Il mandato di arresto europeo (MAE) rappresenta un efficace strumento per dare completezza al sistema di cooperazione giudiziario penale in Europa

 

L’utilità del mandato di arresto europeo, tra celerità e garanzie

Il mandato di arresto europeo (MAE), noto a livello europeo come European Arrest Warrant (EAW), ha rimpiazzato le precedenti lungaggini procedurali concernenti le richieste riguardanti l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. La valenza europea riguarda quindi il territorio e non il fatto che sia un ente europeo a chiedere il mandato d’arresto. Il contenuto sostanziale del mandato d’arresto europeo invece è rappresentato dall’obbligo di cooperazione gravante sullo Stato d’esecuzione.

L’istituto in esame rientra tra gli strumenti a disposizione dei giudici: infatti esso determina contatti diretti tra autorità giudiziarie nel pieno rispetto dei diritti procedurali degli indagati o degli imputati[1]. La semplificazione per di più non lede i diritti della persona ma riguarda la rapidità della risposta da parte dello Stato che compie il rinvio dell’individuo con pochi oneri amministrativi. Creato quindi con l’obiettivo di snellire le procedure giudiziarie di questo tipo, il MAE ha sostituito il sistema dell’estradizione perché gli Stati sono adesso obbligati a riconoscere e a eseguire la domanda di consegna di una persona formulata dall’autorità giudiziaria di un altro paese dell’UE[2]. I controlli di cui abbiamo detto prima sui diritti dell’indagato o dell’imputato non possono neanche essere elusi o omessi entro le rigide tempistiche dell’istituto. Il termine massimo è di 60 giorni dall’arresto e, se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. Come tale, un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza e, di contro, qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti, esso ne informa l’Eurojust[3], indicando i motivi del ritardo.

 

Il ricorso al MAE

Inoltre è necessario garantire che il MAE sia utilizzato in modo proporzionato così che il sistema non sia indebolito da un uso eccessivo dell’euro-mandato per reati di poco conto. Per questo motivo le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE che rilasciano il mandato d’arresto europeo dovrebbero applicare un “controllo di proporzionalità” considerando la gravità del reato, la durata della condanna e i costi e i benefici dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Da qui la lettura dell’art. 2(1) della decisione quadro del Consiglio[4] che rimanda al campo d’applicazione dell’euro-mandato. Testualmente:

“Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.”

 

La decisione quadro del Consiglio poi presenta all’art 2(2) una lista di ben 32 reati[5] per i quali non sussiste il requisito di base secondo cui vi debba essere la doppia incriminazione. In questo caso non è richiesto che il comportamento che sia stato compiuto dall’individuo debba costituire reato in entrambi i paesi.

Non solo, la decisione del Consiglio istitutiva del MAE contiene anche la procedura di consegna[6] dell’individuo su cui vi è il mandato. Essa si suddivide in tre fasi, secondo il Capo 2 della decisione:

  1. nella prima si ha la comunicazione del provvedimento da parte dell’autorità emittente all’autorità di esecuzione (Art. 9);
  2. nella seconda fase, relativa all’attuazione, l’autorità ricevente può dare esecuzione al mandato, ovvero rifiutarsi nelle ipotesi previste dagli art. 3 e 4 della decisione quadro;
  3. nell’ultima fase l’autorità giudiziaria deve decidere in merito alla consegna dell’arrestato, dopo che questi in modo irrevocabile vi abbia o meno prestato il consenso. Nel caso in cui il ricercato non presti il consenso alla consegna, ha diritto di essere condotto innanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e interpellato nel rispetto delle norme del diritto interno di tale Stato membro (art. 13).

 

Inoltre, poiché la procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è principalmente giudiziaria, la fase amministrativa inerente ai procedimenti di estradizione, ossia la competenza dell’autorità esecutiva per rendere la decisione finale sulla consegna della persona richiesta allo Stato richiedente, è abolita. In altri termini, la nuova procedura di consegna basata sul mandato d’arresto europeo viene rimossa al di fuori del regno dell’esecutivo ed è stata affidata alla magistratura.

 

Gli ulteriori elementi del MAE

Gli aspetti più interessanti del MAE riguardano i cambiamenti rispetto alle procedure di estradizione. In particolare si notano:

  • l’assenza di intervento a livello politico
  • la possibilità di consegna di propri cittadini
  • le garanzie riguardanti la richiesta di revisione nel caso ci sia una condanna all’ergastolo e nel caso in cui il ricercato sia residente abituale nel paese d’esecuzione del periodo di detenzione
  • la presenza di motivi per rifiutare il MAE.

 

Sui motivi in particolare, ne esistono di tassativi per rifiutare il MAE:

  • motivi obbligatori (art. 3): nel caso in cui la persona è stata già giudicata per lo stesso reato, nel caso dei minori e in presenza di amnistia
  • motivi facoltativi (art. 4): mancanza di doppia incriminazione per i reati non compresi dell’art. 2(2) della Decisione quadro, nel caso di giurisdizione territoriale come per i reati che sono stati commessi al di fuori dello Stato membro emittente, prescrizione ed altri

 

Il tema del mandato di arresto europeo non è completo se non si citano altri atti importanti. Ricordo il problema riguardante l’interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali nonché il tema del diritto alla difesa. Lo Stato membro di esecuzione, in base alla direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, assicura che le proprie competenti autorità forniscano l’assistenza di un interprete alle persone che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento (art. 2 (7)), nonché la traduzione scritta del MAE. A chi non comprenda la lingua in cui il mandato è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente (art. 3 (6)), anche se, in deroga alla previsione generale, è possibile fornire una traduzione o un riassunto orali, a condizione che la scelta della forma orale non pregiudichi l’equità del procedimento (art. 3 (7)) e risulti dal verbale (art. 7). Per quanto riguarda il diritto alla difesa, la direttiva 2013/48/UE, del 22 ottobre 2013, all’art. 10 stabilisce il diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del MAE. Le persone richieste in consegna hanno diritto di accedere al difensore in tempi e modi che consentano loro di esercitare effettivamente i propri diritti e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale nonché di incontrare il difensore che le assiste e di comunicare con lui. Non viene meno il rispetto della riservatezza delle comunicazioni.

 

Per concludere, la cooperazione giudiziaria europea in un’ottica più ampia

È necessario poi ricordare, per concludere, il ruolo svolto dall’Europol e dall’Eurojust come agenzie in grado di contribuire alle richieste di assistenza giudiziaria, anche reciproca, e all’esercizio del mandato di arresto europeo. Grazie a quest’ultimo infatti si dà concretezza al principio del mutuo riconoscimento di cui si era parlato nel lontano Consiglio di Tampere del 1999. Non pretendendo di essere esaustivo, bisogna precisare che l’attuale sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale è in continua evoluzione. Tra gli istituti che destano più attenzione infatti si possono menzionare la procura europea[7] di recente istituzione, le squadre investigative comuni come task-force indispensabili per combattere fenomeni di criminalità transnazionale e la Rete Giudiziaria Europea (RGE) – penale – attraverso i punti di contatto per lo scambio di informazioni sui fenomeni di criminalità.

Informazioni

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0584

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=IT

Codice di procedura penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, diretta da Giorgio Lattanzi – Ernesto Lupo, Volume X, Parte Speciale, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2017

 

 

[1] Si tratta naturalmente di diritti cristallizzati dai principi di diritto dell’Unione Europea, dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vari trattati internazionali e dal diritto interno degli Stati Membri

[2] Prima del 2004 la procedura di estradizione era gestita tra i due (o più) Stati membri e coinvolgeva diversi livelli della magistratura, non senza influenze politiche nel processo decisionale. Processare una richiesta di estradizione poteva essere un’operazione lunga in media un anno

[3] Ho parlato dell’Eurojust in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2018/01/07/leuropa-e-la-cooperazione-giudiziaria-penale-quale-ruolo-per-eurojust/

[4] 2002/584/GAI del Consiglio

[5] Partecipazione a un’organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l’uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio

[6] In merito alla procedura, invito a leggere l’applicabilità dell’istituto sul caso Puigdemont

[7] Nota come European Public Prosecutor’s Office e più comunemente con la sigla EPPO