La confisca allargata nella riforma dei reati tributari
Con l’introduzione del D.L. n. 124/2019, c.d. “Decreto fiscale”, il legislatore ha esteso l’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” anche al settore dei reati tributari
Introduzione alla c.d. confisca allargata
Il legislatore è intervenuto nel settore dei reati tributari con il D.L. n. 124/2019[1]. In coerenza con lo spirito della riforma, secondo cui “il crimine non paga”[2], il decreto fiscale ha dato ingresso nel sistema degli illeciti tributari alla c.d. confisca allargata o per sproporzione, attraverso l’introduzione dell’art. 12 ter nel D.Lgs. n. 74/2000[3].
Come noto, questo particolare tipo di misura ablatoria trova la sua origine nella necessità di predisporre strumenti capaci di affrontare la recrudescenza del fenomeno della criminalità mafiosa dei primi anni ‘90. Non a caso, essa viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso l’art. 12 sexies L. n. 356/1992.
In generale, la confisca allargata ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo – quindi, anche per interposta persona –, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Da ciò si evince come alla base del funzionamento di questo tipo di confisca vi sia una sproporzione patrimoniale, dalla quale si presume l’origine illecita dei beni[4]. L’art. 12 ter D.Lgs. n. 74/2000, rubricato «casi particolari di confisca», sancisce l’applicabilità della misura prevista dall’art. 240 bis c.p. a taluni reati tributari[5]. In tal modo, è stato ampliato il novero delle sanzioni patrimoniali applicabili in sede di condanna in tali settori e, conseguentemente, è stato esteso l’ambito applicativo del sequestro preventivo ex art. 321, co. 2 c.p.p.[6].
L’efficacia temporale dell’art. 12 ter d.lgs. n. 74/2000: una spia accesa sulla sua afflittività
Per espressa previsione normativa, il nuovo istituto della confisca allargata nei reati tributari opererà solo con riferimento alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione[7]. Tale dato è indicativo della caratterizzazione in senso sempre più afflittivo della misura di cui si parla[8]. In effetti, la confisca, in quanto misura di sicurezza, dovrebbe essere soggetta al principio del tempus regit actum, alla luce del combinato disposto degli artt. 119 e 200 c.p. nonché dell’art. 25, co. 3 Cost.. D’altro canto, il principio di irretroattività della norma penale dovrebbe operare solo con riguardo alle previsioni che introducono o modificano le fattispecie incriminatrici, non trovando, invece, applicazione nel caso delle misure di sicurezza[9]. Ciò posto, il legislatore si è mostrato di contrario avviso nel momento in cui ha stabilito che la confisca allargata ex art. 12 ter d.lgs. n. 74/00 è applicabile solo alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Dunque, per effetto di tale disposizione, la confisca disciplinata dall’art. 12 ter è stata equiparata, almeno da un punto di vista di successioni di leggi penali nel tempo, ad una vera e propria pena[10]. Nello stesso senso, va letto il riferimento all’art. 578[11] c.p.p., secondo cui il giudice dell’impugnazione può applicare la confisca, anche qualora dichiari il reato tributario estinto per prescrizione[12].
In un quadro così delineato, è agevole comprendere perché la confisca allargata venga tradizionalmente considerata una misura “proteiforme”[13]. Invero, da un lato, va sottolineato come la differenziazione tra misura di prevenzione e misura di sicurezza con riguardo alla confisca sia da rinvenirsi più sul piano funzionale che su quello di disciplina. Dall’altro lato, non può non evidenziarsi che il moltiplicarsi degli strumenti ablativi in funzione di contrasto alla criminalità che genera profitto ha allontanato la confisca de qua dalla sua ratio e dai suoi connotati originari[14], tanto da aver indotto taluno a sostenere che “nullum crimen sine confiscatione”[15].
Dubbi e aporie applicative
L’ambito di applicazione della confisca allargata sembra essere stato individuato dal legislatore attraverso un discrimen rappresentato dal disvalore del tipo criminoso, parametrato sulla gravità del fatto concreto in base ad individuati livelli quantitativi.
In altri termini, il legislatore ha selezionato i reati presupposto, prevedendo delle soglie quantitative di rilevanza, superate le quali il giudice può disporre l’applicazione della confisca allargata. La letteratura penalistica si è mostrata scettica di fronte a questo modo di procedere, atteso che non sembra potersi ravvisare un serio indizio della commissione di reati pregressi produttivi di ricchezze illecite, nella commissione dei delitti a cui il legislatore ha legato l’applicazione della confisca ex art. 12 ter[16]. Invero, la confisca allargata si caratterizza per essere una misura ablatoria diretta a colpire beni non pertinenti al reato e, dunque, diversi dal prezzo, dal prodotto e dal profitto dell’illecito. Ciò è pacifico sia nella giurisprudenza delle Sezioni Unite[17], che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale[18].
In effetti possono essere attinti da confisca anche beni entrati nel patrimonio del condannato prima dell’entrata in vigore della L. n. 157/2019 e prima della commissione del reato. D’altra parte, una limitazione temporale di questo tipo è stata espressamente esclusa dall’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione[19]. Se è vero che tale opzione esegetica non viene contraddetta dal dato testuale della norma, è evidente il rischio che si pervenga ad eccessi sanzionatori. L’assenza di limiti temporali potrebbe comportare la necessità di dover giustificare il possesso di beni acquisiti in periodi remoti o ricevuti in eredità. In queste ipotesi, non potrebbe dirsi sospetta la mancanza di documentazione idonea a comprovare il titolo di acquisto[20]. I pesanti effetti sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà del condannato, quindi, impongono un’interpretazione ed una applicazione rigorosa della novella legislativa[21]. Ciò è tanto più vero, se si considerano le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU[22], attenta a rintracciare un equilibrio tra la necessità di repressione dei reati e i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento penale. Alla luce delle direttrici convenzionali, con le pronunce n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019[23], la Corte Costituzionale è intervenuta per fornire agli interpreti le coordinate applicative costituzionalmente orientate. Innanzitutto, la Consulta evidenzia come la confisca e lo strumentale sequestro di beni di valore sproporzionato nella disponibilità dell’indagato si fondino sulla presunzione che lo stesso soggetto abbia commesso non solo il delitto per cui si procede, ma anche altri reati da cui proverrebbero tali beni. Tale presunzione è superabile dall’indagato che riesca a dimostrare la provenienza lecita dei beni attinti dalle misure. Tuttavia, affinché una presunzione di questo genere possa legittimamente operare, è necessario che il momento di acquisizione del bene non risulti talmente lontano nel tempo da rendere manifestamente irragionevole la presunzione circa la sua derivazione illecita. D’altro canto, il giudice è sempre tenuto a verificare che il caso concreto sia sussumibile nel paradigma alla base della presunzione di accumulazione di ricchezza illecita. In altri termini, l’applicazione della misura ablatoria è legittima, nei limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal condannato per reati tributari siano state effettivamente la fonte di proventi illeciti, in quantità congruente con il valore dei beni di cui non riesca a dimostrare la provenienza e che, perciò, saranno colpiti dalla confisca.
Infine, un ulteriore problema di irragionevolezza della disciplina attiene le diverse conseguenze derivanti dall’estinzione dell’obbligazione tributaria. Si deve sottolineare, infatti, che quest’ultima ha rilevanza ostativa all’applicazione dell’art. 12 bis[24] D.Lgs. n. 74/2000, ovvero della confisca “ordinaria”. Tale disciplina non si rinviene nel disposto dell’art. 12 ter. La ratio sottesa a tale omissione è difficilmente spiegabile. Invero, sembrerebbe che la scelta di muoversi in questo senso sia più il frutto di una mera dimenticanza da parte del legislatore delegato, atteso che non è possibile rinvenire nulla a tal riguardo, nemmeno nella relazione di accompagnamento alla riforma.
L’aporia del sistema è ancora più evidente, se si considera l’estensione dell’ambito di applicabilità della causa di non punibilità da ravvedimento operoso[25]. Quest’ultima dovrebbe rappresentare un incentivo ad adempiere integralmente l’obbligazione tributaria. Tuttavia, essa finisce per essere irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 12 ter, dando vita ad un cortocircuito sistematico. In effetti, il soggetto che si ravvede e adempie il proprio debito con l’erario viene ugualmente colpito, rectius punito[26], attraverso la misura ablatoria in commento, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità in oggetto non osta all’irrogazione della confisca ex art. 12 ter.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta evidente il rischio di eccessi e duplicazioni sanzionatorie, cui un’applicazione indiscriminata della confisca allargata nel settore dei reati tributari potrebbe dar vita, oltretutto, non tutelando adeguatamente le aspettative di gettito dello Stato. In effetti, se il ravvedimento non impedisce l’ipotesi che il patrimonio dell’evasore venga attinto da confisca allargata, che interesse dovrebbe avere quest’ultimo a pagare sostanzialmente due volte?
Informazioni
De Blasis, Osservazioni sulla confisca allargata nei reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB, n. 10/2020.
Dell’Osso, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3.
Fimiani, La riforma dei reati tributari nella L. n. 157/2019, in Foro Italiano 2020, n. 4.
Ingrassia, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, in Diritto penale e processo 2020, n. 3.
La Vattiata, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9.
Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015.
Parisi, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9.
Santoriello, I reati tributari, www.ilpenalista.it, bussola 25.05.2020.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici.
Varraso, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124/2019, in Sistema Penale, 08.09.2020.
Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimine sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14.9.2015.
[1] Sul punto, più approfonditamente, si veda DirittoConsenso: La riforma dei reati tributari e L’ingresso dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001
[2] VARRASO, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124/2019, in Sistema Penale, 08.09.2020.
[3] L’istituto della confisca ha fatto il suo ingresso in ambito penal-tributario con la previsione contenuta nell’art. 1, co. 143, l. n. 244/07 (c.d. legge finanziaria per il 2008). La norma, rinviando all’art. 322 ter c.p., permetteva l’applicazione della confisca, in caso di condanna per fattispecie delittuose tassativamente individuate in grado di ledere, tramite il conseguimento di un prezzo o di un profitto, l’interesse dello Stato alla percezione del quantum dovuto. In occasione della revisione operata con D.Lgs. n. 158/2015, la citata disposizione è stata inserita nel corpus del D.Lgs. n. 74/00, all’art. 12 bis, rubricato “confisca”. Tuttavia, a differenza della versione previgente, la norma non fa più riferimento all’art. 322 ter c.p.. Essa dispone che, in caso di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
[4] Più diffusamente a riguardo: SANTORIELLO, I reati tributari, www.ilpenalista.it, bussola 25.05.2020.
[5] Le fattispecie interessate sono: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposta. Per ciascuna ipotesi delittuosa sono individuate soglie quantitative, al superamento delle quali segue la confisca ai sensi dell’art. 12 ter.
[6] VARRASO, op. cit., p. 334.
[7] Nonostante la confisca allargata sia qualificata come una misura di sicurezza e, come tale, sottoposta al regime intertemporale previsto dall’art. 200 c.p.
[8] DE BLASIS, Osservazioni sulla confisca allargata nei reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB, n. 10/2020.
[9] Tuttavia, in giurisprudenza si è affermato l’orientamento teso a sostenere l’applicabilità della confisca allargata anche per fatti di reato commessi prima della sua entrata in vigore: v. Cass. n. 3655/1996; Cass. n. 13039/2005; Cass. n. 9269/2006.
[10] DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3, p. 322.
[11] Contenuto nell’art. 240 bis c.p..
[12] Sull’afflittività della confisca come misura di sicurezza anche Cass. S.U., 24.5.2014, n. 33451, in Cassazione Penale, 2015, p. 958 e ss.
[13] Corte cost., 09.02.1994, n. 48, in Cassazione Penale, 1994, 1455 ss.
[14] DE BLASIS, op. cit.
[15] MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015, p. 1259.
[16] DELL’OSSO, op. cit.; DE BLASIS, op. cit..
[17] Cass., SS.UU., 17.12.2003, Montella, in Cassazione penale, 2004, 1182 ss.
[18] Corte cost., 21.02.2018, n. 33, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 293 ss.
[19] SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici, p. 16.
[20] VARRASO, op. cit., p. 335.
[21] Idem.
[22] In particolare, nei casi De Tommaso c. Italia (Corte EDU, grande camera, 23.02.2017) e G.I.E.M. e al. c. Italia (Corte EDU, grande camera, 28.06.2018).
[23] Corte cost., 27.02.2019, n. 24, in Giurisprudenza costituzionale, 2019, 292 ss.
[24] «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
[25] Art. 13, co. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
[26] Atteso il carattere di simil-pena della misura, come in precedenza evidenziato.
La direttiva P.I.F.
L’approvazione della Direttiva P.I.F. costituisce un passo in avanti del diritto europeo, in tema di armonizzazione del diritto penale degli Stati Membri, nell’ambito dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Europea
La Direttiva P.I.F. e la tutela degli interessi finanziari dell’UE
Il processo di integrazione europea ha comportato l’affermazione di uno spazio unitario di libertà, sicurezza e giustizia. Al contempo, tuttavia, sono aumentati i casi di criminalità transnazionale[1] in particolare nel settore dei c.d. white collar crimes[2]. La Direttiva P.I.F., approvata il 5 Luglio 2017, è intervenuta proprio in tale ambito imponendo degli obblighi di penalizzazione rispetto a condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La normativa di recente introduzione ha sostituito la Convenzione P.I.F. del 1995[3], relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee. L’intento dichiarato è quello di implementare il livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali dei singoli Stati Membri e di rafforzare la protezione del sistema di riscossione IVA.
La controversa questione della base giuridica
I lavori preparatori della direttiva P.I.F. si sono protratti per lungo tempo. D’altra parte, il diritto tributario e quello penale costituiscono la massima espressione della sovranità dello Stato, sicché si comprende la ritrosia degli Stati Membri ad accettare vincoli provenienti dall’UE in queste materie[4]. Per tale ragione, controversa è stata l’individuazione della base giuridica della direttiva.
L’iniziale proposta della Commissione la individuava nell’art. 325 TFUE[5]. A supportare la posizione della Commissione, vi era la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nella nota vicenda Taricco[6], aveva offerto spunti ipoteticamente legittimanti un’azione dell’Unione Europea in materia penale, fondata sull’art. 325 TFUE[7]. In effetti, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sul regime italiano della prescrizione in relazione ad una associazione per delinquere, finalizzata a porre in essere una serie di delitti in materia di IVA, aveva individuato nell’art. 325 TFUE il fondamento dell’azione dell’Unione Europea e degli Stati Membri in materia di contrasto alle frodi, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, attraverso il diritto penale. Nello stesso senso si era espresso l’Avvocato Generale, Yves Bot[8], nelle sue conclusioni nel procedimento pregiudiziale sollevato dalla Corte Costituzionale italiana, con ordinanza del 26.1.2017, n. 24. Non può dubitarsi del fatto che utilizzare quale base giuridica l’art. 325 TFUE avrebbe indubbiamente garantito una maggiore efficacia delle misure[9], atteso che avrebbe impedito agli Stati Membri di ricorrere, non solo all’opt-out[10], ma anche ad alcune procedure di salvaguardia, tra cui il c.d. emergency-brake[11].
Tuttavia, si è preferito fondare l’intervento dell’UE a tutela dei propri interessi finanziari sull’art. 83, §2 TFUE[12]. La scelta è stata, dunque, di incidere sulle discipline penalistiche degli Stati Membri attraverso un’azione armonizzatrice, la cui efficacia è necessariamente ridotta, essendo condizionata al recepimento da parte dei singoli ordinamenti interni.
Il preambolo della Direttiva P.I.F.
Nel preambolo della direttiva viene chiarito che «la tutela degli interessi finanziari dell’Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati Membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell’Unione»[13].
Successivamente, l’art. 2 chiarisce l’effettiva portata della locuzione[14], da cui deriva che tutte le risorse proprie rientrano nella nozione di interessi finanziari dell’Unione. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto all’iniziale proposta della Commissione, poiché permette di ricomprendere nell’ambito di applicazione della P.I.F. anche la materia dell’IVA[15]. Per ciò che attiene alla nozione di frode, questa viene individuata dall’art. 3. In questa sede, ci si limita ad evidenziare come, alla lett. d) del medesimo articolo, vengano ricomprese all’interno della nozione anche le azioni o omissioni in materia di entrate derivanti da risorse proprie provenienti dall’IVA[16].
L’impatto della Direttiva P.I.F. nell’ordinamento interno
L’ordinamento italiano ha dato piena attuazione alla direttiva con il D.Lgs. n. 75/2020, seppure alcune modifiche nel settore dei reati tributari siano state introdotte già con il D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019. L’esecutivo, seguendo i criteri per il recepimento contenuti nell’art. 3, co. 1 L. n. 117/2019[17], è intervenuto con modifiche puntuali[18] delle diverse fattispecie criminose già esistenti, senza introdurne di nuove, in coerenza con quanto pronosticato già nella relazione illustratrice[19] allo schema di decreto. Tra le novità introdotte, merita di essere menzionato l’ampiamento dell’ambito applicativo degli artt. 316 e 316 ter, nonché dell’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., ricomprendendovi tra i soggetti passivi l’Unione Europea e modificandone il trattamento sanzionatorio. Per quanto riguarda le fattispecie penal-tributarie lesive degli interessi finanziari dell’Unione, è stata sancita la configurabilità del tentativo e sono stati ricompresi nei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche gli artt. 4, 5 e 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000[20]. Allo stesso modo sono stati ricompresi i delitti di peculato, di abuso d’ufficio e frode nelle pubbliche forniture, nonché i reati di contrabbando e frode in agricoltura[21].
Alla luce delle modifiche effettuate, può ragionevolmente prevedersi che l’impatto della direttiva PIF nel nostro ordinamento sarà modesto. La ragione di tale valutazione si rinviene nelle stesse modalità di recepimento. L’acriticità e l’asistematicità degli interventi legislativi inficerà ulteriormente il già ipertrofico sistema interno di repressione delle frodi, lungi dall’essere ricondotto a razionalità[22].
Informazioni
BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2017, n. 12.
DELL’OSSO – PELLECCHIA, Attuazione della direttiva PIF ed estensione del perimetro dei reati tributari ex art. 231/2001, in Fisco 2020
LA VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9.
MAZZANTI, La riforma delle frodi europee in materia di spese. Osservazioni a prima lettura sull’attuazione della ‘direttiva pif’ (d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75), in Sistema Penale WEB, 23.09.2020
PARISI, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9.
[1] Sul fenomeno della criminalità transnazionale in genere, si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/06/il-crimine-transnazionale-del-narcotraffico/ ; http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/28/la-criminalita-organizzata-e-il-terrorismo/
[2] LA VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9
[3] La Convenzione è stata adottata il 26 luglio 1995 ed è stata completata da tre Protocolli. A proposito della Convenzione e dell’impatto che essa ha avuto negli ordinamenti degli Stati Membri, si veda: SALAZAR, Genèse d’un droit pénal européen: la protection des intérêts financiers communautaires, in Revue international de droit pénal, 2006, p. 39 e ss.
[4] BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2017, n. 12, p. 64.
[5] Art. 325 T.F.U.E.: «1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo»
[6] CGUE, 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco I con nota di VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimine sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it , 14.9.2015; GRISOSTOLO-SCARCELLA, ‘Trouble Always Comes in Threes’: The Taricco Case Saga and the Italian Limitation Period in VAT Fraud, in Intertax, vol. 45, issue 11, p. 701 e ss.
[7] Nel caso di specie, la Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, è stata chiamata a pronunciarsi sul regime italiano della prescrizione in relazione ad una associazione per delinquere, finalizzata a porre in essere una serie di delitti in materia di IVA. Tralasciando la dirompente affermazione secondo cui la normativa italiana in materia di prescrizione andrebbe disapplicata, in quanto idonea ad incidere negativamente sull’efficacia della capacità punitiva dello Stato, in questa sede va evidenziato che la Corte individua nell’art. 325 TFUE il fondamento dell’azione dell’Unione Europea e degli Stati Membri in materia di contrasto alle frodi, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, attraverso il diritto penale. Nello stesso senso si era espresso l’Avvocato Generale, Yves Bon, nelle sue conclusioni nel procedimento pregiudiziale sollevato dalla Corte Costituzionale italiana, con ordinanza del 26.1.2017, n. 24.
[8] Disponibili integralmente su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62017CC0042.
[9] LA VATTIATA, op. cit.. Nello stesso senso: PARISI, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9.
[10] A cui hanno effettivamente fatto ricorso il Regno Unito e la Danimarca.
[11] BASILE, op. cit., p. 65.
[12] Art. 83, §2 TFUE: «Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l’adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo 76».
[13] Considerando n. 1, Direttiva P.I.F..
[14] Sul punto va sottolineato che la Convenzione del 1995 non forniva una definizione positiva di «interessi finanziari» dell’Unione Europea, sicché la nozione era stata ricavata interpretativamente. Il combinato offerto dal considerando n. 1 e dall’art. 2 della direttiva P.I.F. costituisce quindi la prima definizione legislativa di «interessi finanziari dell’Unione Europea»
[15] In dottrina è stato evidenziato come tale scelta sia probabilmente legata alla netta presa di posizione della Corte di Giustizia nel menzionato caso Taricco. Si veda: PARISI, op. cit..
[16] Art. 3, lett. d), direttiva P.I.F.: «In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA».
[17] Legge di delegazione europea.
[18] Critici su questo modo di procedere: DELL’OSSO – PELLECCHIA, Attuazione della direttiva PIF ed estensione del perimetro dei reati tributari ex art. 231/2001, in Fisco 2020, 34, 3232. Gli autori in particolar modo evidenziano l’asistematicità degli interventi e l’arbitrarietà di alcune scelte.
[19] Disponibile su: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1594887185_relazione-illustrativa-decreto-legislativo-75-2020-attuazione-direttiva-pif-non-definitiva.pdf
[20] Più diffusamente sull’argomento: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/13/ingresso-reati-tributari-dlgs-231-2001/
[21] DELL’OSSO – PELLECCHIA, op. cit..
[22] In questo senso: MAZZANTI, La riforma delle frodi europee in materia di spese. Osservazioni a prima lettura sull’attuazione della ‘direttiva pif’ (d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75), in Sistema Penale WEB, 23.09.2020.
La riforma dei reati tributari
La necessità di recepire la Direttiva 2017/1371 UE (c.d. direttiva P.I.F.), ha fornito al legislatore l’occasione per intervenire con una riforma dei reati tributari, ad appena cinque anni dalle ultime modifiche, ad opera del D.Lgs. n. 158/2015
Introduzione alla riforma dei reati tributari
La Direttiva P.I.F., approvata il 5 Luglio 2017, è intervenuta nel settore dei c.d. white collar crimes[1], imponendo degli obblighi di penalizzazione rispetto a condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea[2]. La scelta è stata quella di incidere sulle discipline penalistiche degli Stati Membri attraverso un’azione armonizzatrice[3], che, tuttavia, rimane condizionata al recepimento da parte dei singoli ordinamenti interni[4].
La necessità di recepire la direttiva P.I.F. all’interno dell’ordinamento, ha costituito il viatico del legislatore, per intervenire sulla disciplina dei reati tributari, con un rinnovato “furore carcerocentrico”[5], ad appena 5 anni dall’ultima riforma.
La riforma dei reati tributari
Come anticipato, la necessità di adeguare l’ordinamento interno ai principi enucleati nella direttiva P.I.F. ha fornito l’occasione per operare l’ennesimo rimaneggiamento nel settore dei reati tributari. Il legislatore è intervenuto, dapprima con l’art. 3 della legge di delegazione europea 2018[6], poi con l’art. 39 del D.L. 26.10.2019, n. 124[7] – c.d. decreto fiscale –, convertito in L. 19.12.2019, n. 157 e, infine, con il D.Lgs. n. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.07.2020.
In generale, può affermarsi che la riforma[8] si contraddistingue per cinque aspetti qualificanti[9].
In primo luogo, sono stati inaspriti i trattamenti sanzionatori previsti per quasi tutti i reati contemplati nel D.Lgs. n. 74/2000[10], in radicale controtendenza rispetto alla precedente riforma del 2015[11]. Le fattispecie previste agli artt. 2 e 8 sono state sdoppiate ed è stata introdotta una circostanza attenuante[12] al comma 2 bis dell’art. 2. Inoltre, è stata estesa l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 alle fattispecie criminose previste dagli artt. 2 e 3 del citato decreto. Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, il legislatore ha incluso i reati tributari nell’elenco dei reati-presupposto previsti dall’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001[13]. In tal modo, si è rimediato ad una discrasia evidenziata a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità[14]. Infine, con l’introduzione dell’art. 12 ter nel D.Lgs. n. 74/2000, si è legittimato l’utilizzo, anche nel settore penal-tributario, della c.d. confisca allargata nei confronti di tutti i condannati o patteggianti per i reati inseriti nel D.Lgs. n. 74/2000, fatta eccezione per le fattispecie previste agli artt. 10 bis e 10 ter.
Per esigenze di speditezza espositiva, non è possibile analizzare ciascuna modifica. Tuttavia, vale la pena soffermarsi sugli inasprimenti sanzionatori, in particolare, sulle conseguenze derivanti da tale scelta di politica criminale.
Gli inasprimenti sanzionatori: conseguenze
Come accennato in precedenza, in aperta contraddizione con la riforma del 2015[15], il legislatore con l’art. 39 del decreto fiscale fa una precisa scelta di campo, in direzione di un generale inasprimento della disciplina sanzionatoria prevista per la commissione di illeciti tributari. Questo nuovo indirizzo – che, invero, sembra più un ritorno al passato – è stato criticato in dottrina. In effetti, non si può far a meno di evidenziare come l’innalzamento delle cornici edittali appaia disancorato dall’offensività delle fattispecie delittuose considerate, rappresentando un preludio al ricorso a pene detentive esemplari per il condannato[16].
È chiaro come, in tal modo, verrebbero del tutto frustrate le ragioni sottese alla finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, co. 2 cost.[17]. Peraltro, dev’essere considerato come non sia dato di rinvenire un’esigenza criminologica concreta alla base di questo intervento di modifica legislativa, neanche nei documenti che hanno accompagnato il dibattito parlamentare sul testo di legge[18].
Inoltre, va sottolineato come le cornici edittali delle fattispecie incriminatrici abbiano un’incidenza, non solo riguardo alla risposta sanzionatoria irrogabile in concreto al condannato, ma anche sull’applicazione degli istituti processuali, la cui operatività dipende dalle pene previste in astratto dalle diverse disposizioni incriminatrici[19]. Così, a titolo di esempio, si consideri che l’art. 266, co. 1, lett. a) c.p.p. consente l’intercettazione di comunicazioni telefoniche, per i procedimenti relativi a delitti non colposi, per i quali è prevista la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni.
Alla luce della recente riforma, durante la fase delle indagini, per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 8 e 10 D. Lgs. n. 74/2000 sarà consentito (almeno in astratto) l’utilizzo di questo particolare strumento di indagine. Allo stesso modo, nell’ambito dei limiti fissati dall’art. 266, co. 2 c.p.p., sarà consentito il ricorso al captatore informatico. Ugualmente, si potrà far ricorso alle misure cautelari di natura coercitiva in un maggior numero di ipotesi, posto che sono applicabili agli indagati/imputati per delitti puniti con la reclusione nel massimo superiore a tre anni[20]. A tal riguardo, ad esempio, si consideri che saranno applicabili misure coercitive ai sensi dell’art. 280, co. 1 c.p.p. agli indagati/imputati del delitto di dichiarazione infedele[21], visto che la riforma ha portato la pena massima a 4 anni e 6 mesi di reclusione[22].
.. (segue) L’estensione della causa di non punibilità da ravvedimento operoso e il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Tuttavia, non solo i massimi, ma anche l’innalzamento dei minimi edittali ha un’incidenza di non poco momento sulla durezza della sanzione, posto che potrebbe ostare all’accesso a riti alternativi per la definizione del procedimento penale e all’applicazione di misure alternative al carcere[23].
A tal riguardo, è paradigmatico il caso del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. In effetti, alla luce degli innalzamenti dei minimi edittali, in concreto, sarà difficile per l’imputato accedere al patteggiamento ordinario a due anni per i reati in materia di dichiarazione, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per l’occultamento o la distruzione di scritture contabili. Vero è, che è sempre possibile ricorrere al patteggiamento allargato, tuttavia, sono indubbiamente minori i vantaggi dal punto di vista difensivo[24], sol che si consideri che l’entità minima della pena, 2 anni e 1 giorno di reclusione, impedisce l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale. Infine, va evidenziata un’ulteriore problematica che si porrà a seguito dell’estensione alle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000, della causa di non punibilità ex art. 13, co. 2 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede la non punibilità del soggetto che provveda all’integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, prima di aver avuto conoscenza del procedimento penale e/o amministrativo nei suoi confronti. L’estinzione del debito tributario configura una condizione per poter accedere al patteggiamento. La contraddizione è evidente. Il ravvedimento operoso non può essere al contempo causa di non punibilità e condizione di accesso ad un rito alternativo.
In tal senso, si è espresso anche l’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione[25], sicché dovrebbe estendersi ai reati previsti dagli artt. 2 e 3, la tesi accolta in giurisprudenza per le fattispecie previste agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater. Per utilizzare le parole della Suprema Corte:
“[..] o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempre che il ravvedimento e la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter, 10 quater, [a seguito della riforma anche i reati ex artt. 2 e 3] ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo impregiudicato il potere di chiedere l’applicazione della pena per i medesimi reati”[26].
Conclusioni
Alla luce delle criticità esposte, viene da chiedersi se fosse effettivamente necessario intervenire in materia con un decreto legge, attesa la lapalissiana insussistenza delle ragioni di necessità e di urgenza richieste dall’art. 77 Cost.. Forse sarebbe stato più opportuno intervenire attraverso una riforma meditata, frutto di un accorto dibattito parlamentare, e maggiormente in linea con l’idea di un diritto penale riscossivo, più funzionale alla tutela delle ragioni dell’Erario.
Informazioni
BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2017, n. 12.
DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3.
FIMIANI, La riforma dei reati tributari nella L. n. 157/2019, in Foro Italiano 2020, n. 4.
INGRASSIA, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, in Diritto penale e processo 2020, n. 3.
LA VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9.
PARISI, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9.
SANTORIELLO, I reati tributari, www.ilpenalista.it, bussola 25.05.2020.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici.
VARRASO, Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3.
VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimine sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14.9.2015.
[1] LA VATTIATA, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9.
[2] La Direttiva P.I.F. ha sostituito la Convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, implementando il livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali dei singoli Stati Membri e rafforzando la protezione del sistema di riscossione IVA.
[3] La base giuridica dell’azione dell’U.E. è stata individuata nell’art. 83, §2 T.F.U.E., mentre l’iniziale proposta della Commissione la individuava nell’art. 325 T.F.U.E.. In ciò era confortata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che nel noto caso Taricco (CGUE, 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco I) aveva individuato nell’art. 325 TFUE il fondamento dell’azione dell’Unione Europea e degli Stati Membri in materia di contrasto alle frodi, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, attraverso il diritto penale. Nello stesso senso si era espresso l’Avvocato Generale, Yves Bon, nelle sue conclusioni nel procedimento pregiudiziale sollevato dalla Corte Costituzionale italiana, con ordinanza del 26.1.2017, n. 24.
[4] Più diffusamente, sul punto si veda: LA VATTIATA, op. cit.. Nello stesso senso: PARISI, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell‘Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9; BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2017, n. 12, p. 65.
[5] INGRASSIA, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, in Diritto penale e processo 2020, n. 3, p. 308.
[6] L. 4.10.2018, n. 117
[7] In generale sull’utilizzo del decreto legge come strumento emergenziale, si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/16/il-decreto-legge-come-strumento-emergenziale/.
[8] Icasticamente denominata “manette agli evasori”. Evidente il richiamo alla L. n. 516/1982, avente la stessa denominazione, che puniva condotte prodromiche all’evasione, inaspriva le sanzioni allora vigenti ed eliminava la pregiudiziale tributaria.
[9] FIMIANI, La riforma dei reati tributari nella L. n. 157/2019, in Foro Italiano 2020, n. 4, pp. 158 e ss.
[10] In effetti, fanno eccezione a tale inasprimento gli artt. 10 quater e 11 D.Lgs. n. 74/2000.
[11] A proposito del D.Lgs. n. 158/2015, ex multis, si veda: CARACCIOLI, I nuovi reati tributari. Commento al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, Milano 2016; SEVERINO, La riforma dei reati tributari: un’occasione perduta?, in Archivio Penale 2016, n. 3.
[12] Così Cass. – Ufficio del Massimario, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici, di seguito anche “Relazione 3/2020”. Nello stesso senso anche INGRASSIA, op. cit., p. 308-309.
[13] Sul punto, più approfonditamente, si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/13/ingresso-reati-tributari-dlgs-231-2001/
[14] Cass. S.U. n. 10561/2014.
[15] Sul punto senza pretesa di esaustività, si ricorda che con il D.Lgs. n. 158/2015 il legislatore ha innalzato le soglie di punibilità dei delitti in materia tributaria e ha fornito degli incentivi al contribuente resipiscente. Inoltre, vi è stata una chiara presa di posizione circa l’irrilevanza penale delle rivalutazioni su base normativa di componenti di reddito effettive. Per una trattazione più diffusa si veda: INGRASSIA, Ragione fiscale vs “illecito penale personale”, Santarcangelo di Romagna, 2016.
[16] VARRASO, Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3, p. 332.
[17] Idem.
[18] DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3, p. 320. Lo stesso autore dubita della correttezza del processo di produzione normativa della riforma, atteso che “può apparire, [..], velleitario immaginare che possa esservi stato un attento dialogo politico – per intendersi: quello che i nostri principi costituzionali impongono in materia penale – rispetto a una previsione isolata (le disposizioni penalistiche sono contenute in un unico articolo), annegata tra più di una sessantina di norme che si occupano d’altro (dalle indennità dei sindaci dei piccoli comuni, all’Alitalia, e così via), nell’ambito di un testo venuto alla luce come decreto legge (peraltro, dall’entrata in vigore posticipata al momento della conversione, con buona pace dei casi straordinari di necessità e urgenza di cui all’art. 77 Cost.) e convertito in limine solo previa apposizione della questione di fiducia da parte del governo. Una sorta di antologia delle tecniche normative meno consone alla produzione del diritto penale, che certo non poteva dar vita a un serio confronto critico sui contenuti della riforma”. Nello stesso senso: INGRASSIA, op. cit., p. 313.
[19] VARRASO, op. cit., p. 333.
[20] Per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere, invece, questa sarà applicabile nei confronti degli indagati/imputati per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
[21] Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. Prima della riforma la pena prevista era della reclusione da 1 a 3 anni. Attualmente va dai 2 anni ai 4 anni e 6 mesi.
[22] Il che comporta anche l’esclusione della citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p.. A tal proposito si veda FIMIANI, op. cit., p. 160; VARRASO, op. cit., p. 333.
[23] DELL’OSSO, op. cit.. In particolare, l’autore evidenzia come: “Elevati minimi edittali ostacolano, poi, una definizione dei procedimenti con l’applicazione di una pena contenuta su richiesta delle parti e, cioè, della soluzione di fatto maggiormente caldeggiata dalla riforma del 2015 nella prospettiva di favorire l’estinzione del debito erariale come viatico, appunto, per una chiusura soft del procedimento penale. E si trattava di una scelta quanto mai saggia perché fondata su un dato di realtà: il contribuente disposto a pagare quanto dovuto tende a non incarnare il prototipo dello spregiudicato evasore fiscale o del protagonista di una frode fiscale bensì, più facilmente, dell’imprenditore che opera sostanzialmente nella legalità ed è disposto ad assumersi le proprie responsabilità a fronte di una sanzione mite. Ed è facile presagire che tanto per questa misura quanto per la spada di Damocle della confisca allargata [..] il numero dei patteggiamenti per reati fiscali calerà, aumentando i processi e diminuendo le “spontanee” adesioni alle pretese erariali in fase d’indagini preliminari. Risulta, di contro, ben più arduo immaginare che sarà un tale scintillio d’armi a determinare l’auspicato calo della criminalità fiscale: per produrre tale effetto, oltre che sul piano etico e di educazione alla percezione del disvalore dell’evasione fiscale (promuovendo, così, una maggior adesione “per scelta personale” al precetto), occorrerebbe intervenire, come già sosteneva un grande studioso del diritto penale parecchi anni fa, sulla fase dell’accertamento (diminuendo l’attesa d’impunità dei piccoli e medi evasori) e, dunque, sulla concreta irrogazione di una pena e non su quella della durezza delle sanzioni”.
[24] VARRASO, op. cit., p. 334.
[25] Relazione 3/2020, pp. 20-21. Nello stesso senso anche: VARRASO, op. cit., p. 334 e ss..
[26] Cass., sez. III, 22.10.2018, n. 48029, Vitali.
Il Covid-19 e i suoi riflessi sulle assemblee societarie
Le conseguenze dell’esplosione del virus COVID-19 sullo svolgimento delle assemblee societarie. Una breve analisi delle principali novità introdotte dal legislatore
Introduzione
Tra le misure di necessità ed urgenza[1] varate dal legislatore per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, vi sono quelle disposizioni finalizzate a posticipare lo svolgimento delle assemblee societarie[2] per l’approvazione del bilancio di esercizio, durante la primavera e l’estate del 2020.
Fondamentale in tal senso è l’art. 106 del D.L. n. 18 del 2020, c.d. decreto “Cura Italia”, rimasto sostanzialmente immutato a seguito della conversione in L. del 24 Aprile 2020, n. 27, il quale ha previsto una disciplina emergenziale ad hoc per lo svolgimento delle assemblee societarie. Scopo precipuo di tale disposizione è quello di bilanciare la necessità di evitare spostamenti e assembramenti, che inevitabilmente si determinerebbero per l’effetto dell’afflusso dei soci, con il corretto funzionamento dell’organo assembleare.
La disciplina del codice civile su intervento ed esercizio del voto in assemblea
Per meglio comprendere le modifiche introdotte dal decreto Cura Italia sulla disciplina delle assemblee societarie, si rende necessaria una brevissima disamina delle disposizioni contenute nel codice civile in tema di intervento in assemblea ed esercizio del voto.
L’art. 2370 c.c. rubricato “diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto” descrive la partecipazione all’assemblea dell’avente diritto. Questa si compone di due momenti, concettualmente e giuridicamente distinti, per quanto strettamente connessi:
- con il primo comma, infatti, l’art. 2370 c.c. prevede espressamente che possano «intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto»,
- mentre al quarto comma viene disposto che «[..] chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica [e, dunque, in absentia durante i lavori assembleari] si considera intervenuto all’assemblea»[3].
Per quanto riguarda il diritto di intervento questo permette di assistere alla riunione, partecipare al dibattito e formulare proposte di deliberazione[4]. Tale diritto può essere esercitato in presenza fisica ovvero, qualora sia permesso dallo statuto, attraverso «mezzi di telecomunicazione»[5].
Su quest’ultimo aspetto va evidenziato come, a seguito della riforma del 2003, vi sia stata una grande apertura alle ipotesi di presenza virtuale in assemblea. Invero, la partecipazione telematica alla riunione è ammessa, indipendentemente dall’espresso riconoscimento statutario, purché sia garantita l’identificabilità degli intervenienti e la possibilità per questi ultimi di esercitare le proprie prerogative nella loro pienezza. Qualora tale pienezza non potesse essere garantita da un particolare strumento di intervento, l’utilizzo di questo sarà legittimo solo se previsto dallo Statuto. In altri termini, la clausola statutaria di cui al quarto comma, prima parte, dell’art. 2370 c.c. sarà necessaria solo allorché il mezzo di telecomunicazione prescelto non consenta l’esercizio di tutte le prerogative che spettano al legittimato a partecipare all’adunanza[6].
Per ciò che concerne il diritto di voto, questo può essere esercitato durante l’assemblea ovvero prima della stessa, attraverso il voto per corrispondenza o il voto elettronico. In queste ultime ipotesi il voto viene definito non contestuale. Inoltre, va precisato che il voto elettronico permette, non solo di votare prima della riunione, ma anche durante lo svolgimento di questa, pur non prendendo fisicamente parte ai lavori[7].
Tuttavia, il legislatore non ha chiarito se l’intervento attraverso mezzi di telecomunicazione e l’esercizio del voto non contestuale presuppongono necessariamente un luogo materiale al quale collegarsi o se la riunione possa essere soltanto virtuale. In favore della prima opzione, milita il disposto dell’art. 2363, co. 1 c.c. che, richiedendo la convocazione dell’adunanza nel luogo in cui ha sede la società, fornisce una precisa indicazione territoriale, dalla quale è possibile ricavare la necessità di riunire l’assemblea in un luogo [anche] materiale[8]. Di conseguenza, nel luogo dell’adunanza è necessaria la presenza fisica almeno del Segretario e del Presidente.
Le assemblee societarie e la diffusione del virus COVID-19: l’art. 106 del D.L. n. 18/2020
Come anticipato nell’introduzione, lo stato emergenziale dovuto alla diffusione del virus COVID-19, ha indotto il legislatore a prevedere alcune regole per permettere, nonché facilitare, lo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie[9] convocate entro la data in cui sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria[10]. Peraltro, anche se non espressamente previsto, si ritiene che le regole dettate dal legislatore per lo svolgimento delle assemblee societarie siano estensibili, in via analogica, anche ad altre riunioni di organi collegiali, come ad esempio, i consigli di amministrazione[11].
Di seguito una breve illustrazione schematica, salvo approfondire successivamente alcuni degli aspetti problematici della nuova normativa.
Al primo comma, l’art. 106 del citato decreto introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 2364, co. e all’art. 2378 bis c.c. o alle diverse previsioni statutarie. Viene prevista, infatti, la possibilità per tutte le società di capitali chiamate ad approvare i bilanci per l’anno 2019 di differire di due mesi la convocazione dell’assemblea, rispetto al termine ordinario di convocazione. Conseguentemente, le assemblee ordinarie potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio societario.
Il secondo comma dell’art. 106 dispone che, anche in deroga allo statuto, l’avviso di convocazione possa prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché attraverso l’intervento in riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Inoltre, viene prevista la possibilità che la riunione si svolga interamente attraverso mezzi di telecomunicazione.
L’art. 106, co. 3, con specifico riferimento alle s.r.l., consente l’espressione del voto per iscritto o mediante consultazione scritta, in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, co. 4 c.c. o dallo statuto[12].
Infine, il quarto comma del menzionato articolo prevede la possibilità per le società quotate, nonché per le società ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni e le s.p.a. c.d. “aperte”, di designare il rappresentante ai sensi dell’art. 135 undecies TUF, eventualmente in deroga alle diverse disposizioni previste dallo Statuto[13].
Alcuni profili problematici del secondo comma dell’art. 106, D.L. n. 18/2020
Come già evidenziato, il secondo comma dell’art. 106 del citato decreto regola diversi aspetti riguardanti la riunione assembleare.
Il decreto Cura Italia permette di derogare alla regola di cui all’art. 2370, co. 4 c.c., permettendo, quindi, sia l’intervento che il voto in assemblea attraverso modalità telematiche o mediante voto per corrispondenza. A tal fine, è sufficiente che ciò sia indicato nell’avviso di convocazione. Sul punto, si rammenta che intervento telematico e voto elettronico (o per corrispondenza) sono due segmenti distinti, all’interno del più generale concetto di “partecipazione in assemblea”, sicché l’avviso di convocazione può consentirli entrambi o consentire l’intervento telematico ma non il voto o viceversa.
A tal proposito, va sottolineato come la predisposizione dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., spetti agli amministratori. Questi hanno ampia discrezionalità rispetto alla possibilità di avvalersi dei sistemi alternativi di partecipazione. Qualora gli amministratori decidano di non usufruire della facoltà offerta dalla norma, due sono le interpretazioni invalse in dottrina. Da un lato, vi è chi, in forza di una interpretazione teleologicamente orientata della norma, ammette l’esistenza di un vero e proprio diritto del socio alla partecipazione a distanza. In questo caso a fronte di una specifica richiesta dei soci di prendere parte all’adunanza attraverso sistemi partecipativi telematici, solo attraverso l’esplicita enucleazione dei motivi che hanno reso preferibile non utilizzare la partecipazione “a distanza”, si potrebbe evitare la sussistenza di forme di abuso e, di conseguenza, l’invalidità delle delibere approvate[14].
Dall’altro lato, chi, facendo leva sulla natura discrezionale della scelta demandata agli amministratori, ritiene che non sia configurabile un diritto di partecipazione telematica in capo al socio. Da questa prospettiva, la decisione degli amministratori non integrerebbe un motivo di invalidità della successiva delibera assembleare, ma, al più, in assenza dei presupposti applicativi della business judgement rule, essa potrebbe costituire il viatico per ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito[15].
Inoltre, in deroga rispetto alla disciplina prevista dal codice, il decreto Cura Italia consente di predisporre l’adunanza unicamente tramite mezzi di telecomunicazione. In tal modo, la disciplina emergenziale deroga espressamente al principio di contemporanea presenza fisica del presidente e del segretario, nel medesimo luogo. Tuttavia, il ricorso a questo metodo eccezionale è legittimo a condizione che gli strumenti utilizzati consentano l’identificazione dei partecipanti ed il pieno esercizio di tutte le facoltà loro spettanti. Dunque, sebbene la disciplina introdotta a causa della crisi pandemica deroghi al divieto di riunione meramente virtuale, rimangono fermi i principi tesi a rafforzare i diritti degli azionisti e la facilitazione del loro esercizio.
La massima n. 11.03.2020, n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e le FAQ di Assonime per chiarire i dubbi operativi sullo svolgimento delle assemblee societarie
Infine, va segnalata la massima notarile 11.03.2020, n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. Da tale orientamento, pubblicato prima dell’emanazione del decreto, sembra doversi escludere la possibilità che l’avviso di convocazione non faccia alcuna menzione del luogo fisico in cui si dovrebbe tenere la riunione, ovvero del luogo in cui dovrebbero trovarsi il segretario o il notaio incaricati di redigere il verbale. Sul punto, non è mancato chi abbia dubitato dell’utilità di un’indicazione di tal genere, in particolare quando l’assemblea si svolga totalmente on-line[16]. Tuttavia, in linea con quanto enucleato dalla massima notarile n. 187, si è espressa Assonime, la quale, nella FAQ 2 del 19.06.2020, ribadisce la necessità di armonizzare la normativa emergenziale con l’impostazione ordinaria del legislatore in materia di assemblea societaria[17].
A fronte di quanto sinora esposto, appare perfettamente legittima l’ipotesi in cui anche il presidente dell’adunanza intervenga mediante strumenti partecipativi a distanza[18]. Invero, alla luce dell’art. 2371 c.c., solo per la verifica dell’identità e della legittimazione dei partecipanti alla riunione è richiesta la presenza fisica del presidente. Delegando tale incarico a chi è presente materialmente nel luogo dell’adunanza, è perfettamente ipotizzabile la partecipazione telematica di chi presiede l’assemblea[19].
Informazioni
ASSONIME, circolare n. 14/2011.
BUSANI, Assemblee e CDA in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, in Le Società 2020, p. 399.
FAQ ASSONIME, 19.06.2020, http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx
LEGNANI, Il Decreto “Cura Italia” e lo svolgimento delle assemblee nell’emergenza COVID-19: prime interpretazioni e questioni operative, in Il Societario, 31 Marzo 2020.
LUCIANO, Riunione assembleare ed emergenza sanitaria: brevi considerazioni sulla disciplina ex art. 106, comma 2, Decreto Cura Italia, in Il Societario, 03 Giugno 2020.
MAGLIULO, Quel che resterà del verbale assembleare dopo il COVID-19, in Notariato 2020, p. 249 e ss.
MARRONI, Stato di emergenza e “virtual meeting”, in Amministrazione e Finanza 2020, p. 35 ss.
MORERA-CAPPIELLO, L’assemblea delle società quotate, in Il Testo Unico Finanziario, diretto da CERA-PRESTI, ZANICHELLI 2020, p. 1772.
TOMBARI-LUCIANO, Il diritto societario al tempo del Coronavirus, in Il Societario, 09 Luglio 2020.
TURELLI, Assemblee di società per azioni ed esercizio del diritto di voto mediante mezzi elettronici, in Rivista di diritto civile, 2011, p. 453.
[1] Sull’utilizzo del decreto legge come fonte del diritto nell’ambito di situazioni d’urgenza, su questo sito, si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/16/il-decreto-legge-come-strumento-emergenziale/
[2] i.e. società di capitali
[3] Con riferimento alle società quotate, il D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) all’art. 127 demanda alla Consob la disciplina delle «modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’articolo 2370, comma quarto, del Codice civile». Sul punto, l’art. 143 bis del Regolamento Emittenti prevede la necessità di un’apposita clausola statutaria.
[4] Nonché formulare richiesta di rinvio dell’adunanza per insufficienza informativa ex art. 2374 c.c.
[5] Art. 2370, co. 4, prima parte c.c.
[6] LUCIANO, Riunione assembleare ed emergenza sanitaria: brevi considerazioni sulla disciplina ex art. 106, comma 2, Decreto Cura Italia, in Il Societario, 03 Giugno 2020.
[7] Per le società quotate, l’art. 143 ter del Regolamento Emittenti disciplina nel dettaglio la possibilità di esprimere il voto elettronicamente. A tal proposito si veda: MARRONI, Stato di emergenza e “virtual meeting”, in Amministrazione e Finanza 2020, p. 35 ss.
[8] Nello stesso senso depongono: l’art. 125 bic, co. 4 TUF e l’art. 11 ter disp. att. c.c.. Si veda: MORERA-CAPPIELLO, L’assemblea delle società quotate, in Il Testo Unico Finanziario, diretto da CERA-PRESTI, ZANICHELLI 2020, p. 1772; ASSONIME, circ. n. 14/2011.
[9] Art. 106, co. 7 D.L. n. 18/2020.
[10] In scadenza il 31 Luglio 2020, salvo proroghe (attualmente in valutazione da parte del governo).
[11] Massima n. 187 del 11.03.2020, Consiglio Notarile di Milano.
[12] Sulle questioni interpretative sollevate dalla norma si veda: TOMBARI-LUCIANO, Il diritto societario al tempo del Coronavirus, in Il Societario, 09 Luglio 2020.
[13] Tale possibilità è estesa dal sesto comma dell’art. 106 alle banche popolari, BCC, le cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle previsioni legislative e statutarie inerenti i limiti alle deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.
[14] LEGNANI, Il Decreto “Cura Italia” e lo svolgimento delle assemblee nell’emergenza COVID-19: prime interpretazioni e questioni operative, in Il Societario, 31 Marzo 2020.
[15] LUCIANO, op. cit..
[16] BUSANI, Assemblee e CDA in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, in Le Società 2020, p. 399.
[17] http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/QeA_luogo-dell%27assemblea-e-partecipazione.aspx
[18] Per una disamina dettagliata delle problematiche connesse a questa ipotesi si veda: MAGLIULO, Quel che resterà del verbale assembleare dopo il COVID-19, in Notariato 2020, p. 249 e ss.
[19] LUCIANO, op. cit.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa
La natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8545/2020
Cos’è l’aggravante dell’agevolazione mafiosa?
L’art. 416-bis.1 c.p. prevede un’aggravante ad effetto speciale che è l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (“aggravante dell’ambientazione mafiosa”). La norma è diretta a punire più gravemente quei delitti posti in essere con l’utilizzo del “metodo mafioso” o “al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose”, prevedendo aumenti di pena da un terzo sino alla metà. Originariamente contenuta nell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, conv. nella L. n. 203/1991, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, tale disposizione è scaturita dalla necessità di fronteggiare il terribile e progressivo aumento di delitti di mafia, registratisi in Italia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90[1].
Quest’aggravante, modellata sui metodi e comportamenti propri degli associati delle consorterie mafiose, appare speculare all’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale ex art. 1 D.L. n. 625/1979[2], tanto che parte della dottrina ha rimarcato l’apparente linea di continuità tra la legislazione antimafia degli anni ‘90 e le soluzioni approntate per l’emergenza terroristico-eversiva, che ha interessato l’Italia negli anni precedenti[3].
L’art. 7 della L. n. 203/1991, ora confluito nell’art. 416-bis.1 c.p.
Come anticipato, l’aggravante in parola risponde alla precisa esigenza di punire più gravemente quei delitti che si pongono in linea di continuità con il fenomeno dell’associazionismo di stampo mafioso. Per tale ragione la disposizione è strutturata come una figura circostanziale a più fattispecie[4]. Il primo comma dell’art. 416-bis.1 c.p., infatti, individua due distinte aggravanti. La prima è collegata all’utilizzo del c.d. “metodo mafioso”, mentre la seconda punisce la c.d. “agevolazione mafiosa”, ovvero quelle condotte che abbiano come finalità l’agevolazione delle attività della consorteria criminale individuata dall’art. 416-bis c.p.[5].
Per ciò che attiene l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che il “metodo mafioso” caratterizzi quel comportamento talmente minaccioso da evocare, oggettivamente, quello normalmente proprio ad un appartenente ad un sodalizio di tal genere[6]. In altri termini, affinché sia integrata l’aggravante è necessario che l’agente si sia avvalso di una condizione di generale assoggettamento ed omertà, ovvero di un’intimidazione diffusa che abbia facilitato la perpetrazione del delitto e/o ne abbia aumentato l’intrinseca offensività[7]. Da quanto detto, è possibile desumere la natura della specifica circostanza di cui trattasi. Invero, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso abbia natura oggettiva, atteso che essa si caratterizza (e si esaurisce) per le modalità dell’azione.
Maggiori difficoltà ermeneutiche si sono registrate, invece, relativamente all’applicazione della seconda circostanza aggravante contenuta nell’art. 416-bis.1 c.p., ovvero la finalità dell’agevolazione delle attività del sodalizio di stampo mafioso. In effetti, dottrina e giurisprudenza non si sono mostrate concordi nel valutarne la natura giuridica. L’importanza della corretta classificazione della natura soggettiva o oggettiva della menzionata aggravante si coglie, in particolare, con riferimento al regime di comunicabilità delle circostanze agli eventuali concorrenti nel reato. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 118 c.p. le circostanze:
“concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono”[8].
Negli altri casi, invece, trova applicazione l’ordinario regime di imputazione delle circostanze aggravanti, disciplinato dall’art. 59, co. 2 c.p.[9].
Gli orientamenti circa la natura della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa
Tre sono i principali orientamenti sulla natura della menzionata circostanza, rinvenibili negli arresti giurisprudenziali.
Un primo orientamento ritiene che la circostanza in commento abbia natura soggettiva e, come tale, risulti integrata dall’atteggiamento psicologico dell’agente. In particolare, secondo tale ricostruzione, la norma richiede la sussistenza, nell’agente, del dolo specifico, consistente nella volontà di agire al fine di agevolare le attività dell’associazione. Tale circostanza ricadrebbe, quindi, all’interno di quelle indicate nell’art. 118 c.p. inerente ai motivi a delinquere e, come tale, non sarebbe comunicabile ai concorrenti nel reato[10].
Il secondo orientamento, al contrario, valuta come oggettiva la natura della circostanza dell’agevolazione mafiosa, in quanto essa sarebbe integrata da un elemento obiettivo, attinente alle modalità dell’azione. In altri termini, ai fini della sussistenza dell’aggravante è necessario che l’azione sia diretta a procurare un vantaggio all’associazione, ovvero che sia funzionale alle attività del sodalizio criminale[11]. Essa, quindi, può essere imputabile anche ai concorrenti nel reato, ai sensi dell’art. 59, co. 2 c.p., purché da questi conosciuta o conoscibile[12].
Infine, vi è l’orientamento intermedio, che ritiene che la natura dell’aggravante in commento dipende da come questa si atteggia in concreto e dal reato a cui accede. In particolare, secondo i sostenitori di questa tesi, quando l’aggravante si configura come un dato oggettivo, dovrebbe ritenersi estensibile ai compartecipi nel reato. In altre parole, anche questo orientamento richiede che la condotta dell’agente esprima una oggettiva idoneità e/o capacità di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso[13].
Va sottolineato, come sul tema, alle oscillazioni della giurisprudenza, si sia contrapposta una dottrina per lo più concorde nel ritenere la finalità di agevolare le attività dell’associazione mafiosa, un’aggravante di natura soggettiva[14]. Tuttavia, è stato sottolineato come alla rappresentazione, oggetto di volizione, debba accompagnarsi la presenza di elementi di fatto di natura oggettiva, per scongiurare il rischio che ad essere punita più gravemente sia una condotta, la cui potenzialità lesiva si esaurisca nell’intento del soggetto agente. In tal modo, infatti, ad essere punito sarebbe il pericolo del pericolo.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 3.3.2020, n. 8545
A fronte di questo contrasto interpretativo, con ordinanza n. 40846 del 2019 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la natura dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, ex art. 416-bis.1 c.p., e la sua applicabilità o meno, ai concorrenti nel reato.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi della natura soggettiva dell’aggravante della finalità dell’agevolazione mafiosa, attesa la sua riconducibilità ai motivi a delinquere. Peraltro, la Corte ha evidenziato come i diversi orientamenti, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in commento, richiedessero la sussistenza di un elemento psicologico in capo all’agente, seppur variamente declinato.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’elemento psicologico necessario è il dolo specifico o intenzionale[15], ove alla volontà della condotta si accompagna anche la rappresentazione dell’evento. Quest’ultima rappresenta l’obiettivo tenuto di mira dall’agente e giustifica la sua azione. Dunque, la forma aggravata in esame esige che l’agente deliberi la condotta illecita, nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa. Tuttavia, affinché tale rappresentazione non rimanga priva di offensività deve fondarsi su elementi concreti, tra cui, in via principale, l’esistenza stessa dell’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. e l’effettiva possibilità che l’azione illecita apporti un’utilità agli scopi perseguiti dal sodalizio[16]. Chiaramente, tale finalità non deve essere esclusiva ma può accompagnarsi anche ad esigenze egoistiche[17].
Per quanto attiene il regime di comunicabilità della circostanza dell’agevolazione mafiosa ai concorrenti nel reato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel reato concorsuale questa si applichi al concorrente[18] non animato dal tale scopo, quando sia consapevole dell’altrui finalità. In effetti, la Cassazione ha ribadito come il discrimine, ai fini dell’estensione delle circostanze, non riguardi la natura di queste, atteso che la riforma degli artt. 59 e 118 c.p. non ha interessato l’art. 70 c.p., quanto piuttosto la possibilità che la circostanza si estrinsechi all’esterno, sicché al compartecipe non è estensibile quella circostanza che si esaurisca nell’intento dell’agente. Ciò posto, quindi, qualora si rinvengano elementi concreti dimostrativi del fatto che l’intenzione dell’agente sia stata conosciuta dal concorrente, il quale, pur consapevole, non si sia dissuaso dalla collaborazione, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sarà applicabile anche al compartecipe, atteso che specifici elementi rivelatori hanno reso oggettivo il motivo a delinquere. La funzionalizzazione della condotta all’agevolazione mafiosa deve essere oggetto di rappresentazione da parte del compartecipe, non di volizione, sicché si ritiene sufficiente la sussistenza, in capo al concorrente, del dolo diretto, anche nella forma del dolo eventuale. Viene evidenziato, però, che il mero sospetto non è sufficiente, atteso che altrimenti si porrebbe in capo all’agente un onere informativo di difficile attuazione.
Questa impostazione non appare nuova, atteso che la giurisprudenza era andata nello stesso senso con riferimento ad altre aggravanti riguardanti i motivi a delinquere. Ciò è quanto accaduto, ad esempio, con la premeditazione, chiaramente attinente all’intensità del dolo e quindi rientrante nell’art. 118 c.p., ritenuta tuttavia estensibile al concorrente del reato, qualora questo sia consapevole della programmazione del delitto.
La soluzione alla questione offerta dalle Sezione Unite segue, dunque, il solco tracciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più garantista. La ricostruzione operata dalla Suprema Corte sembra in grado di contemperare esigenze costituzionalmente rilevanti, come la sussistenza di un’effettiva potenzialità lesiva della condotta ed il principio di responsabilità personale, con le ragioni della giustizia e del processo.
Ciò detto, andrà comunque verificata in concreto la tenuta del discrimen individuato tra il concorso esterno nel reato associativo mafioso e l’aggravante di cui si parla. In ultima analisi, in effetti, questa sarebbe da rinvenirsi nella prova dell’effettivo rafforzamento del sodalizio, non indispensabile ai fini della contestazione dell’aggravante della mafiosità. Il rischio che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, nelle sue future applicazioni, possa risolversi in un dato essenzialmente soggettivo non è sventato[19]. Ciò implica, per l’interprete, un particolare dovere di attenzione rispetto agli elementi oggettivi, estrinseci, dimostrativi dell’intento dell’agente e della funzionalizzazione della condotta, per evitare derive proprie del diritto penale d’autore.
Informazioni
AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali dommatici ed applicativi, DIKE GIURIDICA EDITRICE, 2017.
CIVELLO, Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di Romano B., in Diritto e procedura penale, Torino, 2015.
DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1997.
DINACCI, Aggravante dell’agevolazione mafiosa, Diritto on line, 2018.
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, ZANICHELLI, 2019.
FONDAROLI, Profili sostanziali dei decreti legge 13/5/91 n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172, in AA.VV., Mafia e criminalità̀ organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, Torino, 1995, vol. II.
MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO-PALIERO, GIAPPICHELLI, 2015.
PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM, 2007.
PEDULLÀ, L’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991 richiede il dolo specifico di favorire l’associazione, in Cassazione Penale, fasc. 4, 2018.
[1] PEDULLÀ, L’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991 richiede il dolo specifico di favorire l’associazione, in Cassazione Penale 2018, pp. 1218.
[2] Oggi codificato nell’art. 270-bis.1 c.p.
[3] PALAZZO-PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM, 2007, p. 817.
[4] Idem.
[5] Sull’articolo 416 bis in generale si può approfondire leggendo quest’altro contenuto di DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2018/06/07/l-articolo-416bis-del-codice-penale-italiano/
[6] Cass. pen., sez. II, n. 38094/2013.
[7] Ex multis: Cass. pen., sez. VI, n. 31405/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 28017/2011. In dottrina, sulla non sufficienza della provenienza geografica o culturale dell’autore del fatto, e della sua caratura criminale, si veda: MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO-PALIERO, GIAPPICHELLI, 2015, p. 75.
[8] Peraltro, si consideri che, ab origine, la norma estendeva a tutti i concorrenti nel reato le circostanze non strettamente inerenti alla persona del colpevole. Al fine di eliminare ogni riflesso di responsabilità oggettiva, anche sugli elementi accidentali del reato, è intervenuta la L. n. 19/1990, circoscrivendo l’applicazione di alcune aggravanti soggettive solo alla persona cui si riferiscono. L’intervento novellatore ha inciso anche l’art. 59 c.p. che, prima, prevedeva l’attribuzione all’agente delle circostanze aggravanti, anche se da lui non conosciute. Ora è previsto che le circostanze aggravanti siano imputabili all’agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate con colpa.
[9] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, ZANICHELLI, 2019, p. 551.
[10] Tra le sentenze delle sezioni semplici della Cassazione che hanno aderito a questo orientamento, si segnalano: Cass. pen. sez. VI, n. 24883/2019; Cass. pen., sez. VI, n. 52910/2018; Cass. pen., sez. II, n. 53142/2018.
[11] Preme sottolineare come, anche le pronunce che aderiscono a quest’orientamento non ritengano sufficiente per l’integrazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, un atteggiamento riconducibile all’ignoranza incolpevole. Invero, a questi fini è richiesta, comunque, la sussistenza, in capo al almeno uno dei concorrenti, del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione della condotta agli scopi dell’associazione di stampo mafioso.
[12] In tal senso, ex multis, si veda: Cass. pen., sez. II, n. 24046/2017; Cass. pen., sez. VI, n. 19802/2009.
[13] Così: Cass. pen., sez. VI, n. 53646/2017; Cass. pen., sez. II, n. 22153/2019.
[14] AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali dommatici ed applicativi, DIKE GIURIDICA EDITRICE, 2017, pp. 59 e ss. CIVELLO, Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di Romano B., in Diritto e procedura penale, Torino, 2015, p. 189 ss.; DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1997, p. 48; FONDAROLI, Profili sostanziali dei decreti legge 13/5/91 n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172, in AA.VV., Mafia e criminalità̀ organizzata, a cura di Corso-Insolera-Stortoni, Torino, 1995, vol. II, p. 683.
[15] Le Sezioni Unite hanno, peraltro, ritenuto non condivisibili le perplessità espresse dalla Sezione rimettente relative all’inquadramento di un elemento strutturale della fattispecie, quale è il dolo specifico, in un elemento accidentale. La Corte evidenzia come ciò sia perfettamente compatibile con l’ordinamento, atteso che l’elemento psicologico richiesto per la configurazione della circostanza si salda con gli elementi del reato a cui accede, definendo un’autonoma fattispecie a cui si applica una disciplina diversa (in questo caso più severa), proprio in ragione della fusione tra le diverse previsioni. Sul punto si veda: Cass., S.U., n. 40982/2018.
[16] In sentenza la Suprema Corte si sofferma, inoltre, sulla ricostruzione degli spazi di autonomia tra la fattispecie aggravata dalla finalità agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa. I contorni tra le due fattispecie sembrerebbero, in effetti, molto sfumate. In verità, la Corte evidenzia come l’unico elemento che queste hanno in comune è l’esistenza dell’associazione di stampo mafioso. Invero, mentre il concorrente esterno ha una piena consapevolezza della natura e della funzione dell’associazione, cosa che gli consente di cogliere appieno la funzionalità del proprio intervento, in ordine alla sopravvivenza stessa del sodalizio (si veda: Cass., S.U., n. 33748/2005), nella figura aggravata l’utilità dell’intervento dell’agente è del tutto estemporanea e fungibile, rispetto al programma criminoso della consorteria mafiosa. Inoltre, va considerato che, nella forma circostanziale, l’intervento dell’agente non deve essere necessariamente produttivo di effetti agevolativi. Sul punto si veda anche: DINACCI, Ancora sul “concorso esterno” tra legalità e giustizia, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2016, p. 383.
[17] In effetti, è possibile che l’agente sia mosso da una pluralità di motivi. È, però, indispensabile ai fini della configurazione del dolo intenzionale, che l’agente si sia determinato a porre in essere la condotta anche alla luce della finalità agevolativa, considerata dalla norma.
[18] Ai sensi dell’art. 110 c.p.. In effetti, come evidenziato dalla Corte, “l’impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l’equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell’azione concorsuale, così che la realizzazione della singola parte dell’azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l’intera condotta illecita, che rimane unitaria.” (Sent. n. 8545/2020, pp. 19-20)
[19] DINACCI, Aggravante dell’agevolazione mafiosa, Diritto on line, 2018.
"Reati culturalmente motivati" e diritto penale
Quale spazio è possibile riconoscere al fattore culturale nei «reati culturalmente motivati» in Italia?
I reati culturalmente motivati: tra cultura del singolo individuo e diritto penale
L’intensificazione dei flussi migratori degli anni recenti ha comportato una modificazione del tessuto culturale della società, rendendola sempre più eterogenea e multiculturale. Perchè allora si parla di reati culturalmente motivati? Bisogna fare un’analisi socio-culturale per rispondere alla domanda perchè l’impatto di tale cambiamento in un ambito del diritto fortemente influenzato dalla cultura sociale dominante, quale il diritto penale, è di non poco momento.
Spesso, invero, soggetti di diversa provenienza culturale violano precetti penali, che nell’ordinamento di provenienza costituiscono condotte tollerate, quando non espressamente incentivate. Ciò è particolarmente evidente in alcuni tipi di reati, quali, ad esempio, il delitto di maltrattamenti, in cui la violenza domestica spesso è il frutto di un’ancestrale visione dello ius corrigendi del pater familias; oppure le violenze sessuali intra-coniugali.
Il moltiplicarsi di procedimenti penali a carico di immigrati ha indotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi circa l’influenza dell’appartenenza culturale dell’autore rispetto alla genesi e/o all’esecuzione del fatto tipico e, conseguentemente, quale risvolto sul piano sanzionatorio sia da attribuire all’eventuale fattore culturale.
La definizione
In via generale possono dirsi «reati culturalmente motivati» quei fatti – penalmente rilevanti – che siano riconducibili ad una condotta del soggetto agente, posta in essere in ragione della propria cultura d’appartenenza, per la quale quello stesso fatto è socialmente accettato, se non addirittura imposto[1]. Una definizione così ampia è adatta a ricomprendere sia quei reati per i quali la motivazione culturale emerge dalla stessa descrizione del fatto tipico[2], sia quelli per i quali è l’elemento psicologico ad essere influenzato dal fattore culturale. In tale ultima ipotesi, in particolare, è necessario interrogarsi su quale possa essere il valore da attribuire alla matrice culturale alla base dell’illecito, al fine di configurare correttamente non solo la responsabilità penale del soggetto agente, ma anche la conseguente risposta sanzionatoria dell’ordinamento[3]. Questo è il c.d. “dilemma del multiculturalismo liberale”[4], ovvero l’annosa questione riguardante la ricerca di un punto di equilibrio tra principio di uguaglianza e inviolabilità dei diritti dell’uomo.
In via generalissima, è possibile individuare due diversi modelli adottati dagli ordinamenti giuridici moderni: uno assimilazionista, l’altro multiculturalista.
Il primo parte dall’idea che il diritto penale sia assolutamente indifferente alle diversità culturali, sicché esso, in base al principio di uguaglianza formale, non deve tener conto degli eventuali condizionamenti culturali che abbiano influenzato l’agito dell’autore del reato.
La seconda impostazione, viceversa, tende ad un diritto penale iperculturale e, come tale, rispettoso dell’identità culturale dell’autore. Per tale ragione è la materia penale che, attraverso un continuo adattamento alle scelte di vita dei singoli, tende ad uniformarsi con la realtà multietnica della società[5].
A titolo esemplificativo, si consideri che negli Stati Uniti non sono mancati casi in cui il public prosecutor, in relazione a reati culturalmente motivati, non ha esercitato l’azione penale, ovvero casi in cui il giudice ha ritenuto di applicare le c.d. cultural defenses[6]–[7], cioè apposite cause di esclusione della punibilità[8].
I «reati culturalmente motivati» nel sistema giuridico italiano
Sul punto va immediatamente premesso che nel sistema giuridico italiano non trova riconoscimento la cultural defense propria dei sistemi anglosassoni, quale justification ad efficacia scriminante[9]. Per tale ragione le differenze culturali dell’autore del fatto potranno avere una rilevanza solo sul piano della valutazione dell’elemento soggettivo. In effetti, è solo in relazione a quest’ultimo che la “motivazione culturale” potrà essere considerata un criterio di gradazione, se non addirittura esclusione, della colpevolezza[10]. In dottrina si è ipotizzato che il condizionamento culturale possa assumere rilevanza sul piano dell’imputabilità o sul piano dell’ignoranza inevitabile della legge penale.
Per quanto riguarda l’imputabilità si è osservato che, se da un lato è vero che cultura di provenienza di un individuo non può impedirgli di comprendere il disvalore del fatto, dall’altro lato, è altrettanto vero che questa incide sul processo motivazionale del soggetto. Nonostante ciò, nell’ordinamento interno non vi è spazio per riconoscere l’incidenza della diversità culturale sul piano dell’incapacità[11], atteso che in tal senso rilevano le sole alterazioni psichiche di evidenza patologica[12]. Al contrario, il ruolo del fattore culturale è crescente in sede di ricognizione della scusabilità o inescusabilità dell’ignoranza della legge penale[13]. Tuttavia, la possibilità di escludere la colpevolezza alla luce del disposto di cui all’art. 5 c.p., deve tenere in conto l’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988. In effetti, a parere della Consulta, la responsabilità penale può considerarsi esclusa a causa di ignoranza inevitabile del precetto penale quando lo straniero si trovi da breve tempo sul territorio nazionale e il precetto penale violato riguardi beni giuridici di rilevanza non primaria[14]. Qualora, però, i fatti sanzionati siano considerati penalmente illeciti anche nel paese d’origine, il soggetto è da ritenersi consapevole dell’offesa al bene giuridico tutelato e, come tale, gli va rimproverato l’errore di diritto che era tenuto ad evitare.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, è possibile affermare che nel sistema penale italiano gli spazi per poter far valere sul piano della colpevolezza il condizionamento culturale sono assai limitati[15]. Ciò anche in ragione del fatto che l’inesigibilità, come categoria generale, non trova riconoscimento nel nostro ordinamento.
Il diritto penale “del fatto” rimane indifferente di fronte al dilemma interiore del soggetto generato dal conflitto tra precetti di diversa matrice. Dunque, posto che sul piano della tipizzazione dell’illecito il diritto penale risulta poco permeabile rispetto alle differenze culturali, risulta indispensabile per l’interprete adeguare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento, alla luce della personalità dell’autore del fatto e del condizionamento culturale che abbia avuto un’incidenza deterministica rispetto alla commissione dell’illecito, nel rispetto del disposto dell’art. 27 cost.. In tal senso, fondamentale è l’art. 133 c.p., che conferisce al giudice ampia discrezionalità in punto di commisurazione della pena, nonché le attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis c.p..
Il punto della Corte di Cassazione
In più occasioni il tema dei reati culturalmente motivati si è posto all’attenzione dei giudici di legittimità. Da ultimo, con sentenza n. 29613/2018[16], la Suprema Corte ha fornito importanti indicazioni all’interprete su come approcciarsi al condizionamento culturale, che abbia un’incidenza deterministica nella realizzazione dell’illecito.
La Corte, pur sottolineando la necessità di approcciarsi ai reati culturalmente motivati attraverso un’esegesi che tenga in conto “il momento storico e culturale di riferimento (ivi compreso con riguardo al fenomeno del c.d. “multiculturalismo”, quale precipitato della integrazione dei migranti nella compagine sociale)”, tuttavia ribadisce che:
“nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino”.
Ciò premesso, emerge come la categoria dei reati culturalmente motivati potrà essere valutata dall’interprete solo sulla base dell’attento bilanciamento tra il diritto del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Dunque, al fine di valutare l’effettiva incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell’agente, si renderà necessaria una preliminare valutazione della natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato, se essa sia di matrice religiosa o giuridica[17], e del carattere vincolante della norma culturale, ovvero se questa sia rispettata in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o se, al contrario, sia desueta e poco diffusa anche in quel contesto. Infine, rilevante sarà anche il grado di inserimento del soggetto agente nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Applicando tali criteri al caso sottoposto al suo vaglio, la Corte di Cassazione ha ritenuto non idonea ad integrare una causa di non colpevolezza la dichiarata ignoranza da parte degli imputati, circa l’offensività della condotta posta in essere ai danni del figlio minore, così come l’ignoranza sull’esistenza della norma penale incriminatrice della condotta stessa. Nel caso di specie infatti gli imputati, oltre che essere ampiamente integrati nel tessuto sociale, allegavano a propria discolpa una ignoranza della legge penale che non avrebbe assunto rilevanza neanche nel paese di origine, ove i medesimi fatti risultavano sanzionati penalmente[18].
Informazioni
Helfer M., I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano, in Studi in onore di Mauro Rocco, a cura di E. M. AMBROSETTI, 2017, p. 383
Coleman, Individualizing justice through multiculturalism: The Liberals’ Dilemma, in Columbia Law Review 1996
Lapeyronne, L’individu et les minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, Parigi, 1993
Philips, When culture means gender: issues of cultural defence in the English Courts, in Modern Law Review 2003, p. 510 e ss
Bernardi A., Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010
Basile F., Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010
Cultura, psiche e motivazioni sono temi che si intrecciano anche in altri contributi su DirittoConsenso come: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/brevi-cenni-sul-dolo-dimpeto/
[1] Questa definizione è stata proposta da VAN BROECK: “A cultural offence is an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted, as normal behavior and approved or even endorsed and promoted in the given situation”, in European Journal of Crime 2001, p. 31.
[2] Si veda il caso dell’art. 583-bis c.p. La norma: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0307&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-01-18&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
[3] HELFER M., I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano, in Studi in onore di Mauro Rocco, a cura di E. M. AMBROSETTI, 2017, p. 383.
[4] Sul punto si veda: COLEMAN, Individualizing justice through multiculturalism: The Liberals’ Dilemma, in Columbia Law Review 1996, p. 1096 e ss.
[5] Solitamente in dottrina si fa riferimento al modello assimilazionista come al modello “di stampo francese”; mentre il modello multiculturalista viene definito “di stampo anglosassone”, a causa dell’orientamento legislativo e giurisprudenziale prevalente negli ordinamenti citati, seppur non scevri di eccezioni. Per una completa ricostruzione della materia si veda: LAPEYRONNE, L’individu et les minorités. La France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, Parigi, 1993.
[6] La formula è di creazione dottrinale. Al momento, infatti, in nessuna fonte di produzione del diritto penale statunitense è possibile rinvenire un riconoscimento ufficiale della categoria. Essa viene utilizzata come una categoria descrittiva, con cui la dottrina americana indica tutti i possibili momenti di emersione dei fattori culturali che, durante il procedimento penale, possono influenzare la posizione dell’imputato appartenente ad una minoranza culturale.
[7] Casi noti nella giurisprudenza americana sul tema, tra gli altri, sono: People v. Kimura, L.A. Superior Court, 21.11.1985; People v. Helen Wu, Court of Appeal of California, Fourth Appellate District, Division Two, 14.10.1991; People v. Chen, New York Supreme Court, 2.12.1988.
[8] Si veda a tal proposito: PHILIPS, When culture means gender: issues of cultural defence in the English Courts, in Modern Law Review 2003, p. 510 e ss. Inoltre: BERNARDI A., Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010, pp. 67 e ss.
[9] BASILE F., Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010, p. 267: “Il termine cultural defense descrive, quindi, una strategia difensiva utilizzata nel processo penale, basata sull’appartenenza dell’imputato ad una minoranza culturale e rivolta ad ottenere l’assoluzione o un trattamento sanzionatorio più mite. [..] Attraverso la cultural defense l’imputato chiede, infatti, di poter spiegare ai giudici l’influenza che il proprio background culturale avrebbe esercitato sulla sua condotta, nell’aspettativa che il riconoscimento di tale influenza possa ridondare a suo favore”.
[10] HELFER M., op. cit., p. 388.
[11] Invero in alcuni casi limite la giurisprudenza ha riconosciuto l’incidenza del fattore culturale sull’imputabilità dell’autore della condotta. In tal senso si veda: sent. Corte d’Assise d’Appello di Trieste 2009, citata in BERNARDI A., Il “fattore culturale” nel sistema penale 2010, p. 108, sub. 192.
[12] A tal proposito si consideri che viene pacificamente escluso che devianze psichiche episodiche possano incidere sull’imputabilità dell’agente. Questo si spiega, non solo alla luce del condivisibile intento di rendere l’accertamento della non imputabilità il più certo possibile, ma anche in ragione dell’incapacità della scienza di misurare con sufficiente certezza probatoria l’incidenza qualitativa sul processo motivazionale di determinati moventi psichici non patologici. (Cfr. Cass. S.U., 25.1.2005, n. 9163).
[13] BERNARDI A., op. cit., p. 110.
[14] I criteri che si prendono in considerazione a tal riguardo sono due: da un lato il grado di artificialità della norma violata, dall’altro lato la lontananza culturale dell’autore rispetto al contenuto del precetto violato. A titolo di esempio, si consideri che l’errore sul precetto è stato spesso riconosciuto nei confronti di immigrati a cui veniva contestata la realizzazione di illeciti di pura creazione legislativa. Per questi è pacifico che il disvalore della condotta non sia di diffusa percezione sociale (cfr. Trib. min. Genova, 14.11.1994, in Foro It. 1995).
[15] HELFER M., op. cit., p. 390.
[16] Cass. Pen., sez. III, 29.1.2018, n. 29613, con nota di D’AGOSTINO V., in Cass. Pen. 2019, pp. 2623 e ss.. La fattispecie al vaglio della Suprema Corte aveva ad oggetto, in particolare, la violazione degli artt. 81, 609 bis e 609 ter c.p. da parte di una coppia di coniugi albanesi nei confronti del figlio minore. In primo ed in secondo grado, l’imputato era stato assolto seppur tramite percorsi argomentativi differenti. Per ciò che rileva in questa sede si sottolinea che, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello nell’assolvere l’imputato aveva fatto applicazione dell’art. 5 c.p., escludendo il dolo generico del reato, in ragione delle origini culturali dell’agente. In altri termini, la Corte d’Appello aveva aderito alla tesi difensiva, che sosteneva l’assenza dell’elemento soggettivo del reato a causa dell’ignoranza della legge penale da parte dell’imputato, fondata sull’assunto per cui in alcune zone rurali dell’Albania accarezzare il figlio maschio nelle parti intime avrebbe rappresentato un augurio di prosperità
[17] Ciò potrebbe accadere se la “norma culturale” trovasse un riconoscimento esplicito in una norma di diritto positivo vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’agente. È chiaro che tale circostanza potrebbe assumere una rilevanza centrale quanto alla consapevolezza della antigiuridicità della condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso.
[18] Cfr. D’AGOSTINO, supra: “[..] può [..] attribuirsi rilevanza all’ignoranza limitatamente a tradizioni di sicura e comprovata esistenza e tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella storica sentenza n. 364 del 1988 – che costituisce la pietra miliare in ordine alla colpevolezza ed all’ignoranza della legge penale e più in generale a tutti i profili personalistici del reo – sulla base di un raffronto tra dati oggettivi che possono aver determinato nell’agente l’ignorantia legis circa la illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell’error iuris (principio espresso da Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in C.E.D. Cass., n. 25104401). Con la sentenza in epigrafe, quindi, la Cassazione ha assunto una posizione netta, ribadendo e richiamando affermazioni già sviluppate in precedenti pronunce (in particolare, in senso conforme v. Sez. VI, 8 gennaio 2002, n. 55, in Dir. pen. proc., 2003, 285; Id., 20 ottobre 1999, n. 3398, in Riv. pen., 2000, p. 238) secondo cui i giudici non possono sottrarsi al compito loro assegnato di rendere imparziale giustizia secondo le norme positive vigenti. E tale compito non può mai attuarsi al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita ed i profili soggettivi che presiedono ai comportamenti, che integrano ipotesi di reato, nella cornice della irrilevanza della ignorantia iuris, pur letta nell’alveo interpretativo della giurisprudenza costituzionale.”
Il nesso di causalità tra vaccini e autismo: l'importanza del dato scientifico quale fondamento di un giudizio obiettivo
Il tema di grande attualità in ambito scientifico è quello dei vaccini. In pochi anni la diffusione di teorie no-vax ha creato un dibattito fatto di studi e fake news. La seguente analisi si concentra sulla rilevanza dei dati scientifici
Il contesto contemporaneo
Negli anni recenti ha preso nuovamente vigore il dibattito circa il ruolo della pratica vaccinale rispetto all’insorgere di patologie altamente invalidanti, come l’autismo, nei pazienti in età pediatrica. Il propagarsi di teorie di tal genere è stato alimentato anche da pronunce giurisprudenziali che, sposando acriticamente i contributi peritali talvolta lontani dalla stringente metodologia scientifica, hanno prodotto decisioni e motivazioni più vicine alla, pur comprensibile, solidarietà umana, piuttosto che al rigore metodologico della disciplina medico-legale.
La risonanza mediatica di tali pronunce ha contribuito ad indirizzare i sospetti sull’industria dei vaccini e all’accrescersi della c.d. “Conspiracy theory”[1].
Il rischio dell’insorgere di un clima di ingiustificato allarmismo si è concretizzato, tanto da indurre il governo ad intervenire sul tema, tramite decretazione d’urgenza. In effetti il D.L. 7 Giugno 2017, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017, n. 119) prevede l’obbligo vaccinale quale condicio sine qua non per poter iscrivere il bambino presso gli istituti scolastici. Tale misura si rende necessaria al fine di evitare che i diffusi comportamenti e teorie antiscientifiche, determinino la trasformazione dell’abbassamento dei livelli generali di protezione in una vera e propria emergenza sanitaria[2].
Sul tema si impone una seria riflessione in quanto in tale ambito si rende necessario operare un delicato bilanciamento di diritti in tema di salute. In effetti a ben vedere si confrontano istanze differenti: l’interesse pubblico volto ad impedire il diffondersi di determinati agenti patogeni e l’interesse del singolo a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà.
È quindi importante individuare quando, in ambito sanitario, il diritto ad autodeterminarsi dell’individuo possa essere sacrificato in un’ottica di tutela della salute collettiva.
La normativa italiana sui vaccini e sugli indennizzi
Quale forma di solidarietà sociale, lo Stato ha previsto, con la legge n. 210 del 25 Febbraio 1992, uno speciale indennizzo riconosciuto a coloro che hanno subito danni diretti o da contatto causalmente riconducibili alla somministrazione di vaccini obbligatori[3]. L’erogazione dell’indennizzo è dovuta anche quando la somministrazione di vaccini sia stata raccomandata dalle istituzioni pubbliche, tramite campagne pubblicitarie promozionali[4].
In ragione di ciò, la natura dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 ha caratteristiche diverse rispetto al diritto al risarcimento del danno.
La prima differenza ravvisabile ictu oculi è rappresentata dal fatto che l’indennizzo – pur non ristorando totalmente il danno subito dal soggetto a cui sono stati somministrati i vaccini – opera come una sorta di corsia preferenziale che permette di agire, per ottenerne il riconoscimento, anche in situazioni di c.d. no fault, ovvero in situazioni di assenza di una condotta censurabile.
Rimane tuttavia fermo, che il danneggiato dovrà fornire la prova dell’esistenza del nesso causale tra la somministrazione dei vaccini e la patologia invalidante.
Diversi sono anche i termini entro i quali agire: mentre l’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dal momento del fatto illecito, la domanda per ottenere l’indennizzo ex L. n. 210/1992 va proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dal contagio, rectius dal momento in cui il soggetto ha obiettiva consapevolezza dello stesso.
Un aspetto processualmente interessante riguarda la cumulabilità tra le due azioni. Ipotesi, questa, ammessa dalla giurisprudenza[5] che ritiene tendenzialmente applicabile l’istituto della compensatio lucri cum damno, per cui al quantum accordato in sede di risarcimento va detratto l’importo dell’indennizzo già percepito[6].
La giurisprudenza ritiene, altresì, che la proposizione dell’azione volta ad ottenere l’indennizzo funga da dies a quo della prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria[7].
L’unico elemento che accomuna l’azione risarcitoria e quella indennitaria è la prova del nesso causale, elemento dal quale non si può prescindere.
Va detto tuttavia che soprattutto in materia di indennizzo si registra la tendenza di una parte della giurisprudenza di merito a legittimare un automatismo solidaristico che va oltre le intenzioni del legislatore. Tale benevola inclinazione dei giudicanti non è scevra da critiche, in quanto, spesso, nelle motivazioni che accordano l’indennizzo si evidenzia la precarietà del coefficiente minimo di probabilità posto alla base dell’esistenza del nesso di causa, che “non solo non è corroborato da un positivo riscontro scientifico ma è affidato a interpretazioni personali della materia, talora complessa”[8].
Alcuni casi
Quanto appena detto si è concretizzato nelle pronunce, poche a dire il vero, di merito che hanno riconosciuto il diritto all’indennizzo ai genitori dei bambini che, successivamente alla somministrazione dei vaccini, abbiano manifestato disturbi dello spettro autistico. Tra queste, due sentenze si rilevano particolarmente interessanti: Trib. Rimini, sez. lav., 15.3.2012, n. 148 e Trib. Milano, sez. lav., 29.9.2014[9]. La prima riconosce il diritto all’indennizzo ex L. n. 210/1992, sulla base di un rinvio sic et simpliciter alle risultanze della CTU espletata nel corso del contenzioso che, in definitiva, asseverava l’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione dei vaccini e l’insorgenza della malattia sulla base della stretta consecuzione temporale dei due eventi. La sentenza milanese, sempre con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, evidenzia la specifica idoneità lesiva dei metalli pesanti contenuti nel vaccino, sulla base di due dati: una relazione, che va in questo senso, della casa produttrice e la decisione delle autorità sanitarie australiane di sequestrare i lotti del prodotto contenenti dosi eccessive di mercurio. In definitiva, a parere del Tribunale di Milano, queste circostanze renderebbero il vaccino la causa più probabile del disturbo autistico rispetto ad altri fattori.
In queste pronunce – e ciò si può notare in pressoché tutte le sentenze che concedono l’indennizzo – i fatti considerati sono la prossimità temporale tra somministrazione del vaccino e l’insorgenza della patologia e l’assenza di cause alternative alla malattia.
Ora, se si considerano le sentenze che negano l’esistenza del nesso causale, si può notare un ribaltamento nell’argomentazione del giudicante.
A tal proposito si guardi la sentenza della Corte d’Appello di Bologna[10] che, in completa riforma della sentenza del Tribunale di Rimini summenzionata, rileva l’infondatezza scientifica del c.d. “nesso cronologico”, privandolo di significato eziologico e capacità persuasiva. La Corte, peraltro, censura la metodologia seguita dalla curia riminese, che, disinteressandosi della copiosa letteratura di senso contrario in materia e sposando apoditticamente le conclusioni della perizia medico-legale, abdica al suo ruolo di peritus peritorum. In altra sentenza, questa volta del Tribunale di Napoli, si osserva che se il CTU nelle sue conclusioni si limita a non escludere un “flebile” nesso di causa, ciò non può far ritenere raggiunta la prova dell’eziologia tra i due avvenimenti[11].
La giurisprudenza di merito maggioritaria, quindi, afferma che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non sia possibile sostenere l’esistenza di qualche nesso tra vaccinazione e sindrome autistica[12]. A seguito di questa rapidissima carrellata è possibile mettere in luce alcuni aspetti del modus operandi della giurisprudenza.
Il ruolo del consulente tecnico
Partendo dal presupposto che la sussistenza del nesso causale, anche quando si versi in tema di indennizzo ex L. 210/1992, viene accertata applicando il canone del “più probabile che non”, lo standard valutativo è quello della ragionevole probabilità scientifica[13].
A questi fini, dunque, il rinvio alla CTU è un passaggio obbligato per ottenere indicazioni su circostanze di fatto da cui inferire la possibile sussistenza del nesso causale. L’incertezza, ineliminabile in casi in cui viene in gioco la causalità c.d. generale, viene gestita dalla giurisprudenza tramite l’utilizzo delle presunzioni semplici, ovvero “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”[14]. L’inferenza alla base del ragionamento può avvenire indifferentemente in base ad una legge scientifica o ad un giudizio di probabilità, fondato sull’id quod plerumque accidit.
Tuttavia, l’ammissibilità e la forza probatoria delle presunzioni si basa sulla loro gravità[15], precisione[16] e concordanza[17] –[18] . Se così è, non si potrà non notare la tendenza della giurisprudenza di merito esaminata a riconoscere il nesso di causa tra vaccini e danno sulla base di elementi marginali o di contorno, che individuano una mera ipotesi causale, a cui non è possibile riconoscere la dignità di ragionevole probabilità scientifica alla base del rapporto tra evento e danno[19]. Allora è legittimo domandarsi se proseguendo per tale via “non si finisca per tradurre la mera possibilità scientifica in probabilità giuridica con un sovvertimento delle regole in tema di causalità, pure nella massima comprensione delle vicende umane sottese alle decisioni”[20].
In un contesto così delineato, è evidente come il nodo gordiano sia rappresentato, da un lato, dalle competenze e dalla professionalità del consulente tecnico d’ufficio e, dall’altro lato, dal ruolo del giudice quale effettivo peritus peritorum.
Per ciò che riguarda il consulente, “il peccato originale è, a ben vedere, da rinvenirsi nella mancata, preventiva e chiara definizione di criteri qualitativi, che oggi appaiono irrinunciabili e non procrastinabili, in grado di “certificare” le competenze e le conoscenze dell’expert witness”[21].
La letteratura scientifica ha auspicato a più riprese l’intervento da parte delle Società Scientifiche per la creazione di un Albo di Consulenti qualificati, a seconda delle specifiche competenze. Un modello a cui ispirarsi potrebbe essere quello americano che dal 1988 ha istituito l’American Medical Association House of Delegates, ovvero un organismo che vigila sulla qualità dell’esperto chiamato a fungere da consulente per l’autorità giudiziaria. Il sistema di controlli americano trova la sua forza soprattutto nelle sanzioni previste: il consulente, infatti, può incorrere in sanzioni disciplinari, che arrivano sino alla radiazione, in caso di parere falso o scientificamente discutibile.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla previsioni di affidamento ad organismi terzi di compiti di peer-review, ciò che oggi, più che in passato, risulta determinante nell’espletamento dei compiti di consulenza tecnica è l’applicazione rigorosa del metodo criteriologico, ovvero di un metodo fondato su osservazioni di valore statistico e di alta probabilità, che deve essere necessariamente corredato anche da un procedimento controfattuale, al fine di verificare la tenuta dei risultati raggiunti.
La figura del giudice: disponibilità dei dati scientifici e pronunce rese
Per quel che attiene il ruolo del giudice, dalla giurisprudenza sopra citata si è potuto evidenziare come, talvolta, l’approccio all’incertezza causale sia stato fondato su meccanismi presuntivi che hanno condotto all’azzardato riconoscimento di una correlazione tra vaccini e danno.
Sul punto un’applicazione attenta del principio di precauzione potrebbe comportare una gestione più equilibrata dell’incertezza causale.
Tale principio mira a governare rischi potenziali, caratterizzati da incertezza scientifica. In altre parole, la precauzione trova spazio in ambiti in cui le informazioni e i dati disponibili mancano o non è possibile quantificarli, in termini di rischio probabile o certo. È chiaro che il rischio deve fondarsi su un’ipotesi scientificamente plausibile, per cui “[..] si ha un rischio rilevante ai fini precauzionali quando, sulla base dei dati disponibili, non si può escludere che un determinato fattore possa cagionare un danno, secondo una valutazione che, se non può essere espressa in termini di certezza né di probabilità, per mancanza delle informazioni necessarie, può essere formulata in termini di plausibilità scientifica. Non legittimano pertanto interventi in precauzione quei “rischi” che rappresentano delle semplici ipotesi di studio o mere elucubrazioni, pena la paralisi totale delle attività umane”[22].
In ambito sanitario, in particolare nei casi di presunti danni eziologicamente collegati ai vaccini, tale principio ha trovato applicazione[23]. Ciò che non convince del metodo con cui viene applicato detto principio dai giudici, è la scarsa valorizzazione del criterio di plausibilità scientifica, con cui il rischio potenziale deve essere valutato[24]. La logica precauzionale, al contrario, vorrebbe che alla valutazione del rischio incerto si accompagni anche una considerazione sulla plausibilità scientifica dei dati disponibili: solo un rischio scientificamente plausibile può fondare un giudizio di “non esclusione” del nesso causale tra due fenomeni[25].
Da quanto si è esposto sinora in tema di danni connessi alla profilassi vaccinale e alla loro indennizzabilità, emerge con chiarezza la necessità di fondare il giudizio di accertamento del nesso causale tra danno ed evento su dati scientifici obiettivi e della corretta applicazione dei criteri giuridici che ne determinano il funzionamento.
Le conseguenze di approcci poco rigorosi, fondati sulla solidarietà umana anziché sulla correttezza scientifica e giuridica, sono pericolose in quanto disincentivano pratiche socialmente utili, poste a presidio della salute collettiva.
Informazioni
Eco U., Come vincere l’ossessione dei complotti fasulli, in Repubblica, 27.6.2015. COMUNELLO F., Oltre le filter bubbles. Una riflessione sulla controversia vaccinale nei social media, in Rivista italiana di Medicina Legale 2018.
D’Errico S. – Polimeni J. – Martelloni M. – Frati P., Autismo e vaccinazioni: la buona scienza nelle giuste mani. Un primo passo verso la «certificazione» dell’expert witness?, in Responsabilità Civile e Previdenza 2015.
Locatelli L., Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all’indennizzo, in Responsabilità civile e previdenza 2012.
D’Errico S. – Pomara C. – Turilazzi E., Ancora in tema di “vaporizzazione giurisprudenziale” del nesso di causa: se e quando il sapere scientifico si sottomette all’umana solidarietà, in Responsabilità civile e previdenza 2014.
IOM, Immunization safety review: vaccines and autism.
King B.H., Promising forecast for autism spectrum disorders, in JAMA 2015.
R. Domenici – M. Gerbi – B. Guidi, Vaccini e Autismo: scienza e giurisprudenza a confronto, in Danno e Responsabilità 2016.
L. Locatelli, Causalità omissiva e responsabilità civile del medico: credibilità razionale o regola del “più probabile che non”? in Responsabilità civile e previdenza 2008.
Parziale A., Danno da vaccinazione e incertezza causale: il ruolo della prova per presunzioni, in Rivisita italiana di Medicina Legale 2017.
R. Breda, Danno da vaccinazione tra indennizzo e risarcimento del danno, in Rivista italiana di Medicina Legale 2018.
Fauran B., Précaution, prévention et gestion des risques dans le domaine du médicament: la nécessité d’une application rationalisée, in Revue de Droit Sanitaire et Social 2010.
[1] Le posizioni antivacciniste, infatti, sono state spesso contestualizzate nell’ampio ambito delle teorie cospirative, che si sviluppano a partire “dal fatto che le spiegazioni più evidenti di molti fatti preoccupanti non ci soddisfano e spesso non ci soddisfano perché ci fa male accettarle” (Eco U., Come vincere l’ossessione dei complotti fasulli, in Repubblica, 27.6.2015). In merito si veda: Comunello F., Oltre le filter bubbles. Una riflessione sulla controversia vaccinale nei social media, in Rivista italiana di Medicina Legale, fasc. 1/2018. [D’Errico S. – Polimeni J. – Martelloni M. – Frati P., Autismo e vaccinazioni: la buona scienza nelle giuste mani. Un primo passo verso la «certificazione» dell’expert witness?, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 5, 2015, pag. 1747 e ss. DA TOGLIERE]
[2] Peraltro, in merito le reazioni non si sono fatte attendere: è del 27.2.2018 la sentenza del T.A.R. Lazio, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di annullamento degli atti e provvedimento adottati in attuazione del D.L. n. 73/2017
[3] Analoghe normative sono state adottate in paesi di Common Law come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. I primi in particolare, con il National Childhood Vaccine Injury Act del 1985, risposero al dilagante fenomeno che, negli anni ’80, vide il proliferare negli U.S.A. di cause intentate contro le case farmaceutiche produttrici di vaccini contro la difterite, il tetano e la pertosse, per il risarcimento di danni neurologici permanenti che si assumevano fossero stati provocati proprio dalle predette vaccinazioni. Il legislatore britannico è intervenuto in materia, invece, a seguito della c.d. Thalidomide tragedy, dal nome della molecola sintetizzata in Svizzera nel 1953 e subito commercializzata senza prevenivi adeguati trials clinici, alla cui azione teratogena furono ricondotte numerose lesioni da cui risultarono affetti i bambini nati da madri che, durante la gravidanza, avevano fatto uso di farmaci contenenti detta sostanza. Dalla querelle giudiziaria che ne scaturì e dalle pressioni di varie associazioni, il Parlamento britannico giunse all’approvazione del Vaccine Damage Payments Act.
[4] Corte Cost., 14.12.2017, n. 268
[5] Cass. civ., sez. un., 11.1.2008, n. 577
[6] Cass. civ., sez. III, 6.12.2018, n. 31543; Cass. civ., sez. III, 22.8.2018, n. 20909
[7] Locatelli L., Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all’indennizzo, in Responsabilità civile e previdenza 2012, p. 1893 e ss
[8] D’Errico S. – Pomara C. – Turilazzi E., Ancora in tema di “vaporizzazione giurisprudenziale” del nesso di causa: se e quando il sapere scientifico si sottomette all’umana solidarietà, in Responsabilità civile e previdenza 2014, p. 344
[9] Queste decisioni con altre tre che, al contrario, non riconoscono l’esistenza del nesso causale tra l’insorgere della malattia invalidante e la somministrazione del vaccino, sono state oggetto di uno studio condotto dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna, compendiato nell’articolo: R. Domenici – M. Gerbi – B. Guidi, Vaccini e Autismo: scienza e giurisprudenza a confronto, in Danno e Responsabilità 2016, pp. 513 e ss
[10] Corte d’App. Bologna, sez. lav.,13.2.2015, n. 1764.
[11] Trib. Napoli, sez. lav., 25.6.2013
[12] Corte d’App. Perugia, sez. lav., 30.6.2014, n. 109. In tal senso anche: Trib. Chieti, sez. lav., 15.5.2018, n. 172
[13] L. Locatelli, Causalità omissiva e responsabilità civile del medico: credibilità razionale o regola del “più probabile che non”? in Responsabilità civile e previdenza 2008, p. 332 e ss
[14] Art. 2727 c.c.
[15] Ovvero la capacità persuasiva del fatto noto rispetto a quello ignoto
[16] Ovvero il grado di determinatezza dei fatti noti e del ragionamento inferenziale nel complesso
[17] Ovvero la convergenza di tutti gli indizi verso il fatto ignoto
[18] Art. 2729 c.c.
[19] Parziale A., Danno da vaccinazione e incertezza causale: il ruolo della prova per presunzioni, in Rivisita italiana di Medicina Legale 2017, fasc. n. 3
[20] R. Breda, Danno da vaccinazione tra indennizzo e risarcimento del danno, in Rivista italiana di Medicina Legale 2018, fasc. 1.
[21] D’Errico S. – Polimeni J. – Martelloni M. – Frati P., Autismo e vaccinazioni: la buona scienza nelle giuste mani. Un primo passo verso la «certificazione» dell’expert witness?, in Responsabilità civile e previdenza 2015, pp. 1751-1752
[22] Parziale A., op. cit
[23] Cass. civ., sez. III, 27.4.2011, n. 9406
[24] Parziale A., op. cit.
[25] “Un risque ne devrait être retenu que lorsqu’il est suffisamment documenté. Il ne devrait s’appuyer que sur des preuves scientifiques et non reposer que sur de simples hypothèses ou des positions purement académiques” Fauran B., Précaution, prévention et gestion des risques dans le domaine du médicament: la nécessité d’une application rationalisée, in Revue de Droit Sanitaire et Social 2010, p. 1113 ss
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