorso ad una corte permanente che decide sulla controversia.
In entrambe le ipotesi, a differenza di quanto visto per i mezzi diplomatici di risoluzione delle dispute internazionali, la soluzione proposta, mediante lodo ovvero sentenza, è frutto dell’applicazione del diritto internazionale e, come tale, vincolante per gli Stati parte.
Si è detto che il metodo giurisdizionale implica comunque l’accordo tra le parti. Esso si manifesta attraverso una clausola compromissoria ovvero un trattato generale di arbitrato. In particolare, la clausola viene inserita nei trattati tra gli Stati, i quali si impegnano a devolvere la controversia sulla loro applicazione e interpretazione ad un arbitro ovvero ad una corte. Diversamente, il trattato generale è un accordo tra Stati in cui questi disciplinano le materie per le quali, se dovesse sorgere una controversia, accettano la giurisdizione di un arbitro o di una corte.
La funzione conciliativa delle Nazioni Unite
A conclusione di questo primo contributo sulle controversie internazionali, non può non farsi cenno alla funzione conciliativa che gli organi delle Nazioni Unite esercitano nella soluzione delle dispute tra gli Stati.
In particolare, un primo cenno dovrà farsi al Consiglio di Sicurezza. Esso, infatti, ai sensi dell’art. 34 Carta ONU, esercita un potere di indagine su tutte quelle situazioni che potrebbero mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale. Ne deriva, dunque, un ulteriore potere, ovverosia quello di raccomandare l’utilizzo di uno dei mezzi di risoluzione diplomatica di cui all’art. 33 Carta ONU.
Oltre al Consiglio di Sicurezza, anche l’Assemblea Generale, quale organo plenario, ha il potere di discutere di ogni fatto che possa incidere sulle relazioni pacifiche tra gli Stati[7]. Ed invero, salvo che la situazione sia oggetto di discussione presso il Consiglio, l’Assemblea può invitare gli Stati parte di una controversia a tenere un determinato comportamento finalizzato all’armonizzazione delle loro relazioni.
Infine, anche il Segretario Generale svolge una funzione conciliativa molto persuasiva. Sebbene si tratti di un organo di natura meramente esecutiva, la prassi mostra come i vari individui che si sono succeduti in questa carica siano intervenuti nelle dispute internazionali in maniera sempre più determinata, al fine di offrire una soluzione pacifica delle stesse, spesso con risultati più efficaci dei tradizionali metodi di risoluzione.
Informazioni
Carta ONU
CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica
DEL VECCHIO, 2003, Giurisdizione internazionale e globalizzazione, Giuffrè Editore
FOCARELLI, 2019, Diritto internazionale, Wolters Kluwer CEDAM
SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre
Sito CIG: www.icj-cij.org
[1] L’anorganicità della comunità internazionale implica, in questo caso, l’assenza di un organo giurisdizionale mondiale.
[2] Cfr. CPGI, Statuto Carelia Orientale, 1923.
[3] Cfr. CPGI, Mavrommatis, 1924.
[4] Cfr. CIG, Timor Est, 1995.
[5] Per una definizione, si veda l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
[6] Per approfondimenti, si veda A. FEDERICO, La risoluzione delle controversie tra gli Stati, al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/04/risoluzione-delle-controversie-tra-stati/
[7] Cfr. combinato disposto artt. 11 e 35 Carta ONU.

Angela Federico
Ciao, sono Angela. Dottoressa in Giurisprudenza cum laude con una tesi sul diritto alla vita, ho perfezionato i miei studi con il Master SIOI in Studi Diplomatici e attualmente ricopro la funzione di addetta all'Ufficio per il Processo presso la sezione penale del Tribunale di Castrovillari. Nutro un particolare interesse per tutte le materie attinenti al diritto pubblico generale, i.e. diritto costituzionale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e mi aggiorno quotidianamente sulle questioni di attualità internazionale più rilevanti.