L’Antitrust è un’autorità amministrativa indipendente, che opera in funzione di tutela della concorrenza e del libero mercato, nonché di tutela dei consumatori. Spesso si sente parlare dei provvedimenti dell’Antitrust nei confronti di grandi imprese con cui ogni cittadino ha a che fare quotidianamente. Quali sono gli ultimi provvedimenti?

 

Il codice del consumo, garanzia di tutela del consumatore

Nei casi che andremo ad analizzare l’Antitrust[1] evidenzia violazioni di norme varie contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Meglio noto come Codice del Consumo, tale decreto disciplina uniformemente i rapporti che intercorrono tra un professionista (colui che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale) ed un consumatore.

Il Codice è particolarmente rilevante nel nostro ordinamento perché contiene una serie di norme giuridiche con cui entriamo a contatto ogni giorno senza saperlo. Infatti, è all’interno del Codice del Consumo che sono disciplinati: i diritti d’informazione del consumatore (Titolo II), le norme che vietano pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli (Titolo III), le norme sulla disciplina generale dei contratti tra un professionista e un consumatore (Parte III), nonché gli obblighi del produttore e i diritti dei consumatori in materia di sicurezza dei prodotti (Parte IV).

Successivamente il Decreto è stato più volte modificato, prevedendo anche la possibilità di esperire azioni di classe da parte delle associazioni di consumatori, riproponendo il modello americano della class action.

 

L’Antitrust nei confronti di Alitalia e Alberta Ferretti

In questi giorni, tra i tanti provvedimenti dell’antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria che vede coinvolti soggetti notissimi al grande pubblico, come Alitalia, Alberta Ferretti ed alcuni “influencer” non specificatamente identificati.

L’istruttoria, nata da un’azione dell’Unione Nazionale Consumatori, indaga su possibili violazioni della normativa vigente in materia di pubblicità indiretta. L’Antitrust avrebbe individuato delle irregolarità in merito a questa pratica commerciale nella misura in cui al consumatore non è stato fatto capire esplicitamente la forma di messaggio promozionale dei post condivisi sui social network (come stabilito nella Parte II del Codice del Consumo). Nei casi degli influencer marketing, infatti, viene utilizzata la propria immagine e la propria notorietà a fini commerciali per orientare i gusti del proprio pubblico, favorendo determinate aziende in cambio di un compenso. La pratica in questione costituisce una forma di illegittima pubblicità indiretta nel momento in cui non venga reso esplicito il fine promozionale del post, e non venga indicato esattamente quale prodotto si sta promuovendo.

Queste forme di pubblicità indiretta sarebbero state veicolate attraverso i profili social di grandi influencer come Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi (direttamente coinvolte nel caso sotto indagine dell’Antitrust), che senza indicare esplicitamente la sponsorizzazione da parte di Alitalia, hanno condiviso post su Instagram in cui indossavano felpe e magliette del brand Alberta Ferretti con il logo della compagnia aerea in evidenza.

Sarà interessante osservare come la prossima decisione dell’Antitrust (a seguito dell’istruttoria appena iniziata) in materia di pubblicità sui social media, porterà una prima disciplina giuridica in un settore nuovo e sfuggente come quello dei social media. Si auspica che queste prime forme di intervento da parte delle autorità normative, possano fare da apripista per un intervento forte del legislatore in un campo che ormai fa parte del vivere quotidiano della quasi totalità degli italiani.

 

Gli ultimi provvedimenti antitrust per SKY e DAZN

Tra gli ultimi provvedimenti dell’antitrust, sul finire dell’estate del 2018, ha avuto molta eco la decisione da parte dell’Antitrust di avviare un’istruttoria nei confronti delle emittenti SKY e DAZN. L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie.

Per quanto riguarda il procedimento avviato nei confronti di SKY Italia srl, secondo l’authority la società avrebbe posto in essere due condotte in violazione del Codice del Consumo nella fase di promozione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018/19 e nella fase di gestione del contratto, ed è per questo che è ricaduta tra gli ultimi provvedimenti dell’antitrust.

Nella fase di promozione dell’offerta, SKY avrebbe posto in essere una forma di pubblicità ingannevole nella misura in cui non avrebbe informato adeguatamente il consumatore sui limiti dell’offerta relativa alla trasmissione e fruizione delle partite di serie A, in particolare, con riferimento alle fasce orarie. Nella fase di gestione del contratto con i propri clienti, l’emittente televisiva avrebbe fatto credere che l’offerta relativa alla stagione calcistica 2018/2019 avesse gli stessi contenuti visibili del pacchetto relativo alla stagione 2017/2018, violando le disposizioni dell’art. 21 co. 1 lett. b del Codice del Consumo.

Ritenuto in fatto che il panchetto 2018/19 non disponesse della totalità delle partite di Serie A, come invece era avvenuto nelle precedenti stagioni, SKY non ha correttamente informato il consumatore sulla diversa entità della nuova offerta e ha fatto credere che il rinnovo automatico dell’offerta fosse predisposto alle stesse condizioni degli anni precedenti. Inoltre la società non avrebbe informato i propri clienti della possibilità di recedere dal contratto senza alcuna penale, a fronte di una sostanziale modifica unilaterale delle condizioni del contratto. Questi comportamenti da parte del professionista SKY costituirebbero, secondo l’Autorità, una violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo nella misura in cui sarebbe stata limitata la libertà di scelta del consumatore in relazione al rinnovo automatico dell’offerta, e dell’articolo 65 dello stesso Codice che pone l’obbligo per il professionista di ottenere l’espresso consenso del consumatore.

E’ finita tra gli ultimi provvedimenti anche a DAZN, denominazione commerciale del gruppo inglese Perform Investment, alla quale sono state contestate dall’authority pratiche commerciali scorrette sia nella fase di promozione del prodotto che nella fase di gestione del contratto col consumatore.
Sul primo punto si accusa la società di aver condotto una pratica di pubblicità ingannevole, dal momento che, sia negli spot televisivi che sul web, questa ha enfatizzato che il consumatore possa fruire del servizio ovunque si trovi, senza alcun riferimento alle numerose limitazioni tecniche che potrebbero, invece, renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione. Anche in questo caso le pratiche commerciali dell’emittente sono sotto la lente dell’Antitrust per possibili violazioni dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto sono state fornite al consumatore informazioni non corrispondenti al vero che lo hanno indotto a scegliere un servizio che altrimenti non avrebbe scelto.

In materia di gestione del contratto, invece, DAZN avrebbero utilizzato modalità informative di presentazione dell’offerta potenzialmente ingannevoli in quanto contenenti messaggi volti a far credere di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio senza contratto. Al contrario, il cliente che usufruisce del mese gratuito stipula un contratto efficace a tutti gli effetti di legge; ed anzi tale contratto vincola il cliente al pagamento mensile del servizio nei mesi successivi, in virtù di un rinnovo automatico: tale pratica, di fatti, proroga solamente l’obbligazione di pagamento da parte del consumatore. Inoltre il consumatore, creando l’account avrebbe dato inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi, pertanto, attivare per esercitare il recesso al fine di evitare gli addebiti automatici per i mesi successivi. Anche per questa fattispecie ricorrono le possibili violazioni degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, laddove si pone in essere un indebito condizionamento da parte del professionista nei confronti del consumatore. Si attenderebbero quindi dei provvedimenti dell’Antitrust di tipo sanzionatorio.

 

I provvedimenti dell’Antitrust nei confronti di Ryanair

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 7 novembre 2018, ha disposto una sanzione nei confronti della compagnia aerea low cost Ryanair. Alla compagnia, infatti, viene contestata la violazione dell’art. 27 comma 12 del Codice del Consumo, in quanto la stessa si è rifiutata di ottemperare ai provvedimenti amministrativi disposti dall’Autorità in data 31 ottobre 2018.

In questo contesto è opportuno ricordare che la sanzione deriva da un atto amministrativo disposto dall’authority in merito alla nota vicenda della modifica delle condizioni di trasporto dei bagagli. In quell’occasione l’Antitrust contestava a Ryanair sia che lo scorporo del costo per imbarcare un trolley dal biglietto standard comportasse una “falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo”, che di conseguenza avrebbe potuto indurre “in errore il consumatore medio circa il prezzo del servizio”, violando così le disposizioni normative degli articoli 20-22 del Codice del Consumo; sia la decisione di ridurre “di oltre il 60 per cento lo spazio disponibile per il trasporto del bagaglio a mano”.

Quindi, a queste rilevazioni faceva seguito un provvedimento con cui l’Autorità garante disponeva che la società Ryanair DAC provvedesse a sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo rispetto alla tariffa standard per il trasporto del “bagaglio a mano grande”, mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.

Ora, Ryanair non solo non ha rispettato la scadenza di 5 giorni per realizzare le disposizioni comunicate da parte dell’authority, ma ha comunicato alla stessa il proprio rifiuto ad adempiere, sostenendo che la disposizione fosse carente di chiarezza circa l’ambito di applicabilità. L’Autorità, quindi, prendendo atto del rifiuto di osservare le disposizioni contenute nel provvedimento del 31 ottobre 2018, ha irrogato una sanzione nei confronti della compagnia, che può variare da un minimo di €10.000 ad un massimo di €5.000.000, da determinare in base all’ultimo bilancio d’esercizio del Professionista.

Informazioni

Antitrust, istruttoria su Alitalia e influencer: “Possibile pubblicità occulta sui social”, su Repubblica.it del 11 dicembre 2018

Procedura “PS11232 – SKY pacchetti calcio SERIE A” in Bollettino Settimanale Anno 2018 – n. 38 dell’AGCM

Procedura “IP308 – RYANAIR modifica policy bagagli”, in Bollettino Settimanale Anno 2018 – n. 42 dell’AGCM

https://www.agcm.it/

[1] Ho parlato dell’Antitrust in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2018/11/08/l-antitrust/