La Corte Internazionale di Giustizia: le funzioni e la prassi di un tribunale internazionale che emette sentenze e pareri

 

La Corte Internazionale di Giustizia: le ragioni della sua istituzione

La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giudiziale dell’ONU. Venne istituita a seguito dell’adozione della Carta delle Nazioni Unite nel 1945 e iniziò la sua attività giurisdizionale nell’Aprile dell’anno successivo. Differentemente dagli altri organi dell’organizzazione universale, ubicati presso il Palazzo di Vetro di New York, la Corte Internazionale di Giustizia ha la sua sede all’Aja.

Essa costituisce la prosecuzione naturale della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, istituita dalla Carta della Società delle Nazioni del 1919. L’istituzione tanto dell’una quanto dell’altra trova la sua fonte nel superamento dei limiti presentati dal classico metodo di risoluzione vincolante delle controversie, quale è l’arbitrato internazionale. Ed invero, la Corte Internazionale di Giustizia, sebbene abbia natura sostanzialmente arbitrale1, presenta procedure e composizione permanente.

La ragione della sua istituzione è da rintracciarsi primariamente negli obiettivi dell’ONU, così come sanciti dalla sua carta istitutiva. In particolare, l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie di cui all’art. 2 par. 3 Carta ONU è corollario necessario del divieto dell’uso della forza previsto dal par. 3 del medesimo articolo. Inoltre, si è assistito ad un’evoluzione quantitativa della comunità internazionale: si è passati da una comunità classica comprendente pochi Stati la cui personalità giuridica si basava su una logica esclusiva ad una comunità moderna dove molti territori, un tempo sottoposti alla soggezione delle grandi potenze colonizzatrici, hanno conquistato la propria indipendenza. Ne è derivato che la proliferazione dei soggetti di diritto internazionale ha implicato – inevitabilmente – la proliferazione di controversie internazionali tra questi, atteso che ciascuno è portatore dei propri più vari interessi.

In definitiva, l’istituzione di una corte permanente deputata a risolvere le dispute internazionali tra gli Stati fornisce garanzia di una maggiore certezza del diritto internazionale e la possibilità di un suo sviluppo progressivo. E’ evidente, infatti, il ruolo che la Corte Internazionale di Giustizia ha svolto in questi 76 anni in relazione alla rilevazione del diritto internazionale generale2.

Il funzionamento

L’art. 92 Carta ONU definisce la Corte Internazionale di Giustizia quale principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa esercita le sue funzioni in conformità alla Carta ONU, al proprio Statuto e al Regolamento di Procedura. A tal riguardo, l’art. 93 Carta ONU precisa che gli Stati membri delle Nazioni Unite sono automaticamente aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia3.

Il tribunale internazionale dell’Aja è composto da 15 giudici, eletti, senza avere riguardo delle loro nazionalità, fra le persone che godono della massima considerazione morale e che soddisfano, nei Paesi di cui sono cittadini, i requisiti per svolgere le alte cariche giurisdizionali ovvero sono importanti conoscitori del diritto internazionale4. I giudici sono eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza secondo la procedura prevista dagli artt. 3-12 Statuto CIG. Durano in carica 9 anni e sono rieleggibili; nel collegio, tuttavia, non possono esservi giudici con la medesima nazionalità.

Una importante forma di garanzia è data dal fatto che, salvo le ipotesi tassativamente previste dallo Statuto CIG5, il Tribunale dell’Aja esercita le sue funzioni sempre in seduta plenaria.

Fatte queste premesse preliminari, nel prosieguo verranno analizzate le due principali funzioni della Corte Internazionale di Giustizia: contenziosa e consultiva.

La funzione contenziosa

La funzione contenziosa costituisce la prerogativa più importante tra quelle esercitate dalla Corte Internazionale di Giustizia. Preliminarmente, appare necessario fornire alcune nozioni procedurali inerenti all’attivazione della sua giurisdizione.

Si è detto, infatti, che la Corte Internazionale di Giustizia dirime le controversie tra gli Stati. Il fondamento della sua operatività è da rinvenirsi nella previa accettazione della sua giurisdizione da parte degli stessi. A tal riguardo, l’art. 36 Statuto CIG delinea le diverse opzioni che gli Stati hanno per rendere il loro consenso.

In particolare, il par. 1 del suddetto articolo disciplina le ipotesi di compromesso giurisdizionale e clausola compromissoria completa. Il compromesso giurisdizionale è un trattato tra due o più Stati con il quale essi individuano delle materie le cui eventuali controversie decidono di devolvere alla Corte Internazionale di Giustizia6 e, dunque, a non utilizzare altri metodi di risoluzione pure previsti dal diritto internazionale7.

Diversamente, la clausola compromissoria è una norma inserita in seno ad un trattato internazionale bilaterale ovvero multilaterale con cui le parti si impegnano ad accettare la giurisdizione del Tribunale dell’Aja qualora dovessero sorgere controversie circa l’interpretazione e l’applicazione della convenzione medesima8. Il par. 3 dell’art. 36 Statuto CIG sancisce una terza opzione di accettazione, la clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria: vincolandosi a questa, lo Stato accetta sempre ed in qualunque condizione la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia. Si tratta del metodo più discusso tra i tre perchè, sebbene ci sia la possibilità di ritirare il consenso prestato, rende automatico lo status di convenuto in giudizio. L’Italia nel 2014 ha deciso di accettare la giurisdizione obbligatoria, dopo che Francia e Regno Unito hanno ritirato la loro.

Il metodo di accettazione inficia sulle modalità di avvio del procedimento dinnanzi alla Corte dell’Aja: nel caso di giurisdizione facoltativa è necessario, a pena di inammissibilità, la notifica del compromesso giurisdizionale alla controparte; diversamente, nel caso di giurisdizione obbligatoria, è sufficiente la notifica dell’atto introduttivo unilaterale allo Stato convenuto.

L’aspetto più rilevante che investe la funzione contenziosa della Corte Internazionale di Giustizia attiene alla vincolatività dei provvedimenti adottati dalla stessa. Ed invero, oltre ad adottare ordinanze incidentali per risolvere questioni di giurisdizione ovvero applicare misure cautelari, essa adotta sentenze. Si tratta di un provvedimento giurisdizionale obbligatorio e definitivo per il quale non è ammesso impugnazione, tanto da essere esecutivo al momento della sua emissione. A tal riguardo, l’art. 94 Carta ONU obbliga gli Stati, parti della controversia, ad adeguarsi alle sentenze, dando attuazione alle proprie procedure di adattamento interno9.

Nel caso di inadempimento della parte soccombente, l’altro Stato può chiedere l’intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il quale, benché non sia obbligato ad adottare alcuna misura, qualora decida di farlo, utilizza il metodo di votazione di cui all’art. 27 par. 3 Carta Onu. La norma fa riferimento all’adozione delle decisioni con l’ausilio dell’esercizio del diritto di veto da parte dei membri permanenti: ne deriva che questi ultimi, nel caso di soccombenza e conseguente non adempimento, godono di un’immunità di fatto.

Attualmente, secondo l’Annual Report 2020-2021 (aggiornato al 31 luglio 2021), la Corte Internazionale di Giustizia conta 16 ricorsi pendenti, molti dei quali riguardanti la responsabilità degli Stati per violazione dell’obbligo di prevenzione e repressione dei crimini internazionali10.

La funzione consultiva

Diversamente dalla funzione contenziosa, quella consultiva è una prerogativa della Corte Internazionale di Giustizia posta a servizio degli organi delle Nazioni Unite. Sono proprio alcuni di questi i legittimati attivi la cui istanza al Tribunale dell’Aja è volta all’ottenimento di un parere su una determinata questione. In particolare, possono attivare la funzione consultiva il Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea Generale e, su autorizzazione di quest’ultima, gli istituti specializzati delle Nazioni Unite11.

I primi due sono legittimati a chiedere pareri su qualsiasi materia; gli istituti specializzati, invece, solo per le materie attinenti alle loro competenze. Riguardo all’oggetto del parere, una rilevante prassi ha riguardato l’uso dell’arma nucleare. Ed invero, l’OMS, quale istituto specializzato in materia sanitaria, aveva chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia un parere in merito. Il Tribunale dell’Aja ha ritenuto inammissibile l’istanza, in quanto non è possibile sovrapporre il tema della eventuale liceità dell’uso del nucleare secondo il diritto internazionale vigente a quello degli effetti sanitari che il suo uso ha sulla popolazione civile. All’esito di questa declaratoria di inammissibilità, l’Assemblea Generale, investita della questione, si è fatta carico di presentare tale istanza alla Corte Internazionale di Giustizia che, nel 1996, dichiarata ricevibile la richiesta, si è pronunciata.

A differenza della sentenza, il parere reso dal Tribunale dell’Aja non è obbligatorio, salvo quando la sua vincolatività è espressamente prevista da Convenzioni o atti idonei. Per esempio, la Convenzione sui privilegi e le immunità degli organi ONU del 1946 ne prevede l’esplicita obbligatorietà.

Nonostante tali provvedimenti non siano vincolanti in linea di principio, essi rivestono un’importanza fondamentale per gli Stati, atteso che sono fonti indispensabili per raccordare il diritto applicabile ad una determinata fattispecie e, in molte circostanze, rilevano il diritto internazionale generale12.

Informazioni

Annual Report CIG 2020-2021

Carta ONU

CONFORTI, 2014, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica

DEL VECCHIO, 2003, Giurisdizione internazionale e globalizzazione, Giuffrè Editore

FOCARELLI, 2019, Diritto internazionale, Wolters Kluwer CEDAM

SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre

Sito CIG https://www.icj-cij.org/en/court

Statuto CIG

1 Cioè il suo funzionamento si basa sul consenso ovvero accettazione da parte degli Stati. La questione verrà approfondita nel corso della trattazione.

2 Ex multis, CIG, 2019, Isole Chagos in merito al principio di autodeterminazione dei popoli.

3 Da questo momento in poi, Statuto CIG.

4 Cfr. art. 2 Statuto CIG.

5 Si pensi alle ipotesi di cognizione sommaria richiesta dalle parti.

6 Si pensi al trattato tra Libia e Malta del 1982.

7 Per approfondimenti, si veda A. FEDERICO, Come gli Stati risolvono le controversie internazionali, al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2022/02/02/come-gli-stati-risolvono-le-controversie-internazionali/ 

8 Si pensi all’art. 66, lett. a, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

9 Nella gerarchia delle fonti internazionali, trattasi di fonti di III°.

10 Ex multis, si pensi al ricorso presentato dal Gambia contro il Myanmar per la mancata applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del genocidio.

11 Si tratta di quelle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di associazione con l’ONU.

12 Si pensi ai pareri del 1949, 1980 e 1996 sulla soggettività delle organizzazioni internazionali.