L’articolo 416 bis punisce il fenomeno mafioso. Si tratta di una norma ad hoc, ormai nota anche al grande pubblico e non solo al mondo dei giuristi
Come nasce il 416 bis?
L’articolo 416 bis viene introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge Rognoni – La Torre[1] del 1982 e si aggiunge al già esistente articolo 416 che punisce invece una più generica “associazione per delinquere”, ma non per questo fenomeno meno pericoloso. L’”associazione di tipo mafioso” dell’articolo 416 bis riguarda una specifica organizzazione che, già esistente almeno dalla fine del diciannovesimo secolo, si ripresenta[2] intorno agli anni 80[3] con particolare forza e violenza, destando l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e non.
La mafia in quegli anni, accanto a chi la considerava più come un complesso di regole che ad una vera e propria organizzazione, mostrava tutto il suo potere attraverso uccisioni interne e sparizioni così come con attacchi eclatanti ed esecuzioni mirate a tanti uomini delle forze dell’ordine, della magistratura, della politica, della stampa e a cittadini politicamente impegnati e assetati di legalità. La disposizione in esame quindi, prima ancora delle tremende uccisioni degli uomini simbolo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è una norma che nasce in un clima di emergenza e solo dieci giorni dopo un’altra eclatante uccisione, quella del generale dell’Arma dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa: affrontare la mafia richiede allora, si è pensato per lungo tempo, un approccio duro e senza scrupoli.
Sono lontani i mesi stragisti della mafia, ed il comportamento della mafia è cambiato, probabilmente anche grazie ai duri colpi inferti dallo Stato ma non significa abbassare il livello di attenzione verso questo fenomeno. In questo articolo compio un’analisi della norma sull’associazione di tipo mafioso, una norma che all’estero non incontra corrispettivi del tutto simili[4] e che rimanda ad un tema noto come armonizzazione del diritto penale. L’articolo 416 bis è una norma ad hoc (appunto per contrastare il fenomeno criminale mafioso) che completa però, attraverso l’individuazione di un modello di associazione mafiosa, la genericità di un’associazione individuabile dai criteri dell’articolo appena precedente. Il reato di associazione mafiosa è forma delittuosa di particolare gravità e si pone in rapporto di specialità con l’associazione per delinquere.
La norma: l’articolo 416 bis c.p.
Precisiamo dunque gli elementi della norma originale in esame prendendo il testo:
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”
I caratteri presenti nell’articolo 416 bis
Negli atti preparatori della Rognoni – La Torre si legge:
“Si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 del codice penale […] a comprendere tutte le realtà associative di mafia, che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dell’art. 416, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale, […] che raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale.”
La partecipazione al sodalizio mafioso rimanda ad un fenomeno di criminalità organizzata data la pluralità di soggetti attivi[5] possibilmente definita secondo ordini gerarchici la qual cosa è di per sé penalmente rilevante, ossia è intrinseca la natura di associazione che delinque dove la condotta di partecipazione è a forma libera. Un delitto associativo di questo tipo richiama quindi un accordo che è “diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi”[6].
Aggiungo, per meglio specificare, che la mafia è caratterizzata da una struttura permanente e stabile, autonoma rispetto ai singoli atti criminali che vengono compiuti. L’articolo 416 bis ci indica degli elementi fondamentali particolarmente interessanti per comprendere al meglio il fenomeno mafioso: gli associati ricorrono all’intimidazione[7] creando così nei confronti degli esterni all’associazione un clima di assoggettamento[8] e omertà, quest’ultima da intendersi come una vera e propria regola imposta dall’organizzazione che obbliga al silenzio sull’autore di un delitto: questo silenzio si articola o in un interesse (si pensi all’associato omertoso che “difende” con il silenzio un consociato) o in un timore (si pensi, al contrario, ad un testimone oculare di un delitto che per paura di ritorsioni non denuncia il fatto). Ecco spiegata la forza di intimidazione del vincolo associativo, su cui si è scritto molto[9] in particolare sulla natura comportamentale e psicologica: l’intimidazione del potere mafioso allora diventa più forte della tutela offerta dalle istituzioni, contribuendo a formare un senso di non appartenenza allo Stato e alle regole di diritto.
La mafia è stata considerata come organizzazione antistatale, attraverso l’esercizio di un potere parastatale, come la soluzione delle controversie o l’intervento nella vita della comunità, sovente considerato brutale ma efficace. Questo ovviamente mina le basi dello Stato di diritto, creando danni enormi anche per l’economia. Non è un segreto che la mafia, al pari di altre organizzazioni criminali, abbia assunto un ruolo imprenditoriale molto diverso dalla mafia delle origini. L’arricchimento mediante atti tipicamente delittuosi si incontra con un arricchimento ottenuto attraverso il riciclaggio del denaro sporco all’interno dell’economia legale, rendendo l’organizzazione molto più difficile da stroncare economicamente poiché la possibilità di disporre di grandi quantità di denaro crea forza e prestigio criminale.
Nell’agire mafioso non c’è solo la commissione di delitti come nell’associazione per delinquere semplice, ma anche il fine di «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici»; e poi il fine di «impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Quest’ultimo problema poi deve riferirsi ad un vero e proprio inquinamento dell’elettorato in cui si crea un bacino di voti composto da soggetti non affiliati né contigui alla consorteria mafiosa ma che formano il cosiddetto “voto di cosca”. Le pronunce giudiziarie hanno confermato come la mafia abbia sempre cercato di infiltrarsi nel potere statale, condizionando in particolare le consultazioni elettorali: accanto al voto di cosca di cui prima, si parla imprecisamente e in gergo atecnico di voto di scambio o, a leggere l’articolo 416 ter del codice penale, di “scambio elettorale politico-mafioso”, reato introdotto con D. L. 8 giugno 1992, n. 306. Non è un caso quindi se si immagina la mafia, come tante altre organizzazioni criminali, come una piovra i cui tentacoli si allungano in tanti settori, dalla sanità alla politica, dal traffico di stupefacenti alla prostituzione e al racket.
A questa descrizione del fenomeno mafioso si comprende come l’elemento organizzativo della mafia assume un ruolo di primissimo piano. La crescita della mafia in Sicilia, così come degli altri modelli organizzativi criminali in Italia e in altre aree del mondo, è data dal numero di appartenenti e di consociati entrati in un’organizzazione con regole e schemi, codici di onore e ricorso alla violenza che poche altre consorterie criminali sono riuscite a riproporre o a duplicare[10]. Se si vuole ad esempio approfondire la questione dell’organizzazione della mafia siciliana[11] si deve notare come, la costante adattabilità dell’organizzazione ha permesso la resistenza e la crescita della consorteria mafiosa in Sicilia per decenni anche mediante accordi con altre realtà criminali[12] e non solo con il mondo della politica locale e non. A questo si aggiunge come con il fenomeno del pentitismo e dell’apporto informativo dei collaboratori di giustizia si ha la completa certezza dell’esistenza della mafia e di una struttura ben congegnata: i dubbi su una mafia rozza e contadina o addirittura di una banda di furfanti nei campi del palermitano scomparvero con le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che costituirono elementi di prova fondamentali nel celeberrimo maxi-processo di Palermo del lontano 1986.
La mafia e le mafie
L’articolo 416 bis è stato oggetto di modifica per l’inclusione di una serie di termini che indicano come l’attenzione del legislatore abbia riguardato anche altre organizzazioni criminali. Di seguito l’ultimo comma che così recita:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”[13]
La criminalità organizzata è da intendere in senso ampio come un insieme di comportamenti criminali e di soggetti in cui questi ultimi si legano in maniera più o meno stabile per delinquere. Con questa definizione, che non ha il merito di essere esaustiva, si possono allora ricomprendere numerosissime organizzazioni criminali presenti anche nel nostro territorio. Non solo mafia: il numero di consorterie criminali non italiane[14], o meglio, i cui semi originari non fossero germogliati originariamente in Italia, sono spesso in affari con le grandi organizzazioni. Si pensi alle organizzazioni criminali russe, alla mafia albanese, ai narcos messicani e colombiani dediti ai più svariati traffici e ai servizi illeciti. L’articolo 416 bis riveste a pieno quindi la fattispecie incriminatrice dell’associazione criminale. Sono numerosissimi i casi documentati sui rapporti tra organizzazioni criminali e invento pertanto a leggere anche i rapporti della Direzione Nazionale Antimafia[15], Tuttavia, l’ultimo comma dell’articolo 416 bis diventa una ridondanza normativa dato che la norma si applica a qualsiasi associazione che si avvalga del metodo mafioso (assoggettamento, forza intimidatrice, omertà). È importante ricordare che la norma è generale e astratta, ancorché superficialmente chiarificatrice di un principio riconosciuto.
Lo studio di un fenomeno tanto rilevante della storia italiana, se costante e mosso da un forte interesse, deve rimanere al centro dell’attenzione delle realtà politiche e dei cittadini comuni come in un concerto di legalità e di impegno che abbracci cittadini e rappresentanti dei cittadini[16]. Questo augurio naturalmente è spesso un tema trito e ritrito ma non per questo deve perdere di significato.
Informazioni
Per non morire di mafia, Pietro Grasso, Alberto La Volpe, Sperling & Kupfer, 2009
Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Salvatore Lupo, Donzelli Editore, Roma, 2004
State and Mafia, Differences and Similarities, Vincenzo Alfano, Studia Humana, Feb2015, Vol. 4 Issue 1, p.3-11. 9p
Il delitto di associazione mafiosa, Giuliano Turone, Giuffrè Editore, Milano, 2015
L’associazione di tipo mafioso, Giuseppe Spagnolo, Cedam, Padova, 1997
La criminalità mafiosa straniera in Italia, le mafie straniere nel nostro Paese: struttura criminale, attività illecite, alleanze, Fabio Iadeluca [prefazione di Vincenzo Macrì], A. Curcio, Roma, 2012
Mafie straniere in Italia, come operano, come si contrastano, a cura di Stefano Becucci, Francesco Carchedi [prefazione di Giuseppe Carlo Marino], F. Angeli, Milano, 2016
Transnational Organized Crime: A European Perspective, Alison Jamieson, Studies in Conflict & Terrorism, Sep-Oct 2001, Vol 24 Issue 5, p. 377-387, 11p, Taylor & Francis Ltd., 2001
Fiumi d’oro, Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale, N. Gratteri e A.Nicaso, Mondadori, Milano, 2017
[1] Legge 13 settembre 1982, n. 646 – Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. (GU n.253 del 14-9-1982). È importante sottolineare due peculiarità legate a questa legge: la prima riguarda proprio il proponente della legge antimafia citata Pio La Torre, vittima di mafia in un’esecuzione avvenuta a Palermo il 30 aprile del 1982; la seconda riguarda le misure previste nei confronti dei beni: infatti la legge permetteva il sequestro e la successiva confisca ed è solo con la legge 7 marzo 1996, n. 109 che diventa possibile il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie
[2] Uso questo verbo perché, opinione personale, indica esattamente in che modo la società italiana convive con i fenomeni mafiosi: accanto a periodi di ricerca e impegno per la legalità e di interessamento del fenomeno mafioso si alternano periodi di completa indifferenza e silenzio, a volte addirittura di consenso
[3] Tra gli anni 1978-1983 c’è la cosiddetta “seconda guerra di mafia” che determina l’ascesa al potere del gruppo dei corleonesi guidati da Bernardo Provenzano e Totò Riina
[4] Una delle debolezze in Europa in tema di criminalità organizzata, riconosciuta dalle agenzie Europol e Eurojust, è la mancata estensione in Europa di una figura di reato come quello presente in Italia proprio dell’art. 416 bis c.p.
[5] Un tema interessante riguarda il concorso esterno in associazione mafiosa e il rapporto con l’art. 110 c.p.: la giurisprudenza su questo tema è numerosa
[6] Cass. Sez. I, 1 luglio 1987; l’organizzazione mafiosa quindi non cessa di esistere dopo, per esempio, un sequestro a scopo di estorsione o dopo un’intimidazione mafiosa: la consorteria criminale come entità permane e cerca di adattarsi
[7] L’intimidazione è, per Spagnolo (1997), la capacità che ha un’organizzazione sociale o un singolo individuo di incutere timore in base all’opinione diffusa della sua forza e la sua predisposizione ad usarla: quanto è maggiore, tanto più genera insicurezza, sensazione di inferiorità, soggezione ed infine vera e propria condizione di assoggettamento
[8] L’assoggettamento ingenera “un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo” (Cass. Pen., sez I, 23 aprile 2010, n. 29924)
[9] Degno di nota è quanto contenuto in Cass. Pen. n. 1524/1986 per cui la condizione di assoggettamento e di omertà risultano come elementi normativi inscindibili in modo che la prima sia premessa necessaria della seconda
[10] Infatti è improprio parlare di mafia albanese, mafia nigeriana o mafia russa (solo per citarne alcune): la mafia infatti, anche da un punto di vista, se vogliamo, evolutivo ha avuto come centro la Sicilia. Lo stesso Buscetta aveva menzionato che il modello mafioso negli Stati Uniti altro non era che una copia del modello mafioso siciliano
[11] La mafia siciliana ad esempio ha una struttura molto diversa dalla vicina ‘Ndrangheta calabrese pur avendo avuto rapporti ed affari illeciti per molti anni
[12] I contatti tra la mafia e i trafficanti turchi di eroina sono stati dimostrati più volte (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/06/04/traffico-armi-droga-per-24-imputati.html, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/02/12/un-fiume-di-droga-arriva-da-istanbul.html) attraverso inchieste di primissimo piano. La più celebre riguarda quella dell’ex magistrato Carlo Palermo e quella della scoperta, pochi giorni dopo dell’attentato da lui subito, della celebra raffineria di eroina ad Alcamo (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/05/03/un-colpo-all-eroina-spa.html)
[13] Le parole “anche straniere” di cui al presente comma sono state aggiunte dall’art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008. La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008. Le parole “, alla ‘ndrangheta” di cui al presente comma sono state inserite dall’art. 6, D.L. 04.02.2010, n. 4 con decorrenza dal 04.02.2010
[14] La Corte di Cassazione ha riconosciuto come “il reato di di cui all’art. 416 bis c.p. possa essere commesso anche da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diverse da quella storicamente inverata in una Regione d’Italia (che ne costituisce solo il prototipo)” (Cass. Pen., sez. I, 5 maggio 2010, n. 24803)
[15] http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf
[16] Inserisco qui una dichiarazione di Paolo Borsellino in un’intervista a Rai3: “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.”. Tuttavia appare interessante anche il punto di vista di Nicola Gratteri come riportato in un’intervista al Corriere della Sera: “La mafia finirà quando finirà l’uomo sulla Terra. La ‘ndrangheta in particolare si può arginare anche dell’80 per cento se si ha il coraggio, la volontà e la libertà di creare un sistema giudiziario forte sempre nel rispetto della Costituzione”

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.