Oggi il tema dell’immigrazione clandestina è al centro del dibattito politico. Tuttavia quanto si conosce davvero di questo fenomeno? Vediamo alcuni concetti collegati al fenomeno in questione

 

Non confondere l’immigrazione con altri fenomeni

In numerose fonti appare il termine human trafficking che potremmo in italiano tradurlo come ‘traffico umano’, o, in una forma migliore, ‘traffico di esseri umani’. Il ricorso a questa espressione fa sorgere dei dubbi: quali esseri umani? E cosa si intende per traffico? Che differenze ci sono tra immigrazione regolare e immigrazione clandestina? A queste domande c’è una sconfinata letteratura, di cui solo una parte nella sezione delle fonti. In Italia si usa molto anche l’espressione ‘tratta di persone’ dato che a questo nome risponde l’art. 601 c.p.. Ecco il testo:

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

 

Mettiamo quindi bene in chiaro un punto fondamentale. Migrazione e tratta di persone non sono la stessa cosa. La tratta di persone è un reato che limita la libertà personale e entrano in gioco costrizioni, violenze, minacce, finanche mezzi subdoli come false promesse di lavoro o di rilascio di documenti ufficiali. La migrazione invece è un fenomeno molto più antico[1] e che, pur potendo potenzialmente coinvolgere numeri enormi, può per se essere attività illecita.

Di seguito alcuni esempi di migrazione legale cioè nel rispetto sia della normativa del paese di partenza sia del paese di arrivo (la regolarità viene determinata da una serie di documenti ufficiali più o meno numerosa):

  • Un cittadino italiano si trasferisce in un’altra città italiana. Questo è il cosiddetto fenomeno di migrazione interna, perché lo spostamento dell’individuo avviene all’interno del medesimo Stato
  • Un cittadino francese si trasferisce in Italia. Questo è un altro esempio di migrazione interna se si prende a riferimento l’Unione Europea come area geografica. Si ricordi però che questo spostamento è possibile proprio per la libertà di circolazione delle persone all’interno dell’Unione
  • Un cittadino spagnolo si trasferisce in Russia per lavoro per 6 mesi. Questo è un esempio di migrazione temporanea: con questa espressione si indica quel periodo entro cui si svolge il periodo di lavoro concesso al cittadino di cui si parla e, anche se possibilmente rinnovabile, il permesso di lavoro determina quando il cittadino dovrà abbandonare il paese ospitante

 

Di seguito alcuni esempi di migrazione irregolare o clandestina:

  • Un cittadino italiano con un permesso di lavoro di 6 mesi in Australia permane nel territorio dello Stato ospitante anche a seguito della scadenza del permesso di lavoro. Questo è il caso di migrazione irregolare, per cui si intende che è nella posizione successiva a quella regolare che il cittadino italiano sia in errore
  • Un cittadino libico entra in territorio italiano senza alcun documento ed in maniera irregolare. Questo è il caso di migrazione clandestina e il soggetto irregolare sarà per lo Stato italiano un immigrato clandestino

 

In aggiunta all’espressione human trafficking, c’è quella di people smuggling in cui rientra quella di migrant smuggling. Con questa si indica invece il traffico di migranti che ha però un elemento di differenza sostanziale: tale traffico avviene con il consenso dei migranti e non c’è lo sfruttamento diretto della persona. Un concetto quindi più circoscritto perché in questo caso l’attività illegale riguarda il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina[2]. Ciò avviene mediante il reperimento di documenti ufficiali, il trasporto dei migranti, l’entrata illegale nel territorio (o attraversamento delle frontiere)[3]. Si guardi in questo caso all’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione del 1998 (Decreto legislativo 286/1998), come modificato dalla legge Bossi-Fini del 2002. La norma prevede che chiunque “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15mila euro per ogni persona”.

 

Tra gli altri termini impiegati risultano in particolare:

  • quello di rifugiato. Con questo termine si indica colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”[4]
  • quello di extracomunitario. Con questo termine si indica colui che non è europeo o non ha una cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Il termine è nato quando ancora l’Unione era denominata Comunità
  • quello di clandestino. Con questo termine si indica quella persona che entra di nascosto nel territorio di uno Stato. Solitamente clandestino è usato in aggiunta ad immigrato, il che differenzia l’immigrato regolare
  • quello di richiedente asilo. Qui invece si indica quell’individuo che è in attesa di una decisione da parte delle autorità del paese ospitante riguardo al riconoscimento dello status di rifugiato. Germania, Stati Uniti, Italia e Turchia sono i Paesi che hanno ricevuto il maggior numero di richieste d’asilo nel 2016[5]

 

Queste precisazioni, a cui sarebbe bene dare grande importanza, devono essere sempre ricordate. Studiare le definizioni significa circoscrivere un problema, sapere come risolverlo.

 

Le variegate politiche sul tema

Materia del contendere è quindi come prevenire e regolare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, un tema che non trova affatto un’unica soluzione o una comune visione degli Stati. Se si considera l’Unione Europea infatti le posizioni sul tema della questione migratoria (quindi in senso ampio rispetto all’immigrazione clandestina) e sugli sviluppi di questi spostamenti (il ritorno dei foreign fighters a seguito della sconfitta dell’Isis, l’immigrazione clandestina, le soluzioni di inserimento di coloro che fuggono da conflitti, situazioni di povertà, carestie, persecuzioni politiche e/o religiose etc.) sono molto diverse. Accanto a politiche antimmigrazione ci sono politiche di accoglienza: è difficile d’altronde incontrare posizioni di centro, “intermedie”.

In Europa ad esempio si parla di gruppo di Visegrád: composto da Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia è il gruppo di Stati allineato su politiche euroscettiche e sovraniste ma soprattutto contrarie all’accoglienza degli immigranti, posizione quest’ultima particolarmente cara sia all’Austria di Sebastian Kurz così come al ministro dell’interno Matteo Salvini[6]. Dall’altra parte abbiamo poche posizioni moderate sia di destra che di sinistra sull’immigrazione clandestina. La maggior parte degli Stati europei pur mantenendo una sostanziale visione di regolamentazione del fenomeno migratorio come nel caso della Germania o del Portogallo[7] si è più volte espressa, soprattutto nelle sedi istituzionali europee, per una cooperazione che riguardi i singoli attori e le organizzazioni internazionali[8]. Si noti tuttavia che la politica degli Stati è fortemente influenzato dai risultati elettorali dei Paesi di cui si parla. Così, per chiudere con un altro esempio, la vittoria della coalizione Lega-Movimento5Stelle ha portato ad un quasi completo riassetto delle politiche migratorie rispetto alle politiche del Partito Democratico.

Informazioni

http://www.transcrime.it/pubblicazioni/transcrime-reports-n-7-tratta-di-persone-a-scopo-di-sfruttamento-e-traffico-di-migranti/

Diritto delle migrazioni profili penali, civili e amministrativi dopo la Legge 15 luglio 2009, n.94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, Paola Scevi, Piacenza, La Tribuna, 2010

Immigrazione inclusione, cittadinanza, legalità a cura di Laura Franceschetti, Gianfranco G. Nucera, Napoli, Editoriale scientifica, 2014

[1] La storia delle migrazioni riguarda lo studio delle migrazioni delle popolazioni, siano esse nomadi o sedentarie. Si pensi per fare un esempio alla migrazione delle popolazioni indoeuropee

[2] È stato depenalizzato il reato di immigrazione clandestina diventando così un illecito amministrativo.

[3] Si legga l’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di migranti via terra, mare e aria della Convenzione

[4] Articolo 1(a) della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati

[5] http://www.unhcr.org/5943e8a34#_ga=2.97530459.593466894.1541854284-115264626.1541854284

[6] Invito a leggere l’articolo sul decreto Salvini per quanto riguarda le ultime modifiche in Italia sui temi di sicurezza e immigrazione: http://www.dirittoconsenso.it/2018/10/31/il-decreto-sicurezza-e-immigrazione-cosa-cambia/

[7] https://eastwest.eu/it/opinioni/esodi/portogalo-migranti-piano-ricollocamento-accoglienza

[8] In particolare, le Nazioni Unite e le agenzie collegate a queste: UNHCR e IOM