L’elaborato propone una breve panoramica sul vasto genere delle operazioni straordinarie, con un focus particolare sull’aumento di capitale sociale
Introduzione alle società
“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”[1]. Potrebbe stupire, a prima vista, scoprire che la società altro non è che un contratto[2] dotato di alcune specifiche caratteristiche. Da una analisi normativa condotta prima facie[3], si può notare come la società rientri nella categoria dei c.d. contratti associativi o con comunione di scopo[4].
Questa tipologia di negozi giuridici si distingue, ad esempio, dai contratti di scambio (quale la compravendita, art. 1470 c.c.), in quanto “l’avvenimento che soddisfa l’interesse dei contraenti è unico” (A. Graziani), mentre nei contratti di scambio (come la compravendita, appunto) all’interesse dell’acquirente (trasferimento della proprietà di un bene) si alterna un altro e diverso interesse del venditore (pagamento del prezzo).
Secondo tratto distintivo delle società è la circostanza per cui i partecipanti conferiscono beni o servizi per un preciso fine: dividere gli utili che provengano da una attività economica. La disciplina dei conferimenti (art. 2342 c.c.) si riferisce all’obbligo, gravante su ciascun socio, di versare contributi per la formazione del capitale iniziale di una società. La loro funzione è quella di dotare la società di capitale di rischio iniziale con il quale dare avvio alla attività di impresa. Si badi bene: con il conferimento, il socio conferisce stabilmente (ovvero, per l’intera durata del contratto di società) parte della sua ricchezza alla stessa.
Si comprende sin da subito, dunque, la fondamentale funzione del capitale sociale: esso serve alla società da combustibile che ne garantisca l’operatività. Senza capitale la società sarebbe incapace di compiere quegli scambi destinati all’esercizio di un’attività economica.
Come la maggior parte delle attività economiche, inoltre, la società è costituita al fine di produrre utili (ovvero ricavi che eccedano i costi sopportati per lo svolgimento dell’attività, qualsiasi essa sia). Una precisazione è doverosa: la sola circostanza per cui degli utili vengano prodotti non ne garantisce la distribuzione. Affinché i soci possano godere del ricavato dell’attività economica, difatti, la società (nella forma dell’assemblea) deve deliberarne la distribuzione dopo aver approvato il bilancio d’esercizio (salvi i casi in cui il bilancio sia approvato da un consiglio di sorveglianza[5], qualora la società sposi il modello del c.d. sistema dualistico, di cui non si discorrerà per esigenze di celerità).
Il finanziamento delle società e l’aumento di capitale sociale
Dalla breve introduzione contenuta nel precedente paragrafo, si comprende chiaramente che uno degli scogli più importanti, per una società, è il reperimento di fondi o finanziamenti che ne garantiscano il funzionamento durante la sua intera durata.
Diverse sono le strategie fornite dal legislatore sul punto: nell’alveo delle operazioni utili a questa causa, difatti, rientrano, tra le altre, l’aumento di capitale sociale (nominale o reale), le fusioni societarie, le quotazioni in borsa. Una cosa è certa: tutte queste figure ruotano intorno al concetto di azione. Una precisazione sul punto: nonostante quella per azioni sia solo una delle società previste dall’ordinamento[6], è solito concentrarsi su tale modello in quanto genere societario economicamente più rilevante.
Le azioni sono dei titoli di partecipazione[7]: si tratta di quote omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e, di regola, rappresentate da documenti (titoli azionari), la cui circolazione è regolata dalla disciplina dei titoli di credito. Nelle società per azioni, il capitale sociale sottoscritto[8] è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare: ciascuna di tali parti rappresenta un’azione e attribuisce al titolare identici diritti nella società e verso la società. Le azioni, inoltre, rappresentando l’unità minima di partecipazione al capitale sociale, non sono divisibili (non è possibile, ad esempio, procedere al trasferimento di una quantità non unitaria di azioni; neppure è possibile possedere un’azione in comproprietà, salva la nomina di un rappresentante comune). Le azioni, come detto, riconoscono al titolare diritti di natura patrimoniale (come la partecipazione agli utili o il diritto alla quota di liquidazione nel caso in cui il rapporto contrattuale termini) e diritti di natura amministrativa (diritto di opzione, diritto all’assegnazione di azioni gratuite, diritto di recesso).
Al fine di poter esistere, le azioni devono essere emesse dalla società. L’emissione di azioni è uno dei modi più comuni mediante i quali la società si garantisce capitale con il quale svolgere la propria attività economica. In questo caso, si è soliti parlare di aumento reale di capitale sociale, con il quale la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio (ovvero nuovi conferimenti). Le azioni di nuova emissione, in questi casi, sono sottoscritte dai soci attuali (nel caso in cui essi esercitino il diritto di opzione, a loro riconosciuto per legge), ovvero da terzi.
Si noti che non è concesso procedere ad una emissione di azioni se le azioni precedentemente emesse dalla società non sono state interamente liberate[9] (art. 2438 c.c.). In linea di principio, è l’assemblea straordinaria dei soci l’organo competente a deliberare l’aumento di capitale sociale a pagamento (nonostante esista una disciplina adottabile in deroga, secondo cui lo statuto o una successiva delibera possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare di una o più volte il capitale sociale. Questa disciplina, tuttavia, è regolata sotto stringenti condizioni).
È necessario soffermarsi brevemente sul contenuto del diritto di opzione. Si tratta del diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento. In altri termini, le azioni di nuova emissione dovranno prima essere offerte in sottoscrizione ai soci attuali della società. In tal modo, l’ordinamento consente al socio di mantenere inalterata la propria quota societaria (ovvero la proporzione con cui egli partecipa alla società). Ciò comporta che il diritto di opzione abbia un notevole valore economico che il socio può monetizzare cedendolo a terzi. Il diritto di opzione, tuttavia, non è incomprimibile e può essere sacrificato qualora sussista un concreto interesse della società. Il diritto di opzione, in particolare, è escluso per legge qualora le azioni debbano essere liberate mediante conferimenti in natura[10] ovvero “quando l’interesse della società lo esige”. In entrambi i casi, al fine di tutelare la compagine sociale, la proposta di aumento deve essere illustrata dagli amministratori.
Qualora il diritto di opzione venga escluso, è obbligatoria l’emissione di nuove azioni con sovrapprezzo. In questo caso, al valore nominale[11] dell’azione si aggiunge una somma che viene determinata in sede di aumento di capitale sociale.
All’aumento reale di capitale sociale si oppone l’aumento nominale di capitale sociale. Questa operazione non dà luogo a nuovi conferimenti (non determinando alcun incremento del patrimonio sociale). L’aumento, semplicemente, viene posto in essere dall’assemblea straordinaria “imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti a bilancio per quanto disponibili” (art. 2442, co. 1°). L’aumento è realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio societario. Tale aumento può essere attuato incrementando il valore nominale delle azioni già in circolazione ovvero procedendo ad una nuova emissione di titoli.
Altre modalità di crescita societaria
Oltre all’aumento di capitale sociale, la società può consolidare la propria forza economica adottando diverse strategie. Può, ad esempio, decidere di quotarsi in un mercato regolamentato: in questo caso, i titoli vengono inseriti nell’elenco delle azioni ufficialmente scambiate in una borsa valori. Altra alternativa è quella di procedere ad operazioni di finanza straordinaria quali le fusioni. Senza addentrarci in eccessivi tecnicismi, una fusione altro non è che l’unificazione di due o più società in una sola. L’esperienza mostra che, specie qualora le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, la fusione ha conseguenze positive sul titolo, provocando un effetto inflattivo sul valore dell’azione. Crescendo il valore, aumenta la verve della società e i mezzi di cui essa può disporre.
Conclusioni sul punto
La breve panoramica offerta rende chiaro perché le operazioni straordinarie si distinguano per la loro considerevole complessità e lunghezza. Sarà certamente interessante capire come si evolveranno gli istituti sopra descritti e l’influenza esercitata da fenomeni che si stanno sperimentando ad oggi, tra cui la crescita esponenziale del mercato delle criptovalute[12].
Informazioni
Codice civile – Gazzetta Ufficiale
Diritto Commerciale, Volume 2, G. F. Campobasso, UTET (2020)
Operazioni Straordinarie d’Impresa, Giuffrè Editore (2020)
[1] Definizione letterale, art. 2247 c.c.
[2] Ovvero l’accordo con cui due o più parti decidono di “costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.).
[3] In prima istanza.
[4] Categoria già elaborata dalla dottrina (Ascarelli, Auletta, Dalmartello) e riconosciuta a livello legislativo negli artt. 1420 ss c.c.).
[5] Art. 2409-duodecies c.c.
[6] A tal proposito è necessario distinguere tra: società di persone (società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo: in tutti questi casi, il carattere “personale”, rappresentato dai soci, prevale sull’elemento del capitale. Si badi inoltre che queste società si distinguono per il regime normativo applicabile e, soprattutto, per la disciplina dettata in tema di responsabilità); società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata: in queste società, l’elemento del capitale prevale sulla figura dei soci. Tali società, inoltre, godono della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, per cui dei debiti della società è possibile rispondere esclusivamente con il capitale sociale. I soci, di conseguenza, sono posti a tutela di eventuali azioni condotte nei loro confronti).
[7] Art. 2346 c.c.
[8] Con sottoscrizione si intende l’atto con cui un soggetto si impegna, in atto pubblico o scrittura privata autenticata, a corrispondere i conferimenti relativi ad un determinato numero di azioni (ovvero, informalmente, a “pagarne” il valore).
[9] Liberare un’azione significa effettuare il versamento in denaro o conferire beni per un valore corrispondente all’impegno assunto al momento della sottoscrizione. Solo qualora tale procedura sia stata correttamente eseguita, l’azione potrà dirsi interamente liberata.
[10] Un conferimento in natura sussiste qualora il socio decida di conferire alla società la proprietà di un bene o un altro diritto reale.
[11] Il valore nominale è il valore della quota del capitale sociale rappresentato da ogni singola azione, mentre assai diversi possono essere i prezzi, o i valori reali della stessa. Per intenderci, il valore nominale di una azione è pari al capitale societario diviso per il numero totale delle azioni.
[12] A tal proposito, si rimanda ad un articolo pubblicato in tema di Bitcoin sul sito di DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/06/bitcoin-a-che-punto-siamo/.

Leonardo Rubera
Ciao, sono Leonardo. Neolaureato in giurisprudenza, coltivo la passione del diritto commerciale, settore nel quale ho la fortuna di lavorare. Curiosità ed intraprendenza sono valori che reputo essenziali e che mi stimolano a coltivare numerose e diverse passioni che vanno oltre il mondo del diritto.