La legge n° 76 del 2016, meglio conosciuta come “Legge Cirinnà”, introduce nell’ordinamento giuridico italiano le Unioni Civili per le coppie omosessuali e le convivenze di fatto per le coppie eterosessuali e omosessuali, dando seguito a numerose sentenze delle corti statali e sovranazionali a tutela della vita familiare prevista dall’art. 8 della CEDU
La tutela giurisprudenziale delle coppie omosessuali in Italia
Prima dell’entrata in vigore della legge n° 76 del 2016, le unioni civili non avevano alcuna forma di tutela legislativa, salvo quanto statuito a livello giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione[1] per la tutela di specifiche situazioni.
La Legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico le Unioni Civili, ha come propria base di partenza sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale[2] che quella della Corte EDU[3]. Il giudice di legittimità costituzionale italiano, pur riconoscendo alle coppie same-sex una tutela giuridica riconducibile alle specifiche formazioni sociali previste dall’art. 2 e non all’art. 29 della Costituzione[4], non riscontra in capo al legislatore alcun obbligo giuridico di rango costituzionale, per quanto riguarda l’estensione dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali. Stessa cosa, anche se con tonalità assai differenti, dicasi per il Giudice di Strasburgo il quale «ha riconosciuto anche alle coppie omosessuali il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), intendendo in tale modo che la loro unione costituisce “famiglia” ai sensi della Convenzione (…) A sentire la Corte, gli Stati hanno un margine di discrezionalità tale per cui possono scegliere le modalità (il matrimonio o altra forma di tutela) in cui assicurare alle unioni tra persone dello stesso sesso. Essi non possono, tuttavia, sottrarsi agli obblighi imposti nella Convenzione. Di qui la condanna dell’Italia, nel più recente caso Oliari, dovuta proprio all’inadempimento di tale obbligo da parte del nostro legislatore»[5].
Su questi presupposti giurisprudenziali, il legislatore ordinario italiano ha costruito una legge dove le Unioni Civili hanno un regime giuridico simile, ma non uguale al matrimonio “tradizionale”, partendo dall’assunto che le prime hanno il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione, quale specifica formazione sociale in cui si sviluppa la personalità individuale e a tutela della vita familiare[6], mentre il secondo nell’art. 29 della Costituzione, a tutela della famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio».
La legge Cirinnà
La prima cosa che balza all’occhio leggendo la legge 76/2016[7], è che questa è composta da un unico articolo di 69 commi (i primi 35 dedicati alle Unioni Civili, i restanti alle Convivenze di fatto). Tutto questo si spiega alla luce del fatto che la legge è stata approvata con un maxi emendamento su cui il Governo di allora ha posto la fiducia, al fine di evitare gli “inconvenienti” del voto parlamentare, dovuti alla presenza della stepchild adoption poi stralciata nel testo definitivo.
Analizzando il I comma[8], si evince fin da subito l’intenzione del legislatore ordinario di differenziare le Unioni Civili dal matrimonio codicistico. Il fatto che si tenga a precisare che il fondamento delle Unioni Civili siano gli articoli 2 e 3[9] della Costituzione, e l’utilizzo del verbo “istituire” al posto di “riconoscere”[10] denota chiaramente quel “separati, ma (non) uguali” che è alla base di questa nuova legislazione. L’assenza delle pubblicazioni e di una celebrazione[11], come previste per il matrimonio, e il fatto non si crei alcun rapporto di affinità con la reciproca parentela degli uniti civilmente, è un ulteriore sintomo di come le Unioni Civili siano un qualcosa di diverso rispetto al matrimonio “tradizionale”.
Ulteriore divergenza è quella riguardante gli obblighi scaturenti dall’unione civile, che hanno sì la loro base di partenza negli artt. 143 e 144 c.c., ma se ne discostano nel momento in cui viene a mancare “l’obbligo di fedeltà” previsto solo per il matrimonio, nel momento in cui l’espressione “bisogni della famiglia” viene sostituito con “bisogni comuni”, e nel momento in cui l’obbligo alla “collaborazione nell’interesse della famiglia” viene escluso per gli uniti civilmente. Ancora una volta siamo davanti a quella chiara volontà del legislatore italiano, di marcare la differenza (già citata nel precedente paragrafo) tra vita familiare e famiglia[12]. L’assenza dell’obbligo di fedeltà[13], per quanto opinabile, potrebbe essere giustificata dal fatto che (come vedremo a breve) non essendo prevista per le Unioni Civili la separazione e l’addebito, non si possa additare l’infedeltà “coniugale” quale motivo di separazione.
Altra sostanziale differenza tra matrimonio e Unioni Civili, è quella riguardante la cessazione degli effetti civili. Se per il matrimonio, prima del divorzio, è necessario un periodo di separazione (consensuale o personale) di sei mesi o un anno[14], per le Unioni Civili è necessaria una dichiarazione, anche disgiunta, in cui le parti manifestino la loro intenzione di sciogliere l’unione. Trascorsi tre mesi dalla suddetta dichiarazione, le parti possono procedere allo scioglimento dell’unione seguendo le norme di quanto previsto dalla “legge sul divorzio”, ma senza che l’autorità giudiziaria tenti la conciliazione[15].
La divergenza più eclatante però, è quella riguardante la materia delle adozioni poiché, ai sensi del comma 20 della legge 76/2016, non si applicano alle unioni civile le «disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184»[16], che rimane appannaggio esclusivo delle coppie eterosessuali. Questo discrimine, fondato ancora una volta sul presupposto (sbagliato) che le unioni same-sex non costituiscono una famiglia ai sensi dell’art. 29 della Costituzione, non tiene però in considerazione quella che è la realtà “delle famiglie arcobaleno”[17], tant’è vero che il legislatore, al fine di evitare un vuoto normativo prevede che «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti»[18]. Questa frase ha consentito a numerosi tribunali italiani (Roma, Napoli e Milano per citare i più importanti) di riconoscere anche per le coppie omosessuali, nell’interesse superiore del minore, l’adozione in casi particolari e dunque la stepchild adoption. Sull’argomento si è recentemente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione[19], la quale statuisce il principio «L’adozione deve realizzare il “preminente interesse del bambino” (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 ottobre 2011 n. 21651). Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con questo principio quando il figlio del soggetto convivente con l’adottante abbia con quest’ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l’ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela»[20].
Per quanto riguarda invece la materia patrimoniale ed economica, le differenze con l’istituto matrimoniale “classico” sono pressoché inesistenti. Secondo quanto stabilito dal XII comma «Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni». L’equiparazione ha riguardato inoltre la materia pensionistica e assistenziale (diritto alla pensione di reversibilità, TFR etc.). Questa assimilazione al matrimonio in chiave patrimoniale ed economica, è sintomo tuttavia della costruzione di una scala di valori in cui i diritti patrimoniali anteposti a quelli civili, denotando ulteriormente il “separati, ma (non) uguali” già citato nel presente paragrafo.
Conclusioni sulle unioni civili
Dopo aver brevemente analizzato la Legge “Cirinnà”, è evidente come il nuovo istituto giuridico, tanto da un punto di vista formale quanto da un punto di vista sostanziale, sia un qualcosa di diverso dall’istituto matrimoniale “classico”. I presupposti giuridici (ed in parte politici), non permettono dunque di definire le Unioni Civili come un matrimonio omosessuale dal nome diverso.
È importante tuttavia ribadire che tanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quanto quella della Corte di Strasburgo (un po’ meno quella della Corte Costituzionale, anche se non più recentissima[21]), hanno chiarito come non vi siano impedimenti costituzionali e pattizi alla piena accessibilità dell’istituto matrimoniale per le coppie omosessuali, trattandosi esclusivamente di una scelta politica del legislatore ordinario. L’auspicio è dunque che il legislatore italiano possa portare avanti la totale equiparazione giuridica delle coppie omosessuali con le coppie eterosessuali, dando piena attuazione all’uguaglianza formale e sostanziale dell’art. 3 della Costituzione italiana.
Informazioni
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
Aa. Vv., Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, in Giurisprudenza Italiana.
Attilio Gorrassini, CONVIVENZE DI FATTO E C.D. FAMIGLIA DI FATTO. PER UNA NUOVA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO TOPOLOGICO DI SETTORE, in Rivista di diritto civile.
https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/06/stepchild-adoption
C. Cost., 15 aprile 2010, n° 138.
Cass. 15 marzo 2012, n° 4184.
CEDU, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia.
Cass., 22 giugno 2016, n. 21651.
Cass., 31 maggio 2018, n. 14007.
L. 894/1970.
L. 184/1983
L. 55/2015
[1] Cass. 15 marzo 2012, n° 4184.
[2] C. Cost., 15 aprile 2010, n° 138.
[3] C. EDU, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia.
[4] Il ché porta inevitabilmente, seguendo il ragionamento della Corte Costituzionale, ad escludere per le coppie omosessuali l’accesso al matrimonio previsto nel Codice Civile.
[5] Aa. Vv., Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, in Giurisprudenza Italiana, 2016, 1771 ss.
[6] È importante far presente la differenza che intercorre tra “famiglia” e “vita familiare”. La prima va inserita (soprattutto in presenza di prole) in un’idea giuspubblicista che tutela questa formazione sociale quale nucleo fondamentale della società, mentre la seconda va letta in chiave squisitamente giusprivatista, a tutela delle personalità individuali.
[7] A questo link è disponibile il testo della legge http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[8] «La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto».
[9] Il richiamo all’articolo 3, basato sul II comma riguardante l’eguaglianza sostanziale, è al quanto contraddittorio se si pensa al fatto che per le coppie omosessuali si è istituito un regime diseguale rispetto a quello previsto per le coppie eterosessuali.
[10] Il termine “istituire” presuppone, a differenza del termine “riconoscere”, la creazione ex novo di un qualcosa d’inesistente, quando invece le coppie omosessuali sono realtà da ormai decenni.
[11] Secondo il II comma della L. 76/2016 «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».
[12] V. A. Gorrassini, CONVIVENZE DI FATTO E C.D. FAMIGLIA DI FATTO. PER UNA NUOVA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO TOPOLOGICO DI SETTORE, in Rivista di diritto civile, 4/2017.
[13] È importante far notare che l’assenza dell’obbligo di fedeltà, da un punto di vista squisitamente sociologico, è sintomo di un’errata e fantomatica convinzione che le persone omosessuali siano più promiscue rispetto a quelle eterosessuali.
[14] V. L. n°55 del 2015 (Legge sul “Divorzio breve”).
[15] Art. 1 L. 894/1970 «Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3».
[16] La legge sull’adozione l’affidamento di minori.
[17] Come già sopraccennato, nella proposta di legge originale era presente la c.d. stepchild adoption, vale la possibilità per una persona di adottare il figlio biologico del proprio partner.
[18] V. art. 44 L. 184/1983.
[19] Cass., 22 giugno 2016, n. 21651 – Cass., 31 maggio 2018, n. 14007.
[20] G. Vassallo, Stepchild adoption: anche genitore non biologico è madre dalla nascita, Altalex, 09/08/2018, disponibile a questo link https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/06/stepchild-adoption, consultato il 08/01/2019.
[21] La famosa sent. 138 è ormai del “lontano” 2010.

Francesco Pacilè
Ciao, sono Francesco. Sono nato in Calabria nel 1992, a Vibo Valentia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, con una tesi di diritto pubblico comparato su "La nuova Costituzione della Tunisia". Attualmente collaboro con due Studi Legali, tra Vibo Valentia e Reggio Calabria, in qualità di Consulente Legale e Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio Sostitutivo. Mi occupo sia di diritto civile che di diritto penale, con una particolare attenzione per i diritti fondamentali delle persona. Nel tempo libero coltivo la mia passione per il diritto costituzionale e per il diritto pubblico comparato.