Patteggiamento

Il patteggiamento: un procedimento penale speciale

Il patteggiamento, rientrante tra i procedimenti penali speciali, persegue la finalità di garantire un celere sviluppo processuale omettendo il dibattimento, con consenso dell’imputato, e applicando, con sentenza, la pena oggetto di concorde richiesta delle parti, ossia dell’imputato e del pubblico ministero

 

Considerazioni preliminari sul patteggiamento

Il patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p, sta a significare che il giudice con sentenza applica quella pena che è oggetto di una concorde “richiesta delle parti”, e per tali si intende l’imputato e il pubblico ministero.

Al giudice spetta, semplicemente, di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. La sua decisione avviene “allo stato degli atti”, ossia sulla base del fascicolo delle indagini e dell’eventuale fascicolo presentato dal difensore, contenente la documentazione delle indagini difensive.

La semplificazione del rito consiste nell’eliminazione della fase dibattimentale e quindi dell’assunzione della prova. Ai fini della decisione, sentenza di regola non appellabile ma ricorribile per Cassazione, si utilizzano i verbali degli atti di indagine.

Effetto premiale dell’istituto è la diminuzione della pena fino ad un terzo, operante solo dopo che è stato effettuato il calcolo delle circostanze.

La diminuente, in tal caso, ha natura processuale, ciò sta a significare che la stessa trova applicazione a prescindere da una qualsiasi connessione con la gravità del fatto di reato o con la personalità dell’imputato. È necessario precisare che per effetto di tale natura, se la pena risulta ridotta in modo tale da far scattare la prescrizione del reato, tale effetto non si verifica[1].

 

Profili strutturali del patteggiamento

Sotto il profilo strutturale le considerazioni sono duplici.

In primo luogo, tale rito speciale, si distingue profondamente dal giudizio abbreviato.

L’imputato, infatti, nel momento in cui chiede il rito abbreviato non conosce né l’esito del processo, proscioglimento o condanna, né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di un terzo. La scelta avviene “al buio”.

Viceversa, nel patteggiamento l’imputato sa in anticipo qual è la qualità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l’accordo.

In secondo luogo, la configurazione del rito, a seguito della legge del 12 giugno 2003 n. 134, è duplice:

  1. Il patteggiamento “tradizionale”, ai sensi del co. 1 dell’art. 445 c.p.p., permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto delle riduzioni fino ad un terzo, non superi due anni sola o congiunta a pena pecuniaria;
  2. Il patteggiamento “allargato”, ai sensi del co. 1 dell’art. 444 c.p.p., consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva sola o congiunta a pena detentiva, sempre al netto della riduzione fino ad un terzo.

 

Si tratta di due distinte configurazioni di un medesimo istituto, le quali presentano un nucleo comune di disposizioni che regolano la disciplina procedimentali e gli effetti ma anche normative differenti per quanto concerne i requisiti e i benefici.

 

Il patteggiamento “tradizionale”

L’unico, vero, requisito per l’applicazione dell’istituto sta nel massimo di pena detentiva sulla quale l’imputato e il pubblico ministero possono accordarsi al netto delle riduzioni fino ad un terzo; infatti non vi sono né limiti oggettivi né soggettivi (può trovare applicazione non solo in relazioni ai reati considerati “gravi” ma anche ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi reiterati).

Il patteggiamento “tradizionale” consente all’imputato, non solo, di andare a definire immediatamente la propria situazione processuale ma anche di godere di molteplici benefici:

  1. la parte, normalmente l’imputato, può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice;
  2. la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, anche se l’imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare e al pagamento delle spese di giustizia;
  3. la sentenza che applica la pena non comporta l’irrogazione di pene accessorie;
  4. la sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza ma consente l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui la stessa, ai sensi del 240 c.p., è obbligatoria o facoltativa, quest’ultima costituisce una novità introdotta dalla l. n.134 del 2003.
  5. Il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque o di due anni a seconda che si tratti di patteggiamento per delitto o per contravvenzione.

 

Il patteggiamento “allargato”

Come anticipato, il patteggiamento “allargato” consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva sempre al netto delle riduzioni fino ad un terzo. Se il codice prevede una pena pecuniaria, questa deve essere ridotta ad un terzo, non vi è un limite di quantità massima né quando sia sola né se in aggiunta a quella detentiva.

Il legislatore nel delineare l’ambito di applicazione del suddetto istituto, al co.1bis dell’art. 444 c.p.p., ha previsto delle cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva.

Sotto il profilo oggettivo l’istituto non trova applicazione in relazione a tre categorie di delitti:

  1. quelli di associazione mafiosa e assimilati,
  2. quelli di terrorismo ed
  3. una serie nutrita di delitti di violenza sessuale e assimilati.

 

Le cause di esclusione soggettiva riguardano determinati tipi di imputati e cioè coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e i recidivi reiterati.

I benefici previsti dal codice per il patteggiamento “tradizionale” non trovano applicazione in tale fattispecie, poiché esclusi dai co. 1-2 dell’art. 445 c.p.p.. Tuttavia la disciplina procedimentale e gli effetti della sentenza sono comuni ad entrambi gli istituti.

 

La comune disciplina procedimentale

La sede naturale per l’esplicarsi dell’accordo è l’udienza preliminare, in quanto l’imputato ha già avuto modo di conoscere l’intero fascicolo delle indagini preliminari e di delineare la sua strategia difensiva.

L’iniziativa tendente all’accordo e volta all’istaurazione del rito può essere assunta sia dall’imputato, sia dal difensore munito di procura speciale e sia dal pubblico ministero.

Una richiesta unilaterale nel corso delle indagini preliminari obbliga il giudice a fissare un termine perché la controparte esprima un eventuale consenso: prima della scadenza la richiesta non è revocabile.

Peculiarità dell’istituto è la non ammissione di reità. Infatti il legislatore non ha imposto all’imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui chiede l’applicazione della pena o stipula l’accordo con il pubblico ministero.

Il pubblico ministero e il giudice hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato:

  1. Il pubblico ministero, ai sensi del co.6 dell’art. 446 c.p.p., può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato, ma deve enunciarne le ragioni, tale diniego impedisce al g.u.p. di decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato;
  2. Il giudice valuta la legittimità e la fondatezza dell’accordo delle parti sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quindi la congruità della pena indicata. Il suo controllo è di carattere sostanziale in quanto non si limita ad una funzione “notarile” di mero recepimento della volontà delle parti. La necessità di un simile controllo scaturisce dalla costituzione che considera la libertà personale “inviolabile” e cioè non rinunciabile, impedendo, in tal caso, di lasciare la quantificazione della pena nella piena disponibilità delle parti.

 

La decisone del giudice

In presenza di una concorde richiesta dell’imputato e del pubblico ministero il giudice, di regola nell’udienza preliminare, pronuncia una delle seguenti decisioni.

  1. Se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti nonché congruità della pena richiesta, il giudice con sentenza dispone l’applicazione della pena ed enuncia nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti;
  2. In caso contrario, con ordinanza rigetta la richiesta e ordina di procedersi con rito ordinario[2];
  3. Infine, può ritenere che, sulla base degli atti, l’imputato deve essere prosciolto; in tal caso pronuncia d’ufficio sentenza con una delle formule terminative previste dall’art. 129 c.p.p.[3].

 

Il soggetto maggiormente sacrificato nel patteggiamento è la parte civile. Infatti, ai sensi del co.2 dell’art.444 c.p.p. il giudice quando accoglie la concorde richiesta delle parti non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dl reato. In tal caso il danneggiato può proporre l’azione di danno in sede civile senza che vi sia sospensione di tale processo poiché l’art. 444, co. 2, deroga espressamente all’art. 75, co. 3 c.p.p.; per questo il giudice, quando accoglie la richiesta, deve condannare l’imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civile, salvo motivi di compensazioni totali o parziali.

 

Conclusioni: la riproposizione della richiesta in dibattimento e le impugnazioni della sentenza

In conclusione è necessario esaminare ulteriori tre aspetti del patteggiamento:

  1. Il dissenso manifestato dal pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del g.u.p. comportano l’obbligatorio proseguimento del rito ordinario, tuttavia l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, presentando una richiesta identica o differente rispetto a quella precedente. Il tal caso il pubblico ministero presente in udienza dibattimentale può consentire o meno. In caso di consenso il giudice del dibattimento ha il potere di valutare la richiesta e se la ritiene fondata pronuncia immediatamente sentenza. La ratio della disciplina si snoda da un lato nel controllo sul precedente diniego o rigetto e dall’altro in una istanza si semplificazione, poiché non si impone di celebrare il dibattimento per verificare la fondatezza o meno della richiesta. In caso di dissenso il potere del giudice di pronunciare sentenza di patteggiamento può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando lo stesso è in grado di valutare, alla luce delle prove raccolte, se le ragioni del dissenso della pubblica accusa erano fondate.
  2. La sentenza che applica la pena richiesta dalle parti è inappellabile dal pubblico ministero a meno che lo stesso non abbia consentito al patteggiamento e il giudice abbia applicato la pena richiesta dall’imputato. Inoltre l’ordinanza di rigetto emessa dal giudice del dibattimento di primo grado può diventare oggetto di impugnazione da parte dell’imputato unitamente alla sentenza di condanna. Motivo del gravame sarà la non ragionevolezza del diniego e il giudice dell’impugnazione potrà emettere sentenza di applicazione della pena.
  3. Contro la sentenza che applica il patteggiamento possono proporre ricorso per Cassazione sia l’imputato, sia il pubblico ministero per uno dei motivi previsti dal co. 2-bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando, e attinenti: all’espressione della volontà dell’imputato; al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; all’erronea qualificazione giuridica del fatto; all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

 

Si tratta di un ricorso a critica vincolata, poiché i motivi sono predeterminati ex ante dal legislatore.

Informazioni

Manuale di procedura penale, P. Tonini, Giuffrè, 2019

[1] Si veda, Cass., sez. un., 28 maggio 1997 n. 5, Lisuzzo, in Cass. Pen., 1997. 3341.

[2] Per approfondire sul tema si proceda alla lettura http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/

[3]  Si proceda alla lettura dell’art 129 c.p.p.. “Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”. 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.