Contrastare il turismo sessuale a danno di minori
Ricostruire una problematica complessa come il turismo sessuale a danno di minori, andando ad individuare punti di forza e debolezze di forme di protezione
Introduzione
Col termine turismo sessuale a danno di minori si intende lo sfruttamento sessuale di bambini da parte di individui che hanno viaggiato dalla loro città, area geografica o paese e durante questo viaggio hanno avuto contatti sessuali con minori[1]. Il fenomeno del turismo sessuale a danno di minori non rappresenta una novità all’interno del vasto panorama delle problematiche riguardanti la tutela dei minori ma si tratta di un fenomeno che, specialmente a causa dell’abbassamento dei costi di trasporto[2], nel corso degli ultimi decenni ha visto una notevole espansione, permettendo un sempre più semplice incontro tra domanda, proveniente prevalentemente dai paesi più avanzati economicamente, e offerta, che invece coinvolge in misura preponderante i paesi più poveri dell’America Latina e del Sud Est Asiatico[3]. Trattandosi di un fenomeno globale il suo contrasto necessita di un intervento non solo nazionale ma anche regionale e internazionale ed è proprio questo approccio che la comunità internazionale ha cercato di adottare negli ultimi decenni.
Il quadro normativo di riferimento
Sebbene sia possibile effettuare una lettura estensiva dei principali trattati internazionali di tutela dei diritti umani al fine di includere una prima forma di protezione dal turismo sessuale a danno di minori[4], è solo nel 2000, con l’adozione del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante minori, che il tema del turismo sessuale trova un esplicito richiamo. Fin dal suo Preambolo, infatti, si riconosce un’allarmante diffusione del turismo sessuale a danno di minori e dei suoi relativi sviluppi ovvero prostituzione minorile, pedopornografia e traffico di minori. Assume un ruolo rilevante inoltre l’adozione da parte del Comitato sui diritti dei bambini del General Comment n.16 del 2013[5].
In esso, il Comitato evidenzia il fatto che spesso gli obblighi e le responsabilità in materia di protezione dei diritti dei minori superano lo stato e i servizi direttamente controllati da esso, rendendo necessario, nel caso del turismo sessuale, un controllo del settore commerciale. Tale considerazione trova conferma nel fatto che il mercato del turismo sessuale a danno di minori è spesso facilitato e incentivato da agenzie viaggio, tour operators e hotel situati sia nei paesi di origine sia di destinazione. Uno dei casi più noti a riguardo ha coinvolto nel 1992 la compagnia aerea austriaca Lauda Air, la quale aveva distribuito all’interno delle riviste di volo, nelle tratte dirette verso la Thailandia, delle finte cartoline nella cui parte fontale era presente l’immagine di giovani ragazze semi nude e nella parte posteriore era scritto un messaggio di un ipotetico turista nel quale si leggeva “Must go, the tarts in the BabyClub are waiting for me”[6].
Il contrasto al turismo sessuale a danno di minori in ambito europeo
Sotto il profilo della tutela dal turismo sessuale in ambito europeo, ha assunto un ruolo fondamentale la stipulazione in seno al Consiglio d’Europa della Convenzione di Lanzarote nel 2007[7], il cui art. 24 obbliga gli stati ad introdurre il reato di istigazione a pratiche di pornografia e pedopornografia, configurando come attività illecita le pubblicità contenti allusioni alla possibilità di intraprendere viaggi turistici a fini di sfruttamento sessuale a danno di minori. Un vero punto ti svolta tuttavia è rappresentato dalla Direttiva 2011/92/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, con la quale è stabilita la necessità di adottare modifiche normative al fine di garantire il perseguimento di cittadini originari dell’Unione che abbiano commesso reati di sfruttamento sessuale di minori al di fuori dell’Unione stessa.
È evidente pertanto che l’esercizio dell’azione penale per reati compiuti all’estero, così come configurato dalla Direttiva sopra citata, rappresenta un utile strumento per la lotta al turismo sessuale a danno di minori, nonostante gli innumerevoli ostacoli che spesso limitano la sua applicazione quali la maggiore difficoltà nell’ottenimento delle prove, la quantità di tempo necessaria alla persecuzione di un reato compiuto in un altro paese e la frequente scarsità di collaborazione delle autorità locali coinvolte.
L’esercizio dell’azione penale per reati di turismo sessuale a danno di minori compiuti all’estero
Nella direzione della persecuzione di propri cittadini che hanno commesso reati di turismo sessuale a danno di minori all’estero si sono orientati anche gli Stati Uniti attraverso l’adozione di una normativa nazionale nel 2003 nota come Protect act, la cui applicazione ha portato alla condanna di trentotto cittadini statunitensi nei primi tre anni dalla sua adozione. Il primo cittadino americano condannato in applicazione delle norme contenute nel Protect Act fu M.L.C, 69 anni, accusato di aver avuto rapporti sessuali con due giovani rispettivamente di 10 e 13 anni in Cambogia, dove risiedeva da cinque anni. Nel giugno 2003 è stato arrestato dalla polizia cambogiana ed estradato negli Stati Uniti. A seguito delle investigazioni della polizia americana, è stato stimato che abbia commesso abusi a danno di oltre 50 bambini nel periodo intercorso tra il 1998 e il 2003. È stato pertanto condannato ad 8 anni di detenzione[8]. Più di recente, nell’agosto del 2017, un altro cittadino americano è stato condannato ad 8 anni di prigione per aver pianificato un viaggio in Messico, con l’unico scopo di abusare di minori di età compresa tra i 9 e 11 anni[9].
Modelli non dissimili di tutela normativa sono stati elaborati negli ultimi dieci anni anche da Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Giappone e Spagna.
Per quanto riguarda l’applicazione del principio di extraterritorialità nell’ordinamento italiano con riferimento al reato di turismo sessuale a danno di minori, assume un ruolo fondamentale la legge n. 268 del 1998. Con essa sono stati introdotti nel codice penale italiano gli artt. 600-bis, attraverso il quale è possibile punire la condotta del cosiddetto turista sessuale e 600-quinques, relativo al divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile il quale prevede una punizione per “chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività”. Per la prima sentenza di condanna è stato necessario attendere nove anni, quando il Tribunale di Milano ha giudicato colpevole un cittadino italiano, accusato e di aver violato gli artt. 600-bis, 600-ter. 600 quater. 600 sexties. 609 – quater del codice penale italiano, per azioni poste in essere in Thailandia e Cambogia nel periodo 2001 e 2004. Il caso in questione risulta particolarmente rilevante in quanto permette di individuare alcuni importanti elementi di forza e debolezza che caratterizzano questo tipo di reato, specialmente sotto il profilo della complessità del contesto all’interno del quale queste forme di abuso hanno luogo. Da un lato, le intercettazioni svolte della Polizia italiana hanno evidenziato un quadro allarmante di abuso su minori non solo accettato ma spesso facilitato dalle stesse famiglie oltre che dalle comunità di appartenenza dei minori. Dall’altro, le medesime intercettazioni hanno evidenziato la maggiore difficoltà nel compimento di questo tipo di attività illecite, proprio a causa dall’aumento di controlli severi effettuati dalla Polizia locale in collaborazione con la Polizia di alcuni paesi europei[10].
Conclusione
Sussiste certamente un problema di scarsa volontà politica al contrasto di un fenomeno come quello qui analizzato, principalmente a causa dell’ingente quantità di denaro che questo tipo di mercato in paesi particolarmente fragili sotto il profilo economico.
Ciononostante, alcuni dei cosiddetti paesi di destinazione specialmente nell’area del sud est asiatico si stanno indirizzando verso un’azione più concreta. Ad esempio, secondo quanto riportato dallo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), in Cambogia è in atto un processo di revisione del quadro normativo con lo scopo di garantire una maggiore tutela dal turismo sessuale a danno di minori.
Informazioni
ECPAT INTERNATIONAL, Combatting child sex tourist: questions and answers, 2008
UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 16 on State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights, CRC/C/GC/16, 17 April 2013
UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, A/HRC/31/58 , 30 december 2015
PETTMAN J.J., Body Politics: international sex tourism, in Third World quarterly, 1997, vol. 18 n.1, pp.93-108
UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, Res. 44/25, 20 November 1989
Council of Europe, Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Lanzarote, 25 October 2007
THE PROTECTION PROJECT, International child sex tourism: scope of the problem and comparative case studies, The Johns Hopkins University, 2007
[1] Ecpat International, Combatting child sex tourist: questions and answers, 2008
[2] Interessante la puntualizzazione offerta dal Relatore Speciale Onu sulla vendita di bambini, prostituzione minorile e pedopornografia, secondo il quale il termine turismo sessuale a danno di minori non dovrebbe escludere da un’attenta riflessione un numero sempre maggiore di categorie coinvolte: da coloro che viaggiano per ragioni di lavoro, ai volontari ed ancora ai dipendenti governativi impiegati all’estero.
UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, A/HRC/31/58 , 30 december 2015
[3] J.J. PETTMAN, Body Politics: international sex tourism, in Third World quarterly, 1997, vol. 18 n.1
[4] Tra gli altri, un ruolo primario è rappresentato dall’art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 con il quale gli stati sono invitati ad adottare ogni misura amministrativa, sociale ed educativa al fine di proteggere i bambini da ogni forma di violenza fisica o mentale, abusi e sfruttamento.
[5] La possibilità per il Comitato dei diritti dei bambini di adottare General Comment è sancito dall’art. 45 par. d della Convenzioni sui diritti dei bambini. Il testo del General Comment n.16 on State obligations regarding the impact of the business secton on children’s right è consultabile al seguente link: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFwFEdvfY9OsFrgVu%2fCF2Thh%2feVq0BUAwrMlB0uLB65Sr6%2byVYyL3juTIKDZpGqiTDql39zFR2e5zEyyqKwnnTD
[6] Sul caso Lauda Air si veda: http://onechild.ca/information-zone/about-csec/cpt/
[7] Entrata in vigore nel luglio 2010, il testo della Convenzione è disponibile qui: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/201.htm
[8] Per una ricostruzione più dettagliata sul tema si veda The protection project “ International child sex tourism: scope of the problem and comparative case studies” 2007, disponibile al seguente link http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/JHU_Report.pdf
[9] Per maggiori informazioni si veda: https://tucson.com/news/local/chicago-man-sentenced-in-tucson-federal-court-in-child-sex/article_d566eabe-8218-11e7-ba6b-b7ec2dd5a6b6.html
[10] Per un approfondimento si veda http://www.lastampa.it/2010/07/16/italia/cronache/svolta-in-colombia-primo-italiano-condannato-per-turismo-sessuale-1ToHX5gp4gtSlJX5eWJJvI/pagina.html