Nell’era moderna siamo circondati dai RAEE, eppure quando dobbiamo disfarcene per comprare un’oggetto simile, ma tecnologicamente più avanzato, non sappiamo che possiamo consegnarlo al distributore o al centro di raccolta considerato che abbiamo già pagato il suo smaltimento al momento dell’acquisto. Parliamo degli AEE e del loro rifiuto

 

La normativa di riferimento

La norma di riferimento dei RAEE, il Decreto Legislativo 49/2014[1] che attua la direttiva 2012/19/UE . ha come finalità di stabilire misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla:

  1. Progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  2. Produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Cosa sono gli AEE

Il Decreto di riferimento, tra le definizioni, spiega che le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), sono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Il cittadino comune è praticamente spaesato da questa definizione, ma in realtà senza rendersene conto utilizza diversi AEE durante l’arco della propria giornata.

Gli allegati della norma, però, aiutano a comprendere che gli AEE, dal 15 agosto 2018, sono divisi in 6 categorie, di meno rispetto a quelle previste all’entrata in vigore del Decreto, favorendo il cd. “Open scope”:

  1. Aee per lo scambio di temperatura;
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq;
  3. Lampade;
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
  5. Strumenti di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Alcuni esempi

Per fare alcuni esempi, è considerato RAEE un condizionatore, un frigorifero, ma anche una gaming console, un computer portatile, uno smartphone e le cuffie per ascoltare la musica.

Ecco che così leggendo ci si rende conte che siamo invasi da questi oggetti, eppure la finalità del Decreto è forte e chiara: serve una disciplina per salvaguardare la salute umana, perché?

I principali problemi derivanti da questo tipo di apparecchiature deriva nel momento in cui essi diventano rifiuti (R-AEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). In tali aggeggi vi è la presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina, insomma, un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in discariche e termovalorizzatori con conseguenze di inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua con ripercussioni sulla salute umana.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

 

Cos’è un RAEE

Prima di affrontare il concetto di RAEE, è necessario affrontare il tema di cosa sia un rifiuto: la normativa di riferimento[2] definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. La definizione dunque fa capire che rifiuto è quello oggetto che un soggetto, per obbligo o per volontà, ha deciso di disfarsi[3].

Senza entrare nel merito di cosa succeda successivamente al momento in cui si crea un rifiuto, tornando ai RAEE, il legislatore europeo con la sua Direttiva[4] applicata dal Decreto in questione, pone l’accento sul principio internazionale “chi inquina paga” obbligando i produttori[5] e i distributori[6] a gestire gli AEE da loro prodotti e venduti ormai esausti.

I produttori e i distributori devono quindi cercare di ottimizzare il recupero dei prodotti da loro venduti e/o distribuiti sensibilizzando il consumatore finale attraverso innanzitutto l’obbligo di informazione: il produttore, deve fornire precise informazioni riguardanti l’obbligo di avviare il R-AEE alla raccolta separata e di non inserirlo tra i rifiuti urbani; della possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova; dei potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparecchiature stesse. Deve infine esporre il simbolo che riconosce univocamente che quell’oggetto è un AEE/RAEE[7].

Sono presenti ulteriori obblighi, ma che si pongono in una posizione secondaria rispetto alla tutela ambientale. Pensiamo ad esempio al fatto che tutta la gestione di tali apparecchiature corre su di una via parallela rispetto le procedure standard della gestione rifiuti, infatti ad esempio tutti i distributori, i trasportatori e installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica devono iscriversi all’albo dei gestori ambientali in una specifica categoria[8].

 

Come disfarcene

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 151/2005 ha introdotto il cd. “eco-contributo RAEE”. Facendo sempre riferimento alla necessità di un recupero consapevole e sostenibile, a favore di produttori è stata concessa l’instaurazione di un finanziamento pagato in anticipo dal consumatore/compratore e che deve essere interamente dedicato alla gestione dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. In parole povere, acquistando un prodotto parte del suo valore è dedicato per il suo futuro smaltimento.

Tre sono le modalità attraverso le quali è possibile, ad oggi, dire addio ad un RAEE:

Il meccanismo Uno contro Uno

Il DM n. 65/2010 permette di smaltire l’AEE che non vogliamo più utilizzare e dunque di smaltirlo “senza costi aggiuntivi” a fronte dell’acquisto di un nuovo AEE equivalente. Per fare un esempio concreto, potete richiedere il ritiro e lo smaltimento “senza costi aggiuntivi” del vostro vecchio frigorifero al negozio presso il quale state comprando un nuovo frigorifero e così può essere fatto per qualsiasi altro tipo di AEE, dalle cuffie al condizionatore. Condizione necessaria è la equivalenza tra il consegnato e l’acquistato.

La modalità Uno contro Zero

Con il DM n. 121/2016 tutti gli AEE non più funzionanti e che abbiano dimensioni esterne massime di 25 cm possono essere consegnati “senza costi aggiuntivi” e senza l’obbligo di acquistare un AEE equivalente, presso i punti vendita con superficie superiore ai 400 mq. In questo caso siamo nel contesto dei cd. AEE piccoli. Per fare un esempio, è il caso di uno smartphone o di un asciuga capelli.

Consegna presso i centri di raccolta

Infine, e più in generale, è possibile in ogni caso conferire qualsiasi tipologia di AEE presso il Centro di Raccolta della zona in cui si risiede e deputato allo smaltimento RAEE.

 

RAEE, niente di più semplice

Da come si è potuto intendere, tutto sommato, il legislatore ha reso complicata la vita al produttore o al distributore, ma ha reso semplice la vita al consumatore, che a volte deve lottare con l’obsolescenza programmata. Dietro alla consegna di un RAEE è presente tutta una filiera[9] che garantisce vantaggi che determinano sicuramente un minor impatto ambientale, ma anche una velocizzazione della crescita tecnologica. Dal RAEE si riesce a recuperare ben il 99% dei suoi componenti.

Informazioni

Diritto dell’ambiente – a cura di Giampaolo Rossi, Giappichelli, 2017

Per sapere cosa sia l’obsolescenza programmata, abbiamo scritto qui.

www.esageraee.com

www.albonazionalegestoriambientali.it

www.gazzettaufficiale.it

www.eur-lex.europa.eu

www.cdcraee.it 

[1] Qui il link al testo integrale

[2] Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 183

[3] Diritto dell’ambiente – a cura di Giampaolo Rossi, Giappichelli, 2017

[4] Qui il link al testo integrale

[5] I produttori ai sensi del D.Lgs. 151/2005 sono tutti coloro che fabbrichino o importino un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzino con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili

[6] I distributori (ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) sono tenuti all’obbligo del ritiro dell’apparecchio da buttare al momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.

[7] http://www.esageraee.com/index.php/prodotti-e-rifiuti/cosa-sono-i-raee.html

[8] https://www.albonazionalegestoriambientali.it/iscrizionecategorie.aspx

[9] Come ad esempio il Consorzio Remedia