Rieducazione del condannato

La rieducazione del condannato

La rieducazione del condannato: analisi delle finalità della pena nell’ordinamento penale e penitenziario italiano

 

Premessa: le teorie della pena

Nel corso dei secoli il sistema delle sanzioni penale ha progressivamente mitigato la sua durezza: si è passati da un ordinamento in cui dominavano pene efferate e corporali, spesso infamanti, ad un sistema penale in cui la pena detentiva ha guadagnato spazio rispetto alle pene disumane del passato, fino all’abolizione totale della pena di morte in molti paesi[1].

Invero, per molto tempo ancora il carcere, inteso sempre più come luogo di marcescenza, promette di conservare un ruolo centrale negli ordinamenti penali.

In tal senso, è tuttora attuale domandarsi quali siano gli scopi che giustificano l’inflizione ad un essere umano, deliberata da parte dello Stato, della privazione della libertà personale.

La risposta a questo interrogativo può rinvenirsi nelle teorie della pena, che – pur nella loro vastità – possono ricondursi a tre filoni fondamentali.

Si tratta, in primis della teoria retributiva, in forza della quale la pena è un male inflitto dallo Stato per compensare, ovvero “retribuire”, il male che il condannato ha inflitto ad un altro uomo o alla società[2]. Questa teoria si disinteressa degli effetti della pena, in quanto punisce perché è giusto e non perché la pena sia utile in vista di qualsivoglia finalità[3].

Diversamente, tali considerazioni finalistiche sono state abbracciate dalle teorie c.d. preventive, le quali sono incentrate proprio sugli effetti della pena. In particolare, la teoria generalpreventiva legittima la pena come strumento capace di orientare le scelte dei consociati, facendo leva, da un lato, sugli effetti intimidatori correlati al contenuto afflittivo della pena e, dall’altro, mediante l’azione pedagogica della norma penale.

Da ultimo, la teoria specialpreventiva percepisce la pena quale strumento per prevenire il compimento di ulteriori futuri reati da parte del condannato. A ben vedere, tale fine ultimo può essere raggiunto mediante tre direttive: la risocializzazione, ovvero l’aiuto al condannato al reinserimento sociale; l’intimidazione, di cui sono destinatari gli autori di reato per i quali la pena non può essere strumento rieducativo; infine, la nautralizzazione, quando il destinatario della pena non appaia suscettibile né di risocializzazione né di intimidazione, tale per cui la pena è volta a rendere il soggetto inoffensivo nei confronti della società.

Le teorie anzidette, tuttavia, non sono in grado di fornire una risposta assoluta all’interrogativo di base, ciò in quanto sono fortemente influenzate dal quadro costituzionale del singolo ordinamento in un dato momento storico. Di conseguenza, la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema.

 

Il panorama italiano: il principio di rieducazione del condannato

La nostra Costituzione cristallizza nell’art. 27 il significato di responsabilità penale e la funzione della pena e recita al comma 3 “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Dalla lettura dell’articolo emergono due principi fondamentali, ossia:

  • il principio di umanità della pena, in forza del quale il legislatore non può prevedere pene le cui modalità siano lesive del rispetto della persona e
  • il principio della finalità rieducativa della pena, secondo cui le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società.

 

In tale prospettiva, la nostra Costituzione prevede la rieducazione quale finalità ideologica della pena. In particolare, è compito dello Stato favorire la presenza delle condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso, creando così i presupposti perché, una volta in libertà, non commetta nuovi reati.

Va da sé, a maggior ragione, che un sistema fondato solo sull’intimidazione generale produca effetti di astio e tenda a strumentalizzare il reo, ovvero a spettacolarizzare la giustizia.

Del resto, la pena non è una vendetta sociale e solo laddove sia orientata alla rieducazione del condannato e alla sua risocializzazione riuscirà concretamente ad aspirare al debellamento della recidiva. In tal modo, infatti, si offre al condannato la possibilità di orientare la propria esistenza nel rispetto di quella altrui, conformemente alle regole del vivere sociale.

 

Lo scopo della pena nello stadio giudiziale

Una volta accertato che il fatto concreto integra il modello astratto previsto dalla norma incriminatrice, il giudice pronuncia condanna e infligge la pena, scegliendola all’interno dei tipi previsti dalla legge.

In proposito, l’art. 27 Cost. impone al giudice di orientare le sue scelte in funzione della finalità rieducativa del condannato: egli dovrà scegliere la pena, nonché il quantum, proporzionata rispetto al concreto reato commesso. Diversamente, qualsiasi prospettiva di rieducazione sarebbe frustrata laddove il condannato avverta la pena quale incomprensibile vessazione.

Ciò comporta che, nel giudizio posto in essere alla stregua del principio di proporzionalità, si impone quale limite invalicabile il principio costituzionale di colpevolezza ex art. 27 co. 1 Cost.

Inoltre, attualmente, il sistema sanzionatorio delineato dal nostro ordinamento risulta notevolmente arricchito grazie ad un discreto arsenale di sanzioni alternative al carcere “breve”[4], tanto che si configura come un sistema sanzionatorio policentrico. Esso è affiancato da sottosistemi caratterizzati da pene principali diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria – basti pensare al sottosistema delle pene inflitte dal giudice di pace – e da sanzioni sostitutive che fanno ormai parte in modo stabile della macchina giudiziaria. Tali sanzioni alternative sono state introdotte con l’intento di differenziare il trattamento sanzionatorio laddove ciò fosse più conveniente in base alle esigenze di rieducazione del condannato.

 

La rieducazione del condannato nell’esecuzione della pena

Una volta inflitta la pena, questa deve essere eseguita mediante gli organi dell’esecuzione penale.

Anche in questa fase, la logica rieducativa rappresenta il filo conduttore dell’intera legge sull’ordinamento penitenziario[5], che cerca di realizzare in varie forme l’imperativo costituzionale.

Vengono così eliminate alcune forme di mortificazione della personalità del detenuto, il quale ha in dotazione abiti propri, può acquistare il cibo, vede garantita la sua igiene personale, nonché una sfera di riservatezza. E, ancora, vengono potenziati i tradizionali strumenti di aiuto al condannato, quali l’istruzione o il lavoro, volti a colmare il deficit di socialità anche mediante l’apertura del carcere verso l’esterno con i colloqui telefonici, i contatti con i parenti, l’accesso a giornali, radio e televisioni. Infine, sono stati progressivamente inseriti alcuni aspetti di umanizzazione del trattamento penitenziario che consentono di riallacciare i rapporti con la società, trascorrendo periodi più o meno lunghi fuori dal carcere, mediante permessi, licenze, lavoro all’esterno e semilibertà.

Nella fase di esecuzione della pena, tuttavia, la rieducazione del condannato incontra alcuni limiti. In altri termini, insomma, l’opera di rieducazione non può essere imposta al reo, al quale può essere solo offerta sotto forma di aiuto. In questi casi, la rieducazione deve cedere il passo alla neutralizzazione del condannato che non appaia suscettibile di reinserimento sociale, ovvero degli effetti intimidatori della pena.

A tal proposito, come ben noto, si pone il problema degli artt. 4 bis e 41 bis ord. pen.[6], che designano un regime speciale di esecuzione della pena per gli autori di reati gravissimi, per lo più commessi nel quadro della criminalità organizzata.

 

Conclusione

Ricostruire l’individuo nella sua relazione con la società è un obiettivo molto arduo e, in questa prospettiva, tutte le iniziative che mirano ad utilizzare il tempo della carcerazione e, più in generale, dell’esecuzione della pena sono una scommessa vinta di solidarietà sociale.

Maggiormente vicini ci si pone al condannato, che in primo luogo deve essere visto come un essere umano, più efficacemente si può attivare un processo di valorizzazione della sua individualità, in un’ottica di responsabilizzazione e, di conseguenza, di rieducazione.

In questo senso, dunque, la pena non è volta ad infliggere un tormento al condannato, non è una vendetta della società per il male causato dal reo, non è la crudeltà della pena ma l’infallibilità, la certezza della stessa a renderla efficace e funzionale.

La pena non può guardare al passato ma deve volgere lo sguardo al futuro in una funzione di prevenzione generale, che consiste nel distogliere la collettività dall’idea di poter commettere un reato simile e in una funzione di prevenzione speciale, affinché il reo non ripeta lo stesso crimine.

In definitiva, è evidente che il principio di rieducazione del condannato “rappresenti, di per sé, il miglior baluardo dinanzi al rischio di un cedimento a prassi o, peggio ancora, a previsioni normative di contenuto inumano o degradante[7].

Informazioni

BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 2014.

DOLCINI, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali, Ricordando Vittorio Grevi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012.

FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte generale, VI ed., Bologna, 2009.

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/La%20rieducazione%20del%20condannato_Dolcini_Pavia.pdf.

https://www.osservatoriodiritti.it/2021/04/22/pena-di-morte-nel-mondo-usa-cina-stati-oggi/ .

http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/23/diritto-alla-corrispondenza-dei-detenuti/.

MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, V ed., Milano, Giuffrè, 2015.

MARINUCCI, Note sul metodo della codificazione penale, in AA.VV.,Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettive, Milano, 1993.

MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, I Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013.

PAGLIARO, Per un nuovo codice penale, in Dir. pen. e proc., 1995.

GREVI, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, V. III, Padova, CEDAM, 2012.

VALIA, I diritti del recluso tra legge 354/1975, Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Rass. penit. e crimin., 1999.

VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961.

VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni, in Rass. penitenz. e crimin., 1982.

ZUCCALÀ, Della rieducazione del condannato nell’ordinamento positivo italiano, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, Atti del II Convegno di diritto penale, 1963, Bressanone, Padova, 1964.

[1] Secondo dati aggiornati ad aprile del 2021, 144 stati hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi, 108 dei quali per tutti i reati. Come dichiarato dalla segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, «sono aumentati gli stati abolizionisti ed è diminuito il numero delle esecuzioni note. Il mondo è più vicino a consegnare ai libri di storia questa punizione crudele, inumana e degradante. Alla fine del 2020 un numero record di 123 stati ha approvato la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per una moratoria sulle esecuzioni. La pressione sugli altri stati sta aumentando. La Virginia è da poco diventata il primo stato del sud degli Usa ad abolire la pena di morte, mentre il Congresso si avvia a esaminare svariate proposte di abolizione a livello federale». V. https://www.osservatoriodiritti.it/2021/04/22/pena-di-morte-nel-mondo-usa-cina-stati-oggi/ .

[2] La stessa Corte Costituzionale fin dal 1966, con la sentenza n. 12, ha spiegato che i due precetti devono essere letti in un contesto unitario perché “da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in un’azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza”.

[3] Nella sua forma più primitiva, la teoria retributiva della pena trova espressione nella legge del taglione. Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, V ed., Milano, Giuffrè, 2015.

[4] Locuzione utilizzata per indicare i condannati alla reclusione per una pena detentiva di breve durata.

[5] L. 26 luglio 1975, n. 354, in G.U., 9 agosto 1975, n. 212, S.O e successive modifiche.

[6] Per approfondire, sul punto, v. la riflessione a margine del regime di rigore dettato dall’art 41 bis o.p., in http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/16/41bis-esigenze-cautelari-riconoscimento-diritti-detenuto/ .

[7] Cfr. V. GREVI, Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario, V. III, Padova, CEDAM, 2012.


Diritto penale societario

Un'introduzione al diritto penale societario

Il diritto penale societario: un’introduzione alla materia dei reati societari e al concetto di interesse societario

 

Il diritto penale societario

Il diritto penale d’impresa costituisce quel peculiare settore dell’ordinamento giuridico volto alla tutela di molteplici beni giuridici coinvolti nell’ordinaria attività d’impresa. La rilevanza sociale ed economica della materia è stata avvertita dal legislatore. Questi ha ritenuto imprescindibile la previsione di una risposta normativa di carattere penale al fine di tutelare tali beni giuridici.

In questa cornice generale, il diritto penale societario occupa una posizione di rilievo all’interno della categoria del diritto penale d’impresa, poiché sanziona le condotte illecite commesse dai vertici delle società commerciali nell’esercizio delle loro funzioni.

A ben vedere, tuttavia, il corpus normativo che regola il diritto penale d’impresa e, in particolare, il diritto penale societario non obbedisce ad una logica unitaria e sistematica, ma è fortemente influenzato da criteri di differenziazione legislativa. Coinvolge, infatti, diverse fattispecie delittuose[1] e contravvenzionali contenute nel codice penale, nel codice civile e nella copiosa legislazione speciale[2].

Sebbene le norme speciali caratterizzanti il diritto penale societario siano portatrici di una notevole innovatività, tale caratteristica si manifesta spesso in modo disorganico e di difficile convivenza con gli istituti tradizionali del diritto penale. Per questo, le principali norme relative al diritto penale societario si trovano nel codice civile – al titolo XI del libro V – e sono state oggetto di attenzione sia da parte del legislatore, sia da parte della giurisprudenza, che a più riprese ha risolto importanti incertezze interpretative.

 

L’interesse societario

Il concetto di interesse sociale come interesse degli azionisti alla realizzazione dell’utile in una prospettiva long term assume rilevanza teorica e pratica nella prospettiva degli amministratori della società. Tale prospettiva è composta dalle diverse categorie di interessi in cui si segmenta l’azionariato e, in ogni caso riconducibile – pur nelle diverse declinazioni – all’interesse al profitto e cioè alla valorizzazione della partecipazione e alla percezione del dividendo.

L’interesse dei soci è integrato dagli interessi degli stakeholders. Si tratta dei dipendenti, dei finanziatori, dei consumatori, delle comunità di riferimento, i cui interessi operano talvolta come limite, altre come dovere di funzionalizzazione degli stessi allo scopo di lucro. In sostanza, tali interessi possono profilarsi per disposizione legge, per contratto, in via di autodisciplina oppure in base ad una valutazione di costs and benefits.

Più precisamente, l’interesse sociale è oggi l’interesse dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo reddituale e patrimoniale che gli amministratori devono perseguire componendo e omogeneizzando la pluralità di interessi delle diverse categorie di azionisti, nel quadro delle limitazioni, dei condizionamenti e delle finalizzazioni giuridicamente rilevanti. Gli amministratori devono cioè perseguire lo scopo di lucro nei confini loro imposti dai limiti legislativi, dai vincoli contrattuali e in ottemperanza di quanto dovuto in adesione a codici etici, nel rispetto degli interessi degli stakeholders. In altri termini, gli amministratori nel corso della rispettiva attività di gestione, intesa come quella attività di decisione delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale a norma dell’art. 2380 bis, comma 1, devono valutarne la congruenza con le strategie industriali, finanziarie e commerciali.

 

Il reato societario

Quanto alle figure di reato, quelle di maggior rilievo nel diritto penale societario riguardano:

  • il falso in bilancio,
  • la corruzione tra privati e
  • l’illecita influenza sull’assemblea degli azionisti.

 

Si tratta cioè di illeciti che presidiano gli organi societari così come delineati dalla normativa civilistica.

Proprio per questa stretta connessione con la vita delle società di capitali, la materia del diritto penale societario si occupa di un ambito estremamente delicato, anche per le eventuali ricadute sulla stessa persona giuridica. Quest’ultima, infatti, può addirittura essere direttamente chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa dipendente da reato a norma dell’art. 25 ter d.lgs. 231/2001.

A ben vedere, tuttavia, la categoria dei reati societari è composta da ipotesi criminose tra loro eterogenee, poste a presidio di differenti beni giuridici di vitale importanza per l’ordinato svilupparsi delle società commerciali e dell’economia in generale:

  • la tutela della trasparenza e correttezza dell’informativa societaria, a cui si ricollega il reato di false comunicazioni sociali;
  • l’effettività del capitale sociale, per la tutela del quale si vedano i reati di indebita restituzione dei conferimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, di illecite operazioni su azioni o quote sociali e di formazione fittizia del capitale;
  • l’integrità del patrimonio sociale, bene tutelato mediante la previsione del reato di infedeltà patrimoniale e di omessa comunicazione del conflitto di interesse;
  • il regolare funzionamento degli organi societari del mercato, garantito con i reati di illecita influenza sull’assemblea e di aggiotaggio societario;
  • la tutela del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza, presidiato dal reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

Conclusione

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente che occuparsi dei risvolti penalistici dell’attività imprenditoriale implica anzitutto un’attenta lettura del contesto imprenditoriale e normativo in cui l’attività societaria è posta in essere. Sovente, infatti, le contestazioni afferenti presunti reati societari si inseriscono nell’ambito di complesse operazioni societarie e presuppongono la corretta ricostruzione contabile ed economica del contesto entro cui vengono poste in essere.

Cruciale, dunque, è la piena comprensione anche degli aspetti civilistici ed afferenti il diritto commerciale, che influiscono nell’interpretazione della norma penale.

Informazioni

P. MONTALENTI, L’interesse sociale: una sintesi, in Rivista delle Società, fasc. 2, 1 giugno 2018, pag. 303.

U. TOMBARI, L’organo amministrativo di S.p.A. tra “interesse dei soci” e “altri interessi”, in Rivista delle Società, 2018, pp. 20 ss.

C. ANGELICI, Note minime sull’interesse sociale, in Banca borsa e titoli di credito, 2017.

C. ANGELICI, Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Rivista delle Società, 2007.

C. PEDRAZZI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, A. ALESSANDRI, Manuale di diritto penale d’impresa, II Ed., Monduzzi, 2000.

N. PISANI, Crisi di impresa e diritto penale, Il Mulino, 2018.

E.CAVANNA, S. PALOSCHI, Diritto penale societario. Manuale pratico sui reati societari, Experta, 2006.

http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/10/responsabilita-ente-trasferimento-responsabilita-vicende-modificative/.

[1] Per fare un esempio, il reato di bancarotta. Un approfondimento sul reato e le tipologie di bancarotta v. http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/12/reato-tipologie-di-bancarotta/ .

[2] Si vedano il d.lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002, la legge 27 maggio 2015, n. 69 e il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.


Diffusione di materiale pedopornografico

La diffusione di materiale pedopornografico

Il reato di diffusione di materiale pedopornografico: quadro normativo di riferimento, analisi della disciplina e dell’evoluzione giurisprudenziale

 

La pornografia minorile: lo scenario normativo

Negli ultimi decenni sono moltiplicate le figure di reato volte allo sfruttamento sessuale, alla mercificazione e alla commercializzazione di materiale pornografico le cui vittime predesignate sono i minori di anni diciotto. Tali crimini hanno richiesto un sempre più pregnante intervento da parte del legislatore al fine di prevenire, tutelare e garantire gli infradiciottenni contro lo sfruttamento sessuale. Vi è un mercato clandestino che, tra l’altro, è capace di generare un notevole volume d’affari[1], servendosi di uno dei grandi vantaggi dati dalla rete internet: la possibilità di scambiare informazioni in modo veloce, riservato e per molti versi anonimo.

Come è noto, il reato di pornografia minorile è previsto dall’art. 600 ter c.p., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 della legge n. 269 del 1998 e inserito nel Titolo XII, Capo III, tra i delitti contro la persona, nella specie quelli contro la personalità individuale.

Tale disposizione punisce:

  • al primo comma lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica, nonché l’induzione dello stesso a prendervi parte, il suo reclutamento e il profitto che ne deriva per l’agente;
  • al secondo comma il commercio del materiale pornografico, ove raggiunga un quantitativo tale di materiale venduto da potersi descrivere come un vero e proprio commercio;
  • al terzo comma, invece, si disciplina la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all’adescamento di minori, mentre il comma quarto punisce “offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito” il materiale pornografico “di cui al primo comma[2].

 

La diffusione di materiale pedopornografico, il comma 3 dell’art. 600 ter c.p.

Tanto premesso, è interessante notare come le condotte di diffusione di materiale pedopornografico trovino terreno particolarmente fertile proprio nella trasmissione attraverso la rete internet e, in particolare, per mezzo dei programmi di file sharing[3]. In questa prospettiva, al fine di colpire tali condotte, il legislatore ha introdotto – in via sussidiaria rispetto alle ipotesi di cui ai due commi precedenti – la fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 600 ter c.p. Quest’ultima punisce chiunque “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto[4].

Va ribadito che la fattispecie criminosa, collocata tra i delitti contro la personalità – infatti per sfruttamento sessuale del minore si intende una nuova figura di riduzione in schiavitù funzionale allo sfruttamento, anche economico, del soggetto infradiciottenne[5] – è stata introdotta dalla legge n. 269 del 1998. Tuttavia, bisogna attendere la legge n. 172 del 2012 perché il legislatore dia una definizione di pornografia minorile che attualmente, ex comma 7 dell’art 600 ter c.p., è intesa come “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

In tale prospettiva, appare evidente il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero l’interesse al sano e corretto sviluppo della persona del minore, alla sua crescita sia fisica che psichica, nonché spirituale, morale e sociale. In altri termini, la norma è volta a tutelare la personalità del minorenne, nella consapevolezza che si tratta di una personalità in fieri, ovvero in via di sviluppo e formazione, tale per cui richiede un’attenzione particolare da parte del legislatore. Va da sé, a maggior ragione, che il reato in esame sia da considerarsi plurioffensivo, ovvero posto a tutela anche della dignità umana del minorenne medesimo[6].

La condotta incriminata dal comma 3 dell’art. 600 ter c.p. consiste nel mettere a disposizione il materiale pedopornografico a un numero indeterminato o comunque rilevante di persone, laddove il gruppo sia di per sé determinato, in modo tale che l’oggetto materiale del reato risulti sottratto alla sfera di disponibilità del reo. Quest’ultimo, infatti, per effetto della divulgazione del materiale si trova nella condizione di non poter esercitare alcun tipo di controllo sull’ulteriore diffusione del materiale pedopornografico[7].

 

L’ambito di applicazione e i programmi di file sharing

A ben vedere, il nuovo mondo digitale, le evoluzioni tecnologiche e informatiche susseguite nel corso dei decenni influenzano in modo decisivo e agevolano la realizzazione e l’incrementarsi di condotte sempre più sofisticate ed efferate tale per cui la rete assurge oggi a strumento privilegiato per la loro commissione. Pertanto, i fenomeni criminosi in questione non si possono comprendere senza riflettere sul ruolo che il mezzo informatico ha avuto e ha nella loro rapida evoluzione ed allarmante diffusività.

Più precisamente, nel caso di diffusione di materiale pedopornografico tramite la rete internet, l’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. 600 ter c.p. potrà individuarsi accertando, nel caso concreto, la tipologia di comunicazione prescelta: laddove permetta un accesso al materiale a un numero indeterminato di destinatari, c.d. “aperta”, si avrà un’autentica divulgazione. Come ben noto, ciò avviene proprio mediante il ricorso a programmi di file sharing, oppure mediante il caricamento del materiale su un sito web.

 

La prova del dolo nella condotta di diffusione di materiale pedopornografico

Quanto, poi, alla configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 600 ter c.p., la norma è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che, di fatto, ne hanno determinato un vero e proprio revirement giurisprudenziale.

Se da un lato è chiaro come il mero utilizzo di software e programmi di file sharing sia idoneo a configurare l’elemento oggettivo della fattispecie criminosa, in quanto tali programmi permettono concretamente la diffusione incontrollata del materiale pedopornografico, d’altro canto bisogna chiedersi se sia sufficiente il mero utilizzo consapevole di tali strumenti perché si giudichi sussistente il reato.

Ciò, in quanto, il delitto in questione deve essere ricostruito, nei singoli casi concreti, giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo dei programmi di file sharing da parte della massa degli utenti. In altri termini, bisogna evitare di coinvolgere soggetti che possano essere in piena buona fede, ovvero che possano non avere avuto nessuna consapevolezza di diffondere materiale illecito, limitandosi unicamente ad usufruire degli anzidetti programmi di condivisione.

In tale prospettiva, dunque, la Corte di cassazione ha più volte sottolineato come la sussistenza del reato di cui all’art. 600 ter, comma 3 c.p. debba essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall’esperienza dell’imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l’individuazione dell’attività[8]. Nello stesso senso, poi, la Corte ha sottolineato che il mero uso di un programma di file sharing per procurarsi dei file illeciti non è in grado, da solo, di integrare la fattispecie di divulgazione, esclusivamente in virtù del fatto che il materiale, mentre viene scaricato, è contestualmente e automaticamente messo a disposizione per l’upload ad altri utenti. Diversamente, infatti, si fonderebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva[9].

In senso opposto, invece, la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico – e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione – nel fatto che l’agente navighi in internet senza limitarsi alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile tramite programmi di file sharing o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto[10].

In conclusione, per ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 600 ter, comma 3 c.p. non è sufficiente la realizzazione della condotta materiale, ma è richiesta anche la precisa adesione psicologica alla stessa.

Ciò, è imposto necessariamente da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema penale, ove l’art. 27, comma 1 Cost., nel momento in cui richiede l’ascrizione della responsabilità per fatto proprio e colpevole, esclude che nei confronti di eventi non riconducibili alla sfera rappresentativa e volitiva dell’agente possa essergli mosso un rimprovero. Pertanto, in relazione all’ipotesi in esame, deve essere provata la specifica volontà di diffondere il materiale incriminato[11].

 

L’art. 600 ter c.p. in breve

In definitiva, il reato di pornografia minorile è:

  • un delitto contro la persona, più di preciso contro la personalità individuale;
  • è un reato plurioffensivo;
  • la condotta incriminata dal comma 3 dell’art. 600 terp. consiste nel mettere a disposizione il materiale pedopornografico a un numero indeterminato o comunque rilevante di persone;
  • la giurisprudenza, al fine di integrare la fattispecie di divulgazione, richiede la precisa adesione psicologica dell’agente alla condotta materiale.

Informazioni

A legal perspective on trust, control and privacy in the context of sexting among children in Europe, Journal of Children and Media, 2019.

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, vol. I, Giuffrè, 2008.

F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I, Cedam, 2011.

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3671-la-prova-del-dolo-nella-condotta-di-divulgazione-o-diffusione-di-materiale-pedopornografico-mediant.

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_2_2019_rosani.pdf.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/07/Diffusione-di-materiale-pedopornografico_2013meazza-1.pdf.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/01/07/l-evoluzione-giurisprudenziale-del-reato-di-pornografia-minorile.

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-5522-2020-selfie-pornografici-600-ter#_ftn3.

L. PICOTTI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, sub art. 600-ter comma 3 c.p., CEDAM, 2002.

L. STILO, L’influenza delle nuove tecnologie informatiche sull’originale archetipo “criminalità organizzata”, in Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni, “Il Nuovo Diritto”, n. 4, 2003.

S. RICCI, File sharing e attività illecite, in AA.VV., Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie informatiche, a cura di Cassano e Cimino, Cedam, 2009.

[1] https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/tiriamo-le-somme-di-unintensa-attivita-lavorativa-ci-consente-di-verificare-i-risultati-ottenuti/index.html.

[2] La disciplina recepisce quattro importanti atti di diritto internazionale ed europeo: il protocollo opzionale alla Convenzione ONU concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, adottato nel 2000; la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione europea volta alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e contro la pornografia infantile; la Convenzione del 2007 del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale c.d. Convenzione di Lanzarote; la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

[3] Per file sharing si intende la condivisione (dall’inglese, “share”) di file all’interno di una rete di computer collegati tra loro, che comporta appunto una messa in condivisione di risorse attraverso una rete client-server oppure peer-to-peer tramite software client per lo scambio di file. In sostanza, il file sharing è quel sistema che permette a più utenti (o “nodi”) di un’architettura logica di rete informatica di condividere tra loro e all’interno di tale medesima piattaforma diversi file. Sul punto, v. S. RICCI, File sharing e attività illecite, in AA.VV., Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie informatiche, a cura di Cassano e Cimino, Cedam, 2009, p. 60.

[4] Sul punto, v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, vol. I, Giuffrè, 2008, p. 176.

[5] Per approfondire sul turismo sessuale a danno di minori v. http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/01/contrastare-il-turismo-sessuale-a-danno-di-minori/.

[6] Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I, Cedam, 2011, p. 440 ss.

[7] L. PICOTTI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, sub art. 600-ter comma 3 c.p., CEDAM, 2002, p. 185 ss.

[8] Cass. pen., Sez. III, sentenza 26 marzo 2018, n. 14001.

[9] Cass. pen., Sez. II, sentenza 2 dicembre 2013, n. 47820.

[10] Cass. pen., Sez. III, sentenza 12 settembre 2018, n. 40437.

[11] Per ravvisare l’elemento soggettivo del reato è necessaria la prova di una volontà consapevole del soggetto diretta a divulgare o diffondere il file, come potrebbe aversi, ad esempio, quando il soggetto, dopo averlo completamente scaricato, abbia volontariamente inserito o lasciato il file in una cartella contenente i file destinati alla condivisione (salvo eventuale ignoranza del contenuto illecito del file che a lui appaia con un titolo falso). Quando manchi questa prova di una specifica volontà di divulgazione, potrà presumersi solo una volontà corrispondente al comportamento che il soggetto in concreto abbia tenuto, ossia normalmente una volontà di scaricare, ossia di procurarsi il file (art. 600-quater c.p.) e non anche una volontà di diffonderlo. Inoltre, non sono “sufficienti presunzioni del tutto generiche o frasi di stile, come quelle che il soggetto conosceva il funzionamento del programma, giacché tale conoscenza non implica necessariamente anche una volontà di diffondere. Occorre invece valutare il comportamento tenuto in concreto dal soggetto (eventualmente attraverso l’esame dell’apposito file su cui vengono registrate tutte le azioni svolte o la rivelazione della percentuale del file detenuto al momento dell’accertamento della polizia), come ad esempio la circostanza che il soggetto sia solito trasferire in altra cartella o in altro supporto i file completati o invece sia solito inserirli nella cartella dei file posti in condivisione“. Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 31 agosto 2012, n. 33574.


Principio di irretroattività

Il principio di irretroattività nel diritto penale

Principi costituzionali in materia penale: il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli

 

I limiti temporali all’applicabilità della legge penale

In uno Stato liberale di diritto vi è la fondamentale esigenza di assicurare che il cittadino sia in grado di conoscere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà derivare una responsabilità penale e, eventualmente, quali siano le sanzioni in cui potrà incorrere. Solo sulla base di queste condizioni il cittadino può compiere libere scelte di azione, dalle quali poi far discende la responsabilità dell’autore in relazione ai comportamenti effettivamente posti in essere. Nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività della legge penale tale per cui, nelle ipotesi di successione di leggi – di pari rango – nel tempo, “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

In tale prospettiva, la tutela del cittadino appare arricchita dall’introduzione di siffatto principio che garantisce che l’an[1] e il quantum[2] della punizione siano determinati soltanto dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto.

A ben vedere, dunque, ciò che conta è che il cittadino sia libero di autodeterminarsi nel proprio agire, arginando – nel contempo – la possibilità che lo Stato o l’autorità giudiziaria dispongano ex post della sua libertà personale[3].

 

Le fonti del principio di irretroattività penale

In via generale, l’articolo 11 delle Preleggi stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire. La portata della disposizione è assai ampia e si riferisce non solo alle norme penali, ma anche a quelle civili e amministrative, tale per cui – in linea di massima – tali norme si applicano solo pro futuro ai fatti avvenuti dopo la loro entrata in vigore.

Tanto premesso, è interessante sottolineare che, nell’ambito del diritto penale, l’avvento della Costituzione ha segnato definitivamente uno dei capisaldi della materia: a norma dell’articolo 25, comma 2, infatti, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli è cristallizzato quale valore fondamentale dell’ordinamento italiano. Di conseguenza, la differenza con le altre materie non attiene tanto all’operatività del principio, quanto alla forza dello stesso. In particolare, nel diritto civile e amministrativo l’irretroattività è prevista da una legge di rango primario, mentre in materia penale il principio è espressamente enunciato nella Carta fondamentale. Invero, il principio era già previsto a livello di normativa penale primaria a norma dell’articolo 2, commi 1 e 4 c.p., ma solo con l’avverto della Carta costituzionale ha assunto forza vincolante e inderogabile, sia per il legislatore che per l’autorità giudiziaria.

Nell’ambito di tale contesto, l’anima del principio è duplice in quanto, da un lato, mira a garantire al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze giuridiche derivanti dalla trasgressione del precetto penale. Ciò, al fine di garantirgli non solo libere scelte di azione, ma anche, nell’ottica del procedimento penale, libere scelte difensive sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori prospettabili. D’altronde, in secondo luogo, solo in questo modo è possibile porre il cittadino al riparo dall’arbitro del legislatore e, in tale prospettiva, il divieto in parola erige una cruciale garanzia dell’individuo contro persecuzioni arbitrarie.

Del resto, data la ratio del principio e i valori di cui si fa portavoce, è altresì evidente che si tratta non solo di un principio assoluto e inderogabile, ma – anche alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale – di un principio supremo, un controlimite alla possibilità di procedere a revisione costituzionale ex articolo 139 Cost[4].

A tutto ciò va aggiunto che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo è espressamente enunciato in svariate fonti sovranazionali: a norma dell’articolo 7 CEDU e, in termini pressoché coincidenti, dell’articolo 49 Carta di Nizza. Il principio ha pertanto rango costituzionale anche attraverso l’intermediazione dell’articolo 117, comma 1 Cost., che vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali e dell’ordinamento comunitario[5].

 

Ripercussioni sul sistema penale

Il principio di irretroattività della legge penale ha altresì notevoli ripercussioni sulla configurazione e sul funzionamento del sistema penale. In tal senso, il principio – al pari del principio di legalità – è condizione necessaria perché la pena sia strumento di prevenzione generale: se infatti il fine della pena è quello intimidatorio, tale funzione è assolta solo laddove il comportamento vietato sia fissato dalla legge prima della sua commissione.

Inoltre, il principio di irretroattività impone al legislatore di includere fra i presupposti dell’applicazione della pena la colpevolezza dell’agente, tale per cui all’individuo possa essere addebitata la responsabilità penale solo a fronte di libere scelte di azione. Egli conosceva o poteva conoscere la norma penale che vietava la realizzazione del fatto?

Tanto premesso, specularmente, è evidente che nelle ipotesi in cui il legislatore introduca una legge che abolisca una fattispecie di reato, ovvero modifichi la disciplina dello stesso in senso favorevole al reo non troverà applicazione il principio di irretroattività in questione. Bensì, a norma dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4 c.p., queste ipotesi sono regolate dal diverso principio di retroattività favorevole della legge penale.

 

L’ambito di applicazione

Come si è già avuto modo di osservare, il principio di irretroattività della legge penale è volto alla tutela dell’affidamento e della libertà di autodeterminazione dell’individuo nonché, nel contempo, a garantirlo contro eventuali abusi del potere legislativo e politico, nei confronti del quale opera come limite invalicabile. In questa prospettiva, infatti, l’articolo 25, comma 2 Cost. vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva ad una legge che contenga una nuova incriminazione, mentre l’articolo 2, comma 1 c.p. vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge di tale contenuto.

Appare dunque evidente come il principio operi in primis laddove il legislatore introduca con legge nuove fattispecie incriminatrici, ovvero nuove figure criminose che amplino il campo applicativo di quelle già preesistenti. Più precisamente, si configura una nuova incriminazione quando la legge individui una figura di reato integralmente nuova, comprensiva cioè di una classe di fatti che in base alla disciplina previgente erano tutti penalmente irrilevanti. E, ancora, si ha nuova incriminazione quando il legislatore intervenga su disposizioni di parte speciale, ovvero di parte generale, ampliando le figure di reato già esistenti.

D’altra parte, il principio di irretroattività vieta al legislatore di attribuire efficacia retroattiva anche alle leggi che inaspriscano il trattamento sanzionatorio di un fatto già previsto da norme preesistenti come reato. Peraltro, l’articolo 2, comma 4 c.p. ribadisce tale divieto nei confronti del giudice. Ne consegue che non possono essere applicate retroattivamente leggi che prevedano pene principali, pene accessorie ed effetti penali della condanna più severi di quanto previsto nella legge vigente al momento della commissione del reato.

Da ultimo, si rileva che non possa trovare applicazione retroattiva una legge che modifichi in senso sfavorevole al reo la disciplina di istituti che, in vario modo, incidano sul trattamento penale. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle circostanze del reato, della sospensione condizionale della pena, delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione. Il giudice, per stabilire se la legge sopravvenuta sia favorevole o meno, deve effettuare un giudizio in concreto, operato mediante il confronto dei risultati derivanti dall’applicazione delle due discipline nel caso di specie.

 

Conclusione

In definitiva, sebbene la Carta Costituzionale e la Consulta, nel corso degli anni, abbiano posto un importante freno di sistema agli arbitri legislativi che retroagiscano in malam partem sulla sfera di libertà del reo, la cornice culturale in cui questi valori si inquadrano non lascia, certo, messaggi rassicuranti. A fronte di una agenda politico-criminale incalzata da slogan che inseguono la “passione contemporanea” del “punire”, la “certezza della pena” declinata come “certezza del carcere”, il quale è inteso sempre più come luogo di marcescenza e non di recupero o di risocializzazione dell’individuo, si comprende chiaramente la grandezza dell’assunto giuridico-valoriale alla base del principio di irretroattività penale[6].

Proprio in questo sfondo assiologico, la doppia anima del principio di irretroattività costituisce un importante baluardo di giustizia e legalità, modellato appunto – come evidenziato sin dal preambolo della Convenzione EDU e della stessa Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 – sull’idea di preeminenza del diritto (prééminece du droit/rule of law) e sulla soggezione ad esso del potere e della voluntas principis, che evocano il valore della certezza giuridica intesa in senso oggettivo[7].

Informazioni

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_6_30_Marsilio.pdf.

M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cassazione Penale 2016, n. 2.

G. LEO, Automatismi sanzionatori e principi costituzionali, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014.

F. MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, CEDAM, 2008

G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, IX ed., Milano, Giuffrè, 2020.

http://www.antoniocasella.eu/archica/manes_mazzacuva_23mar20.pdf.

http://www.antoniocasella.eu/archica/manes_mazzacuva_23mar20.pdf.

P- WACHSMANN, La prééminence du droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Le droit des organisations internationales – Recueil d’études à la mémoire de J. Schwob, Bruxelles, 1997.

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_5_11_Massaro.pdf.

W. SHABAS, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford, 2017.

http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/.

[1] Locuzione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria, tradotta letteralmente con “se”, per indicare la questione concernente l’esistenza del diritto di cui si chiede tutela

[2] Locuzione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria, tradotta letteralmente con “quanto”, per indicare la valutazione che il giudice deve compiere, dopo aver accertato l’esistenza del diritto vantato, per quantificare in denaro la prestazione dovuta dalla parte soccombente

[3] È del tutto conseguente che il principio di irretroattività sia stato violato più volte dalla Germania nazista che, introducendo con la legge del 22 giugno 1938 il nuovo reato di blocco stradale a scopo di rapina punito con la pena di morte, stabilì espressamente l’entrata in vigore della medesima legge “con effetto dal 1­° gennaio 1936”. Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, IX ed., Milano, Giuffrè, 2020, p. 114.

[4] V. vicenda Taricco, ove la Corte costituzionale, investita del caso, ha promosso a sua volta rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia prospettando l’eventualità di azionare i controlimiti e sottolineando come «anzitutto, si tratta di stabilire se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle condizioni enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco. È questo un principio irrinunciabile del diritto penale costituzionale. Occorre infatti che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite temporale, permetta «una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo». Cfr. Corte cost., ord. 24 del 2017, punto 5.

[5] Per approfondire il nullum crimen europeo v. http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/17/il-nullum-crimen-europeo/.

[6] V. i rilievi critici di F. FIORENTIN, Sicurezza e diritti fondamentali nella realtà del carcere: una coesistenza (im)possibile?, in Diritto penale e processo, 2019, p. 1602.

[7] Per approfondire, v. P. WACHSMANN, La prééminence du droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Le droit des organisations internationales – Recueil d’études à la mémoire de J. Schwob, Bruxelles, 1997 e W. SHABAS, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford, 2017


Occupazione dei territori palestinesi nel diritto internazionale

L'occupazione dei territori palestinesi nel diritto internazionale

L’inquadramento dell’occupazione dei Territori palestinesi nel diritto internazionale, analisi delle norme previste dal diritto dei conflitti armati  

 

Lo status di occupazione militare e i Territori palestinesi nel diritto internazionale

Da Gerusalemme a Gaza, in questi giorni, la violenza in Israele e Palestina ha visto una delle più drammatiche escalation degli ultimi anni. Tra sabato 8 maggio e lunedì 10 maggio 2021 si è assistito a diversi scontri tra cittadini palestinesi, in rivolta a seguito degli ennesimi soprusi da parte delle autorità israeliana[1], e polizia israeliana. Quest’ultima ha represso violentemente tali rimostranze e, in reazione, i militanti palestinesi di Hamas hanno lanciato centinaia di razzi – la maggior parte dei quali è stata intercettata dai sistemi di difesa israeliani – verso Gerusalemme, Tel Aviv e il sud di Israele. Gaza, il territorio palestinese gestito da Hamas, è stato colpito ancor più duramente dagli attacchi aerei israeliani. Sebbene non vi sia alcun scopo realistico a portata di mano, decine di persone, la maggior parte delle quali palestinesi, sono state uccise[2]. Ma, nella prospettiva del diritto internazionale, perché si parla di occupazione dei Territori palestinesi?

Prima di addentrarci nel vivo della questione, è necessario premettere alcuni cenni sullo status giuridico della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est, rivendicati dai palestinesi come parte dello Stato di Palestina[3]. In particolare, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania – secondo la comunità internazionale – sono designate dal 1967[4] come Territori militarmente occupati da Israele. Lo Stato di Israele, infatti, unitamente all’Egitto, mantiene sulla Striscia il blocco terrestre, aereo e marittimo, esercitando, inoltre, il controllo sul genere delle merci in entrata a Gaza, il cui volume equivale ad un quarto del flusso precedente al blocco. La marina israeliana, poi, mantiene un blocco marittimo a tre miglia nautiche dalla costa e l’Egitto, prima dei turbolenti mesi di gennaio-marzo 2011[5], stava procedendo alla costruzione una barriera d’acciaio sotterranea per evitare la violazione del blocco mediante i tunnel[6].

Le occupazioni militari di territori stranieri sono convenzionalmente ed internazionalmente chiariti dalla Convenzione de L’Aia del 1907, ove per occupazione militare si intende la presenza di forze armate straniere all’interno del territorio di uno Stato in misura preponderante rispetto a quella delle forze armate dello Stato occupato. Di conseguenza, l’occupazione non determina, di per sé, l’acquisto della sovranità da parte dell’occupante sul territorio occupato ma origina il controllo effettivo dell’esercito invasore, il quale impone la propria autorità in maniera stabile. A ben vedere, nell’economia dei regolamenti de L’Aia, l’occupazione è concepita come una situazione transitoria, destinata a concludersi già nel corso del conflitto, con il ritiro delle truppe occupanti ed il ripristino della piena sovranità dello Stato occupato, o, al più tardi, al termine delle ostilità, con la definizione del destino del territorio occupato nel trattato di pace.

 

I diritti della popolazione locale occupata

L’ordinamento internazionale si preoccupa di tutelare gli abitanti del territorio occupato, tentando di renderli indenni, quanto più possibile, dalle conseguenze del conflitto. Le scarne disposizioni previste dal Regolamento de L’Aja del 1907 – che si limitava a proteggere la vita, le convinzioni religiose, l’onore, i diritti di famiglia e la proprietà della popolazione locale, nonché a sancire il principio della responsabilità personale – sono state nel tempo ampiamente integrate dalle regole della IV Convenzione di Ginevra e del I Protocollo del 1977, che riconoscono agli abitanti del territorio occupato la qualifica di «persone protette».

A ben vedere, dunque, l’evoluzione che la tutela internazionale della persona umana ha subito negli ultimi sessant’anni, grazie all’elaborazione di strumenti convenzionali tesi a garantire diritti sempre più ampi agli individui, estende ulteriormente gli obblighi che gravano sull’autorità occupante. Quest’ultima è chiamata a riconoscere agli abitanti del territorio occupato, oltre ai diritti che le norme umanitarie attribuiscono loro in quanto vittime del conflitto armato, anche la ben più ampia categoria di garanzie che l’ordinamento internazionale riconosce a tutti gli esseri umani.

 

L’obbligo di ristabilire e mantenere l’ordine e la vita pubblica nel territorio occupato

In primo luogo va rilevato come uno Stato non possa esercitare contemporaneamente il controllo su un territorio che occupa e, nel contempo, attaccarlo militarmente sostenendo che rappresenti una minaccia esogena alla sicurezza nazionale. Così facendo Israele non solo sta affermando diritti coerenti con la dominazione coloniale ma che, più semplicemente, non sono conformi al diritto internazionale.

Come ben noto, d’altra parte, l’applicabilità del diritto internazionale dipende dal consenso e dalla conformità volontaria degli Stati stessi e, in assenza della volontà politica di far sì che il comportamento dello Stato sia conforme alla legge, le violazioni divengono la norma piuttosto che l’eccezione. In ogni caso, è rilevante studiare cosa prevede il diritto internazionale riguardo al diritto di un occupante di usare la forza nei confronti dei territori occupati dallo stesso, al fine di evitare che la reinterpretazione di tale diritto renda la legge uno strumento mediante cui proteggere l’autorità coloniale a spese dei diritti dei civili non combattenti.

Il diritto d’occupazione, in particolare, fa parte del diritto dei conflitti armati. Tale disciplina contempla l’occupazione militare come il risultato della guerra e prevede, in capo alla potenza occupante, numerosi doveri finché la pace sia ristabilita e l’occupazione volga al termine. Per adempiere a tali doveri, la potenza occupante ha il diritto di ricorrere all’utilizzo della forza al fine di applicare la legge, preservare l’ordine, punire il crimine e proteggere le vite e la proprietà all’interno del territorio occupato. In tale prospettiva, l’utilizzo della forza – in particolare quella letale – è consentito nei limiti in cui ciò sia necessario per ristabilire l’ordine e solo come ultima istanza, circoscritta, soprattutto, dalla preoccupazione per la popolazione civile non combattente.

Diversamente, il diritto all’autodifesa invocata da Stati contro altri Stati consente il ricorso alla forza militare con un margine più ampio: entrambi gli Stati sono legittimi a tale ricorso secondo il diritto dei conflitti armati[7]. Questo corpo di leggi si basa su un crudo equilibrio tra preoccupazioni umanitarie da un lato e vantaggio e necessità militari dall’altro.

 

Gli attacchi Israeliani sono legittimo esercizio del diritto di autodifesa?

I recenti attacchi di Israele contro la popolazione palestinese di Gerusalemme e di Gaza, un territorio di 360 chilometri quadrati, possono essere giustificati come il giusto uso della forza armata contro un paese straniero?

Non di rado, infatti, i funzionari israeliani stessi hanno tentato di inquadrare, nel corso degli anni, i loro assalti contro un territorio da loro stessi occupato come legittimo esercizio del diritto di autodifesa. Ma tale prospettiva è conforme con il diritto internazionale?

Nel diritto internazionale, l’autodifesa è la giustificazione legale cui uno Stato ricorre per legittimare l’uso della forza armata e dichiarare guerra. In questo senso, si parla di jus ad bellum, ovvero quando vi siano legittime ragioni per intraprendere una guerra. Il diritto di combattere per autodifesa si distingue dal c.d. jus in bello, ovvero l’insieme dei principi e delle leggi che regolano i mezzi e i metodi della guerra stessa. Lo jus ad bellum è volto a limitare l’uso della forza armata in conformità con l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, alla quale si può ricorrere solo ove lo Stato si trovi a subire un attacco armato, ovvero una una minaccia imminente di un attacco, ex art. 51 della medesima Carta.

Una volta iniziato un conflitto armato – indipendentemente dalla ragione o dalla legittimità di tale conflitto – scatta il quadro giuridico dello jus in bello. Pertanto, quando un’occupazione è già in atto, il diritto di ricorrere alla forza militarizzata in risposta ad un attacco armato, diversamente ed in contrapposizione con il ricorso alla forza di polizia volta a ripristinare l’ordine, non è un rimedio disponibile per lo stato occupante. L’inizio di un’occupazione militare segna il trionfo di un belligerante su un altro. Nel caso di Israele, la sua occupazione della Cisgiordania, della Striscia di Gaza, delle alture del Golan e del Sinai nel 1967 ha segnato una vittoria militare contro i belligeranti arabi.

Le norme sui conflitti armati internazionali proibiscono a una potenza occupante di utilizzare la forza armata contro un proprio territorio occupato. Ciò, in virtù dell’esistenza dell’occupazione militare stessa, in quanto un attacco armato, anche ove conforme alla Carta delle Nazioni Unite, è già avvenuto e si è concluso. Quindi, il diritto all’autodifesa nel diritto internazionale non è disponibile per Israele per quanto riguarda i suoi rapporti con minacce reali o percepite provenienti dalla popolazione dei Territori palestinesi occupati e della Striscia di Gaza. Per raggiungere i suoi obiettivi di sicurezza, Israele non può ricorrere ad altro che ai poteri di polizia, ovvero all’uso eccezionale della forza militarizzata, conferitigli dal diritto internazionale umanitario. Questo non significa che Israele non possa difendersi, ma che queste misure difensive non possono prendere la forma della guerra né essere giustificate come autodifesa nel diritto internazionale.

In definitiva, una potenza occupante non può giustificare il ricorso alla forza militare come legittimo esercizio dell’autodifesa in un territorio di cui è responsabile proprio in quanto occupante.

In questa cornice generale, appare evidente come Israele non abbia mai regolato il proprio comportamento, in Cisgiordania e Gaza, in conformità con la legge di occupazione, stante il rifiuto di riconoscere a questi territori lo status di territori occupati. Ne è derivato, dunque, che dall’inizio della sua occupazione nel 1967 Israele ha negato l’applicabilità del diritto internazionale umanitario ai territori palestinesi occupati, nonostante vi abbia imposto il dominio militare, impedendo inoltre l’applicabilità della Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla tutela delle persone civili in tempo di guerra, pietra angolare del diritto di occupazione[8].

 

Conclusione sull’occupazione dei Territori palestinesi nel diritto internazionale

Il regime giuridico applicabile alle occupazioni militari, frutto della progressiva elaborazione di puntuali regole di diritto bellico e del loro coordinamento con le pertinenti norme internazionali per la tutela dei diritti umani, mira, dunque, a salvaguardare lo statuto giuridico pregresso del territorio occupato e a tutelare la popolazione locale.

Sebbene il controllo esercitato da Israele sui Territori palestinesi presenti, per certi versi, caratteristiche peculiari, non vi è ragione di escludere la piena applicabilità del regime giuridico dell’occupazione. Da ciò discende come numerose delle misure adottate da Israele in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza siano difficilmente conciliabili con le pertinenti norme di diritto internazionale.

In definitiva, la drammaticità della vita nei Territori palestinesi occupati si comprende proprio facendo ricorso alle parole della Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite per l’Asia occidentale (ESCEA) che, nel marzo 2017[9], ha descritto le condizioni attuali della popolazione palestinese, dopo decenni di occupazione e repressione, come equivalenti all’Apartheid. Il termine Apartheid, sebbene originariamente associato al caso specifico del Sudafrica, costituisce una fattispecie di crimine contro l’umanità ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, e come tale ha portata universale.

Informazioni

[1] Sheikh Jarrah è un quartiere collocato a Gerusalemme est a maggioranza palestinese. Qui è nata una disputa legale le cui ripercussioni possono essere enormi: alcuni coloni israeliani rivendicano infatti delle abitazioni appartenenti, da almeno 70 anni, a varie famiglie palestinesi. Famiglie che adesso rischiano di subire uno sfratto. Tra sabato 8 maggio e lunedì 10 maggio 2021 ci sono stati diversi scontri tra cittadini palestinesi e polizia israeliana. In particolare, circa 8000 palestinesi si erano riuniti nella Spianata delle Moschee per protestare contro la c.d. “marcia delle bandiere”, ovvero una manifestazione che i coloni israeliani di estrema destra avevano intenzione di realizzare nei territori arabi di Gerusalemme per rivendicarne l’occupazione. Ne sono seguiti scontri con la polizia che hanno causato il ferimento di almeno 300 palestinesi, come riportato dalla Mezzaluna rossa palestinese. Cfr. https://www.ilpost.it/2021/05/08/sheikh-jarrah-gerusalemme/; https://pagineesteri.it/2021/05/10/medioriente/medioriente-video-gerusalemme-confisca-di-case-palestinesi/.

[2] https://www.economist.com/leaders/2021/05/13/only-negotiations-can-bring-lasting-peace-to-israel-and-palestine.

[3] Per approfondire l’evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli v. http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/15/principio-di-autodeterminazione-dei-popoli-profili-attuali/.

[4] A seguito della guerra dei sei giorni, combattuta tra Israele e una coalizione di paesi arabi fra il 5 e il 10 giugno 1967, da cui Israele è uscita nettamente vincitrice, le conseguenze sulla popolazione e gli stati arabi sono state notevoli. Israele, infatti, con la vittoria non solo ha garantito la propria sopravvivenza, ma ha invaso territori che fino a quel momento non aveva nemmeno rivendicato, come il Sinai, le alture del Golan, la Striscia di Gaza e diverse città arabe della Cisgiordania. Cfr. M. CAMPANINI, Storia del Medio Oriente contemporaneo, VI ed., Il Mulino, 2020.

[5] Si tratta della c.d. rivoluzione egiziana del 2011, anche nota con il nome di rivoluzione del Nilo, rappresenta un vasto movimento di protesta che ha visto il succedersi di episodi di disobbedienza civile, atti di contestazione e insurrezioni, verificatisi in Egitto a partire dal 25 gennaio del 2011. Il moto di protesta popolare egiziano era imperniato sul desiderio di rinnovamento politico e sociale contro il trentennale regime del Presidente Hosni Mubarak. Cfr. https://politicalscience.yale.edu/sites/default/files/files/Ellison_Danielle.pdf .

[6] Il blocco è stato criticato dall’allora Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon, dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e da numerose organizzazioni dei diritti umani. Esso è contrario alla risoluzione 1860 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approvata l’8 gennaio 2009.

[7] Il diritto dei conflitti armati si trova principalmente nei Regolamenti de L’Aia del 1907, nelle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli Aggiuntivi I e II del 1977.

[8] Il governo israeliano contesta la piena applicazione del regime di occupazione dei Territori, negando di conseguenza l’applicazione della IV Convenzione di Ginevra (ratificata da Israele), in quanto i Territori palestinesi occupati non sono soggetti alla sovranità di alcuno Stato parte della Convenzione. L’argomento – che si basa sulla lettera dell’art. 2, par. 2, comune, ai sensi del quale le Convenzioni di Ginevra si applicano “dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire” – appare squisitamente formalistico, tanto più se si considera che l’assenza di uno “Stato occupato” è invocata come ragione valida per escludere l’applicazione proprio delle norme di Ginevra, che, a differenza dei regolamenti de L’Aia, sono pensate essenzialmente per tutelare gli interessi della popolazione locale e non dello Stato occupato. La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte internazionale di giustizia nel parere sul muro eretto da Israele nei Territori palestinesi occupati. La Corte ha rigettato l’interpretazione propugnata dal governo israeliano, sottolineando come l’occupazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania sia stata posta in essere nel corso di un conflitto armato, la guerra dei sei giorni, che coinvolse Stati parti della Convenzione. La rilevanza delle regole contenute nella parte III, sezione III, della IV Convenzione di Ginevra discende, dunque, secondo la Corte, non dal secondo ma dal primo paragrafo dell’art. 2, ai sensi del quale la Convenzione si applica “en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes”. Cfr. Corte internazionale di giustizia, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, parere del 9 luglio 2004, pubblicato sul sito della Corte, www.icj-cij.org, par. 89.

[9] Il rapporto era stato compilato da Virginia Tilley, professoressa dell’Università dell’Illinois, e da Richard Falk, inviato speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, nonché professore emerito della Princeton University. tuttavia, pochi giorni dopo, il rapporto chiamato “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid” è stato ritirato dal sito delle Nazioni Unite per decisione del segretario generale dell’ONU, António Guterres. V. https://bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/risorse-bds/2449-rapporto-escwa


Covid19 e impiego femminile

L'impatto del covid-19 sull'impiego femminile

La pandemia ha aumentato le disparità di genere? Analisi dell’impatto del covid-19 sull’impiego femminile

 

Impiego femminile e covid-19, il quadro normativo

A marzo 2020 la diffusione incontrollata del covid-19 ha costretto più della metà della popolazione mondiale a rispettare misure straordinarie volte al contenimento del virus. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente svariati ambiti, tra i quali si annovera sicuramente quello socio-economico[1], al cui interno le categorie più colpite sono state quelle che erano già lavorativamente più svantaggiate: le donne, i giovani e gli stranieri. Prima di analizzare l’impatto del covid-19 sull’impiego femminile è altresì necessario premettere alcuni brevi cenni sul quadro normativo di riferimento all’interno del quale ci si muove nel parlare di impiego, del principio di uguaglianza e di parità di trattamento.

Nell’operare tale breve esegesi, non si può non partire dalla Carta Costituzionale che, nei primi dodici articoli, cristallizza i principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano.

In tema di parità di trattamento, l’articolo 3 della Costituzione sancisce uno dei principi cardine del nostro ordinamento, il principio di uguaglianza, formulato nella sua duplice veste formale e sostanziale. In forza di tale enunciazione tutti i cittadini – il termine “cittadini” deve essere inteso nella sua più ampia accezione di persone e non solo in riferimento ai cittadini italiani – sono considerati uguali di fronte alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Appare evidente che la scelta dei Costituenti di scandire ogni distinzione ha il valore di consacrarne il divieto e di condannare, con ogni singola parola, le ingiustizie fondate su tali discriminazioni, di cui non infrequentemente si nutrono la guerra e le dittature, al fine di emarginare esseri umani solo perché appartenenti a minoranze.

Quanto alla prima scansione, quella attinente alle discriminazioni fondate sul sesso, risalta ancora oggi l’attualità della previsione che evidenzia un cammino verso la parità di genere che, dopo tutti questi anni, è ancora in atto.

Quanto al panorama europeo ed internazionale, gli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 14 CEDU vietano altresì qualunque discriminazione degli individui che possa limitare il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

 

Il divario di genere

A ben vedere, è interessate notare come il quadro normativo di riferimento richiami – anche indirettamente – un valore fondamentale: il lavoro, riconosciuto come diritto in forza del quale la personalità umana si emancipa e si sviluppa, concorrendo, nel contempo, al progresso materiale e spirituale della società nel suo complesso. Ed è proprio in riferimento al lavoro che la parità di trattamento tra uomini e donne, ovvero la parità di opportunità, al netto di pari competenze, qualifiche e capacità, è ancora ben lontana da essere garantita.

Tale affermazione si comprende in primis se si guarda al tasso di occupazione delle donne che in Italia è di 18 punti percentuali più basso di quello degli uomini, il lavoro part time riguarda il 73,2% le donne ed è involontario nel 60,4% dei casi e i redditi complessivi guadagnati dalle donne sul mercato del lavoro sono in media inferiori del 25% rispetto agli uomini.

È un quadro generale che assume contorni drammatici, a maggior ragione se inserito all’interno della crisi pandemica, ma perché tale divario?

In Italia, secondo i dati Censis, le donne sono quasi 31 milioni e rappresentano il 51,3% della popolazione, le giovani studiano di più, infatti le laureate sono il 57,1% degli oltre 7,6 milioni di laureati, con risultati scolastici migliori dei loro coetanei: le ragazze si laureano prima e con un voto di laurea medio di 103,7 contro il 101,9 degli uomini. Le donne sono in maggioranza anche negli studi post laurea: degli oltre 115.000 studenti che nell’a.a. 2017/2018 erano iscritti ad un dottorato di ricerca, un corso di specializzazione o un master, il 59,3% era una donna.

Eppure tutto ciò non basta per avere una posizione di parità sul mercato del lavoro: le donne sono meno occupate degli uomini e difficilmente ricoprono incarichi di responsabilità e, sebbene si tratta di fenomeni comuni anche agli altri paesi europei, in Italia vedono una condizione di ancora maggior ritardo.

Le cause di tale divario sono composite e complesse, sicuramente dovute al fatto che le donne italiane rimangono in gran parte prigioniere di stereotipi, di iniziative e di servizi non sufficienti a favorire una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In tal senso, ancora oggi le donne in Italia si trovano a dover scegliere tra famiglia e carriera, aspetti della vita umana che rimangono percorsi paralleli e incompatibili. Tra gli ambiti che maggiormente danno la misura degli squilibri di genere e che hanno ripercussioni sulla partecipazione delle donne sul mercato del lavoro, vi è sicuramente quello della casa, della cura di figli e dei genitori, un impegno familiare che, ancora oggi, grava essenzialmente e prevalentemente sulle donne, ancorché lavoratrici.

Del resto, il 65% delle donne fra i 25 e i 49, con figli piccoli fino ai 5 anni, non sono disponibili a lavorare per motivi legati alla maternità e al lavoro di cura e il 63,5% degli italiani riconosce, neppure troppo implicitamente, che a volte può essere necessario o opportuno che una donna sacrifichi un po’ del suo tempo libero o della sua carriera per dedicarsi di più alla famiglia. Opinione che, addirittura, è fatta propria più dalle donne, le quali per prime tendono a perpetuare e a non mettere in discussione comportamenti e modi di pensare che hanno appreso nella famiglia di origine.

 

Impatto della pandemia sul mercato del lavoro femminile: alcuni dati rilevanti

Sin dai primissimi mesi di pandemia, UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, lancia un tempestivo allarme: una pandemia ombra si sta insinuando al riparo dai riflettori e pressoché ovunque, le sue vittime predesignate sono le donne.

In particolare, quest’ultime sono state costrette a condividere spazi ristretti, con partener spesso violenti, e situazioni di stress, derivanti anche dalla gestione accentrata dei carichi famigliari e degli impegni domestici.

I dati confermano la drammatica escalation di violenza contro le donne e, nel contempo, la crisi economica scoppiata a livello globale con l’avvento della pandemia, le penalizzata in via nettamente maggiore rispetto agli uomini.

Non di rado si afferma che la ricaduta sociale ed economica della pandemia rischia di spazzare via anni di conquiste e progressi, ma, anche in concreto, si teme che 47 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo ricadano sotto la soglia di povertà.

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria, i dati dimostrano che la percentuale di donne che hanno perso il lavoro nel 2020 è stata doppia rispetto a quella degli uomini che lo hanno perso: dei 841 mila posti di lavoro persi nel secondo trimestre del 2020 più della metà sono femminili, l’occupazione delle donne è calata del 2% a fronte di una minore flessione di quella maschile.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è che la forbice del divario creato durante il lockdown non è stata colmata, infatti dalle rilevazioni dell’Istat in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal 2020 risulta che fino a giugno i tassi di attivazione per le posizioni occupate dalle donne sono scesi molto più rapidamente e, nei mesi successivi, il rallentamento della decrescita è più contenuto tra le posizioni femminili rispetto a quelle maschili.

Considerando, poi, le nuove assunzioni, nei primi nove mesi del 2020 rispetto all’anno precedente, si registra un calo del 26,1% delle nuove assunzioni che abbiano riguardato le donne, a fronte della diminuzione del 20,7% dei contratti attivati per gli uomini. I dati non sono evoluti favorevolmente, in quanto nel settembre 2020 il saldo annualizzato per gli uomini è positivo e risulta in crescita di 15 mila posizioni, mentre per le donne si registra un calo di 28 mila posizioni.

E, ancora, le donne sono la categoria ad aver registrato il minor numero di reingressi nel mercato del lavoro, di 67 mila persone che avevano perso la propria occupazione solo il 42,2% delle donne ha goduto di questa possibilità e tale percorso non è stato di certo semplice, infatti le donne hanno dovuto attendere in media 100 giorni prima di trovare una nuova occupazione, a fronte dei 21 giorni del 2019.

 

Conclusione

Tanto premesso, con una visione simile a quella delle madri e dei padri costituenti, occorrerà un serio e programmatico intervento da parte dello Stato che sia in grado di investire e non mortificare il talento femminile. La linea guida di tale opera deve essere certamente il dettato dell’articolo 3, comma 2 della Costituzione che impone allo Stato il dovere specifico di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza e la libertà dei consociati.

In definitiva, si auspica un intervento che vada ben oltre la questione della parità di genere e della giustizia sociale e che sia volto a garantire effettiva emancipazione e autodeterminazione a tutte le donne e le ragazze, forti della consapevolezza che nessuna società può prosperare se spreca, disperde, saccheggia la metà delle sue risorse.

Informazioni

[1] Per fare un esempio, dal punto di vista economico si può fare un richiamo all’attività dell’Antitrust nei primi mesi della pandemia. Per DirittoConsenso ne ha parlato Giuseppe Nicolino in quest’articolo:  http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/16/la-politica-antitrust-ai-tempi-covid-19/


Delinquenza minorile e covid-19

Delinquenza minorile e covid-19

Effetti collaterali della pandemia: analisi dell’impatto del Covid-19 sulla delinquenza minorile

 

Di cosa parliamo quando ci riferiamo alla delinquenza minorile?

Al fine di analizzare la problematica inerente la delinquenza minorile e l’impatto del Covid-19, è fondamentale identificare preliminarmente il primo dei due fenomeni appena citati. La delinquenza minorile rientra tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale. Ciò, anche alla luce del fatto che spesso non è facile comprendere il motivo che spinge i minori a delinquere. Non a caso, si tratta di un tema che, per sua natura, è altamente composito, nonché caratterizzato da innumerevoli risvolti che coinvolgono diverse discipline, innestando un continuo scambio di saperi.

Tanto premesso, nell’interrogarsi sul fenomeno della delinquenza minorile si è soliti fare riferimento al concetto di devianza, ovvero l’insieme di comportamenti che violino un complesso di valori che siano percepiti come validi e fondanti del gruppo sociale dominante in un dato momento storico.

A ben vedere, indipendentemente dalle definizioni teoriche, va sottolineato che la devianza minorile non implica necessariamente che siano posti in essere comportamenti delinquenziali, ma si fa riferimento ad un insieme eterogeneo di condotte accumunate dalla valenza trasgressiva e che, solo in parte, assumono i caratteri dell’illegalità. In senso ampio, si tratta di fenomeni quali la fuga da casa o l’assenteismo scolastico, espressione di un disagio giovanile capace di riassorbirsi spontaneamente nella maggior parte dei casi. Tuttavia, ove ciò non accada, la correlazione fra devianza e delinquenza si esplica nel compimento di reati, che possono essere più o meno gravi, ma il cui comune denominatore è dato dal fatto che siano stati ignorati o sottovalutati i precedenti comportamenti devianti, i quali, seppur in una prima fase leciti, determinano un’escalation comportamentale che culmina con il compimento del fatto penalmente rilevante.

Tale affermazione si comprende se si guarda al fenomeno della devianza minorile come espressione di un “grido d’aiuto” del minore, un suo tentativo di rivolgersi al mondo adulto, percepito come estraneo e giudicante, per comunicare un disagio personale e un’incapacità di risolvere autonomamente le proprie problematiche.

Questo è il rivoluzionario insegnamento di cui si a portavoce la legislazione minorile e, in particolare, il D.P.R. 448 del 1988 riguardante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, espressione della volontà di rapportarsi ai minori perseguendo un obiettivo di tutela, coerentemente al dettato costituzionale.

Tale approccio è reso necessario non solo dalle particolari esigenze educative minorili, ma anche al fine di garantire la sicurezza sociale. L’interesse del minore e l’interesse della società costituiscono infatti due dimensioni strettamente interdipendenti, in rapporto di continuità tra loro.

 

Le cause della delinquenza minorile

Dalle ricerche consolidate in questo settore emerge che il fenomeno della devianza minorile nasce e dipende da problemi sociali. Nello specifico, gli studi psicologici, psichiatrici e sociologici sono volti a sondare le vicende personali e familiari del soggetto nel tentativo di rinvenire le cause del comportamento delinquenziale minorile. Sebbene si tratti di un’indagine ardua data la complessità del fenomeno oggetto di studio, una delle cause più frequenti che spingono i minorenni a commettere il reato è legata alle difficoltà economiche e famigliari in cui versa il minore, ovvero in primis lo stato di povertà che sovente isola ed emargina i giovani. Quest’ultimi, in suddetti contesti, tendono di conseguenza ad inserirsi in una subcultura che diviene naturale luogo di identificazione e comunicazione degli stessi, una fonte di identità. Allora, le norme dominanti in questa cerchia di riferimento costituiscono – ciò ben si comprende nel caso degli adolescenti che stanno formando e sviluppando la propria personalità – un’importante bussola per le condotte individuali.

Nel contempo, si registra un disagio generazionale crescente in tutte quelle situazioni famigliari caratterizzate da forte conflittualità e/o segnate da eventi traumatici, quali lutti, separazioni, divorzi, abusi, violenze e così via[1]. Nell’ampia gamma di tali evenienze e problematiche, la famiglia è il fondamento educativo e conoscitivo dell’adolescente, il quale affronta già di per sé una fase evolutiva altamente conflittuale e complessa, in cui la disattenzione dei genitori, un eccessivo permissivismo o, al contrario, un controllo asfissiante e serrato pongono i presupposti di eventuali e future reazioni di ribellione.

 

L’impatto del Covid-19

Nell’ambito di tale contesto, la crisi pandemica ha determinato vuoti di controllo, povertà e diseguaglianze su vari e molteplici livelli, tra cui, certamente, si annovera la giovane età, rischiando di determinare una vera e propria emergenza in punto di criminalità minorile.

La solitudine, l’isolamento e la paura dell’altro hanno infatti determinato effetti impattanti sulla personalità dei minorenni, sia in considerazione della delicatezza della fase evolutiva caratteristica della minore età, che in relazione alle personali situazioni sociali e famigliari, acuendo le diseguaglianze già esistenti e creando di nuove.

In questo senso, Fabiola Riccardini, capo ricercatore senior dell’Istat e presidente dell’ARPSESS (Associazione Sviluppo Benessere Sostenibile Solidale) rileva correttamente come la sostenibilità sociale vada di pari passo con il concetto di equità, trattandosi di due aspetti che si compenetrano mutualmente. In tale ottica, dunque, le diseguaglianze non fanno altro che rendere più insostenibili certe realtà, creando nuove disuguaglianze e amplificandone gli effetti.

Ciò emerge chiaramente dalla ricerca dell’Irccs Giannina Gaslini insieme all’Università di Genova, presentata il 16 giugno 2020, mediante cui sono state interpellate con un questionario un campione di più di 3 mila famiglie con figli minori, residenti sull’intero territorio italiano, tracciando un quadro dei sintomi di malessere psicologico e comportamentale che hanno colpito gli infradiciottenni, cagionati dal forzato isolamento in casa, distinti per due fasce di età: minori fino ai sei anni e quelli dai sei a diciotto.

Intanto colpisce che, purtroppo, le predette problematiche comportamentali regressive abbiano interessato sette ragazzi su dieci, ovvero il 65% dei minori di sei anni e il 71% dei minori fra i sei e i diciotto anni.

Concentrandosi sul campione comprendente i minorenni fra i 6 e i 18 anni, prevale in quasi tutti i casi una sensazione somatica ansiogena diffusa, irritabilità e cambio di umore, con difficoltà ad andare a letto e fatica a svegliarsi.

Inoltre, si è anche rilevato in molti casi, un utilizzo improprio dei social e in generale dei mezzi informatici, che hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il periodo del lockdown, sia per l’eccessivo tempo quotidiano della connessione telematica, che per la curiosità e la facilità dell’accesso alla rete e ai siti.

Tale utilizzo, nel contempo, è stato un elemento positivo di compagnia per tanti minori, rendendo loro possibile il contatto con il mondo esterno. È bene infatti sottolineare come l’impossibilità negli spostamenti abbia esposto diverse famiglie ad un’inusuale e quotidiana condivisione temporale. I risvolti di tali convivenze si aggravano se costernate da incertezze lavorative e possibili fragilità interne al nucleo familiare: al diminuire degli spazi a disposizione del singolo, aumentano le violenze domestiche perpetrate.

Se il contatto educativo giornaliero con la scuola è stato indispensabile nel contenimento dei gravi danni del lockdown, dall’altro bisogna considerare che non tutti gli studenti hanno avuto la possibilità di accedere a tale forme di apprendimento, sia a causa della mancanza di un autonomo dispositivo informatico o della relativa connessione telematica sul territorio.

La povertà educativa conseguente al blocco delle lezioni in presenza ha costretto alcuni degli studenti ad una sostanziale esclusione sociale, incrementando situazioni preesistenti di diseguaglianza.

Nel contempo, anche gli studenti che hanno avuto la possibilità di un collegamento quotidiano con la propria scuola hanno vissuto l’assenza dei compagni di scuola e degli insegnanti come uno stato di privazione oppressiva, a cui reagire anche, inconsciamente, con comportamenti devianti.

Ciò è evidente se si osservano i dati forniti dal database interforze sull’attività criminale, gestito dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, ove si registra, in via generale, un calo in media del 25,9% dei delitti commessi e denunciati durante i primi sei mesi del 2020. Un risultato atteso quale diretta conseguenza diretta delle limitazioni agli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria.

 

Altri dati rilevanti

Diversamente, un trend inverso si registra per i reati di maltrattamenti e violenze domestiche, testimoniato anche dall’incremento delle telefonate al numero Anti Violenza e Stalking 1522. Inoltre, il medesimo incremento si rinviene in relazione ai crimini informatici, ove la didattica a distanza ha spostato una parte della delittuosità in rete. In questi mesi di emergenza, il fenomeno è stato analizzato dal report della Direzione centrale della polizia criminale che ha evidenziato come vi sia stato un decremento degli arresti e delle segnalazioni dei minori e che, al contempo, i delitti con maggior numero di autori minori sono: l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, la frode informatica, l’istigazione od aiuto al suicidio, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia minorile nonché i delitti di omicidio doloso, maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Ad oggi, quindi, è evidente come molte delle forme di devianza minorile si diffondono attraverso il ricorso frequente al mondo del web e dei social media.

È questo il grave rischio che si addensa su tutti i minorenni, che siano studenti o meno, in un quadro sicuramente assai preoccupante per le potenziali ricadute sui loro futuri comportamenti regressivi e devianti che si sostanziano in ulteriori fragilità. I dati riportati infatti confermano il legame tra delinquenza minorile e Covid-19.

 

Conclusione

In conclusione, occorrerà un serio intervento da parte dello Stato nell’investire nel diritto all’istruzione, sostenendo adeguatamente i nuclei familiari più disagiati e coinvolgendo in tale opera gli enti del terzo settore e le altre forze sociali. Investire nella famiglia e nella scuola è la via per vincere le preesistenti e le nuove disuguaglianze dilaganti nel campo minorile, con un approccio equo e solidale, al fine di ridurre il più possibile la disgregazione sociale.

Informazioni

G. DE LEO – P. PATRIZI, Psicologia giuridica, Bologna, Il Mulino, 2002.

F. RICCARDINI, “La ripresa e le disuguaglianze di genere”, in Affari Internazionali, 13 giugno 2020.

http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/10/strumenti-di-protezione-ordinaria-del-minore/

“L’incremento della devianza psicologica e sociale minorile dovuto al corona virus”, in poliziapenitenziaria.it

Irccs Giannina Gaslini e Università di Genova, “Impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia” 16 giugno 2020.

https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid-19-e-devianza-minorile-lanalisi-polizia-criminale-0

https://www.minori.gov.it/it/node/7208

https://www.interno.gov.it/it/notizie/attivita-anticrimine-bilancio-fine-anno

E. ESPOSITO, Profili di criminologia minorile, in Diritto e Giustizia Minorile, Anno II, n. 2-3, 2013.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/357262.pdf

[1] A tal riguardo, è interessante approfondire gli strumenti di protezione ordinaria del minore http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/10/strumenti-di-protezione-ordinaria-del-minore/